Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2021.147
Entscheidungsdatum
06.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2021.147

Lugano 6 maggio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 dicembre 2021 di

RI 1 (patrocinata dall’ PR 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 9 novembre 2021 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di

PI 1, (patrocinato dall’ PR 2, )

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________ emessi il primo il 26 marzo 2021 e gli altri il 18 maggio 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 20'822.46 oltre ad accessori, relativi ai contributi di mantenimento stabiliti a favore del figlio comune __________ da diversi decreti emanati da tribunali italiani dal 2019 al 2021.

B. Su richiesta della procedente, il 9 novembre 2021 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro dei redditi e di ogni altra entrata che PI 1 percepisce dalle aziende PI 2 e PI 3, che ambedue hanno la sede a __________, nonché delle quote sociali di quest’ultima, sino a concorrenza dei crediti oggetto delle predette esecuzioni (fr. 20'822.46) oltre a spese di fr. 441.20 e tasse di fr. 503.60.

C. Dando seguito al decreto, quel giorno stesso l’UE ha notificato alla PI 2 e alla PI 3 il sequestro delle pretese salariali di PI 1 nei loro con­fronti a concorrenza di fr. 21'767.26 “+ int e spese” e – alla sola PI 3 – il sequestro delle 200 quote del debitore.

D. In occasione dell’interrogatorio del 2 dicembre 2021 dinanzi all’Uf­­ficio, PI 1 ha dichiarato di aver ceduto le quote sociali della PI 3 a PI 4, già socio gerente della società senza quote sociali.

E. Lo stesso giorno, l’organo esecutivo ha determinato la quota sequestrabile dei redditi di PI 1 fondandosi sul seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

2'000.00

Totale

fr.

2'000.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

960.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato Contributi di mantenimento

fr. fr.

314.00 416.00

Km 19 x 2 x 19.16 = Km 728.08 Paga Euro 400.00 al mese per il figlio PI 5

Totale

fr.

1'901.00

L’UE ha quindi sequestrato la quota del “salario” che PI 1 percepisce dalla PI 2 eccedente fr. 1'901.– (indicativamente fr. 99.–) dal 9 novembre 2021. Ha poi emesso e notificato alle parti il relativo verbale di sequestro, in cui ha indicato come unico oggetto sequestrato il “salario/reddito” “in mano” al debitore per la quota eccedente fr. 1'901.– mensili. Ha rinunciato a sequestrare le quote sociali della PI 3 “in quanto il debitore ha consegnato un contratto di cessione delle stesse datato 02.09.2021”.

F. Con ricorso del 24 dicembre 2021 RI 1 si aggra­va contro l’esecuzione del sequestro, chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di sequestrare l’integralità delle quote sociali della PI 3, ovvero l’importo corrispondente al loro valore nominale di fr. 20'000.–, nonché gli averi presenti sui conti correnti intestati alla PI 3 e alla PI 2 fino a concorrenza di € 10'430.07 e fr. 9'400.–, pari a complessivi fr. 22'822.46 oltre a interessi e spese. Essa domanda pure la rettifica del calcolo del minimo d’esistenza, nel sen­so di ordinare all’UE di sequestrare la quota di salario del debitore eccedente fr. 1'217.78.

G. Mediante osservazioni del 21 gennaio 2022 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la reiezione, come pure l’Ufficio nelle sue del 2 febbraio 2021.

H. Tramite replica spontanea dell’8 febbraio 2022 e duplica spontanea dell’11 febbraio 2022 le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di sequestro, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Nella duplica spontanea, la ricorrente eccepisce l’intempestività e l’irricevibilità delle osservazioni al ricorso, siccome – a suo dire – il resistente non ha prodotto la prova della ricezione all’11 gennaio 2022 dello scritto 29 dicembre 2021 con cui l’UE gli aveva fissato il termine di dieci giorni per presentare le osservazioni né ha fornito la procura firmata a favore dell’avv. PR 2.

Dalle verifiche effettuate d’ufficio dalla Camera risulta che PI 1 ha effettivamente ritirato la raccomandata contenen­te il predetto scritto l’11 gennaio 2022 (v. tracciamento dell’invio n. __________), ragione per cui le osservazioni presentate il 21 gennaio 2022 sono da considerarsi tempestive. Per quanto concerne la procura, il rappresentante del resistente l’ha prodotta debitamente firmata con la duplica spontanea dell’11 febbraio 2022, comprovando dunque i suoi poteri di rappresentanza. Le eccezioni processuali sollevate da RI 1 vanno pertanto respinte.

  1. Nel merito, l’insorgente rimprovera anzitutto all’Ufficio di aver rinunciato a sequestrare le quote sociali della PI 3 sulla base del contratto di cessione datato 2 settembre 2021. Rileva in proposito che la cessione è stata iscritta a registro di commercio (RC) soltanto il 17 dicembre 2021 e che l’acquirente è PI 6, ovvero il gerente della società con domicilio in Ticino, di cui PI 1, rientrato definitivamente in __________, ha bisogno per detenere le quote di una Sagl in Svizzera. La ricorrente è del parere che il debitore sequestrato ha deciso di vendere le sue quote quando aveva già ricevuto la decisione di sequestro, al fine di sottrarle all’esecuzione. Secondo la ricorrente, l’UE avrebbe dovuto in ogni caso sequestrare le quote cautelativamente, giacché secondo il RC al momento del sequestro il titolare delle stesse risultava ancora PI 1. RI 1 reputa infine che anche il ricavo della presunta vendita delle quote in questione, di cui non figura traccia negli atti, avrebbe potuto essere oggetto di sequestro.

Da parte sua, il resistente sostiene di aver regolarmente ceduto le proprie quote sociali a PI 6 per un prezzo omnicomprensivo di fr. 2'000.–. Fa notare altresì che la cessione, sebbene sia stata sottoscritta il 2 settembre 2021, è stata registrata a RC il 17 dicembre 2021, ovverosia in una data che comunque precede il decreto (recte: verbale) di sequestro del 21 dicembre 2021. Per tali ragioni, a sua detta, l’istanza di sequestro di tali quote è assolutamente priva di ogni fondamento e di ogni giustificazione e va dunque integralmente respinta.

Nella replica spontanea, la ricorrente evidenzia che il debitore sequestrato ha ricevuto la decisione di sequestro il 9 novembre 2021, ma si è presentato dinanzi all’UE solo il 2 dicembre 2021, sicché egli ha avuto tutto il tempo di orchestrare lo spossessamento ad hoc delle quote sociali. Nella duplica spontanea, il resistente precisa che la registrazione della cessione a RC ha subìto dei ritardi che non sono imputabili a lui. Ad ogni modo, osserva che l’organo esecutivo non poteva che prendere atto della cessio­ne e rinunciare quindi a sequestrare beni appartenenti a un terzo.

3.1 L’ufficio d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a 109 LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (sentenza della CEF 15.2021.133 del 14 gennaio 2022). In particolare, la questione dell’appartenenza dei beni sequestrati è, in prima battuta, di esclusiva competenza del giudice del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), fatta salva la competenza del giudice nell’azione di rivendicazione o in contestazione di rivendi-cazione (art. 109 LEF). L’ufficio d’esecuzione deve quindi procedere al sequestro dei beni indicati nel decreto di sequestro, compresi i beni che appartengono solo formalmente a terzi, qualora sussista il dubbio che il debitore sequestrato ne è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In tali evenienze, l’ufficio men­zionerà nel verbale di sequestro le eventuali rivendicazioni (art. 106 cpv. 1 LEF) e darà avvio alla procedura prevista dagli art. 107 e 108 LEF (sentenza della CEF 15.2021.134 del 4 aprile 2022, consid. 7.1 e 7.2, nonché i riferimenti).

3.2 Nel caso in rassegna, benché chiaramente indicate nel decreto di sequestro, l’UE ha rinunciato a eseguire il sequestro delle quote sociali della PI 3 detenute da PI 1, siccome in occasione dell’interrogatorio del 2 dicembre 2021 costui ha prodotto il contratto di cessione a favore di PI 6 del 2 settembre 2021. Ora, come esposto sopra (consid. 3.1), l’Ufficio è in principio vincolato dalla decisione di sequestro sicché deve sequestrare anche i beni ivi menzionati che apparentemente appartengono a un terzo. Non gli spetta determinarsi sulla rivendicazione del terzo, pur fondata su un atto di cessione del bene rivendicato, ma incombe al rivendicante far valere le proprie ragioni, se del caso con un’opposizione al sequestro (art. 278 LEF) e/o con una notifica della rivendicazione del bene sequestrato (o nel frattempo pignorato) all’ufficio d’esecuzione, che avvierà la pro­cedura degli art. 106 segg. LEF (per rinvio dell’art. 275 LEF allo stadio del sequestro) affinché la questione possa essere sottoposta al giudice (art. 109 LEF). In nessun caso l’ufficio d’esecuzione deve sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice preposto a dirimere la questione della proprietà del bene sequestrato (o pignorato).

3.3 Sotto questo profilo, il ricorso s’avvera pertanto fondato. Va quindi fatto ordine all’Ufficio di sequestrare le 200 quote sociali di nominali fr. 100.– cadauna della PI 3 presso PI 4, menzionando nel verbale di sequestro la rivendicazio­ne di quest’ultimo, e di avviare la procedura stabilita dagli art. 106 segg. LEF dopo aver interpellato PI 4 per verificare ch’egli rivendica effettivamente i titoli.

  1. L’insorgente contesta anche il calcolo del minimo d’esistenza, reputando in primo luogo poco credibile che il reddito conseguito dal debitore sequestrato ammonti a soli fr. 2'000.–.

4.1 Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), detta in se­guito “Tabella”. Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

4.1.1 Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito net­to, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’e­sercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2020.24 del 6 maggio 2020, consid. 2.1).

4.1.2 L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15. 2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF 126 III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF citata 15.2020.24, consid. 2.2).

4.2 Con la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 2'000.– mensili il “salario/reddito” che PI 1 percepisce dalla sua ditta individuale. Dagli atti, e in particolare dal verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 dicembre 2021, non è però dato di sapere in che modo esso sia stato determinato. L’unico documento dell’incarto relativo a eventuali redditi conseguiti dal debitore sequestrato è un elenco dei movimenti contabili di un conto bancario, verosimilmente del debitore sequestrato, da cui risulta che nel periodo dal 9 agosto al 9 novembre 2021 egli ha percepito dalla PI 3 complessivi fr. 12'268.50, vale a dire circa fr. 3'067.10 al mese. L’Ufficio non ha però svolto alcun accertamento sull’entità di tale introito né l’ha computato nei redditi dell’escusso. Pur avendo, a ragione, inizialmente notificato alla PI 3 il sequestro delle pretese salariali del debitore (sopra ad C), l’UE ha poi rinunciato (anche) a sequestrare tale at­tivo, che non è menzionato nel verbale di sequestro, senza apparentemente procedere ad accertamenti direttamente presso la società. L’UE non pare d’altronde in chiaro sulla natura del reddito effettivamente sequestrato. Non può trattarsi di un salario perché le ditte individuali (come la PI 2) non hanno personalità giuridica. I redditi – netti (v. sopra consid. 4.1.1) – conseguiti da PI 1 con l’attività della sua ditta vanno sequestrati come redditi da attività indipendente (sentenza della CEF 15.2009.8 del 10 febbraio 2009, RtiD 2009 II 749 segg. n. 54c consid. 2.4 e 3.2). Anche sotto questo punto di vista, il ricorso si rivela dunque fondato, sicché, come meglio spiegato nel prosieguo (sotto, consid. 9), l’incarto va retrocesso all’UE affinché proceda a ulteriori accertamenti atti a determinare tutti i redditi effettivamente conseguiti da PI 1.

  1. RI 1 si duole pure dei fr. 211.– riconosciuti per pasti fuori domicilio, sostenendo che l’UE avrebbe dovuto applicare l’importo minimo di fr. 9.– previsto dalla Tabella per pasto principale anziché fr. 11.–, moltiplicandolo per 20 giorni lavorativi per giungere a un supplemento mensile di fr. 180.–.

5.1 Secondo la Tabella, a chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa vengono assegnati da fr. 9.– fino a fr. 11.– per ogni pasto principale. Si tratta di un supplemento al minimo esistenziale destinato a compensare la parte del costo dei pasti presi fuori casa durante gli orari di lavoro che supera il costo dei pasti consumati a casa, ricordato che nel minimo vitale di base (di fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo) le spese di alimentazione sono prese in considerazione a concorrenza del 42% dell’importo totale (sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021, consid. 6.1 e rimandi).

5.2 Nel caso in esame, l’importo di fr. 211.– per pasti fuori casa computato dall’UE è il massimo consentito dalla Tabella, consideran­do che in Ticino i giorni lavorativi sono 230 all’anno (tolte le vacanze e i giorni festivi), e quindi 19.2 giorni al mese, che moltiplicati per fr. 11.– danno appunto i fr. 211.– arrotondati computati dall’UE (v. sentenza della CEF 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, consid. 2.2/c). Ora, la ricorrente non spiega perché nella fattispecie andrebbe computato l’importo minimo di fr. 9.– anziché quello massimo riconosciuto per prassi dagli uffici d’esecuzione del nostro Cantone se non sono date circostanze particolari che impongono di scostarsene, circostanze che la ricorrente però non indica. Insufficientemente motivata, la censura è irricevibile.

  1. La ricorrente considera inoltre esorbitante la somma di fr. 314.– ammessa per le trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato. A suo dire, la distanza percorsa dal debitore sequestrato per recarsi al lavoro e rientrare a casa è di circa 27.8 km al giorno, ovvero 556 km al mese, ragione per cui, stimando un consumo medio del veicolo pari a 6.21 litri/100km, nonché il prezzo medio del carburante di fr. 1.79 al litro e tenuto conto dell’usura, si potrebbe arrivare al massimo a fr. 77.78 mensili per tale spesa.

6.1 Nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spe­se di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spe­se di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, consultabile all’indirizzo www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/ (sentenza della CEF 15.2019.100 del 2 aprile 2020, consid. 3.1).

6.2 Nel caso concreto, il tragitto percorso da PI 1 in auto da __________ a __________ è di 19 km (v. it.viamichelin.ch). Come risulta manifestamente dal doc. F, quello di 13.9 km richiamato dall’insorgente è infatti il percorso a piedi. Ne consegue che il debitore sequestrato percorre ogni mese 729.6 km (19 km x 2 x 19.2 giorni lavorativi). Ora, tenuto conto dei valori determinanti per il 2021 (e il 2022) della tabella prevista al punto 4 della Circolare CEF n. 39/2015, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo d’esistenza del debitore sequestrato sono pari a fr. 307.– al mese (729.6 km x 0.421 fr./km) invece dei fr. 314.– riconosciuti dall’UE. La contestazione risulta quindi parzialmente corretta, sicché il calcolo andrebbe rettificato in tal senso, ciò che però l’Ufficio potrà fare solo dopo aver determinato il reddito netto dell’attività lucrativa indipendente del debitore sequestrato e accertato che siffatta spesa non sia già stata dedotta dal reddito lordo (v. sopra, consid. 4.2 e sotto, consid. 9).

  1. Da ultimo, l’insorgente si lamenta del supplemento per contributi di mantenimento di fr. 416.–, facendo valere di essersi vista costretta a promuovere il sequestro in questione proprio perché PI 1 non ha mai provveduto e tuttora non provvede al pagamento mensile degli alimenti e degli assegni famigliari a favore del figlio __________ stabiliti nei decreti dei tribunali italiani. Reputa pertanto paradossale che l’UE abbia computato tale spesa nel minimo d’esistenza. Chiede di conseguenza che siano sequestrati i fr. 416.– in questione, come pure gli assegni famigliari di fr. 200.–.

Dal canto suo, il resistente rimarca che i fr. 416.– costituiscono effettivamente il contributo alimentare stabilito a suo carico, nonostante sia ancora in essere una procedura di revisione. Ciò premesso, egli rileva di pagare regolarmente € 250.– per la scuola dell’infanzia del figlio, come risulta dalle fatture relative ai mesi dal settembre 2021 al gennaio 2022 e dai relativi ordini di pagamento prodotti in questa sede (doc. 4). Per quanto attiene agli assegni famigliari, sostiene invece che la sua azienda non ha ancora ricevuto nulla, benché ne abbia fatto richiesta, ragione per cui gli assegni non sono ancora stati versati a favore della ricorrente. Nella replica spontanea, RI 1 spiega che è consuetudine che il datore di lavoro anticipi gli importi relativi agli assegni famigliari, a maggior ragione nel caso concreto in cui la figura del datore di lavoro coincide con quella del dipendente. Riguardo al pagamento delle spese della scuola del figlio, la ricorrente fa notare che ciò è avvenuto soltanto dal novembre 2021 e che ad ogni modo non influenza il calcolo del minimo d’esistenza da lei proposto nel ricorso.

7.1 Secondo i punti 5 e 6 della Tabella, nel minimo esistenziale sono riconosciuti contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore, a condizione che quest’ul­timo provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento, co­me pure le spese particolari per l’istruzione dei figli. Anche per tali spese vale dunque il principio giurisprudenziale consolidato per cui possono essere considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a).

7.2 Nel caso in esame, agli atti non è presente alcun documento che comprova l’effettivo pagamento da parte di PI 1 di contributi alimentari per fr. 416.– al mese a favore del figlio, sicché l’UE non poteva tenerne conto nel minimo d’esistenza. Per quanto concerne le spese della scuola d’infanzia del figlio, la ricorrente ammette che il debitore sequestrato ha pagato le relative fatture perlomeno dal novembre 2021 al gennaio 2022 (ultimi tre mesi rispetto alla data della replica spontanea), motivo per cui possono in principio essere computate nel minimo esistenziale. Va ad ogni modo ancora verificato se il debitore sequestrato ha continuato a pagarle nei mesi successivi, ciò che l’UE farà in occasione dei nuovi accertamenti che dovrà svolgere (sotto, consid. 9).

  1. La ricorrente domanda infine che sia fatto ordine all’Ufficio di sequestrare anche gli importi presenti sui conti correnti intestati alla PI 2 e alla PI 3. A prescindere dal fatto che non è motivata, tale richiesta non può essere accolta, dal momento che i beni in questione non sono menzionati nel decreto di sequestro e l’UE non può quindi sequestrarli (DTF 130 III 583 consid. 2.2.3; sentenza della CEF 15.2020. 70 del 24 settembre 2020 pag. 3 con i rinvii).

  2. Per i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso anche per il pignoramento di redditi, l’incarto dev’essere retroces­so all’UE affinché proceda a ulteriori accertamenti atti a stabilire i redditi che PI 1 percepisce in particolare con l’attività PI 2 e dalla PI 3. A tal uopo, l’organo esecutivo inviterà anzitutto il debitore a portare i libri contabili e i documenti concernenti la ditta individuale (fatture, contratti, ricevute, ecc.), nonché gli estratti dei conti bancari e/o postali intestati a lui e alla PI 2 dall’inizio della sua attività indipendente (a fine del 2020) sino al momento del nuovo interrogatorio, come pure l’ultima dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione, documen­ti quest’ultimi che se del caso potrà anche chiedere direttamente alla competente autorità fiscale (art. 91 cpv. 5 LEF). L’Ufficio inviterà pure la Cassa cantonale di compensazione a produrre l’ultimo conteggio dei contributi personali versati da PI 1. Ingiungerà infine alla PI 3 di produrre i conteggi dello stipendio e di eventuali dividendi versati al debitore sequestrato.

Sulla base della documentazione raccolta, l’organo esecutivo stabilirà i redditi del debitore e il suo minimo d’esistenza, tenendo conto di quanto stabilito dalla Camera per le spese di trasferta (sopra consid. 6.2) e della scuola d’infanzia (sopra consid. 7.2) e prestando attenzione a non computare due volte le spese professionali connesse all’esercizio della sua attività (spese di trasferta, pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti non fossero sufficienti o completi, l’UE stimerà il reddito conseguito dall’attività lucrativa indipendente tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 4.1.2). In base alle risultanze delle sue verifiche, l’Ufficio allestirà infine un nuovo verbale di sequestro, dando atto delle dichiarazioni dell’escusso e dell’esito delle indagini svolte.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 In riforma del provvedimento impugnato, è ordinato all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, di sequestrare immediatamente le 200 quote sociali di nominali fr. 100.– cadauna della PI 3 presso PI 4, menzionando nel verbale di sequestro la rivendicazione di quest’ultimo, e di avviare la procedura stabilita dagli art. 106 segg. LEF dopo aver interpellato PI 4 per verificare se egli rivendica effettivamente i titoli.

1.2 L’incarto è inoltre retrocesso all’Ufficio affinché proceda agli accertamenti indicati nel considerando n. 9 e a una nuova determinazione della quota sequestrabile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

13

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 91 LEF
  • art. 93 LEF
  • art. 106 LEF
  • art. 107 LEF
  • art. 108 LEF
  • art. 109 LEF
  • art. 275 LEF
  • art. 278 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR

LTF

  • art. 46 LTF

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

9
  • DTF 130 III 583
  • DTF 126 III 91
  • DTF 121 III 22
  • DTF 112 III 1901.01.1986 · 191 Zitate
  • DTF 112 III 21
  • DTF 108 III 12
  • DTF 85 III 39
  • 5A_16/201102.05.2011 · 246 Zitate
  • 5A_654/200704.03.2008 · 6 Zitate