Incarto n. 14.2020.100
Lugano 8 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2020.790 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 febbraio 2020 da
CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2 )
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 )
giudicando sul reclamo del 13 luglio 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto di anticipo fatturato” del 18 febbraio 2019 CO 1 e la ditta RE 1 hanno convenuto in particolare le seguenti disposizioni:
“2. Il signor CO 1 eroga EUR 450'000.00 alla società RE 1 , con sede a __________ (Svizzera), quale anticipo del fatturato realizzato con la filiale interamente controllata denominata PI 1 sita a __________ (Italia).
La società RE 1 si riconosce debitrice per tale im-porto e conferma che l’importo medesimo sarà rimborsato in due rate da EUR 225'000.00 cadauna il 30 marzo 2019 rispettivamente il 30 aprile 2019.
La società RE 1 si impegna a pagare una commissione pari a EUR 22'500.00 il 30 aprile 2019 contestualmente al saldo del rimborso.”
La prima rata, contrariamente alla seconda, è stata rimborsata.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 241'686.– oltre agli interessi del 5% dal 1° maggio 2019, indicando quale causa del credito: “Prestito non rimborsato”.
C. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 febbraio 2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 25 giugno 2020, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la convenuta vi si è opposta producendo un allegato di risposta scritta che è stato integrato nel verbale d’udienza. Con replica e duplica orali le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione del 1° luglio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'900.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 luglio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Il 15 luglio 2020 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 2 luglio 2020, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 12 luglio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1 Con il reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice ha esaminato d’ufficio la documentazione prodotta superando “le palesi carenze” dell’istanza, in cui non viene precisamente indicato il titolo di rigetto invocato. Sennonché la regola secondo cui, stante la massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC), il titolo di rigetto deve di principio essere prodotto e precisamente indicato come tale dall’istante è un’esigenza formale che va apprezzata alla luce del principio della buona fede, sicché l’istanza non può essere dichiarata irricevibile o respinta qualora non sussista dubbio su quale sia tra i documenti prodotti quello o quelli che l’istante considera implicitamente rappresentare il titolo di rigetto (vedi sentenza della CEF 14.2020.50 del 22 ottobre 2020, consid. 5.1.2 con rinvii). Nel caso concreto l’istante ha indicato e allegato solo due documenti, il precetto esecutivo (doc. A) e il contratto di prestito de 18 febbraio 2019 (doc. B), e ha precisato che la seconda tranche di € 225'000.– non è stata rimborsata, obbligandolo a ricorrere alla via esecutiva. Non è necessario un particolare acume per capire che il titolo di rigetto è il secondo documento. La reclamante non ha del resto avuto alcun dubbio in merito in prima sede, in cui ha disquisito sulla natura del contratto per contestarne la qualità di titolo di rigetto. Non può quindi in buona fede rimproverare al primo giudice di aver identificato lo stesso contratto quale fondamento dell’istanza. Non occorre in queste circostanze perdere altro tempo su questa censura.
1.2.2 La reclamante afferma che nell’inc. SO.2020.798, di cui chiede il richiamo, figura una e-mail dell’11 dicembre 2019 in cui il suo am-ministratore unico annotava: “Restano unicamente da convenire, verso la fine del primo trimestre 2020, le date per il rimborso dei restanti EUR 225'000 derivanti dal contratto di factoring (anticipo di fatturato”. A mente di lei, ciò dimostrerebbe che lo scadenziario indicato nel contratto di anticipo fatturato non costituisce un valido fondamento per determinare l’esigibilità del credito.
L’allegazione come la domanda di richiamo sono però irricevibili in sede di reclamo (sopra consid. 1.2). Per abbondanza, un’email redatta dall’amministratore unico della stessa reclamante non sarebbe comunque atta a comprovare alcunché, dal momento che non potrebbe essere considerata più di una semplice allegazione di parte (sentenza della CEF 14.2019.219 del 13 dicembre 2019, consid. 2.2).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il “contratto di anticipo fatturato” costituisce un valido riconoscimento di debito, essendo il suo contenuto chiaro e senza riserve o condizioni. Anche l’esigibilità del credito risulta chiaramente dalle scadenze indicate, del 30 marzo 2019 per la prima rata e del 30 aprile 2019 per la seconda. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’argomento della RE 1 secondo cui CO 1 avrebbe dovuto rivolgersi previamente alla PI 1: in effetti il contratto non lo prevede e anzi risulta inequivocabilmente dal punto n. 3 dell’accordo che sia la RE 1 a dover rimborsare CO 1.
Nel reclamo la RE 1 rimprovera al Pretore di aver effettuato un’analisi a tal punto sommaria e riduttiva da essersi sco-stato dal reale senso del contratto d’anticipo di fatturato concluso dalle parti, ritenendolo a torto un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. A sua mente la formulazione del contratto non è chiara: dallo stesso si evince unicamente ch’essa “conferma” il rimborso dell’importo versato dall’istante senza che venga specificato “da chi” tale rimborso verrà eseguito. Sostiene infatti di essersene resa solo garante, sicché per escuterla l’istante avrebbe dovuto comprovare con documenti di aver fatto capo preventivamente alla PI 1. La reclamante si appella poi alla natura del contratto di anticipo fatturato (o di “factoring”), in cui per definizione il “factor”, in casu CO 1, ottiene il rimborso dell’importo versato non dal proprio partner contrattuale, ossia il cliente che gli ha ceduto il credito commerciale, bensì dal debitore, nella fattispecie la PI 1.
La reclamante si chiede inoltre retoricamente quale senso avrebbe concludere un contratto di anticipo di fatturato della filiale a febbraio 2019 se poi deve restituire personalmente l’importo erogato già a marzo rispettivamente ad aprile 2019: a tal fine sarebbe infatti bastato concludere un semplice contratto di prestito. Sempre retoricamente, si domanda se sia davvero da considerare come un “caso fortuito” il fatto che l’istante non l’abbia escussa anche per la commissione di fr. 22'500.– da lei dovuta contestualmente al rimborso del saldo. La reclamante evidenzia anche che nell’istanza CO 1 non ha nemmeno indicato “da chi, come, quando e perché” la prima rata sarebbe stata rimborsata e a chi avrebbe sollecitato più volte il pagamento della seconda rata. In definitiva, per la RE 1 il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza sia per mancanza di un titolo di rigetto, sia in ragione dell’inesigibilità della pretesa, sia in ragione delle “infelici formulazioni” e degli “incompleti o contraddittori accordi”, la cui interpretazione dev’essere demandata al giudice di merito.
5.1 Ora, come rilevato dal Pretore, il tenore letterale del contratto è in realtà chiaro. È inequivocabile che sia la RE 1 a dover rimborsare € 450'000.– all’istante. L’accordo prevede infatti che la RE 1 “si riconosce debitrice per tale importo” (punto n. 3), per tacere del fatto che solo lei – e non la PI 1 – è menzionata quale parte del contratto e vi ha apposto la sua firma. Che la RE 1 abbia “confermato” che quanto erogato sarebbe stato rimborsato in due rate non propende in alcun modo in favore della tesi secondo cui essa sarebbe solo garante della PI 1: anzi, il fatto che sia qualificata come “debitrice” nella medesima clausola in cui essa “conferma” il rimborso lascia chiaramente intendere che risponde in via principale del debito e non solo quale garante. Importa poi poco chi, internamente, avrebbe proceduto effettivamente al rimborso (se la reclamante, la PI 1 o la banca dell’una o dell’altra). Esternamente solo la RE 1 vi si è impegnata. La censura è quindi infondata.
5.2 Non è neppure di rilievo che l’istante non abbia escusso la RE 1 anche per la commissione di € 22'500.– da lei dovuta “contestualmente al saldo del rimborso”, né occorre chiedersi il motivo per cui CO 1 non abbia proceduto in tal modo, posto che il diritto esecutivo non obbliga il creditore a escutere il debitore per l’intero importo riconosciuto, né a giustificare la sua (libera) scelta di procedere per una frazione di esso (vedi sentenza della CEF 14.2019.218 del 15 aprile 2020, consid. 5.2).
5.3 Solo ora la reclamante mette poi esplicitamente in rilievo che CO 1 non ha indicato nell’istanza “da chi, come, quando e perché” la prima rata sarebbe stata rimborsata e a chi avrebbe sollecitato più volte il pagamento della seconda rata (vedi punto 6 e 7 delle osservazioni all’istanza). Sennonché, essendo estrinsechi all’atto, questi elementi esulano dalla competenza del giudice del rigetto, sicché non avrebbero in ogni caso potuto essere considerati per l’interpretazione del contratto (v. sopra consid. 5).
5.4 Contrariamente a quanto allega la reclamante il contratto di anticipo di fatturato concluso con l’istante non è un contratto di “factoring” (o in francese di “affacturage”). CO 1 non si è infatti impegnato a fornire alla reclamante dei servizi commerciali e finanziari in relazione con l’incasso di crediti della reclamante o della sua partecipata verso terzi, che sarebbero stati ceduti al factor, ovvero all’istante (su tale definizione. v. ad es. Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5a ed. 2016, n. 7444). Come si evince invece dai termini “rimborsato” e “rimborso” usati nel contratto, che riflettono la vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO), nel caso specifico le parti si sono limitate a convenire un mutuo, da versare in anticipo del fatturato da realizzare dalla PI 1. Perché il rimborso sia stato pattuito a così breve termine (un mese e mezzo per la prima rata e due mesi e mezzo la seconda) lo deve sapere la reclamante medesima, siccome ha firmato il contratto. Fatto sta che tale atto indica senz’alcuna ambiguità la somma da rimborsare, la scadenza del debito e l’identità della debitrice, e ne riporta la firma, sicché il Pretore l’ha considerato a ragione come un titolo di rigetto dell’opposizione giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. L’esito del reclamo è dunque segnato.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 241'686.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– avv. – avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).