RI 1
Incarto n. 15.2021.88
Lugano 6 dicembre 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 luglio 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 19 luglio 2021 a favore del gruppo n. 1 composto delle esecuzioni n. __________23, __________08-__________37 e __________008 promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
PI 1 __________ () (patrocinata dall’ PA 1 __________) Comune PI 2, __________ Comune PI 3, __________
ritenuto
in fatto: A. A richiesta degli escutenti PI 1, Comune PI 2 e Comune PI 3 (formanti il gruppo n. 1), il 19 luglio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
4'404.00
43.60%
Coniuge
fr.
5'700.00
56.40%
Totale
fr.
10'104.00
100%
Minimo d’esistenza
Comune
Minimo base
fr.
1'700.00
Bambino __________
Supplemento figlio
fr.
400.00
Bambino __________
Supplemento figlio
fr.
400.00
Comune
Premio di assic. malattia
fr.
977.45
Cassa malati per tutta la famiglia
Comune
Altri
fr.
350.00
Asilo nido per __________
Debitore
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Debitore
Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto privato
fr.
1'133.00
4'720 km/mese a 0.240 fr/km (v. Circolare n. 39/2015 versione 2021)
Debitore
Contributi di mantenimento
fr.
1'400.00
Debitore
Altri
fr.
365.95
Leasing
Coniuge
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Coniuge
Trasferta fino al luogo di lavoro con trasporto privato
fr.
304.00
798 km/mese a 0.381 fr/km (v. Circolare n. 39/2015 versione 2021)
Coniuge
Altri
fr.
300.00
Leasing (leasing fr. 536.00 ridotto a fr. 300.00)
Totale
fr.
7'752.40
100%
L’UE ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________, la quota di salario eccedente fr. 3'379.– arrotondati (pari al 43.60% di fr. 7'752.–), ossia indicativamente fr. 1'025.– (4'404 – 3'379) mensili.
B. Con ricorso del 19 luglio 2021, RI 1 si è opposto al pignoramento contestando alcune delle poste del calcolo della quota pignorabile, da lui ritenute errate.
C. Con osservazioni del 9 agosto 2021 PI 1, ex moglie dell’escusso, si è opposta al ricorso, mentre il Comune PI 2 si è rimesso al giudizio dell’Ufficio. Entro il termine assegnatogli, il Comune PI 3 è rimasto silente. Nelle sue del 23 agosto l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur reputando di aver operato correttamente, fatta salva la questione della erronea doppia deduzione degli alimenti e dell’errata riduzione del costo del leasing della moglie.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 19 luglio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
Il ricorrente si duole anzitutto che nel suo salario, quantificato in fr. 4'404.–, sono state incluse a torto “le indennità di rischio e l’orario irregolare”. A parte il fatto che indennità del genere non sono indicate esplicitamente nelle buste paga agli atti, ad ogni modo giusta l’art. 93 LEF è pignorabile “ogni provento del lavoro”, ossia ogni remunerazione del lavoro personale del debitore, qualunque ne sia il tipo (vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 3-4 ad art. 93 LEF; Ochsner, op. cit., n. 12, 13 e 20 ad art. 93). Anche il reddito conseguito con un’attività personale rischiosa o irregolare risulta così pignorabile.
Per il ricorrente, il salario di sua moglie non ammonta a fr. 5'700.– bensì a fr. 5'605.– netti, assegni famigliari inclusi e ad ogni modo secondo lui non dev’essere preso in considerazione nel calcolo del minimo esistenziale poiché tra di loro vige il regime di separa-zione dei beni. Nelle sue osservazioni l’UE rileva che l’ammontare di fr. 5'700.– indicato quale salario della moglie è stato dichiarato verbalmente dal debitore stesso in fase di pignoramento e solo nel ricorso egli l’ha rettificato in fr. 5'605.–.
4.1 Ogni coniuge deve contribuire alle spese della famiglia in una misura proporzionata al proprio reddito, qualunque sia il regime dei beni tra di loro in essere (art. 163 CC), motivo per cui nella fissazione del minimo esistenziale del debitore si tiene conto di una partecipazione del coniuge (o del partner registrato) in proporzione del suo reddito (Ochsner, op. cit., n. 179 ad art. 93).
4.2 Per quanto concerne poi la determinazione del reddito della moglie, il ricorrente non ha provato ch’esso ammonti a soli fr. 5'605.–. Non è tuttavia necessario eseguire o far eseguire accertamenti al riguardo, poiché, come verrà dimostrato in seguito (sotto consid. 8), anche volendosi attenere alla cifra indicata dall’escusso il ricorso andrebbe comunque respinto.
RI 1 afferma d’altronde di aver giustificato la spesa di fr. 536.– per il leasing dell’automobile della moglie e contesta pertanto la riduzione a fr. 300.– operata dall’UE, il quale ammette implicitamente l’errore nelle sue osservazioni. Su questo punto il ricorso risulta provvisto di buon diritto e il supplemento va aumentato di fr. 236.–, anche se ciò non incide poi sull’esito finale (sotto consid. 8).
Infine, il ricorrente contesta i fr. 211.– riconosciutogli dall’Ufficio per i pasti fuori casa che, tenuto conto a suo dire del consumo di due pasti fuori casa al giorno per quattrodici giorni al mese in media, equivale all’irrisorio e inaccettabile importo di soli fr. 7.50 per pasto, ciò a cui “nemmeno gli asilanti hanno diritto”.
6.1 Secondo la Tabella del minimo esistenziale (art. 93 LEF) a chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa vengono assegnati da fr. 9.– fino a fr. 11.– per ogni pasto principale. Si tratta di un supplemento al minimo esistenziale destinato a compensare la parte del costo dei pasti presi fuori casa durante gli orari di lavoro che supera il costo dei pasti consumati a casa, ricordato che nel minimo vitale di base (di fr. 1'700.– per le coppie sposate) le spese di alimentazione sono prese in considerazione a concorrenza del 42% dell’importo totale (tra altre: sentenze della CEF 15.2016.7 del 3 maggio 2016, consid. 6.2, e 15.2007.69 del 19 settembre 2007 consid. 3.2/b, riassunta in RtiD 2008 I 1084 n. 64c). Il calcolo del prezzo unitario del pasto fuori casa fatto dal ricorrente è pertanto errato, perché non tiene conto del risparmio del pasto non consumato a casa incluso nel minimo di base (oltre a considerare un numero di pasti al mese non dimostrato, v. sotto consid. 6.3).
6.2 Nel caso in esame, l’importo mensile di fr. 211.– per pasti fuori casa computato dall’UE è il massimo consentito dalla Tabella sopracitata considerando che in Ticino vi sono 230 giorni lavorativi all’anno (tolte le vacanze e i giorni festivi), e quindi 19.2 giorni al mese, che moltiplicati per fr. 11.– danno i fr. 211.– arrotondati considerati dall’UE (v. sentenza della CEF 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, consid. 2.2/c).
6.3 Il ricorrente afferma invero che i pasti mensili da lui consumati fuori casa sono ventotto, ma non cita né produce alcuna prova a sostegno della sua allegazione.
6.3.1 Ora, in linea di principio le parti devono indicare i fatti importanti e i mezzi di prova già nella procedura di esecuzione del pignoramento e non aspettare la procedura di ricorso (DTF 119 III 71 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017 consid. 2.3). E ad ogni modo, con il ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente deve indicare i mezzi di prova di cui chiede l’assunzione (art. 7 cpv. 3 lett. c LPR) e produrre i mezzi di prova già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR), pena l’irricevibilità delle sue conclusioni (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF).
6.3.2 Nel caso di specie, in prima sede il ricorrente non ha né allegato né dimostrato di consumare ventotto pasti fuori casa al mese. Nemmeno al ricorso ha allegato alcun giustificativo. La censura si rivela così irricevibile (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF) o quanto meno non dimostrata, sicché i costi allegati dal ricorrente, per altro nemmeno quantificati esattamente, non possono essere riconosciuti nel suo minimo esistenziale in luogo dei fr. 211.– (nello stesso senso sentenza della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 4.2). Per tacere del fatto che si evince dalla busta paga del mese di giugno 2021 prodotto in prima sede ch’egli ha percepito un rimborso pasti (“remb. repas”) di fr. 661.–, che andrebbe dedotto dai fr. 211.– riconosciuti dall’UE. Si possono però tralasciare ulteriori approfondimenti sulla questione visto l’esito finale del ricorso.
7.1 Nelle sue osservazioni l’UE ammette l’erronea doppia deduzione degli alimenti dei figli di primo letto, che è del resto evidente. Rimane da determinare quale deduzione annullare.
7.2 Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se gli alimenti dovuti ai figli del debitore nati da una precedente unione e che non vivono in comunione domestica con lui devono essere dedotti dal suo reddito netto o invece aggiunti al minimo esistenziale della sua comunione domestica attuale, pur privilegiando la prima soluzione, per il motivo che non si potrebbe esigere un contributo dal coniuge o convivente attuale (DTF 116 III 81 consid. 4/b). Alcuni autori seguono siffatto orientamento (Ochsner, op. cit., n. 132 ad art. 93), perlomeno nei casi in cui il reddito del debitore basta a coprire la propria quota esistenziale, compresi gli alimenti (vonder Mühll, op. cit., n. 34 ad art. 93). Parte della giurisprudenza e della dottrina include invece, se necessario, gli alimenti a favore di figli non comuni nel dovere d’assistenza tra coniugi (art. 159 cpv. 2 e 163 cpv. 1 CC) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3a ed. 2017, n. 412b e i rinvii in nota 19). Nel caso in esame, l’unica soluzione possibile è invero la prima, dal momento che gli alimenti per i figli sono detratti alla fonte dalla datrice di lavoro e versati sul conto di PI 1 (v. busta paga di giugno 2021), verosimilmente in adempimento di un’ingiunzione giudiziaria fondata sull’art. 291 CC. Ne segue che il salario computabile del marito rimane di fr. 4'404.– (fr. 5'804 ./. fr. 1'400.–), ma dal minimo esistenziale della sua famiglia vanno detratti i fr. 1'400.– conteggiati dall’Ufficio a torto.
Alla Camera non è tuttavia permesso modificare la decisione impugnata a detrimento del ricorrente riducendo il suo minimo vitale a fr. 2'898.90, stante il divieto della reformatio in peius dell’art. 22 LPR. Il ricorso va quindi semplicemente respinto, dal momento che la decisione impugnata è troppo favorevole a RI 1.
Non è quindi necessario esaminare se, come sostiene PI 1, la quota pignorabile dovrebbe essere almeno di fr. 1'900.– né verificare se il ricorrente, oltre al salario di fr. 5'804.– come pompiere a __________, consegue redditi da altre attività – secondo la resistente quale insegnante e formatore a __________ e pompiere volontario a __________ – e nemmeno accertare l’effettivo reddito della moglie. In effetti, con le osservazioni al ricorso la parte può solo chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione, ma non può esigere la modifica del provvedimento su punti non contestati dal ricorrente senza inoltrare, entro il termine di legge, un proprio ricorso, ciò che in concreto non è avvenuto. Specularmente l’autorità di vigilanza può tenere conto delle osservazioni al ricorso solo nella misura in cui tendono alla dichiarazione della sua inammissibilità o alla sua reiezione, ma non può riformare il provvedimento impugnato su punti non contestati dal ricorrente per il già citato divieto della reformatio in peius (art. 22 LPR, sentenza della CEF 15.2021.94 del 19 ottobre 2021).
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – . – ; – ;
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.