Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2025.62
Entscheidungsdatum
06.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2025.62

Lugano 6 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.75 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 13 marzo 2025 dal

RE1, C______ (rappresentato dall’RE1, C______)

contro

CON1, Ch______

giudicando sul reclamo del 17 aprile 2025 presentato dal RE1 contro la decisione emessa il 7 aprile 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. _____01 emesso il 6 febbraio 2025 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il RE1 ha escusso CON1 per l’incasso di fr. 15'462.10, indicando quale causa del credito: “"Ripresa dell’ACB numero _____502 del 23.11.2015 EVSK 2010, ORBK 2010, EKSB 2010 KAAK 2010 CHF 4569.90” come pure “Ripresa dell’ACB numero _____502 del 23.11.2015 EVSK 2009, EKSB 2009, Amt für, EKUD GR, Strassenverkehrsamt CHF 10892.20” e di fr. 100.– a titolo di spese esecutive (“Betreibungsgebühren”), oltre ad accessori (doc. A e B).

B. Avendo CON1 interposto opposizione al precetto esecutivo (doc. A), con istanza del 13 marzo 2025 il RE1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Leventina. Il convenuto non ha presentato osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 7 aprile 2025, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 7'572.–, ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

D. Contro la sentenza appena citata il RE1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 aprile 2025 per ottenerne in via principale la riforma nel senso di disporre il rigetto definitivo dell’opposizione anche per ulteriori fr. 535.–

  • fr. 595.– (fr. 1'130.– complessivi), e in via subordinata l’annullamento e il rinvio dell’in­carto all’autorità precedente, protestate spese e ripetibili.

Dopo notifica del gravame per eventuali osservazioni, in data 27 maggio 2025 CON1 ha prodotto due plichi di documenti, senza alcun scritto accompagnatorio.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al RE1 l’8 aprile 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 18 aprile stante l’assenza di ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 CPC). Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato RE1 fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii).

Lo stesso obbligo di motivazione incombe alla controparte, che deve sollevare le sue censure nella risposta al reclamo (STF 4A_568/2022 del 4 aprile 2024 consid. 4.2.2, 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1; CEF 14.2017.185 del 20 aprile 2018, consid. 6.4/c, RtiD 2018 II 835 n. 44c).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata il Pretore, dopo aver evidenziato che CON1 non aveva presentato osservazioni entro il termine a lui assegnato, ha rilevato che il RE1 poteva effettuare la riscossione in proprio nome e ottenere il rigetto dell’opposizione unicamente con riferimento ai crediti di propria pertinenza e documentati mediante produzione non solo dell’ACB ma anche delle relative decisioni amministrative esecutive, ovvero, per quanto riguarda quelli documentati nei doc. C1-C4, solo quelli di fr. 3'542.– per l’imposta cantonale 2010, di fr. 300.– quale multa relativa all’imposta cantonale e di fr. 132.– per imposta cantonale speciale (fr. 3'974.– complessivi), ma non quello di fr. 595.– a titolo di imposta federale diretta 2010 e, per quanto riguarda i crediti documentati nei doc. D1-D3, solo quelli di fr. 3'448.– per l’imposta cantonale 2009 e di fr. 150.– quale multa relativa all’im­­posta cantonale (fr. 3'598.– complessivi), ma non quello di fr. 535.– per l’imposta federale diretta 2009. Ha pure negato il rigetto per le spese esecutive (da recuperare ex art. 68 cpv. 2 LEF). Di conseguenza, ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione unicamente per fr. 7'572.– (fr. 3'974.– + fr. 3'598.–).

  3. Nel reclamo il RE1 osserva che secondo l’art. 2 della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) la tassazione e la riscossione dell’IFD spettano ai Cantoni, e meglio a quello in cui è operata la tassazione (art. 160 LIFD), come pure che i Cantoni devono poi versare alla Confederazione il 78.8% delle imposte incassate, delle multe inflitte e degli interessi riscossi (art. 196 cpv. 1 LIFD) e assumersi le spese risultanti dall’e­secuzione dell’IFD (art. 198 LIFD). Evidenzia poi che, pur spettando il credito fiscale prevalentemente alla Confederazione, nei confronti del contribuente è il Cantone ad essere creditore dell’IFD. Chiede dunque di pronunciare il rigetto definitivo dell’op­posizione anche per i crediti di fr. 535.– e fr. 595.– relativi all’im­posta federale diretta 2009 e 2010, riconoscendo invece che per gli altri crediti di diritto pubblico menzionati nell’ACB n. ____502 non poteva essere concesso il rigetto, in assenza delle decisioni che vi stavano alla base.

  4. In data 27 maggio 2025 CON1 ha prodotto due plichi di documenti, omettendo tuttavia di formulare qualsivoglia osservazione al reclamo o corredare i documenti di spiegazioni e richieste, sicché i medesimi non possono essere considerati.

  5. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 II 182 consid. 2.2.5) e di questa Camera (CEF 14.2018.126 del 14 gennaio 2019, consid. 5.2 e riferimenti, RtiD 2019 II 777 n. 44c), poiché l’imposta federale diretta viene riscossa dal Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11]) quest’ultimo, nella sua qualità di creditore (“Steuergläubiger”) dispone della facoltà di agire quale parte in rappresentanza della Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente o tramite suoi rappresentanti – in via esecutiva per l’incasso forzato di un credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi anche la relativa istanza di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF.

  6. Ne discende che la censura del reclamante merita accoglimento. Risultando i due crediti in questione contenuti negli importi di cui al PE n. _____01 quali “EKSB 2009” e EKSB 2010” (“Einkommenssteuer Bund 2009” e “Einkommenssteuer Bund 2010”), essendo gli stessi documentati dalle decisioni di tassazione 18 luglio 2011 (IFD 2010, fr. 595.–) e 12 luglio 2010 (IFD 2009, fr. 535.–) e dalle relative attestazioni di passaggio in giudicato (cfr. doc. C3 e D2), e non avendo CON1 sollevato alcuna contestazione avverso l’istanza o che altrimenti osti all’esecuzione (segnatamente riferita all’art. 265a LEF), l’opposizione da lui interposta al suddetto PE dev’essere rigettata in via definitiva anche per il relativo importo complessivo di fr. 1'130.–.

A fronte dell’importo complessivo per cui è disposto il rigetto definitivo dell’opposizione (fr. 8'702.–, rispetto a quello di fr. 15'666.10 indicato nell’istanza di rigetto), si giustifica di lasciare invariata la ripartizione delle spese processuali di prima sede (1/2 a carico di ciascuna parte).

  1. Viste le particolarità del caso, per la presente procedura si prescinde dal prelievo di spese processuali. L’anticipo versato dal reclamante gli sarà restituito. Al medesimo, rappresentato dal proprio servizio giuridico, non viene assegnata alcuna indennità, in difetto di specifica motivazione.

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'130.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

  1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione interposta da CON1 al precetto esecutivo n. _____01 dell’Ufficio di esecuzione di Faido è rigettata in via definitiva per fr. 8'702.–.

II. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità. L’anticipo versato dal reclamante gli verrà restituito.

III. Notificazione a:

– RE1, S______ g______, S______ , C____; – CON1, Via F______ , Ch_____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente La cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

23

Gerichtsentscheide

6