Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2017.76
Entscheidungsdatum
07.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2017.76

Lugano 7 giugno 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 14 marzo 2017 dalla

CO 1 (patrocinata dagli avv. PA 2, __________)

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 10 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 maggio 2017 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'066'170.– oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2017, indicando quale titolo di credito il “contratto di cessione di ramo d’azienda 05.09.2013; atto di transazione 21.01.2016 (EUR 1'937'902.99)”.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza il 14 marzo 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a € 1'000'000.–, corrispondenti a fr. 1'078'420.– al tasso di cambio dell’1.078 del 13 marzo 2017, oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2017. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 aprile 2017, cui sono seguite la replica del 13 aprile e la duplica del 27 aprile, nelle quali le parti si sono confermate nelle rispettive conclusioni.

C. Statuendo con decisione del 9 maggio 2017, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 1'065'900.– (al tasso di cambio del 15 febbraio anziché del 13 marzo 2017) oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2017 (senza le spese esecutive), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'560.– e un’indennità di fr. 7'500.– a favore del­l’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 maggio 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 15 maggio 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Il 17 maggio 2017, il reclamante ha presentato una nuova domanda di concessione dell’effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 maggio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tem­pestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la clausola di proroga di foro e di deferimento della causa alla giurisdizione italiana prevista dal contratto di cessione di ramo d’azien­da del 5 settembre 2013 sul quale l’istante fonda la sua pretesa è ininfluente nella causa di rigetto provvisorio dell’opposizione, che deve imperativamente essere proposta al foro svizzero del­l’esecuzione. Per quel che attiene al diritto applicabile, il primo giudice ha ricordato che nella procedura sommaria spetta alle parti stabilire il contenuto del diritto straniero eventualmente applicabile, in difetto di che il giudice applica il diritto svizzero. Nella fattispecie, egli ha ritenuto che l’atto di transazione del 21 gennaio 2016, con cui l’escusso si era riconosciuto debitore della procedente di € 1'000'000.–, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 1'065'900.– (al tasso di cambio €/fr. dell’1,0659 valido il 15 febbraio 2017, data di emissione del precetto esecutivo), oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio

  3. Non ha invece esteso il rigetto alle spese esecutive, la cui determinazione, anticipazione e ripartizione incombe esclusivamente all’ufficio d’esecuzione.

  4. Nel reclamo RE 1 ribadisce che il diritto scelto dalle parti è il diritto italiano, il quale non prevede la possibilità di ottenere il rigetto provvisorio di un’opposizione interposta a un precetto esecutivo svizzero (sic). Egli si duole che il Pretore aggiunto non abbia spiegato perché si debba applicare il diritto svizzero né perché toccherebbe a lui dimostrare l’inesistenza dell’istituto del rigetto dell’opposizione nel diritto italiano, allegazione che la controparte non ha comunque contestato.

  5. Non si disconosce che il Pretore aggiunto non si è espresso direttamente sulla censura appena ricordata, probabilmente perché la sua infondatezza balza agli occhi e non poteva quindi sfuggire al patrocinatore del reclamante, che certamente non era confrontato per la prima volta con un rigetto provvisorio dell’op­­posizione fondato su un contratto retto dal diritto italiano.

5.1 Volendo anche precisare i termini della questione, è noto che le norme del diritto esecutivo di ogni Stato – e in particolare della LEF per la Svizzera – hanno natura imperativa nel senso dell’art. 18 LDIP (sentenza della CEF 14.2016.1 del 13 maggio 2016 con­sid. 5.5; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2a ed. 2010, n. 40 ad § 13, pag. 421). La nozione di titolo di rigetto dell’opposizione – dunque di riconoscimento di debito o di atto pubblico giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF e di decisione secondo l’art. 80 LEF – è definita esclusivamente dal diritto svizzero quale lex fori anche in pre­senza di elementi d’estraneità (sentenza della CEF 14.2015.107 del 12 ottobre 2015, consid. 5, RtiD 2016 I 731 n. 48c [massima]; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 174 ad art. 82 LEF). Poco importa, di conseguenza, che il diritto italiano non preveda l’istituto del rigetto dell’opposizione. Sia la clau­sola di elezione di diritto sia quella di proroga del foro sono senza rilievo nella procedura in esame, anche nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano, come giustamente rilevato dal Pretore aggiunto (art. 22 n. 5 CLug; DTF 136 III 566 segg.; sentenza della CEF 14.2015.9 del 13 maggio 2015, RtiD 2016 I 736 n. 50c consid. 1.3). Che, infine, l’istante non abbia contestato le allegazioni dell’escusso non muta la situazione, poiché il giudice applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC).

5.2 Sta invece di fatto che il diritto applicabile al credito riconosciuto si determina secondo il diritto internazionale privato svizzero e dunque dal diritto eventualmente scelto dalle parti (Staehelin, op. cit., loc. cit.), purché esse ne abbiano dimostrato il contenuto. In linea di massima, tuttavia, ciò non influisce sul titolo di rigetto – fatta eccezione per le norme legali sull’esigibilità del credito o sugli interessi di mora (cfr. sentenza della CEF 14.2016.290 del 2 marzo 2017, consid. 4) – bensì solo sulle eccezioni che potreb­bero infirmare il riconoscimento del debito in questione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella fattispecie, il reclamante non invoca però alcuna di quelle eccezioni.

  1. RE 1 fa ancora valere che il riconoscimento di de­bito redatto nella forma dell’atto pubblico, qual è l’atto di transazione del 21 gennaio 2016 prodotto dall’istante (doc. G), non produce effetti all’estero senza la postilla dell’Aia.

6.1 Egli omette però di considerare di avere firmato la transazione “in proprio e quale legale rappresentante pro tempore” della PI 1. Anche se tale transazione non potesse essere equiparata a un atto pubblico, dovrebbe comunque essere considerata come un riconoscimento di debito personale dello stesso RE 1 (e in solido della PI 1) nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF (Staehelin, op. cit., n. 10 in fine ad art. 82). La menzione aggiuntiva degli atti pubblici in quella norma, in effetti, è destinata a completare i riconoscimenti di debito firmati dall’escusso con quelli sottoscritti solo dal pubblico ufficiale. La transazione vale così come titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per l’im­­porto di € 1'000'000.– riconosciuto dal reclamante (doc. G ad n. 2), pari a fr. 1'065'900.– (al tasso di cambio €/fr. dell’1,0659 valido il 15 febbraio 2017, data di emissione del precetto esecutivo), oltre agli interessi del 5% (almeno, v. sentenza 14.2016.190 citata sopra) dal 13 febbraio 2017 (come richiesto dalla procedente, ancorché il debito fosse scaduto già il 31 dicembre 2016). Al riguardo, il reclamante non ha sollevato alcuna contestazione e la Camera non ha motivo di dubitare dei parametri accertati dal primo giudice.

6.2 Come la prima censura anche la seconda può essere respinta senza rinviare la causa al primo giudice per motivare la propria sentenza su quelle due doglianze, da una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, ma si è limitato a chiedere alla Camera di respingere l’istanza, e dal­l’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, che generebbe ritardi inutili e incompatibili con l’in­­teresse delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 4), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; RtiD 2016 I 729 n. 47c consid. 5). Ciò segna definitivamente la sorte del reclamo, che va respinto come le due censure sulle quali è fondato.

  1. Con l’emissione del giudizio odierno la (seconda) richiesta di concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'065'900.–, raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 2'300.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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