Incarto n. 14.2015.135
Lugano 4 novembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa SO.2015.2119 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 17 luglio 2015 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Tra l’RE 1 – ditta attiva nell’ambito di commercio, servizio clienti, noleggio e produzione di macchinari di costruzione – e l’impresa generale con servizi di trasporti CO 1 esiste un lungo rapporto di collaborazione. In seguito al danno riportato da un caterpillar trasportato dalla CO 1 per conto dell’RE 1, il 23 dicembre 2013 quest’ultima ha allestito a carico della trasportatrice una fattura (n. __________) di fr. 28'402.87 per la riparazione del cingolato. Con scritto 15 gennaio 2014 la CO 1 ha informato la controparte che il carico non era assicurato e, pur confermando la sua intenzione di risolvere la questione, le ha chiesto di rivedere l’importo della fattura, proponendo la seguente soluzione: “1. Saldo della fattura al 50% dell’importo. 2. Trasporti in contro prestazione con incarico diretto ai seguenti prezzi: a) trasporti da 8 a 25 ton a fr. 2'800.– + IVA max 2'500 mm di larghezza; b) trasporti da 1 a 5 ton a fr. 1'600.– + IVA max 2'500 mm di larghezza e 2'000 mm di altezza”. L’RE 1, dal canto suo, ha risposto con raccomandata dell’11 febbraio 2014, formulando la seguente proposta per il regolamento della fattura in questione: “fr. 14'200.– a scadenza 28 febbraio 2014; fr. 14'202.85 in contraffare con prestazioni di trasporto”.
B. L’8 luglio 2014 la CO 1 ha tramesso all’RE 1 una fattura di fr. 5'918.40 per determinate spese da lei sostenute, legate al fermo di una macchina acquistata da quest’ultima. Con scritto 31 luglio 2014 l’RE 1 ha comunicato alla CO 1 di non riconoscere la somma indicata in quella fattura.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 marzo 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 9'970.45 oltre agli interessi del 5% dal 23 gennaio 2014, indicando quale titolo di credito il “saldo nostra fattura n. __________ del 23.12.2013”.
D. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2015 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 26 maggio 2015, che l’istante ha contestato con replica del 3 giugno 2015.
E. Statuendo con decisione dell’8 luglio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 200.–.
F. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 luglio 2015 chiedendo di “rivalutare la decisione di accettare il riconoscimento di debito solo al 50%” e di “precisare se il debito riconosciuto è da saldare in soldi”. Invitata a presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 luglio 2015 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 9 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
a) Nel caso specifico, la prima conclusione della reclamante, tendente a una rivalutazione della “decisione di accettare il riconoscimento di debito solo al 50%”, è imprecisa, ma si capisce dalla motivazione ch’essa intende ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso dell’accoglimento integrale dell’istanza. Il reclamo è quindi sotto questo punto di vista ricevibile (cfr. DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179 del 18 settembre 2014, consid. 1.2).
b) L’escutente chiede inoltre alla Camera di “precisare se il debito riconosciuto è da saldare in soldi”. La conclusione è irricevibile. In effetti, l’unica competenza del giudice del rigetto e dell’autorità di ricorso è quella di rigettare l’opposizione interposta a un’esecuzione che verte per definizione su un credito pecuniario (v. art. 38 cpv. 1 LEF). La questione, ad ogni modo, non si pone in concreto, poiché, come ci si appresta a dimostrare, l’escussa non ne ha riconosciuto il saldo in modo indiscutibile.
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che la documentazione prodotta dall’istante non costituisce valido riconoscimento di debito, ricordando che secondo la giurisprudenza fatture non espressamente riconosciute dal debitore non adempiono i requisiti di legge. Ora, a mente del primo giudice la convenuta ha riconosciuto in concreto solo la metà della fattura di fr. 28'402.87. Di conseguenza, il saldo posto in esecuzione, pari a fr. 9'970.45, non è secondo lui coperto dal riconoscimento di debito, verosimilmente perché egli ha considerato che nell’istanza la procedente ha precisato di avere compensato l’importo totale della sua fatture con fatture dell’escussa che ammontano complessivamente a fr. 18'432.40.
Nel reclamo l’RE 1 sostiene invece che la CO 1, di fatto, ha accettato l’intero importo della fattura in questione, pur proponendo di saldarne una metà in denaro e l’altra metà con controprestazioni. La reclamante ritiene quindi che la decisione impugnata sia da “rivalutare” nel senso di accogliere l’istanza anche per quell’altra metà.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente di provare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi unicamente sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.1 Nella fattispecie la fattura di fr. 28'402.87 allestita dall’RE 1 il 23 dicembre 2013 (doc. D, prime tre pagine) non è stata riconosciuta incondizionatamente dalla CO 1. Infatti, quest’ultima, con lettera del 15 gennaio 2014, ha chiesto prima di tutto di “rivedere” l’importo della fattura, per poi proporre di pagare il “saldo della fattura al 50% dell’importo” con controprestazioni da effettuare in base a incarichi diretti di trasporto (doc. B). Ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non può essere dedotta da questa formulazione una semplice modalità di pagamento della somma intera, che possa valere riconoscimento di debito puro e semplice nel senso dell’art. 82 LEF (sentenza 5A_303/2013 citata sopra consid. 5, loc. cit.; sentenza della CEF 14.2014.103 del 15 settembre 2014, consid. 5). La convenuta, in effetti, non ha semplicemente indicato come intende estinguere il debito, ma anzitutto ha chiesto all’istante di rivedere l’importo fatturato. D’altronde, la convenuta ha proposto (e non riconosciuto incondizionatamente) di saldare la “fattura al 50% dell’importo”, senza che sia chiaro se i trasporti offerti a titolo di controprestazioni si riferiscano a questa metà o a quell’altra. In altri termini la sua dichiarazione non è (sufficientemente) chiara.
Certo, l’11 febbraio 2014 l’RE 1 ha proposto alla convenuta di versarle fr. 14'200.– entro il 28 febbraio 2014 e di pagare il saldo di fr. 14'202.85 “in contraffare con prestazioni di trasporto” (doc. C). Tale lettera non è però mai stata controfirmata dalla CO 1. Non risulta d’altra parte dalla documentazione agli atti che le parti si siano messe d’accordo su una soluzione comune, sottoscritta dall’escussa. In assenza di un chiaro e indiscutibile riconoscimento di debito per la metà della nota fattura non già estinta per compensazione, la decisione impugnata merita dunque conferma e il reclamo va respinto.
5.2 Ciò posto, la decisione odierna non pregiudica le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere (sopra consid. 2). In altre parole, all’RE 1 rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue, in modo da ottenere un titolo che gli permetta di far rigettare in via definitiva l’opposizione interposta dalla CO 1.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).