Incarto n. 14.2017.20
Lugano 6 giugno 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 24 novembre 2016 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1,__________)
giudicando sul reclamo del 9 febbraio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2017 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto di compravendita immobiliare con dichiarazioni di aggiornamento di diritti di pegno immobiliare” del 20 dicembre 2013, nella sua qualità di proprietaria della particella n. __________ RFD di __________, costituita come proprietà per piani prima della costruzione, la PI 1 – amministrata da RE 1 – ha venduto a CO 1 l’appartamento n. 3 (unità n. __________) e l’autorimessa n. 1 (quota di comproprietà di 1/31 dell’unità n. __________) al prezzo di fr. 1'000'000.–, di cui fr. 72'000.– secondo il contratto erano già stati corrisposti alla venditrice, fr. 800'000.– erano da pagare mediante assunzione del debito ipotecario e fr. 128'000.– da versare sul conto clienti del notaio rogante.
B. Il 10 ottobre 2014 RE 1, proprietario della particella n. __________ RFD di __________ – costituita come proprietà per piani prima della costruzione – ha venduto a CO 1 gli appartamenti n. 5 e 6 (unità n. __________ e __________) e l’autorimessa n. 19 (quota di comproprietà di 2/20 dell’unità n. __________) al prezzo di fr. 3'300'000.–, di cui fr. 1'100'000.– erano “già stati pagati dall’acquirente direttamente (secondo separati accordi) al venditore”, fr. 500'000.– erano da versare “dall’acquirente direttamente (e secondo separati accordi) al venditore” entro il 20 ottobre 2014 e fr. 1'700'000.– da versare a saldo sul conto “deposito-clienti” del notaio rogante, sempre entro il 20 ottobre 2014.
C. Con dichiarazione 13 ottobre 2014 RE 1 ha confermato “di aver ricevuto, dall’1 gennaio 2014 a tutt’oggi in diverse soluzioni e con modalità diverse, dall’ing. CO 1, cittadino italiano, la somma di CHF 200'000.– per esigenze personali, importo che [s]i [è] impegn[at]o espressamente a restituire entro e non oltre il 31 dicembre 2014”. E in caso di ritardo si è obbligato “a riconoscere sulla somma non rimborsata nei termini sopraindicati gli interessi di mora dell’8% da liquidarsi contestualmente alla restituzione dell’intero capitale”.
D. Il 24 ottobre 2014 CO 1 e RE 1 hanno poi sottoscritto una convenzione in cui, con riferimento al contratto di compravendita del 10 ottobre 2014 (sopra, consid. A), hanno modificato parzialmente le modalità di pagamento del prezzo di compravendita ivi pattuite.
E. Sempre con riferimento al contratto di compravendita del 10 ottobre 2014 e premesso che i costi dei lavori di completamento dell’appartamento hanno ecceduto per fr. 47'000.– gli importi previsti nel capitolato sottoscritto contestualmente alla firma del rogito, le medesime parti hanno convenuto mediante convenzione del 31 ottobre 2014 che “CO 1 rimborserà a RE 1 la somma di cui alla premessa c) di CHF 47'000.– mediante deduzione dall’importo di CHF 200'000.– RE 1 si è obbligato a rimborsare a CO 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2014 in adempimento alla dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritto in data 13 ottobre 2014 che si allega sotto la lettera C)”.
F. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agli interessi del 8% dal 1° gennaio 2015, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito di data ’Lugano, 13 ottobre 2014'” (v. sopra ad C).
G. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 novembre 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10 gennaio 2017 in cui ha chiesto la congiunzione della causa con quella “parallela” pendente tra le medesime parti (inc.__________). Con replica 16 gennaio 2017 l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica 20 gennaio 2017.
H. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2017, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di congiunzione delle cause, accolto parzialmente l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 153'000.– (invece dei fr. 200'000.– richiesti), oltre agli interessi dell’8% dal 1° gennaio 2015, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 670.– in ragione di un quarto a carico dell’istante e dei rimanenti tre quarti a carico del convenuto, tenuto a rifondere all’istante un’indennità di fr. 2'800.–.
I. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 febbraio 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. L’indomani il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione.
L. Con raccomandata 16 febbraio 2017 l’avv. PA 2 ha prodotto due conferme del mandato difensivo conferitole firmate dal cliente. Nelle sue osservazioni del 22 febbraio 2017, CO 1 ha poi concluso per la reiezione del reclamo, previa revoca del decreto di conferimento dell’effetto sospensivo e in subordine adozione di provvedimenti cautelativi oppure imposizione al convenuto dell’obbligo di prestare una garanzia pecuniaria.
M. Con scritto 24 febbraio 2017 il reclamante ha eccepito la nullità dell’istanza di rigetto, o alternativamente delle osservazioni al reclamo, siccome non firmate da un rappresentante legale autorizzato. Il 13 marzo l’avv. PA 2 ha confermato di aver steso e firmato lei stessa le osservazioni del 22 febbraio 2017. Con scritto 15 marzo RE 1 ha quindi eccepito l’inammissibilità dell’istanza di rigetto, a suo dire non sottoscritta da alcun avvocato legittimato. Il 21 marzo la rappresentante dell’istante ha contestato tale eccezione e infine le parti hanno ribadito le proprie antitetiche posizioni con scritti 27 marzo e 6 aprile 2017.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 9 febbraio 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 il 2 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che la dichiarazione del 14 [recte: 13] ottobre 2013 (sopra ad C) costituisce di principio un riconoscimento di debito per fr. 200'000.– oltre agli interessi dell’8% dal 1° gennaio 2015, negando la possibilità di una compensazione sia con i fr. 1'100'000.– menzionato nel rogito n. 793 del 10 ottobre 2014 (sopra ad B), poiché dallo stesso atto risulta che l’acconto è già stato pagato, sia con i fr. 19'008.– fatturati dal convenuto per l’asserita emissione di cartelle ipotecarie, ma non resi verosimili. Il primo giudice ha inoltre considerato che – a prescindere dalla questione della validità formale – la convenzione del 24 ottobre 2014 (sopra ad D)) non è atta a inficiare il riconoscimento di debito. Egli ha tuttavia ammesso la compensazione con i fr. 47'000.– di cui CO 1 si è riconosciuto debitore nei confronti di RE 1 nella convenzione del 31 ottobre 2014 (sopra ad E).
Prima di entrare nel merito delle censure contenute nel reclamo, la Camera è costretta a esaminare l’eccezione di carente rappresentanza processuale dell’istante sollevata dal convenuto.
4.1 Con scritti 24 febbraio, 15 e 27 marzo 2017 (act. XII, XIV e XVI) RE 1 ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza di rigetto, poiché non sarebbe stata sottoscritta da alcun avvocato legittimato. Osserva infatti che l’avv. PI 2 è stato sospeso dall’esercizio della professione dall’autorità zurighese di disciplina sugli avvocati e comunque non era autorizzato a rappresentare l’istante da solo, mentre la firma dell’avv. PA 2 sull’istanza di rigetto non corrisponde a quella apposta sulle osservazioni al reclamo.
4.2 Nelle proprie lettere 13, 21 marzo e 6 aprile 2017 (act. XIII, XV e XVII) l’avv. PA 2 ha confermato di avere redatto e firmato le osservazioni al reclamo, precisando che il documento prodotto dall’escusso il 24 febbraio 2017 (allegato all’act. XII) riguarda un altro incarto pendente presso la Pretura di Mendrisio-Nord e che il divieto dell’esercizio della professione pronunciato nei confronti dell’avv. PI 2 è valido solo dal 24 gennaio 2017.
4.3 Ora, con dichiarazione del 24 ottobre 2016 l’istante ha conferito procura all’avv. PI 2 “unitamente” alla lic. iur. PA 2 (doc. A accluso all’istanza). L’istanza di rigetto è firmata dall’avv. PI 2 e da una seconda persona, indicata come “lic. iur. PA 2, RA” (act. I). Questa seconda firma, come sostenuto dal reclamante, è però diversa da quelle apposte dall’avv. PA 2 sulla replica di primo grado (act. IV), sulle osservazioni al reclamo (act. XI) e sugli scritti inviati successivamente a questa Camera (act. XIII, XV e XVII). E ancora un altro tipo di firma figura sull’istanza di rigetto dell’opposizione promossa da CO 1 nei confronti di PI 3, debitore solidale del convenuto, prodotta con la segnalazione del 24 febbraio 2017 (act. XII). D’altronde, la firma del solo avv. PI 2 sull’istanza di rigetto del 24 novembre 2016, anche se a quel momento egli non era ancora stato sospeso dall’esercizio della professione, potrebbe non bastare poiché la procura rilasciata il 24 ottobre 2016 potrebbe essere interpretata, per ipotesi invero improbabile, come avente carattere collettivo a due con l’avv. PA 2. La questione può nondimeno essere lasciata indecisa. Il 16 febbraio 2017, in effetti, CO 1 ha confermato il mandato difensivo conferito all’avv. PA 2 con esplicito riferimento alla decisione impugnata e al reclamo in esame. L’operato precedente dei suoi patrocinatori può quindi, sia come sia, essere considerato ratificato, con effetto retroattivo (cfr. art. 132 cpv. 1 CPC e sentenza della CEF 14.2016.125 del 14 novembre 2016 consid. 5.2 con rinvii). La domanda volta a far accertare inammissibilità dell’istanza di rigetto si avvera priva di fondamento.
Nel reclamo RE 1 fa prima di tutto valere, ancora una volta, la compensazione con l’anticipo di fr. 19'008.– da lui prestato all’istante per l’emissione di cartelle ipotecarie (sotto, consid. 7.1). L’escusso si duole inoltre che il Pretore aggiunto – senza dare la motivazione necessaria – non abbia preso in considerazione la convenzione del 24 ottobre 2014, in cui il creditore procedente si sarebbe assunto oneri di pagamento nei confronti del debitore (sotto, consid. 7.2). Relativamente alla negata congiunzione dei due procedimenti pendenti tra le parti, il reclamante sottolinea la necessità di tenere in considerazione le eccezioni e gli argomenti da lui ribaditi in entrambe le cause, cosa che non sarebbe avvenuta nella sentenza impugnata. Di conseguenza, egli ripropone anche la compensazione con quanto dovuto dall’istante alla PI 1 (sotto, consid. 7.3).
In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie, nessuno contesta – ed è pacifico – che la dichiarazione firmata il 13 ottobre 2014 da RE 1 (doc. B) costituisce in sé valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per la somma (fr. 200'000.–) oltre agli interessi (dell’8%) dal primo giorno successivo alla scadenza (il 1° gennaio 2015) da lui esplicitamente riconosciuti (v. sopra ad C). L’unica questione da risolvere in questa sede è quella di sapere se la decisione del Pretore in merito alla reiezione delle (tre) eccezioni di compensazione resiste alla critica.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF). Ove l’escusso eccepisca l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO), gli incombe di rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; sentenza della CEF 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 8; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art. 82 con rimandi).
7.1 In primo luogo il reclamante si duole che il Pretore aggiunto non abbia riconosciuto la compensazione del credito posto in esecuzione con il costo di fr. 19'008.– da lui pagato per l’emissione di cartelle ipotecarie per nominali fr. 2'200'000.– nel quadro della compravendita immobiliare del 10 ottobre 2014 (doc. 1 e sopra ad B) e che secondo il rogito doveva essergli rimborsato dall’istante. Quest’ultimo non avrebbe mai contestato la fattura emessa nei suoi confronti il 30 aprile 2015 dallo studio RE 1 e nemmeno dimostrato o affermato di averla pagata lui stesso, motivo per cui il reclamante considera di aver perlomeno reso verosimile il credito posto in compensazione. A mente sua la conclusione del Pretore aggiunto è lesiva dell’art. 8 CC, l’istante non avendo dimostrato di aver pagato il debito assuntosi con il rogito sopraindicato.
a) Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha negato la compensazione con i fr. 19'008.– ritenendo che la circostanza non è stata resa verosimile (pag. 3 in basso).
b) Ora, se è vero che la motivazione del Pretore aggiunto è succinta, il reclamante ne ha nondimeno colto il senso, tanto che si è difeso compiutamente nel reclamo. Ma senza convincere. Non si disconosce invero che secondo il contratto di compravendita immobiliare l’acquirente CO 1 era tenuto a rifondere al venditore RE 1 i costi dell’emissione delle cartelle ipotecarie, e più precisamente “… (in separata sede) i costi di emissione del titolo in questione (tasse di iscrizione a registro fondiario e imposta di bollo) …” (doc. 1, punto IV n. 4a, pag. 6 e sopra, consid. C). Ciò presupponeva però che il venditore avesse effettivamente pagato tali costi. E secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF – norma speciale rispetto all’art. 8 CC – spettava a lui rendere tale pagamento verosimile, così come il suo importo, e non all’escutente dimostrare di aver estinto il debito assuntosi. Orbene, il reclamante non ha prodotto alcun riscontro oggettivo al riguardo. Il valore probante della fattura stesa il 30 aprile 2015 dal suo stesso studio (doc. 2) non è infatti superiore a una semplice allegazione di parte e il fatto che l’istante non avrebbe mai contestato la fattura, ma l’avrebbe “ripetutamente riconosciuta nell’ambito dei colloqui diretti tra le parti” (risposta all’istanza, act. III), non trova alcun riscontro oggettivo negli atti. Anzi, nella replica 16 gennaio 2017 l’istante ha espressamente contestato la fattura in questione, considerandola come “inesistente” e “frutto della asserzione avversaria” (act. IV). L’accertamento del primo giudice non può di conseguenza essere qualificato come manifestamente errato. Onde l’infondatezza del reclamo su questo punto.
7.2 La seconda eccezione di compensazione fatta valere dal reclamante riguarda la convenzione stipulata tra le due parti il 24 ottobre 2014 (doc. 4), che a mente sua contiene rilevanti aspetti finanziari “suscettibili di vanificare la portata del preteso riconoscimento di debito” (reclamo, pag. 7 in basso). Sottolineando che il creditore non si è nemmeno espresso al riguardo, l’escusso ritiene che la motivazione del Pretore aggiunto, secondo cui tale documento risulta irrilevante nella fattispecie, non sia né comprensibile, né giusta e che il magistrato avrebbe dovuto chinarsi di più sui “vasti rapporti di dare e avere esistenti tra le parti, risultanti da molteplici accordi incrociati” (reclamo, pag. 8 a metà). Da ultimo, il reclamante asserisce che la questione della forma di tale accordo è in ogni caso del tutto inconferente, trattandosi soltanto di pattuizioni collaterali riferibili alle modalità di pagamento che non sarebbero state rispettate.
a) Il primo giudice ha motivato la propria decisione, spiegando che – a prescindere dalla questione della validità formale della convenzione a norma dell’art. 216 CO – essa non ha alcuna rilevanza nella fattispecie, motivo per cui non è atta a inficiare il riconoscimento di debito agli atti.
b) La convenzione del 24 ottobre 2014 prevede che in deroga al punto n. IV/3/b del contratto di compravendita del 10 ottobre 2014 (sopra ad B), l’acquirente CO 1 s’impegni a corrispondere solo fr. 300'000.– (anziché fr. 500'000.–) entro il 3 novembre 2014 (anziché il 20 ottobre 2014), secondo le modalità già concordate, e “la differenza di CHF 200'000.– mediante deposito fiduciario presso il notaio avv. __________, con le modalità con lo stesso concordate, affinché il medesimo provveda ad accreditare detta somma sul conto costruzione acceso presso la banca __________ a nome RE 1 subordinatamente all’avvenuta rifusione del debito di CHF 200'000.– di cui alla dichiarazione di riconoscimento di debito sottoscritto da RE 1 in data 13 ottobre 2014 e che si allega alla presente convenzione sotto la lettera A), ma comunque non prima che siano state concluse ed accettate da CO 1, le opere di ultimazione dei lavori dell’Immobile” (doc. 4, pag. 1 ad 1 e 2). Sennonché il reclamante neppure allega che uno o l’altro degli acconti non sia stato pagato, limitandosi ad accennare vagamente a “vasti rapporti di dare e avere esistenti tra le parti”. Ad ogni modo, in prima sede egli ha fatto valere soltanto che “la componente di CHF 1'100'000.–” del prezzo dell’appartamento (di complessivi fr. 3'300'000.–) indicata alla cifra 3/a (doc. 1, pag. 5, punto IV) non era stata pagata (act. III pag. 1 e VII pag. 1). Non ha invece contestato il pagamento dei restanti fr. 500'000.– (oggetto della convenzione 24 ottobre 2014) né dei fr. 1'700'000.– (doc. 1, pag. 5, punto IV, n. 3/b e 3/c). Non può poi allegare nuovi fatti – il mancato pagamento di quei due importi – in sede di reclamo (sopra consid. 1.2).
c) E se ciò non bastasse, RE 1 non ha comunque reso verosimile l’esigibilità dei crediti che pretende di fondare sulla convenzione del 24 ottobre 2014. In effetti, egli non ha prodotto i “separati accordi” previsti dal punto 3/b del contratto di compravendita né reso verosimile la conclusione e l’accettazione, da parte dell’acquirente, delle opere di ultimazione dei lavori dell’immobile, cui è subordinato il versamento della (seconda) tranche di fr. 200'000.– (doc. 4, pag. 1 ad 2). Nulla può in definitiva essere rimproverato al Pretore aggiunto neppure in merito alla seconda eccezione.
7.3 Da ultimo, facendo riferimento alla negata congiunzione delle due cause pendenti fra le stesse parti (inc. 14.2017.19 e 20), il reclamante sostiene che il Pretore aggiunto non ha tenuto conto delle eccezioni e degli argomenti da lui ribaditi in entrambe le cause e in particolare di quella inerente alla compensazione con quanto eventualmente dovuto dall’istante alla PI 1 (sopra ad A). L’escusso ripropone quindi l’eccezione di compensazione con i fr. 200'000.– (composti di fr. 72'000.– e fr. 128'000.–) dovuti da CO 1 (doc. 5, ad IV/3-4), che sarebbero però stati pagati da terzi, così subingressi nella posizione di creditore (doc. 7).
a) Ora, è vero che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure non si è espresso per quel che concerne l’eccezione di compensazione con quanto eventualmente dovuto dall’escutente alla PI 1. Egli ha negato tale possibilità soltanto nella sentenza di cui all’inc. __________ (inc. 14.2017.19 pendente presso questa Camera). Non si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto al Pretore aggiunto, da una parte perché il reclamante non ha formulato alcuna richiesta in questo senso, e dall’altra poiché l’esercizio si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, fonte di ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti a ottenere una decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3), dal momento che la causa è matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa con pieno potere di cognizione senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), la questione decisiva da risolvere essendo di natura giuridica (v. sentenza della CEF 14.2015.104 del 1° ottobre 2015, consid. 2.2).
b) Il contratto di compravendita del 20 dicembre 2013 (doc. 5) è stato concluso tra CO 1 e la PI 1, persona giuridica estranea alla fattispecie, motivo per cui da tale rogito non è possibile dedurre alcuna pretesa personale dell’escusso nei confronti dell’escutente, in mancanza d’identità tra il creditore della pretesa dedotta in esecuzione e il presunto debitore del credito posto in compensazione (art. 120 cpv. 1 CO). In particolare, l’escusso non ha in alcun modo reso verosimile il suo subingresso nella posizione di creditore della PI 1.
c) Comunque sia, con dichiarazione 10 gennaio 2017 (doc. 7) la PI 1 attesta il pagamento di fr. 200'000.– “riferito alla compravendita della PPP __________ …”, effettuato nel seguente modo: “CHF 72'000.– pagati da RE 1 e PI 3 tramite giroconto; CHF 128'000.– accredito su conto corrente di PI 1 tramite notaio rogante avvocato __________”. Ciò attesta che il prezzo d’acquisto dell’immobile stabilito con il contratto di compravendita è stato integralmente pagato da CO 1 alla PI 1. Per quanto concerne in particolare l’importo di fr. 72'000.–, lo stesso era già stato versato al momento della firma del rogito 20 dicembre 2013 (doc. 5, pag. 5, punto IV/ 3). Per questa somma il debito di CO 1 era già estinto quando RE 1 ha rilasciato la dichiarazione 13 ottobre 2014.
In merito al pagamento degli altri fr. 128'000.– da parte di CO 1, esso doveva intervenire entro il 27 dicembre 2013 (doc. 5, pag. 6, punto IV/3), e la dichiarazione 10 gennaio 2017 conferma che tale somma è stata accreditata sul conto corrente della PI 1 tramite il notaio rogante (doc. 7). Anche la scadenza di questo pagamento, che il reclamante non contesta sia stata rispettata, è precedente alla menzionata dichiarazione del 13 ottobre 2014.
In queste circostanze, oltre a non esservi identità tra la società in questione e l’escusso, quest’ultimo non ha minimamente reso verosimile l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione con una sua pretesa di fr. 200'000.– nei confronti dell’escutente (art. 120 CO). Anche in merito a quest’eccezione, nell’esito la sentenza impugnata resiste alla critica.
Con l’emanazione della decisione odierna, l’istanza di revoca del decreto 10 febbraio 2017 inerente alla concessione dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 153'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).