RI 1
Incarto n. 15.2023.31
Lugano 5 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo sul ricorso 7 aprile 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro la decisione di pignoramento emessa il 27 marzo 2023 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 (patrocinato dall’avv. RA 1 )
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 giugno 2020 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 35'417.– oltre agli interessi e spese.
B. Il 29 aprile 2022 l’UE ha accertato l’impignorabilità dei redditi dell’escusso e, rinunciato a pignorare un suo fondo e l’interessenza che gli spetta nella comunione ereditaria formata con i tre fratelli a causa del loro valore esiguo, il 2 maggio 2022 ha emesso un attestato di carenza di beni (ACB) a favore di PI 1 per fr. 51'957.50. In parziale accoglimento del ricorso interposto da quest’ultimo il 13 maggio 2022, con decisione 15.2022.70 del 20 settembre 2022 questa Camera ha annullato l’ACB limitatamente alla determinazione del minimo d’esistenza di RI 1 e retrocesso l’incarto all’UE di Lugano per ulteriori accertamenti e nuova determinazione della quota pignorabile.
C. Con decisione del 27 marzo 2023 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Rendita LPP
fr.
1'019.70
Prestazione complementare
fr.
2'376.00
Totale
fr.
3'395.70
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto (interessi ipotecari)
fr.
1'238.60
Assicurazione malattia
fr.
570.90
Spese mediche e dentali
fr.
244.80
Totale
fr.
3'254.30
100%
L’UE ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la __________, la quota della sua rendita LPP eccedente fr. 879.– arrotondati (fr. 3'254.30 ./. fr. 2'376.–), pari alla parte del suo minimo vitale di fr. 3'254.30 non coperta dalle prestazioni complementari di fr. 2'376.– (assolutamente impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF), ovvero indicativamente fr. 140.70 (fr. 1'019.70 ./. fr. 879.–) mensili dal 1° luglio 2023.
D. Con ricorso del 7 aprile 2023, RI 1 ha chiesto che la decisione appena menzionata venga annullata e quella precedente del 2 maggio 2022 ristabilita.
E. Con osservazioni 21 aprile 2023 PI 1 si è opposto al ricorso, mentre l’UE nelle sue del 28 aprile 2023 si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – il 7 aprile 2023, ossia entro dieci giorni dalla notifica per posta semplice dell’atto impugnato, pervenuto al ricorrente al più presto il 28 marzo 2023 (egli afferma di averlo ricevuto il 31 marzo), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), anche senza tenere conto del fatto che il termine di ricorso è scaduto durante le ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è quindi stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile 2023.
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
Il ricorrente si duole che in seguito alla decisione della scrivente Camera del 20 settembre 2022, ove l’incarto è stato rinviato per un nuovo calcolo del minimo d’esistenza, l’UE ha sì accertato, in base alla documentazione da lui prodotta, ch’egli paga interessi ipotecari per la sua abitazione di fr. 1'238.60 mensili (indicati come affitto di fr. 1'300.– nel precedente verbale), ma ha ridotto a torto le spese mediche e dentali da fr. 470.25 a fr. 244.80; chiede che la nuova decisione venga annullata e "ristabilita" quella precedente del 2 maggio 2022. Egli afferma che l’Ufficio ha eseguito il nuovo calcolo contravvenendo al dispositivo della sentenza del 20 settembre 2022 e al considerando 5 della stessa.
3.1 Orbene le spese mediche e dentali di fr. 470.25 computate in occasione della precedente decisione del 2 maggio 2022 risultavano dal conteggio della __________ per la dichiarazione delle imposte dell’anno 2021 (costi non assicurati di fr. 4'523.65 e partecipazione ai costi di fr. 1'119.40 = fr. 5'643.05 ÷ 12). Dal conteggio della __________ per la dichiarazione delle imposte dell’anno 2022 nel frattempo acquisito agli atti si evincono invece costi di fr. 244.80 mensili (spese non assicurate di fr. 2'311.35 e partecipazione ai costi di fr. 626.20 = fr. 2'937.55 ÷ 12) come correttamente accertato dall’UE nella decisione impugnata. Redditi e fabbisogni devono in effetti essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento (v. sopra consid. 2). Il ricorso va quindi respinto. D’altronde non si vede perché l’UE avrebbe violato il dispositivo della decisione del 20 settembre 2022, ove è unicamente prevista la retrocessione dell’incarto per ulteriori accertamenti, e il considerando 5, che tratta delle spese d’abitazione.
3.2 Ad ogni modo l’UE è tenuto d’ufficio a commisurare il pignoramento a eventuali successive modifiche determinanti della situazione mediante riesame della misura (v. sopra consid. 2, art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4) e, in caso di ammissione di una o più circostanze nuove che giustificano di entrare in materia e ricalcolare l’eccedenza pignorabile, può addirittura modificare poste non mutate, ma accertate in modo errato nella precedente decisione, seppur passata in giudicato (sentenza del Tribunale federale 5A_810/2022 del 1° maggio 2022 consid. 5.2) – ciò che invero non è il caso nella fattispecie.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennit.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.