RE 1
Incarto n. 14.2023.38
Lugano 7 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.2 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 13 gennaio 2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisioni del 21 dicembre 2021 (inc. 52.2021.494), 8 febbraio 2022 (inc. __________), 18 marzo 2022 (inc. 52.2022.40) e 4 maggio 2022 (inc. 52.2022.107) il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto un ricorso di RE 1 e dichiarato irricevibili due sue istanze di revisione e un altro suo ricorso, ponendo a suo carico le tasse di giudizio rispettivamente di fr. 600.–, fr. 500.–, fr. 500.– e fr. 250.–.
B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Can-tone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso delle quattro tasse di giudizio appena menzionate, di complessivi fr. 1'850.–.
C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 gennaio 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza. Nel termine prorogato dal giudice, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 marzo 2023.
D. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 aprile 2023 per ottenere l’annullamento dell’istanza, delle spese e dell’indennità di prima sede, chiedendo inoltre di dispensarlo dal pagamento delle spese giudiziarie di seconda sede. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 22 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° aprile 2023, salvo essere prorogato per legge fino al 3 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), sicché si è protratto sempre per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato già il 3 aprile 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza tenuto conto delle decisioni giudiziarie passate in giudicato prodotte dall’istante e del fatto che il convenuto non ha sollevato nessuna delle obiezioni ammissibili giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF.
1.3.2 Nel reclamo RE 1 ribadisce la stessa identica censura già sollevata in prima sede, secondo cui le decisioni del TCA sarebbero il risultato di un inganno e il contenuto dei suoi ricorsi sarebbe stato “raggirato” così da evitare di prendere atto delle violazioni delle norme di legge.
1.3.3 In tal modo egli omette di confrontarsi con la motivazione del primo giudice secondo cui la sua censura non costituisce una valida eccezione giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, motivo per cui, a fronte di decisioni passate in giudicato, l’istanza non poteva ch’essere accolta. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.3).
1.3.4 Ad ogni modo, la sentenza impugnata risulta corretta. Non spetta infatti al giudice del rigetto verificare né la fondatezza della pretesa vantata dall’istante né la correttezza delle decisioni invocate come titoli di rigetto, ma per legge il suo compito si limita ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF, ossia una decisione esecutiva che obbliga il convenuto a pagare la somma posta in esecuzione, e a vagliare eventuali eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso in base all’art. 81 LEF, verificando se costui ha dimostrato l’estinzione, la dilazione o la prescrizione della pretesa posta in esecuzione (per tutte: DTF 139 III 446, consid. 4.1.1). RE 1 avrebbe quindi dovuto contestare i pretesi errori commessi dal TCA con un ricorso al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni indicato sulle decisioni del TCA. Non avendolo fatto, egli non ha permesso all’unica autorità competente di esaminare le sue censure nel merito e di eventualmente modificare le decisioni in questione, ormai passate in giudicato (tra tante, sentenze della CEF 14.2022.86 del 18 novembre 2022, consid. 1.3.3 e 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 1.3.3).
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– ; – Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).