Incarto n. 15.2023.19
Lugano 5 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 febbraio 2023 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Faido, relativo alle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, (patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Nelle summenzionate esecuzioni promosse da PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di contributi di mantenimento arretrati di fr. 10'875.90 e fr. 7'140.– oltre ad accessori a favore di PI 6 (2008), figlia dell’escusso e dell’escutente, il 7 febbraio 2023 la sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi del debitore sulla base del seguente computo:
Redditi
Reddito da rocciatore indipendente
fr.
3'000.00
(attualmente al 50%)
Assicurazione perdita di guadagno privata
fr.
1'800.00
(PI 2)
Totale
fr.
4'800.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
600.00
Affitto appartamento Fr. 500.00, riscaldamento a legna per 2 appartamenti, Fr. 160.00, considerato solo Fr. 100.00 per appartamento personale interessi ipoteca x locale commerciale Fr. 613.00 non considerati in quanto [motivo non riprodotto]
Premi di assic. malattia
fr.
313.00
Contributi di mantenimento figlie
fr.
1'660.00
Fr. 420.00 x PI 6 Fr. 620.00 x PI 3 + PI 4
Altri
fr.
200.00
diritto visita figlie PI 3 + PI 4
Totale
fr.
3'973.00
L’UE ha quindi pignorato presso l’assicurazione infortuni dell’escusso, la PI 2, l’importo fisso di fr. 827.– al mese dal 7 febbraio 2023.
B. Lo stesso giorno l’Ufficio ha pure proceduto al pignoramento della quota di comproprietà “A” di ½ del fondo n. __________ RFD di __________, di proprietà del debitore. Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del 7 febbraio 2023 l’UE ha osservato che “l’escusso chiede il pignoramento di un deposito di terra vegetale [sul fondo pignorato] uso cantiere (18x15x4 = 1080.00 m3 / 2000 ton), prezzo indicativo Fr. 20/30 alla ton) dichiarando che non è necessario allo svolgimento della sua attività. Lo scrivente ufficio rinuncia però al pignoramento in quanto da informazioni assunte presso ditte del ramo la stessa viene acquistata solo in caso di necessità e quindi di difficile realizzazione”.
C. Con ricorso del 16 febbraio 2023 RI 1 si aggrava contro tali provvedimenti, chiedendo di computare ulteriori spese nel suo minimo d’esistenza e di pignorare al posto della quota di comproprietà il “deposito di terra vegetale” e una rendita d’invalidità in capitale a suo favore di fr. 28'716.–.
D. Mediante osservazioni del 28 febbraio 2023 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la reiezione, come pure l’UE nelle sue del 7 marzo 2023.
E. Nella replica spontanea del 3 aprile 2023 il ricorrente si riconferma sostanzialmente nelle proprie conclusioni.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 febbraio 2023 dall’Ufficio, il ricorso presentato il 16 febbraio 2023 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Vonder Mühll in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed. 2021, n. 25 ad art. 93 LEF). Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale), specie se è fuori dal comune (DTF 123 III 329 consid. 3). La parte che si prevale di un fatto deve sopportare le conseguenze della mancata prova dello stesso (sentenza della CEF 15.2022.26 del 16 marzo 2022, consid. 2 e i rinvii).
3.1 Per provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa dipendente o indipendente (DTF 85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo delle spese connesse all’esercizio dell’attività (Vonder Mühll, op. cit., n. 5 ad art. 93; sentenza della CEF 15.2020.24 del 6 maggio 2020, consid. 2.1). L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF 112 III 21 consid. 2/b; sentenze del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4 e della CEF 15.2017.16 citata, consid. 3.2 con rinvii) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (DTF 126 III 91 consid. 3/a; sentenze del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1 e della CEF 15.2016.71 citata, consid. 2.2).
3.2 Con la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 3'000.– mensili il reddito di RI 1 per la sua attività di “rocciatore” indipendente al 50%, fondandosi essenzialmente sulle dichiarazioni ch’egli aveva fornito in occasione del precedente pignoramento del 20 settembre 2022 (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento di medesima data agli atti, sottoscritto dal debitore). Ora, la censura dell’insorgente, espressa solo in sede di replica, non solo è tardiva (art. 17 cpv. 2 LEF), ma è anche infondata, poiché egli non contesta di aver percepito tale reddito perlomeno fino a quel momento né ha dimostrato mediante documentazione contabile che in seguito ha conseguito di meno, ma si limita ad allegare che l’indennità di perdita di guadagno (di fr. 1'800.–) non può sommarsi al reddito da attività indipendente. Tale circostanza non è tuttavia corroborata da alcuna prova e diverge inoltre dalle risultanze agli atti. RI 1 dimentica invero che l’Ufficio ha considerato il reddito da attività indipendente soltanto per un grado lavorativo del 50%, giacché la sua assicurazione contro gli infortuni gli ha riconosciuto un’indennità di perdita di guadagno pro-prio per un’incapacità lavorativa legata al restante 50%, come si evince dal conteggio agli atti emesso l’11 novembre 2022 dalla PI 2, nonché dall’ultima decisione di tassazione dell’escusso riferita al 2020, ove risulta ch’egli stesso aveva dichiarato sia un reddito da attività indipendente di fr. 54'628.– (rettificato in fr. 60'000.– dall’autorità fiscale) sia due indennità di perdita di guadagno di fr. 17'429.– e fr. 17'223.–. In mancanza di contabilità o di altre registrazioni, che il debitore non ha prodotto, è conforme alla legge l’operato dell’UE, laddove si è attenuto alle sue precedenti dichiarazioni per determinare il reddito da attività indipendente.
3.3 Per quanto attiene alle ulteriori spese che il ricorrente pretende siano computate nel minimo d’esistenza, l’UE fa notare nelle sue osservazioni che l’importo di fr. 3'000.– è in realtà il reddito netto dopo deduzione delle spese connesse all’esercizio della sua attività, come “ad esempio l’affitto del locale commerciale”. Orbene, come esposto sopra (consid. 3.2), RI 1 non ha dimostrato attraverso giustificativi che il reddito considerato dall’Ufficio è quello lordo, ovvero comprende i costi in questione, né che questi ultimi fanno in realtà riferimento a spese indispensabili private anziché aziendali. Nella decisione di tassazione fiscale del 2020, che contempla un reddito mensile di fr. 5'000.– oltre alle indennità di perdita di guadagno, non sono del resto state ammesse spese professionali, verosimilmente perché già dedotte dal reddito (v. la motivazione al 2° n. 2.1).
3.4 Neppure il ricorrente ha comprovato in particolare che i costi per il consumo della legna riguardano soltanto l’abitazione privata né ne ha giustificato del resto l’effettivo pagamento, come gl’incombeva (sopra consid. 2 i.f.). Stando così le cose, l’organo esecutivo ha agito correttamente anche sotto questo profilo. Va invero ricordato che, sebbene spetti all’Ufficio determinare il reddito da attività lucrativa indipendente del debitore (sopra consid. 2.1), questi è tenuto a collaborare, fornendo le informazioni necessarie alla determinazione del suo reddito netto in virtù dell’art. 91 cpv. 1 LEF, ciò che nella fattispecie non ha fatto, sicché deve sopportare le conseguenze della mancata prova (sopra consid. 2 i.f.). Per tali ragioni, pure su questi punti il ricorso s’avvera infondato.
L’insorgente lamenta inoltre che l’UE non gli ha riconosciuto le “spese accessorie”, i costi per lo spazzacamino, la fognatura, l’acqua potabile e i rifiuti, nonché “spese mediche e farmaceutiche”. Sennonché, le spese di acqua potabile e di scarico, come la tassa per la raccolta dei rifiuti, sono già incluse nel minimo esistenziale di base, di fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo (sentenza della CEF 15.2023.4 del 16 maggio 2023, consid. 4.2.1), motivo per cui non se ne può tenere conto una seconda volta nel calcolo del minimo esistenziale. Per quanto riguarda invece le non meglio precisate “spese accessorie”, “spese mediche e farmaceutiche” e i costi per lo spazzacamino, l’insorgente non ha prodotto alcun documento giustificativo e dunque non possono essere ammessi nel calcolo (sopra consid. 2 i.f.). Anche sotto questo profilo il ricorso risulta pertanto privo di fondamento.
RI 1 pretende altresì che i contributi alimentari a favore delle figlie PI 3 e PI 4 siano aumentati da fr. 620.– a fr. 1'120.– per ciascuna di esse. A giustificazione della sua richiesta, egli ha prodotto la dichiarazione scritta 4 gennaio 2023 della compagna PI 5, che ha attestato di ricevere fr. 1'200.– per figlia dall’inizio del 2023. Nella replica, il ricorrente sostiene altresì che “se l’UE vuole discutere sulle cifre deve perlomeno riconoscere un contributo alimentare uguale per ogni figlia, in questo caso di 840.– ciascuno”, siccome “i nostri tribunali hanno sancito la parità di trattamento dei figli”.
5.1 Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che siano indispensabili al creditore degli alimenti ai sensi dell’art. 93 LEF e che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (sentenza della CEF 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, consid. 7.1 e riferimenti citati; Tabella, punto II/5). Nell’applicazione dell’art. 93 LEF le autorità di esecuzione hanno piena libertà di apprezzamento quando ad esempio il giudice non ha fissato lui stesso il contributo alimentare, ma si è limitato a omologare una convenzione stipulata dalle parti interessate (DTF 130 III 47 consid. 2) e, a maggior ragione, non sono vincolate da una mera convenzione delle parti interessate, non sottoposta a omologazione.
5.2 Nel caso in rassegna, l’Ufficio ha computato contributi alimentari di fr. 620.– per ciascuna figlia, basandosi sulla precedente dichiarazione scritta 12 luglio 2022 della madre PI 5, che aveva affermato di ricevere dal padre (RI 1) complessivi fr. 1'240.– “regolarmente e anche per gli ultimi 3 mesi”. Ora, l’escusso non può legittimamente pretendere sulla scorta di una nuova dichiarazione del gennaio 2023 che i contributi in questione siano quasi raddoppiati, senza spiegarne le ragioni e senza dimostrare ch’essi sono indispensabili alle figlie nel senso dell’art. 93 LEF. Come esposto sopra (consid. 5.1), l’UE non è infatti vincolato dalle convenzioni di mantenimento stipulate dalle parti interessate, spe-cie se nell’imminenza o nel corso di un pignoramento (sentenza della CEF 15.2012.104 del 4 gennaio 2013 consid. 3.2) e se, come nel caso di specie, differiscono senza motivo e in modo sproporzionato rispetto a una precedente dichiarazione rilasciata appena sei mesi prima e hanno così per effetto di danneggiare gli altri creditori. Ad ogni modo, va rilevato che l’escusso nemmeno ha comprovato mediante giustificativi l’effettivo pagamento dei nuovi contributi nei mesi successivi al rilascio della dichiarazione (sopra consid. 2 i.f.). Per tali motivi, la censura risulta infondata.
5.3 Che tutti i figli dell’escusso debbano essere trattati in modo uguale nella determinazione degli alimenti non significa che abbiano diritto tutti a un contributo di stesso importo, giacché esso dev’essere commisurato ai bisogni del singolo figlio e alle possibilità finanziarie dei genitori e del figlio stesso (art. 285 cpv. 1 CC), sicché può variare tra figli della stessa economia domestica (in particolare in funzione della loro età), ma specie tra figli di economie domestiche diverse, segnatamente in funzione del reddito e della sostanza del genitore affidatario. Il principio di parità dei figli si applica in caso di ammanco, nel senso che il reddito disponibile del genitore debitore degli alimenti si deve ripartire in proporzione dei rispettivi fabbisogni dei figli (v. sentenza del Tribunale federale 5A_708/2017 del 13 marzo 2018 consid. 4.2). Nel caso in esame, non sono noti i dati per stabilire gli alimenti dovuti alle figlie del ricorrente e in ogni caso spetterebbe al giudice civile, se adito, farlo. Ai fini del computo nel minimo esistenziale, comunque sia, sono determinanti solo i contributi di mantenimento di cui l’escusso ha provato l’assoluta necessità per il figlio creditore giusta l’art. 93 LEF e l’effettivo pagamento, circostanze che RI 1 non ha né allegato né dimostrato. A ben vedere, egli sta del resto pagando per ora contributi più alti alle figlie PI 3 e PI 4 (fr. 620.– ognuna al mese) che non a PI 6 (fr. 420.–). Stanti i dati attualmente noti, la decisione impugnata merita dunque conferma su questo punto.
6.1 Dal verbale interno delle operazioni di pignoramento del 7 febbraio 2023 si evince che in base a informazioni raccolte presso “ditte del ramo” l’Ufficio ha ritenuto la terra vegetale impignorabile, siccome “la stessa viene acquistata solo in caso di necessità e quindi di difficile realizzazione”. Per quanto attiene alla descrizione di siffatto oggetto, l’UE si è attenuto alle indicazioni fornite da RI 1 in occasione del precedente pignoramento del 20 settembre 2022. Al suo scritto del 5 dicembre 2022, ove chiedeva all’Ufficio di rettificare il verbale, indicando il volume e il valore corretti della terra, il ricorrente ha allegato una fotografia e un listino dei prezzi unitari riferiti anche ad aggregati e inerti.
6.1.1 Ora, il listino (doc. 3), edito dalla S__________ SA di __________, si riferisce a materiali ordinatamente disposti e facilmente accessibili, mentre il fatto che la collinetta erbosa visibile sulla foto prodotta dal ricorrente (doc. 4) costituisca effettivamente un deposito di 1080 m3 di terra vegetale, non si sa se vagliata o no, poggia sulle sue sole dichiarazioni. Ma soprattutto, il listino non dà un’indicazione affidabile sulla domanda di terra vegetale e sull’interesse che potrebbe suscitare un’asta unica. Il ricorrente non contesta che l’interesse per l’acquisto di terra vegetale in blocco esiste solo in caso di necessità, sicché il rischio che l’asta vada deserta è alto, poiché è assai verosimile che al momento in cui è tenuta nessuna ditta possa avere necessità di acquistare terra vegetale, oltre tutto senza garanzie. Nelle sue osservazioni l’UE rileva d’altronde a ragione che se il deposito fosse facilmente realizzabile l’escusso l’avrebbe già venduto. La sua decisione di non pignorarlo resiste pertanto alla critica.
La questione dell’ordine di pagamento (giusta l’art. 95 LEF) è dunque senza oggetto.
6.1.2 Ciò non impedisce tuttavia al ricorrente di proporre all’UE eventuali interessati a comprare tutto o parte del deposito a trattative private o di venderlo egli stesso, usando il ricavato per estinguere i propri debiti e ottenere così l’annullamento del pignoramento del suo reddito e della sua quota di comproprietà.
6.2 Non viene in soccorso di RI 1 neppure la tesi secondo cui la quota di comproprietà del fondo serve per l’esercizio della sua professione e il sostentamento della famiglia, l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, che prevede l’impignorabilità degli arnesi, apparecchi, strumenti e libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione, applicandosi unicamente alle cose corporee mobili (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 87 ad art. 92 LEF), ad esclusione quindi degli immobili.
L’insorgente chiede altresì di pignorare in luogo della quota di comproprietà un arretrato di rendita AI in capitale a suo favore di fr. 28'716.– riferita al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2019. Tuttavia, egli non ha prodotto dinanzi all’Ufficio o in questa sede documenti che rendono perlomeno verosimile il diritto a una rendita di tale entità. Lo scritto 5 maggio 2022 del dott. med. __________ (doc. 5 accluso allo scritto del 16 agosto 2022) non accenna poi a un’invalidità, bensì a ripetuti infortuni professionali. Il fatto ch’egli abbia rinunciato a tale rendita a favore dell’escussa (scritto del 5 dicembre 2022, doc. 1) ne escluderebbe del resto il pignoramento. L’operato dell’organo esecutivo s’avvera dunque conforme alla legge anche sotto questa prospettiva. Ad ogni modo, se la rendita in capitale dovesse essere versata prossimamente all’UE sulla scorta della rinuncia del 5 dicembre 2022, le esecuzioni potranno essere estinte (art. 12 LEF) e il pignoramento del reddito e della quota di comproprietà annullato.
È infine inammissibile la richiesta di ricevere copia scritta di tutta la documentazione che l’UE ha ricevuto dalla Zurigo compagnia di assicurazioni con l’indicazione del nominativo della persona che ha rilasciato informazioni e dati personali citati nei verbali, siccome è irrilevante ai fini del presente giudizio. Si ricorda in proposito che il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). In ogni caso, l’insorgente resta libero di consultare l’incarto dell’Ufficio o chiedere direttamente alla sua assicurazione chi ha fornito le informazioni in questione.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.