Incarto n. 15.2024.60
Lugano 4 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 giugno 2024 di
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 4 giugno 2024 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ che formano il gruppo n. 1 promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) PI 2, __________ Comune di PI 3, __________ (rappresentato dalla Cassa comunale, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nelle esecuzioni appena citate il 25 marzo 2024 RI 1 si è presentato presso la sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione (UE) per procedere al pignoramento del suo salario. In quell’occasione, l’UE ha invitato l’escusso, che aveva dichiarato di vivere presso un amico, a produrre una “dichiarazione partecipazione affitto CHF 500.–”, avvertendolo che in caso d’inadempimento la spesa non sarebbe stata presa in considerazione. Malgrado un sollecito del 2 aprile 2024, l’escusso ha dato seguito all’invito.
B. Il 19 aprile 2024 l’UE ha determinato la quota pignorabile del salario di RI 1 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
1'933.55
100%
Totale
fr.
1'933.55
100%
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Spesa per il pasto consumato fuori casa
fr.
210.00
Spesa per la trasferta fino al luogo di lavoro con i mezzi pubblici
fr.
49.00
Totale
fr.
1'460.00
100%
L’Ufficio ha quindi pignorato dal giorno stesso, presso la datrice di lavoro dell’escusso, l’__________ (di cui egli è direttore), la differenza tra il suo salario (fr. 1'933.55) e il suo minimo d’esistenza (fr. 1'460.–), pari a di fr. 470.– mensili.
C. Il 4 giugno 2024, l’UE ha emesso il verbale di pignoramento
D. Con ricorso del 12 giugno 2024, indirizzato direttamente a questa Camera, RI 1 si aggrava contro il verbale, chiedendo di sospendere il pignoramento e restituirgli quanto pignorato finora, di rideterminare il suo minimo esistenziale, tenendo conto della spesa per l’alloggio “che sost[iene] regolarmente, considerando l’affitto come una spesa indispensabile e inevitabile”, e di convocarlo a “un incontro in cui discutere e valutare insieme le [sue] effettive capacità di pagamento”.
E. Con ordinanza del 17 giugno 2024, la Camera ha trasmesso il ricorso all’Ufficio, affinché procedesse alle incombenze di sua competenza, di cui all’art. 9 Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200), e ha ricordato a RI 1, che della spesa per l’alloggio si sarebbe potuto tener conto nel suo minimo esistenziale soltanto se egli avesse fornito all’UE una copia del contratto di locazione e le ricevute del pagamento delle ultime tre pigioni mensili.
F. Nelle sue osservazioni del 19 giugno 2024, l’UE chiede di valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, e fa presente che, per tale motivo, non ha notificato il ricorso agli escutenti per osservazioni.
G. RI 1 non ha fatto pervenire alcunché né all’Ufficio, né alla Camera.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 4 giugno 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).
Nel ricorso, RI 1 scrive che “sebbene non abbia fornito la documentazione relativa all’affitto del mio alloggio al momento del pignoramento, ritengo che l’Ufficio di esecuzione debba comunque tener conto di questa spesa. Il pagamento dell’affitto rappresenta un bisogno vitale e una spesa reale che sostengo mensilmente per garantirmi un alloggio anche se pur ridotto ai minimi termini. Fr. 500.– è quello che spende uno studente per una camera, è quello che costa un monolocale in valle”. Aggiunge che ignorare la spesa per l’alloggio “compromette gravemente il mio equilibrio economico e mette a rischio la mia sopravvivenza quotidiana, guadagno meno di fr. 2'000.– netti mensili”. Chiede pertanto di tenere conto della spesa per l’alloggio e di convocarlo per discutere delle sue capacità di pagamento.
Nelle sue osservazioni, l’UE ricorda i reiterati inviti all’escusso a documentare le sue spese abitative, come pure la conseguenza dell’inadempimento, poi realizzatasi. Precisa che rivedrà il minimo esistenziale dell’escusso soltanto se egli produrrà quanto richiestogli.
4.1 Al contrario di quanto sostiene RI 1, la spesa per l’alloggio, come tutte le altre spese indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF che non sono contenute nel minimo di base (di fr. 1'200.– per una persona sola), non possono essere computate nel minimo esistenziale dell’escusso se egli non le ha documentate. In effetti, non tutti gli escussi sostengono costi abitativi, basti pensare a chi vive da parenti o amici, o in casa propria senza oneri ipotecari né altri costi di rilievo, oppure il cui alloggio è messo a disposizione gratuitamente o in cambio di controprestazioni in natura da parenti, amici, società sua, datori di lavoro o clienti. D’altronde, il costo dell’alloggio non è identico per tutti i debitori e solo quello effettivo, se non è eccessivo a riguardo dell’art. 93 LEF, può essere computato nel minimo vitale. Infine, non tutti gli escussi pagano effettivamente le spese del loro alloggio; ora, contravverrebbe al senso dell’art. 93 LEF riconoscere una somma a (libera) disposizione dell’escusso, da lui usata per scopi non esistenziali. È di conseguenza escluso considerare in astratto “l’affitto come una spesa indispensabile e inevitabile”, che il ricorrente “sost[iene] mensilmente per garantir[s]i un alloggio”, neppure per un importo mensile non dimostrato di fr. 500.–.
4.2 Le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF), in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse oppure quando si tratta di circostanze ch’esse sono meglio in grado di conoscere o che incidono sulla loro situazione personale (in particolare sul loro minimo esistenziale) (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza della CEF 15.2023.7 del 24 maggio 2023 consid. 3.1 con rinvii). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 328 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
4.2.1 Nella fattispecie, malgrado ben tre solleciti, RI 1 non ha prodotto i giustificativi delle sue spese abitative, siano esse una partecipazione alle spese dell’alloggio che condivide con un amico, come dichiarato al momento del pignoramento, oppure una pigione come pare risultare dal ricorso. È quindi lecito pensare ch’egli si trova in uno dei casi menzionati sopra, ovvero non ha spese di alloggio o non le paga regolarmente. Il ricorso si avvera di conseguenza infondato.
4.2.2 Stante quanto precede, è inutile convocare il ricorrente per “valutare insieme le [sue] effettive capacità di pagamento”. Il problema non è il suo reddito, bensì la prova delle sue pretese spese abitative. Come rilevato dall’UE nelle sue osservazioni, a RI 1 resta la possibilità di chiedere all’Ufficio una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), sempreché dimostri l’esistenza e l’entità della spesa per l’alloggio (per esempio presentando il contratto di locazione o una dichiarazione di chi lo ospita) e produca la prova del pagamento delle spese o della conclusione di un ordine di pagamento permanente, oppure convenga con l’UE un versamento diretto al locatore od ospite facendo capo alle trattenute di salario (nello stesso senso: sentenze della CEF 15.2022.42 del 16 agosto 2022, consid. 3.2, e 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 4.4/a).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– RI 1, __________, __________; – PI 2, __________, __________; – Comune di PI 3, __________, __________, __________; – Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.