Incarto n. 14.2025.3
Lugano 6 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.201 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 9 novembre 2024 da
AP3, M______ (ora rappresentata dal figlio AP2, M______)
contro
AO1, R______
giudicando sul reclamo del 10 gennaio 2025 presentato da AP3 contro la decisione emessa il 2 gennaio 2025 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. _____54 emesso il 28 ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, AP3 ha escusso l’AO1 per l’incasso di fr. 419.45, indicando quale causa del credito il “Danno causato da operatrice AO1 durante il lavoro che ha costretto l’intervento di un idraulico”.
B. Avendo l’AO1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2024 AP3 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Cir-colo di Taverne. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 novembre 2024. Il 25 novembre 2024 l’istante ha presentato una replica spontanea, con cui ha chiesto di aggiungere alla somma posta in esecuzione le spese del precetto esecutivo e la tassa di giustizia.
C. Statuendo con decisione del 2 gennaio 2025, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata AP3 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 gennaio 2025 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a AP3 al più presto il 3 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 gennaio. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evin-cersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace dopo aver rammentato la nozione di riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia una scrittura privata ove il debitore riconosce di dover pagare una somma all’escutente già determinata al momento della sottoscrizione, ha rilevato che né la fattura del 6 settembre 2024 né il formulario “rilevazione danni causati al domicilio dell’utente” del 16 settembre 2024 prodotti dall’istante rientravano in quella definizione e che non erano perciò documenti atti ad ottenere il rigetto provvisorio. Ha quindi respinto l’istanza e invitato l’istante ad adire il giudice di merito con un’istanza di conciliazione.
1.3.2. Nel reclamo il figlio di AP3, che la rappresenta, esprime il suo rammarico per l’esito della decisione impugnata e dice di non comprendere la logica dell’argomentazione secondo cui “né la fattura né tantomeno il formulario danni costituiscono valido riconoscimento di debito”. Egli ribadisce che l’operatrice dell’AO1 ha causato due danni, come testimoniato per iscritto da sua madre, che i danni sono stati immediatamente segnalati e discussi con l’AO1, come documentato nel formulario e infine che l’ammontare della riparazione è stato quantificato nella fattura. D’altronde, egli evidenzia che, secondo la logica giudiziaria del primo giudice, allora diventerebbe impossibile ritenere responsabile chi causa un danno e chiedere un risarcimento. Definisce infine la versione dei fatti fornita dall’operatrice dell’AO1 come “piena di falsità”.
1.3.2.1 Sennonché in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione del primo giudice, secondo cui l’istanza non poteva essere accolta in mancanza di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa, ossia dall’AO1, ove esprimesse la sua volontà di pagare a AP3 una somma di denaro già determinata al momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito. Il reclamo si avvera quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.3).
1.3.2.2 Per abbondanza, comunque sia la decisione impugnata non presta il fianco alla critica neppure nel merito. Il formulario è sì un documento redatto su carta intestata dell’AO1, ma è firmato da AP3 come “utente” e non dalla controparte. Non vi è ad ogni modo nel formulario alcun riconoscimento da parte dell’AO1 dell’obbligo di pagare l’importo risultante dalla fattura. Anzi, il formulario indica in calce che “la valutazione (del sinistro) va fatta con l’amministratore il quale deciderà chi dovrà assumersi, totalmente o parzialmente, il danno”. Ne segue che difetta totalmente di un titolo giustificante il rigetto provvisorio dell’opposizione secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, a prescindere dal fatto che la reclamante ha segnalato immediatamente il danno a suo dire subìto e l’ha quantificato “attraverso la fattura”, giacché l’AO1 non ha riconosciuto in uno scritto firmato da un suo rappresentante di doverlo risarcire.
1.4 La reclamante fa valere invano che, secondo la logica del primo giudice, l’incasso forzoso della somma da risarcire diventerebbe impossibile. Il giudice di pace ha infatti chiaramente indicato che, siccome l’istante non è in possesso di un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la via giuridica corretta da seguire è quella di un’istanza di conciliazione presso il giudice di merito, ove altri mezzi di prova potranno essere presi in considerazione. Tale indicazione è corretta. La procedura di rigetto è infatti una via di esecuzione agevolata, più semplice e rapida – siccome sommaria (sopra consid. 1.1) – della procedura ordinaria, di cui però può beneficiare solo il creditore che può presentare un titolo di rigetto giusta l’art. 80 o 82 cpv. 1 LEF. In difetto, l’escutente deve procedere con un’azione giudiziaria ordinaria o semplificata per far accertare la pretesa da lui vantata e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF, sentenza della CEF 14.2024.179 del 5 maggio 2025 consid. 5.2). Ottenere giustizia è possibile, ma occorre seguire la procedura corretta.
1.5 Proprio per la natura sommaria e documentale (Urkundenprozess) della procedura di rigetto, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3), il giudice deve verificare solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e non deve, né può, esaminare se il credito posto in esecuzione esiste e per quale importo. Né il Giudice di pace (nella procedura di rigetto) né questa Camera sono competenti per determinarsi sui fatti e sulle argomentazioni sostanziali fatti valere dalle parti. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili siccome il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 419.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– AP2, Via R______ S______ , M_____; – AO1, Via C______ , R____.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).