Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2023.123
Entscheidungsdatum
06.03.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

____________________RE 1CO 1

Incarto n. 14.2023.123

Lugano 6 marzo 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2023.701 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 4 settembre 2023 da

CO 1 __________

contro

RE 1 (ora patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con convenzione del 1° gennaio 2011 (recte: 2012) “volta a definire i rispettivi rapporti di dare e avere dipendenti dal divorzio per la liquidazione del regime matrimoniale e i nuovi contributi fissati per i figli” i coniugi CO 1 e RE 1 hanno convenu­to che a titolo di saldo per la liquidazione del regime matrimoniale RE 1 si riconosceva debitore di CO 1 per fr. 200'000.–. Con decreto di stralcio del 18 giugno 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha omologato tale aspetto della convenzione.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 200'000.– oltre agl’inte­ressi del 5% dal 18 giugno 2012, indicando quale causa del credito la “Convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata in Pretura, Lugano 18.06.2012”.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 1° ottobre 2023.

D. Statuendo con decisione del 27 ottobre 2023, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via definitiva limitatamente a fr. 200'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 9 maggio 2023 (anziché dal 18 giugno 2012), ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 600.–.

E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili (di fr. 2'000.– in seconda sede). Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 novembre. Presentato quello stesso giorno brevi manu, il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la convenzione sulle conseguenze del divorzio è un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e ha respinto l’eccezione di compensazione con il credito vantato dall’escusso in restituzione dei contributi di mantenimento a suo dire versati in eccesso per il figlio __________, siccome tale credito compensante non era accertato in un titolo esecutivo giusta l’art. 80 LEF né risultava riconosciuto senza riserve dall’istante in un documento assimilabile a un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha altresì re-spinto l’offerta di prova del convenuto intesa all’edizione dall’istan­­te delle sue dichiarazioni fiscali, poiché urta contro il carattere som­mario della procedura di rigetto, così come la richiesta del medesimo di tenere un’udienza.

  3. Nel reclamo RE 1 sostiene invece di aver prodotto la “documentazione cartacea” volta a dimostrare l’avvenuta compensazione parziale “tacita” con il suo credito di almeno fr. 35'000.–. Egli sottolinea “la rilevanza dei predetti documenti ai fini del presente giudizio” nonché il pregiudizio difficilmente riparabile che gli verreb­be arrecato nel caso di una “mancata quantificazione della compensazione” già realizzata, vale a dire la sua condanna a pagare all’ex moglie un importo ben superiore a quanto dovuto. È pertanto a mente sua manifesta la “rilevanza giuridica e probatoria” dei documenti in questione ai fini del giudizio, i quali consentirebbero di “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e […] accertare in modo oggettivo la verità nel caso che qui ci occupa”. Ritiene che la sentenza sia quindi viziata da un formalissimo eccessivo, che ne impone la riforma.

  4. Non è contestato – e anzi è pacifico – che la convenzione sulle conseguenze del divorzio omologata giudiziariamente costituisce un valido titolo di rigetto definitivo per fr. 200'000.– (cfr. sentenza della CEF 14.2023.92 del 16 gennaio 2024 consid. 5). In discussione è solo l’eccezione di compensazione respinta dal primo giudice. Il reclamante si limita al proposito a evidenziare la “manifesta rilevanza” dei documenti da lui prodotti, ma non si confronta direttamente con la motivazione del Pretore secondo gli stessi non costituiscono un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione o perlomeno un riconoscimento di debito, presupposto imprescindibile secondo la giurisprudenza per ammettere l’estinzione del credito posto in esecuzione per compensazione nel senso dell’art. 81 LEF. La censura è quindi di dubbia ricevibilità (art. 321 cpv. 1 CPC; DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3), ma ad ogni modo è infondata, come risulta dalle seguenti considerazioni.

  5. Secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. Il giudice deve verificare se l’estinzione, la proroga o la prescrizione sono valide dal punto di vista del diritto civile. Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (DTF 140 III 372 consid. 3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2020.30 del 24 agosto 2020, RtiD 2021 I 751 n. 37c consid. 7.1, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

Quale estinzione del debito la legge non prevede solo il pagamen­to, ma pure ogni altra causa del diritto civile, in particolare la compensazione (cfr. DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 124 III 501 consid. 3/b). Una tale eccezione può tuttavia essere ammessa solo se il credito compensante risulta esso stesso da un titolo esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se è stato riconosciuto sen­za riserva dall’escutente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 con rinvio a DTF 115 III 97 consid. 4; sentenze della CEF 14.2021.191 del 30 maggio 2022 consid. 5.1 e 5.3 e 14.2021.45 del 1° settembre 2021 consid. 6.1) in un documento che vale perlomeno titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenze del Tribunale federale 5A_703/2019 del 27 aprile 2020 consid 4.1 e 5P.458/2004 del 28 febbraio 2005, consid. 3.3; sentenza della CEF 14.2022.81 del 18 novembre 2022 consid. 5.2, Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 81 LEF).

6.1 Nella fattispecie, il convenuto ha sostenuto in prima sede di aver pagato contributi per __________ che secondo la convenzione non erano dovuti, da aprile 2014 (anno del raggiungimento della maggiore età) a gennaio 2021, quindi per circa sette anni, in aggiunta agli anni in cui il figlio viveva con il padre, da marzo 2011. Considerati ottantaquattro mesi (7*12), egli vanta contro l’ex moglie una pretesa di oltre fr. 35'000.–, ai quali andrebbero aggiunti gli interessi. A sostegno della sua tesi, egli ha prodotto una dichiarazione della moglie senza data, ove ella attesta di aver ricevuto “regolarmente durante lo scorso anno” fr. 300.– al mese e un’altra del 22 agosto 2022, ove dichiara di aver ricevuto fr. 300.– mensili duran­te tutto il 2018 per __________. Si riferisce poi a estratti della __________, dai quali si evincono pagamenti all’ex moglie di fr. 300.– il 28 febbraio 2020, di fr. 500.– il 20 maggio 2020 e di fr. 300.– il 5 giugno 2020, e a una serie di scambi di e-mail.

6.2 Tali documenti, tuttavia, non adempiono manifestamente i requisiti per essere considerati titoli di rigetto dell’opposizione definitivi o provvisori. Non sono infatti né decisioni né riconoscimenti firmati dall’ex moglie, che si limita a confermare di aver ricevuto per determinati periodi alimenti di fr. 300.–, ma non riconosce alcun obbligo di restituirli all’ex marito. La pretesa compensazione “tacita” non è sufficiente, il riconoscimento dovendo essere esplicito, scritto e firmato (art. 82 cpv. 1 LEF). Il giudizio impugnato non presta di conseguenza il fianco alla critica.

  1. Nemmeno può essere rimproverato un formalismo eccessivo al primo giudice, corollario (negativo) del principio di buona fede processuale (art. 52 CPC). In effetti, la procedura di rigetto dell’oppo­sizione è per definizione formale. Il potere di cognizione del giudice del rigetto – e pertanto della Camera – è limitato alla verifica dell’e­sistenza di un titolo di rigetto e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF. Non si estende ad altri oggetti, men che meno è compito del giudice del rigetto esaminare documenti che non consentono, ai sensi dell’art. 81 LEF, di accogliere l’eccezione di compensazione invocata dall’escusso solo per “vagliare le rispettive istanze avanzate dalle parti e […] accertare in modo oggettivo la verità”. La procedura non è volta ad accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì di un titolo esecutivo (sopra consid. 2). Contrariamente a quanto allega il reclamante, dalla procedura di rigetto non deriva per lui alcun pregiudizio difficilmente riparabile, nel­la misura in cui nulla gl’impedisce di promuovere una causa ordinaria contro l’ex moglie per ottenerne la condanna a restituire quanto reputa a lui dovuto. Il reclamo si avvera in definitiva infondato.

  2. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

  3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 200'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

  2. Notificazione a:

– ; –__________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

21

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LEF

  • art. 80 LEF
  • art. 81 LEF
  • art. 82 LEF
  • art. 84 LEF
  • art. 85 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

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