Incarto n. 15.2018.30
Lugano 5 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 10 aprile 2018 da
RI 1 __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale del ricorrente emesso a favore di
Confederazione Svizzera, Berna Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 3, __________ (rappresentato __________, ) Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona; PI 4, __________ (patrocinata dall’ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni promosse contro RI 1 dalla Confederazione Svizzera (n. __________ e __________), dallo Stato del Canton Ticino (n. __________, __________, __________ e __________), dal PI 3 (n. __________, __________ e __________), dalla Cassa cantonale di compensazione AVS (n. __________8) e della PI 4 (n. __________7), l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha fissato il pignoramento per il 24 ottobre 2017. Dopo varie diffide rimaste infruttuose, il 1° marzo 2018 l’UE ha proceduto d’ufficio al pignoramento dei redditi dell’escusso e, venuto a conoscenza dello spostamento del suo domicilio all’estero, ha determinato la quota pignorabile sulla base del seguente computo:
Redditi
Pensione AVS
fr.
2'350.00
100%
Rendita PI 5
fr.
1'926.30
Totale
fr.
4'276.30
100%
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Il minimo d’esistenza viene ridotto del 20% per residenza all’estero
Totale
fr.
1'360.00
100%
Ricordato che la rendita AVS è impignorabile a norma di legge, lo stesso giorno l’UE ha quindi pignorato presso la PI 5 l’intera rendita di fr. 1'926.30 con effetto immediato;
B. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 10 aprile 2018 RI 1 ha chiesto lo sblocco della rendita pignorata, facendo valere l’impignorabilità della rendita della Swisslife ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 e 9a LEF e spese essenziali per fr. 2'564.75 mensili oltre al minimo di base riconosciuto dall’UE.
C. Il 22 maggio 2018 il presidente della Camera ha impartito al ricorrente un termine di 10 giorni per produrre le prove del pagamento effettivo e regolare delle spese che pretende essenziali al proprio mantenimento e concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, nel senso che la distribuzione degli importi pignorati è stata sospesa fino all’emanazione del giudizio sul ricorso. In seguito a un disguido, l’UE ha notificato il decreto solo il 16 giugno 2018.
D. Con osservazioni del 14 giugno 2018 il Comune di Lugano si è rimesso al giudizio della Camera, mentre nelle sue del 19 giugno la PI 4 si è opposta al ricorso.
E. Con “osservazioni” del 25 giugno 2018, il ricorrente ha prodotto un plico di documenti supplementari e preteso il computo di spese supplementari per fr. 2'293.05 (in più di quelle già vantate con il ricorso), per un totale di fr. 6'217.80, oltre alle spese di locazione in Svizzera per il mese di gennaio del 2018 (fr. 1'594.–).
F. Nelle sue osservazioni del 10 luglio 2018, anche l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
G. In risposta all’ordinanza emessa dal presidente della Camera il 24 agosto 2018, il successivo 27 settembre RI 1 ha prodotto documenti relativi ai redditi e alle spese di sua moglie, al pagamento dei propri premi di cassa malati nel 2018 e l’originale di un documento presentato in precedenza.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni da quando, il 26 marzo 2018, RI 1 ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato (doc. A), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF) essendo il termine iniziato a decorrere solo durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), ovvero dal 9 aprile 2018.
Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3.1 Ora, la Camera ha già avuto modo di ricordare al ricorrente in una precedente procedura (sentenza 15.2016.120 del 21 marzo 2017 consid. 5) che le rendite d’invalidità o di vecchiaia (come quella in esame, v. doc. I accluso al reclamo) erogate al debitore dalla sua cassa pensione sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art. 93 LEF, come il salario che sostituiscono.
3.2 D’altronde, la moglie non risulta beneficiaria della rendita pignorata (sentenza già citata, consid. 4) e i documenti prodotti in questa sede (doc. KK-NN) non consentono di giungere a un’altra conclusione, poiché designano RI 1 come unica persona assicurata. Come tale egli ne è anche l’unico avente diritto (doc. H). Il reclamo si rivela quindi infondato sulla questione dei redditi.
4.1 A giusto titolo RI 1 non rivolge critiche al minimo esistenziale di base computato dall’UE, di fr. 1'360.–, pari all’80% del minimo per coniugi previsto dal punto I/3 della Tabella in caso di domicilio o dimora nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (sentenza della CEF 15.2018.46 del 18 giugno 2018 consid. 4.2). Se e quando egli dovesse tornare ad abitare in Svizzera potrà, se necessario, chiedere all’UE di ricalcolare il proprio minimo esistenziale (art. 93 cpv. 3 LEF).
4.2 Il calcolo della quota pignorabile deve tenere conto di eventuali redditi conseguiti dal coniuge del debitore (sopra consid. 2). Al riguardo l’UE non risulta avere proceduto ad accertamenti. Dai documenti prodotti dal ricorrente con lo scritto del 27 settembre 2018 si evince che la moglie percepisce uno stipendio mensile netto di € 1'209.– (doc. SS), pari a fr. 1'392.– al tasso di cambio dell’1.1519 al 1° marzo 2018 (data del pignoramento) fornito dal sito www.fxtop.com, che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea, ritenuti notori dalla giurisprudenza federale (DTF 137 III 625 in alto consid. 3). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la rata mensile di € 328.42 pagata dalla moglie in rimborso di un prestito personale di € 16'000.– contratto il 9 giugno 2017 presso la Banca Popolare di Sondrio (doc. TT) non può essere detratta dal salario poiché non sono spese di acquisizione del reddito. Tale rata non può neppure essere computata nel minimo esistenziale della coppia, siccome il rimborso di debiti bancari non è considerato una spesa essenziale al mantenimento dei coniugi nel senso dell’art. 93 LEF, come già ricordato al ricorrente in occasione del suo precedente ricorso (v. sentenza della CEF 15.2016.120 del 21 marzo 2017 consid. 7.2; cfr. 102 III 19; Ochsner, op. cit., n. 157 ad art. 93).
5.1 È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Ochsner, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LEF).
5.2 Ora, RI 1 non ha minimamente provato di assumere effettivamente le spese abitative indicate genericamente nel ricorso.
a) Nelle sue osservazioni del 25 giugno, egli ha invero fatto valere di pagare € 135.05 per “luce” (pari a fr. 155.50 al tasso di conversione dell’1.1519, sopra consid. 4.2), € 485.– per “gasolio” (fr. 558.70), € 30.85 per “acqua e rifiuti” (fr. 35.50) e € 65.60 per “telefono” (fr. 75.50), per un totale di fr. 825.20 mensili. Come egli già sa (sentenza 15.2016.120 consid. 9), l’importo base mensile di fr. 1'360.– previsto dalla Tabella rappresenta un importo forfetario che comprende già le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare e telefono (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93). Non possono pertanto essere ulteriormente aggiunte al minimo vitale dell’escusso.
b) Quanto alle spese di riscaldamento, RI 1 ha prodotto con le osservazioni del 25 giugno due bollette di consegna di gasolio (doc. PP), l’una del 15 dicembre 2017 per 1000 litri al prezzo di € 1280.– e l’altra del 22 gennaio 2018 per 500 litri al prezzo di € 660.–. Egli pretende che si riferiscano al consumo da gennaio ad aprile 2018. In realtà, non adduce alcuna prova a conforto di tale affermazione, che pare inverosimile. Non è tuttavia necessario approfondire la questione, perché pur computando un supplemento per spese di riscaldamento di fr. 558.70, come richiesto, la decisione impugnata andrebbe confermata nel suo esito (sotto consid. 10).
5.3 Nelle sue osservazioni del 25 giugno il ricorrente pretende di far riconoscere pure il canone di locazione del suo precedente appartamento in Svizzera, una fattura delle AIL e il premio della Coop Protezione giuridica riferiti al solo gennaio del 2018, per un totale di fr. 1'594.–. Sennonché il pignoramento impugnato riguarda i mesi da marzo 2018 in poi. Le spese dei mesi precedenti andavano pagate con i redditi dei mesi corrispondenti, ricordato che il minimo esistenziale comprende in linea di massima solo le spese correnti.
6.1 Come già ricordato al ricorrente nella precedente procedura (ad consid. 10.1), secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93).
6.2 Nel caso specifico, dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2017 dell’Helsana (doc. S e XX) si evince che il ricorrente ha pagato un premio di assicurazione di base (LAMal) di fr. 343.– mensili (fr. 4'116.60/12) e costi di malattia e infortunio di fr. 323.– mensili (fr. 3'875.80/12), che comprendono sia la franchigia che le partecipazioni. Con le osservazioni del 25 giugno, RI 1 ha dimostrato che il suo premio LAMal attuale ammonta a fr. 373.30 mensili (fr. 1'119.90/3, doc. AA) e ne ha provato il pagamento con gli estratti acclusi allo scritto del 27 settembre 2018 (doc. UU). Dagli atti si evince anche il carattere cronico dei suoi problemi di salute. Va pertanto inserito nel suo minimo esistenziale un importo di fr. 697.– mensili per costi della cassa malati.
6.3 Dal resto della documentazione medica versata agli atti (doc. N, U-Z2) non si può ricavare il prezzo delle relative prestazioni e medicamenti né tantomeno se sia stato pagato e da chi. In particolare per quanto riguarda l’alimentazione speciale, per cui il ricorrente postula un’aggiunta di fr. 750.– mensili, non solo egli non ha dimostrato di pagare effettivamente e regolarmente la somma in questione, ma non risulta neppure dalla dieta prescritta (doc. Z2) che gli siano stati consigliati alimenti diversi (e più costosi) di quelli generici ottenibili in normali negozi e supermercati. Non si giustifica quindi alcun supplemento al riguardo.
6.4 Per quanto attiene ai costi per la salute della moglie, il ricorrente li ritiene non quantificabili a priori, dal momento che in Italia si paga il “Ticket” di volta in volta per le singole prestazioni del medico e per gli esami specialistici. Li stima in circa € 1'000.– all’anno, ossia in € 84.– mensili.
a) In Italia il pagamento del “ticket”, ovvero della compartecipazione del paziente ai costi sanitari, è previsto per le visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio non esentati (fino a un massimo di € 36,15 euro per ricetta), per le prestazioni eseguite in pronto soccorso che non rivestono carattere di emergenza o urgenza (codici bianchi), non seguite da ricovero e per le cure termali. Il Servizio Sanitario Nazionale esenta invece dal “ticket” le altre prestazioni sanitarie, in particolare quelle di medicina generale (www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzi zioni.jsp?lingua=italiano&id=4674&area=esenzioni&menu=vuoto), mentre per quanto attiene all’assistenza farmaceutica in Lombardia l’importo massimo del ticket sui medicinali generici di “fascia A” ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) è di € 2.– a confezione e di € 4.– a ricetta (www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedaziona le/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prenotazioni-ticket-e-tempi-di-attesa/ticket-ed-esenzioni1/ticket-ed-esenzioni1) (sentenza della CEF 15.2018.47 del 7 settembre 2018 consid. 8.2).
b) Il ricorrente non ha dimostrato – e neppure allegato – che la moglie soffra di problemi di salute cronici che hanno richiesto o richiederanno cure per le quali è necessario il pagamento del “ticket”. L’aggiunta postulata non può così essere ammessa, fermo restando che una revisione della decisione rimane possibile nel caso in cui la situazione dovesse cambiare (art. 93 cpv. 3 LEF).
RI 1 considera indispensabili i costi relativi all’automobile, che quantifica in fr. 928.86 mensili (leasing fr. 390.–, manutenzione fr. 350.–, imposta circolazione fr. 20.58, assicurazione fr. 159.69 e quota TCS fr. 8.58), per consentire a sua moglie di accompagnarlo presso “Ospedale, Medici ed altro”. Non risulta però dalla documentazione prodotta ch’egli non sia in grado di spostarsi con i mezzi di trasporto pubblico. A prescindere dal fatto che non ha provato la necessità di recarsi frequentemente a Lugano per motivi di ordine medico, gli andrebbe così riconosciuto al massimo il costo di un abbonamento Arcobaleno per 2 zone (fr. 69.– mensili) e di un abbonamento di bus per la tratta Porlezza-Lugano (fr. 69.– mensili) (per analogia: Tabella, ad II/4/d).
Per quanto concerne la quota sindacale (di fr. 22.–), già si è detto nella nota sentenza del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120, consid. 8) che non può essere inserita nel minimo di esistenza, avendo RI 1 raggiunto l’età del pensionamento e non esercitando più alcuna attività lavorativa, sicché l’affiliazione non è obbligatoria. Ciò vale anche per il vestiario “e connessi” (per cui il ricorrente postula un supplemento di fr. 250.–), ricordato che spese accresciute di abbigliamento e di pulizia possono essere riconosciute solo se sono connesse all’esercizio di una professione o di un mestiere (Tabella ad II/4/c).
I premi dell’assicurazione di protezione giuridica (di fr. 100.–) non hanno carattere d’indispensabilità nel senso dell’art. 93 LEF (pluricitata sentenza della CEF 15.2016.120, consid. 7.2).
Riassumendo, sulla scorta della nuova documentazione agli atti il computo della quota pignorabile del reddito di RI 1 si presenta come segue:
Redditi
Pensione AVS
fr.
2'350.00
Rendita PI 5 Salario della moglie
fr. fr.
1'926.30 1'392.00
24.5% (v. consid. 4.2)
Totale
fr.
5'668.30
100%
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Il minimo d’esistenza viene ridotto del 20% per residenza all’estero
Riscaldamento (gasolio)
fr.
558.70
(v. consid. 5.2/b)
Assicurazione malattia
fr.
373.30
(v. consid. 6.2)
Franchigia e partecipazioni
fr.
323.00
(v. consid. 6.2)
Trasferte (a scopo medico)
fr.
138.00
(v. consid. 7)
Totale
fr.
2'753.00
100%
Quota parte del ricorrente
fr.
2'078.00
75.5% di fr. 2'753.– (consid. 2)
Siccome la rendita AVS copre interamente la parte del minimo vitale comune a carico di RI 1, egli deve tollerare il pignoramento dell’intera rendita PI 5. Secondo costante giurisprudenza e dottrina, infatti, nel quantificare l’eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i redditi dell’escusso, sia quelli impignorabili (art. 92 LEF) che quelli limitatamente pignorabili (art. 93 LEF), fermo restando che possono essere pignorati solo i redditi limitatamente pignorabili se e nella misura in cui, sommati a quelli impignorabili, eccedano il suo minimo di esistenza (DTF 135 III 26 consid. 5.1 e i rinvii; Ochsner, op. cit., n. 159 ad art. 92).
La decisione impugnata resiste quindi alla critica anche alla luce delle nuove allegazioni del ricorrente e della nuova documentazione da lui prodotta (per questo motivo i suoi scritti 25 giugno e 27 settembre 2018 e i relativi allegati non sono stati sottoposti ai creditori per eventuali osservazioni).
I pagamenti riportati nella email dell’UE del 12 aprile 2017 (doc. K) riguardano le tre esecuzioni del gruppo n. 2 (di __________ n. __________, __________ n. __________ e __________ n. __________, doc. L e M), riferito al pignoramento eseguito il 15 settembre 2016, e non le esecuzioni a favore delle quali è stato eseguito il pignoramento impugnato, il 1° marzo 2018 (sopra ad A), che fanno parte del gruppo n. 5. I pagamenti in questione non hanno pertanto alcun rilievo nel caso qui in esame.
RI 1 sembra chiedere di sospendere la procedura fino alla conclusione dei procedimenti penali nei confronti di __________ e di __________. Ora, la sospensione prospettata non è prevista dalla legge, la quale prescrive al contrario termini brevi per la realizzazione dei beni pignorati (art. 122 LEF; cfr. pure, per analogia, la sentenza della CEF 15.2017.89/98 del 21 agosto 2018 consid. 4.2). Quanto alle critiche rivolte alle esecuzioni della PI 4 (n. __________7) e della Cassa cantonale di compensazione AVS (n. __________8) (ricorso ad 4), è il luogo di ricordare che le pretese poste in esecuzione possono essere contestate solo davanti al giudice, nelle apposite procedure giudiziarie previste dalla legge (art. 79 segg., 83 cpv. 2, 85-86, 111 cpv. 5 LEF), mai davanti all’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF). La censura è così inammissibile, ciò che segna l’esito del ricorso.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona; – Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.