Incarto n. 14.2024.183
Lugano 6 giugno 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.5600 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 novembre 2023 dalla
AO1, H______ (patrocinata dall’avv. PA1, Z______)
contro
AP1, P______
giudicando sul reclamo del 27 dicembre 2024 presentato da AP1 contro la decisione emessa l’11 dicembre 2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di credito del 1° gennaio 2020 S______ B______ (ora AP1, dopo l’autorizzazione del Comune a cambiare nome) si è impegnato a rimborsare alla AO1 fr. 18'000.– oltre a costi assicurativi di fr. 1'966.20 e interessi del 9.9% mediante ottantaquattro rate di fr. 326.10 l’una, la prima con scadenza al 31 gennaio 2020. Il 24 gennaio 2023 la AO1 ha disdetto il contratto stante la mora della mutuataria, che a quel momento risultava debitrice per fr. 18'687.45.
B. Con precetto esecutivo n. _____55 emesso il 9 febbraio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la AO1 ha escusso AP1 per l’incasso di fr. 17'872.50 oltre agl’interessi del 9.9% dal 9 febbraio 2023 (indicando quale causa del credito il “Saldo dovuto sul contratto _____89”), fr. 50.– (per “Spese esecutive creditore”) e fr. 64.90 (per “Interessi di mora”).
C. Avendo AP1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 novembre 2023 la AO1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 per fr. 17'850.45 oltre interessi del 9.9% dal 9 febbraio 2023, fr. 64.90 d’interessi dal 31 gennaio 2020 all’8 febbraio 2023 e fr. 103.30 di spese d’esecuzione. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 gennaio 2024. Con replica spontanea del 31 gennaio 2024 e duplica spontanea del 9 febbraio 2024 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione dell’11 dicembre 2024, il Pretore ha (parzialmente) accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 17'915.41 (17'850.45 + 64.90) oltre interessi del 9.9% su fr. 17'850.45 dal 9 febbraio 2023 (senza le spese d’esecuzione di fr. 103.30), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante.
E. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 dicembre 2024 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 19 dicembre 2024 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 vLEF e 145 cpv. 4 vCPC; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il pri-mo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2025, è scaduto domenica 12 gennaio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 13 gennaio 2025 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 27 dicembre 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha stabilito che il contratto di mutuo prodotto dall’istante costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio per fr. 17'850.45 oltre agl’interessi di mora dall’avvio dell’esecuzione (9 febbraio 2023) e per interessi capitalizzati di fr. 64.96 dal 31 gennaio 2020 fino al 24 gennaio 2023 (anziché fino all’8 febbraio 2023), data che corrisponde alla fine anticipata del con-tratto per volontà della mutuante. Egli ha determinato la somma di fr. 17'850.45 considerando il debito originario di fr. 19'966.20 (credito di base di fr. 18'000.– e costi assicurativi di fr. 1'966.20), oltre ai costi aggiuntivi di diffide e dilazioni (fr. 980.–) e agl’interessi contrattuali (fr. 3'480.50), dedotti gli acconti versati dalla convenuta, di complessivi fr. 6'576.25.
Ha d’altronde respinto l’eccezione della convenuta secondo cui l’istante avrebbe concluso il contratto senza aver precedentemente eseguito un’analisi seria della solvibilità della mutuataria, causandole un eccessivo indebitamento. La convenuta, ha continuato il primo giudice, pareva intendere che il suo caso dovesse essere trattato sotto l’egida dell’art. 32 della Legge federale sul credito al consumo [LCC, RS 221.214.1] che sancisce, per sommi capi, che in difetto di un esame serio e approfondito della capacità creditizia del mutuatario il creditore professionale perde il credito concesso, ciò che presuppone un’irregolarità nell’esame della capacità creditizia operato dal creditore (art. 28 LCC). In base agli atti, il Pretore ha negato che AO1 avesse violato tali suoi doveri, puntualizzando che il tentativo della convenuta di ribaltare le proprie responsabilità sulla controparte non meritava protezione.
Nel reclamo AP1 ribadisce in buona sostanza che il contratto di prestito non poteva costituire un valido titolo di rigetto e che il Pretore ha commesso errori e omissioni nel valutare i suoi argomenti.
Ora a fronte di un valido titolo di rigetto, ossia il contratto di prestito del 1° gennaio 2020, a sostegno del quale l’istante ha indicato il calcolo eseguito per accertare la capacità creditizia del mutuatario (istanza pagg. 13 e 14), incombeva all’escussa sollevare valide eccezioni in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
5.1 A norma della disposizione appena citata, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1).
Come correttamente rilevato dal Pretore, l’art. 32 LCC sanziona il creditore che viola l’art. 28 LCC; se lo fa in modo grave egli perde l’importo del credito concesso, compresi gl’interessi e le spese, mentre se la violazione è lieve il creditore perde unicamente gli interessi e le spese, di modo che in quest’ultima ipotesi il contratto vale perlomeno titolo di rigetto per il rimborso dell’importo del credito concesso (sul tema vedi Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 172 ad art. 82 LEF).
5.2 AP1 si duole (pag. 3) che il Pretore ha deciso che non si potesse muovere rimproveri alla AO1 circa la questione dell’eccessivo indebitamento ai sensi della legge sul credito al consumo, e in particolare la violazione dell’art. 28 LCC, senza però motivarlo “in modo incontrovertibile”.
5.2.1 Orbene, nella decisione impugnata il Pretore ha concluso che AO1 non aveva violato i propri doveri poiché aveva analizzato la capacità creditizia della mutuataria. In effetti l’analisi dell’istante risultava dagli atti (doc. 7, calcolo dell’eccedenza mensile di budget, ove risultava un saldo di fr. 665.– dalla differenza tra entrate di fr. 3'536.05 e uscite di fr. 2'871.05), unitamente al conteggio salario del 13 dicembre 2019 fornito dalla mutuante stessa (doc. 36, ove risulta per un reddito lordo di fr. 3'733.– oltre alla tredicesima di fr. 1'866.50), nonché dall’analisi di ammortamento giusta l’art. 28 cpv. 4 LCC a cura della creditrice (doc. 37). Il primo giudice ha osservato quindi che da una prima valutazione non si configuravano gli estremi per muovere rimproveri all’istante a fronte del suo approccio. Anche approfondendo l’analisi, il Pretore ha confermato che il dato reddituale risulta riportato (al ribasso) nel formulario di calcolo dell’eccedenza (doc. 7, che indica come reddito netto fr. 3'536.05), in calce al quale si trova la firma autografa della convenuta, che sottoscrivendo il documento ha confermato la correttezza dei dati ivi ripresi, la ricezione di tutte le informazioni relative alla composizione del budget e la verifica dell’esattezza delle singole posizioni del budget.
5.2.2 Ciò posto il rimprovero di carente motivazione della decisione impugnata è insostenibile. Spettava alla reclamante confrontarsi con i motivi chiaramente esposti dal Pretore (sotto consid. 5.2), ciò che non ha fatto. AP1 non spiega ad esempio la ragione per cui la documentazione citata dal Pretore (doc. 36), da lei stessa fornita e firmata (doc. 7), non adempirebbe i presupposti di un’analisi corretta ai sensi dell’art. 28 LLC. Ella si limita a criticare in modo generico la motivazione definendola “carente” quando in realtà non lo è affatto. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.
5.2.3 Ella si duole poi (pag. 3) che “alcuni documenti allegati come probanti” non stati vagliati né tanto meno menzionati nella decisione senza neanche esporre di quali documenti sta parlando e che in-flusso avrebbero avuto sull’esito della decisione impugnata. La censura si avvera pertanto inammissibile.
5.2.4 Si precisa, per abbondanza, che giusta l’art. 31 LCC il creditore professionale può di principio fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla propria situazione finanziaria (art. 28 cpv. 3 e 4) o economica (art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). Sono fatte salve le indicazioni manifestamente inesatte o in contraddizione con i dati di cui dispone la Centrale d’informazione (cpv. 2) o i casi in cui il creditore ha dubbi sull’esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore (cpv. 3). Ciò significa che la AO1 poteva fidarsi dei dati forniti da AP1 in merito alla sua situazione finanziaria. Ella non specifica per quale motivo AO1 avrebbe dovuto scostarsene.
5.3 La reclamante lamenta (pag. 3 infine e 5 ab initio) poi una violazione del diritto a un equo processo (art. 6 CEDU), del principio d’uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e di parità di trattamento. Secondo lei incombe al giudice il dovere di applicare alle controversie anche norme giuridiche o principi ai quali le parti non hanno fatto alcun accenno, pur nel rispetto del loro diritto di essere sentite visto l’effetto sorpresa che ne deriva. Rileva inoltre che, secondo dottrina e giurisprudenza, un’autorità abusa del suo potere discrezionale, tra l’altro, quando adotta criteri inadeguati, non tiene conto o non effettua un esame completo delle circostanze pertinenti, oppure non applica criteri oggettivi. Ciò significa a suo dire, che ogni parte al processo ha diritto di esporre e provare le proprie ragioni in condizioni tali da non essere svantaggiata rispetto alla controparte.
La doglianza è del tutto generica e astratta. La reclamante non specifica in che cosa consisterebbero, nel caso concreto, le violazioni ai principi da lei citati né quali criteri inadeguati o errati il Pretore avrebbe adottato. Misconosce che, stante l’esigenza di motivazione del reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), spetta a lei confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lei contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possano modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Anche su questo punto il reclamo è irricevibile in quanto insufficientemente motivato.
Così argomentando, AP1 perde di vista che non incombeva al giudice allegare i fatti e addurne le prove, bensì a lei allegare e rendere verosimili i fatti sui quali fondare la pretesa violazione dell’art. 28 LCC (art. 55 cpv. 1 CPC e sopra consid. 5.1). Al riguardo, l’allegazione decontestualizzata circa la concessione dell’aumento di una seconda linea di credito non rende ancora verosimile che la banca non abbia effettuato il controllo prescritto dalla legge. La censura cade dunque nel vuoto.
7.1 A parte il fatto che non è possibile allegare fatti nuovi con una duplica spontanea (DTF 146 III 237 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2023.159 del 4 luglio 2024 consid. 3.2.2), la doglianza in questione era senza pertinenza per il giudizio del Pretore, dal momento che la convenuta non aveva allegato né reso verosimile, come le incombeva (art. 82 cpv. 2 LEF), che l’assicurazione avesse pagato il credito posto in esecuzione o che il suo rimborso fosse contrattualmente sospeso in attesa di una decisione dell’assicurazione.
7.2 Per i medesimi motivi, la critica è pure irrilevante in questa sede.
8.1 In virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di complessità della causa (Bohnet, in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 68 CPC; cfr. Trezzini, in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 3a ed. 2025, n. 3 ad art. 68 CPC). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art. 95 cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tra i criteri contemplati da siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 29 ad art. 95 CPC), invero rilevante solo nel quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Del fattore della difficoltà si tiene conto nella commisurazione dell’indennità per ripetibili (art. 11 cpv. 5 RTar; sentenza della CEF 14.2019.21 del 18 giugno 2019 consid. 6).
8.2 Ne discende che le parti possono far capo a un rappresentante legale senza riguardo alla difficoltà del caso o dal suo valore litigioso, e ciò anche nella procedura di rigetto dell’opposizione, non esistendo procedimenti, nel Codice di procedura civile svizzero, in cui l’assistenza di un legale sia vietata (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 68). La reclamante poteva evitare le ripetibili oggetto della sua critica astenendosi dall’interporre opposizione al precetto esecutivo senza validi motivi. Il reclamo si rivela infondato anche sotto questo profilo e va pertanto respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 17'915.41, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– _________ .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).