Incarto n. 14.2024.49
Lugano 7 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.17 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 dicembre 2023 da
RE 1 (rappresentato da RA 1 __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2024 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 dicembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 14'360.– oltre agli interessi del 5% dal 5 novembre 2019, indicando quale causa del credito il “Prestito personale del 05.11.2019 al 25.03.2021”;
che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 dicembre 2023 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’8 gennaio, completate il 10 gennaio 2024;
che con replica spontanea del 18 gennaio 2024 e duplica spontanea del 24 gennaio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti;
che statuendo con decisione del 14 marzo 2024, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che visto che la sentenza impugnata è stata notificata al rappresentante di RE 1 il 16 marzo 2024, il reclamo, presentato il 25 marzo (data del timbro postale) entro il termine d’impugnazione di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), è senz’altro tempestivo anche senza tenere conto delle ferie pasquali;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono influenzare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la scrittura privata prodotta dall’istante si configura quale un contratto di mutuo e costituisce pertanto un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione se il creditore ha dimostrato che l’obbligo di restituzione è esigibile;
che nella fattispecie il mutuo prevede però il rimborso per una data “da concordare” in un momento successivo e l’istante non ha prodotto una chiara richiesta di restituzione che sarebbe giunta alla convenuta almeno sei settimane (giusta l’art. 318 CO) prima dell’avvio dell’esecuzione, sicché il credito posto in esecuzione non era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, né lo è diventato con tale notifica in mancanza di rispetto del preavviso di sei settimane, onde la reiezione dell’istanza;
che con il reclamo RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, che pare invero non aver compreso;
che in effetti egli afferma che gli è “sembrato di capire” che secondo la Pretura non vi sarebbe un valido riconoscimento di debito;
che in realtà il Pretore ha solo ritenuto che il credito non era esigibile al momento della notifica del precetto esecutivo, argomento su cui l’insorgente non spende una parola;
che il reclamante chiede invece a CO 1, di cui afferma di non aver più notizie da un anno, di rimborsare il prestito, dicendosi, visto l’importo elevato dello stesso, disposto ad accettare un pagamento rateale, e domanda alla Camera di “esaminare l’incarto”;
che tali richieste sono inammissibili, poiché nulla hanno a che vedere né con la motivazione della decisione impugnata, né con la procedura di rigetto dell’opposizione, il cui scopo non è accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, ma verificare l’esistenza di un titolo esecutivo (e l’esigibilità del credito posto in esecuzione al momento della promozione dell’esecuzione);
che alla mancanza di esigibilità accertata dal Pretore non si può rimediare con un reclamo, ma RE 1 dovrebbe promuovere una nuova esecuzione facendo valere di aver chiesto il rimborso del mutuo già con il precetto esecutivo n. __________ oppure, per sicurezza, gli converrebbe trasmettere alla convenuta una chiara richiesta di rimborso del mutuo e aspettare sei settimane dalla comunicazione prima d’inoltrare la nuova esecuzione;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili poiché, stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'360.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– __________– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).