Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2024.6
Entscheidungsdatum
04.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2024.6

Lugano 4 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 25 gennaio 2024 di

RI 1 IT- (patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di sequestro emesso il 12 gennaio 2024 nella procedura promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, (patrocinato dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto: A. A domanda di RI 1, l’11 gennaio 2024 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato nei confronti di PI 1 il sequestro (n. ) del salario ch’egli percepisce dalla sua datrice di lavoro, la PI 5, con sede a M, sino a concorrenza di fr. 15'691.90 oltre ad accessori.

B. Preso atto del decreto di sequestro, il 12 gennaio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota sequestrabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

2'700.00

Totale

fr.

2'700.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Pasto consumato fuori domicilio

fr.

120.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

47.00

77 km/mese a 0.610 fr./km = fr. 47.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023)

Spese mediche e dentali

fr.

138.00

Altri

fr.

300.00

15 giorni al mese visita figlio

Altri

fr.

60.00

lavori faticosi

Altri

fr.

402.00

1'080 km/mese a 0.372 fr./km = fr. 402.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2023). Spese per figlio

Totale

fr.

2'267.00

L’UE ha quindi sequestrato presso la PI 5 la quota del salario eccedente fr. 2'267.– (indicativamente fr. 433.–) dal 12 gennaio 2024. Lo stesso giorno ha notificato alle parti il verbale di sequestro.

C. Con ricorso del 25 gennaio 2024 RI 1 si è aggrava­ta contro il predetto provvedimento, chiedendone la riforma, nel sen­so di considerare, in via principale, il minimo d’esistenza del debitore pari a fr. 1'518.– e, in subordine, pari a fr. 1'590.31.

D. Con osservazioni del 12 febbraio 2024 PI 1 si oppone al gravame, postulandone la reiezione e domandando altresì di riformare il verbale di sequestro, nel senso di riconoscergli un minimo esistenziale di almeno fr. 3'000.–. Nelle sue del 19 febbraio 2024 l’Ufficio si è invece riconfermato nel provvedimento impugnato.

E. Tramite replica spontanea del 29 febbraio 2024 l’insorgente ha ribadito la sua domanda in via principale, ma modificato quella in via subordinata, chiedendo che il minimo d’esistenza del debitore sia pari al massimo a fr. 1'605.19.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto im-pugnato avvenuta il 15 gennaio 2024, il ricorso presentato il 25 gennaio 2024 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

  1. La ricorrente contesta anzitutto le spese di trasferta di fr. 47.–, sostenendo che il debitore vive a meno di 2 km dal luogo di lavoro e l’autovettura non gli è necessaria per l’esercizio della sua professione. A suo parere, la spesa in questione non può essere computata, giacché il debitore non ha giustificato eventuali ulteriori e diverse spese di trasporto, come mezzi pubblici o la bicicletta.

Da parte sua, il resistente fa valere di utilizzare il veicolo privato per esercitare la sua attività di pittore, siccome non sempre dispo­ne del furgone aziendale per recarsi nei cantieri. Specifica in proposito che se il furgone è utilizzato da un’altra squadra di colleghi, egli deve usare la sua autovettura per eseguire il lavoro, ciò che capita spesso. Egli spiega inoltre di essere inabile al lavoro per malattia già da qualche mese e a inizio gennaio si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a B__________ alla schiena e allo stomaco, sicché ha dovuto usare il suo veicolo per recarsi dal medi­co. Aggiunge infine che ha bisogno dell’auto pure per andare a trovare la figlia PI 2, che abita con la madre in Italia a I__________, nonché il figlio PI 3 di 12 anni, che vive con la sua ex compagna, PI 4, a F__________.

Nella replica spontanea, l’insorgente ribadisce che la spesa non può essere riconosciuta neppure alla luce delle nuove motivazioni addotte dal resistente con le osservazioni, non avendo egli offerto alcuna prova al riguardo, ragione per cui – a suo dire – sono da considerarsi mere affermazioni di parte.

3.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2), per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5) o quando l’escusso lo utilizzi per ragioni d’ordine familiare, come l’esercizio del diritto di visita (sentenza della CEF 15.2021.19 del 31 marzo 2021, consid. 4.1). Se invece, per gli stessi scopi, si può esigere dal debitore l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, possono essere computate solo le relative spese effettive, ove non siano rimborsate da terzi, come il da­tore di lavoro, l’assicurazione, ecc. (sentenza della CEF 15.2022. 41 del 20 settembre 2022, consid. 4.1.1).

3.2 Nel caso in rassegna, l’UE ha riconosciuto nel minimo esistenziale del debitore le spese di trasferta mediante l’autoveicolo privato dal suo luogo di domicilio (in Via __________ a M__________) a quello di lavoro (in Via __________ a C__________), considerando una distan­za tra essi di 2 km. Ora, nelle loro osservazioni sia l’UE che l’e­­scusso sembrano ritenere che il motivo del supplemento sia inve­ro la necessità di usare il veicolo per recarsi (“talvolta” per uno, “spesso” per l’altro) nei cantieri quando il furgone aziendale non è disponibile, nonché, a dire del secondo, per andare dal medico e per visitare i figli PI 3 ed PI 2. Ora, sta di fatto che la trasferta tra il suo domicilio e la sede della datrice di lavoro, distanti solo 1.7 km, non necessita l’uso di un mezzo di trasporto, siccome è percorribile a piedi, secondo le indicazioni di “Google Maps”, in me­no di 25 minuti, due volte per giorno lavorativo (l’UE avendogli riconosciuto il supplemento per i pasti fuori domicilio). PI 1 non ha allegato motivi per cui non si potrebbe esigere da lui di effettuare tali spostamenti a piedi. D’altronde, egli non ha dimostrato, come gli spettava (sopra consid. 2 i.f.), di essere obbligato secondo il contratto di lavoro (non agli atti) a essere automunito né specificato e provato (ad esempio con una dichiarazione della datrice di lavoro) quanti chilometri in media mensile sarebbe te-nuto a effettuare per recarsi sui cantieri. Non indica nemmeno per approssimazione il numero medio di chilometri al mese percorsi per recarsi dal medico. Per quanto attiene all’uso del veicolo per esercitare il diritto di visita al figlio minore PI 3 l’UE ha già computato a parte fr. 402.–, oggetto di un esame particolare (sotto con­sid. 5), mentre regolari visite alla figlia, che ha 23 anni, non sono documentate. Non giustificata, la posta in discussione, di fr. 47.–, va pertanto stralciata come richiesta dalla ricorrente.

  1. L’insorgente chiede altresì di stralciare la spesa di fr. 300.– per l’esercizio del diritto di visita al figlio del debitore, sostenendo che tale importo non è suffragato da alcun giustificativo. Fa notare in proposito che l’escusso ha prodotto all’Ufficio unicamente una sen­tenza del Tribunale di V__________ che riguarda la regolamentazione dei diritti di visita della figlia PI 2, la quale ora ha 23 anni.

Nelle osservazioni, il resistente reputa invece che il costo considerato sia corretto, dal momento ch’egli si occupa per metà mese del figlio minore PI 3, recandosi ogni settimana a F__________ per prenderlo e trascorrere con lui pressoché metà settimana e in ogni caso tutti i weekend e tutte le festività. Al riguardo ha allegato alle osservazioni al ricorso la dichiarazione scritta rilasciata il 12 febbraio 2024 da PI 4, madre di PI 3, secondo cui PI 1 “provvede al mantenimento diretto del figlio, con cui trascorre tutti i fine settimana, nonché le festività comandate secondo il criterio dell’alternanza”, e “interviene, nella misura del 50%, nel pagamento delle spese straordinarie” (doc. E).

Nella replica spontanea, la ricorrente contesta l’ammissibilità della predetta dichiarazione, facendo valere che si tratta di un documen­to acquisito successivamente al ricorso. Anche volendolo considerare ricevibile, ne contesta l’attendibilità, rilevando che PI 4 è debitrice solidale del credito per cui ha ottenuto il sequestro, sicché – a suo dire – ha tutto l’interesse a sostenere le ragioni di PI 1. Rimarca pure che agli atti non vi è alcun provvedimento giudiziale che regolamenti le relazioni personali tra padre e figlio o la ripartizione delle spese, che neppure sono state quantificate.

4.1 Secondo la giurisprudenza attuale della Camera, se il debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media (di un week­end su due, citata 15.2021.19, consid. 4.2), alloggia e mantiene presso di sé un figlio, di cui non ha la custodia, se ne deve tenere conto nel computo del minimo esistenziale (sentenze della CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n. 55c, consid. 7, 15.2021.129 del 3 maggio 2022, consid. 9.1 e dell’autorità di vigilanza di Basilea-Città dell’8 gennaio 2001, BlSchK 2001, 174; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF). Il supplemento è però computabile nel minimo esistenziale solo se il diritto di visita più esteso di quello abituale è stabilito nel contratto di mantenimento firmato dai genitori e omologato dall’autorità di protezione dei minori, posto che l’escus­­so non ha diritto a un supplemento per accudimenti fatti per scelta e non per obbligo (sentenza 15.2015.16 del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I 749 n. 57c, consid. 4.3/d, in merito alle spese di trasferta).

4.2 Nel caso di specie, l’UE ha considerato che il figlio dodicenne (na­to nel 2011) PI 3 trascorre 15 giorni al mese dal padre e ha com­putato pertanto nel minimo esistenziale la metà (15⁄30) della base mensile di fr. 600.– per i figli di oltre 10 anni, ossia fr. 300.–. Sennonché da quanto dichiarato dalla madre di PI 3 risulta che il figlio trascorre con il padre “tutti i fine settimana”, ovvero in media soltanto 8 giorni al mese, e “le festività comandate secondo il criterio dell’alternanza” (doc. E), vale a dire altri 5/6 giorni all’anno, sicco­me i giorni festivi riconosciuti in Italia sono 11 (v. presidenza.gover­no.it/ufficio_cerimoniale/cerimoniale/giornate.html), sempre che non coincidano con i weekend. Si può dunque considerare che l’escus­­so ospita effettivamente suo figlio in media per un totale di circa 8.5 giorni al mese.

4.2.1 Tuttavia, l’escusso non ha prodotto alcun accordo di mantenimen­to omologato da un’autorità competente che gl’imponga di accudire il figlio con tale estensione temporale. Non si può pertanto ri­tenere ch’egli sia tenuto a ospitare il figlio per un periodo superiore a quello del diritto di visita usuale (due fine settimana per mese). Di conseguenza, secondo la giurisprudenza attuale della Camera egli non avrebbe diritto a un supplemento per l’accudimento del figlio duranti i periodi in cui l’ha presso di sé (sopra consid. 4.1).

4.2.2 In una sentenza (7B.145/2005) dell’11 ottobre 2005 non pubblica­ta nella raccolta ufficiale (bensì in: BlSchK 2006, pagg. 133 segg. e ZZZ 2006, pagg. 264, consid. 3.3-3.4), il Tribunale federale ha considerato inaccettabile considerare gli esborsi per i fine settima­na di visita come rientranti nell’importo forfettario di base da riconoscere all’escusso per le sue esigenze personali, ritenendo che il contatto personale dell’escusso con il figlio non dev’essere paragonato all’invito di un altro parente o conoscente a un pasto, per il quale dovrebbero essere utilizzati i fondi dell’indennità di base (in senso lato sotto la voce “cultura” di cui al punto I della Tabella). Il diritto del genitore non affidatario e del figlio di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze garantito dall’art. 273 cpv. 1 CC è infatti reciproco. Si tratta quindi non solo di un diritto del genitore non affidatario escusso, bensì anche di un obbligo, di cui si deve in linea di massima tenere conto nel minimo vitale. Secondo il Tribunale federale sarebbe troppo gravoso richiedere all’escusso d’indicare dettagliatamente le spese che sono state o saranno sostenute durante i giorni di visita (v. anche Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 24b ad art. 93 LEF). È corretto computare una frazione del minimo vitale di base per i figli stabilito dalla Tabella, in linea di principio in proporzione al numero di giorni che il figlio trascorre con il genitore escusso senza riduzione per gli esborsi per l’abbigliamento, la lavanderia, l’assistenza personale e sanitaria o le attività culturali, i quali non possono reputarsi solo a carico del genitore affidatario.

4.2.3 Alla luce della decisione appena esposta, la cui motivazione è pienamente condivisibile, si giustifica un cambiamento della giurispru­denza di questa Camera, che tra l’altro non considerava come l’accudimento del figlio in età scolastica, in caso di diritto di visita usuale, non si limiti a due weekend al mese, ma si estenda a cinque settimane e mezza di vacanza – tre durante le ferie estive, una durante il periodo natalizio, una alternativamente a Carnevale o a Pasqua e una ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti (RtiD 2005 I 778 n. 58c). Sommate ai 42 giorni per i fine settimana (4 al mese salvo durante le 5½ settimane di vacanze), l’accudi­mento si estende a 11½ settimane all’anno, pari circa al 22% (11.5÷52). Prese in conto le necessità pratiche degli uffici d’ese­cuzione, è ragionevole stabilire un importo forfettario del 22% del minimo base per i figli (di fr. 400.– per quelli di meno di dieci anni e di fr. 600.– per quelli di più di dieci anni, Tabella ad n. I/4), pari a supplementi mensili arrotondati di fr. 90.– per i primi e di fr. 130.– per gli altri, che l’ufficio computerà del minimo esistenziale dell’e­scusso qualora egli dimostrerà di esercitare effettivamente il diritto di visita usuale stabilito od omologato dall’autorità. In assenza di regolamentazione ufficiale, i suddetti supplementi potranno esse­re riconosciuti se l’escusso dimostra inoltre i presupposti di legge per la concessione del diritto di visita (nesso di filiazione e separazione effettiva; per analogia: sentenza della CEF 15.2012.39 del 23 marzo 2012, massimata in RtiD 2012 II 905 n. 65c, c. 5.2).

È fatta salva la facoltà per l’escusso di chiedere il riconoscimento di un supplemento più elevato provando che il suo diritto-obbligo di visita è più esteso di quello abituale. Il forfait va invece ridotto nella debita proporzione se l’escusso non lo esercita integralmen­te. Egli non ha diritto di farsi riconoscere le spese per il tempo in cui prende il figlio con sé in deroga alla regolamentazione ufficiale (DTF 120 III 16 consid. 2), se non quando il genitore affidatario vi acconsenta (Aufsichtsbehörde San Gallo, decisione del 3 marzo 1009, BlSchK 1999, pag. 14; vonder Mühll, op. cit., loc. cit.) e l’escusso ne giustifichi la necessità giusta l’art. 93 LEF; egli non ha infatti diritto a un supplemento per accudimenti fatti per scelta e non per obbligo (sopra consid. 4.1).

4.3 Applicando al caso in esame i principi nuovi appena esposti, si ha che l’escusso ha diritto al supplemento di fr. 130.– mensili per l’ac­cudimento di un figlio di più di dieci anni (PI 3 ne ha dodici, doc. E1 annesso alle osservazioni al ricorso), poiché non ha dimostrato di dover accudire il figlio in una misura superiore a quella abitualmente stabilita dalle autorità ticinesi. A prescindere dall’ac­cordo apparente dei genitori in merito a un diritto di visita più este­so, sulla cui estensione essi del resto non concordano, nessu­no dei due ne ha giustificato la necessità nel senso dell’art. 93 LEF.

4.4 Non vi sono d’altronde motivi per dubitare del fatto che PI 1 eserciti effettivamente il diritto di visita almeno nella sua estensione abituale. Le contestazioni della ricorrente in merito al­l’ammissibilità e all’attendibilità della dichiarazione scritta della ma­dre di PI 3 (doc. E) non portano a diversa conclusione. È vero che il documento in questione è stato prodotto dopo il ricorso, ma ciò è avvenuto giustamente in risposta alla censura dell’insorgen­­te, l’Ufficio essendosi attenuto per il calcolo alle sole dichiarazioni del debitore, senza esigere alcun giustificativo. La Camera deve tenerne conto d’ufficio (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Riguardo alla sua attendibilità, l’argomento della ricorrente è inconsistente. Se è debitrice solidale della pretesa per cui è stato ottenuto il sequestro, PI 4 avrebbe avuto in teoria tutto l’interesse a minimizzare le spese di accudimento e di trasporto del figlio sopportate da PI 1, così che il minimo esistenziale di lui sia il più contenuto possibile, poiché tanto più incassa l’escutente tan­to più si riduce il debito di PI 4 nei confronti della ricorrente. In mancanza di (altre) indicazioni contrarie, che la ricorrente non ha allegato né comprovato, non v’è dunque ragione di dubitare della veridicità della dichiarazione prodotta con le osservazioni. Il ricorso va pertanto accolto su questo punto limitatamen­te alla riduzione del supplemento per accudimento del figlio da fr. 300.– a fr. 130.–.

  1. La ricorrente si duole anche del supplemento di fr. 402.– computato per le trasferte dal domicilio dell’escusso a quello del figlio al fine di esercitare il diritto di visita, rilevando che PI 1 ha una propria abitazione principale a O__________, in cui abita con la sorella, mentre la figlia PI 2, di 23 anni, vive con la madre al suo domicilio d’I__________, motivo per cui, tenuto conto della distanza di 16.2 km tra i due domicili, il costo effettivo delle spese di trasferta con l’automobile è di fr. 72.31 (194.4 km x fr. 0.372/km).

Il resistente fa invece notare che la spesa contestata è stata fraintesa, nel senso che non si riferisce alla figlia PI 2, ma al figlio PI 3. In proposito, sostiene che i chilometri considerati per i tragitti dal suo domicilio di M__________ al domicilio del figlio sono corretti e avvengono tutte le settimane, sicché la spesa stabilita dall’UE è conforme alla legge.

Nella replica, l’insorgente prende atto che le spese di trasferta fan­no in realtà riferimento al figlio PI 3. Ribadisce però che la dichiarazione rilasciata dalla madre è inattendibile e, in ogni caso, comproverebbe al massimo 8 tragitti al mese anziché i 15 indicati nel verbale di sequestro.

5.1 La Camera ha già avuto modo di precisare che le spese di trasferta dal domicilio dell’escusso a quello del figlio sono computabili nel minimo esistenziale al massimo per le visite stabilite nel contratto di mantenimento firmato dai genitori e omologato dall’au­­torità di protezione dei minori (citata 15.2015.16, consid. 4.3/d). I nuovi principi stabiliti per le spese di accudimento devono però applicarsi anche alla determinazione del numero di spostamenti da tenere in considerazione. Salvo circostanze particolari, la frequenza usuale è quindi sì di un fine settimana ogni due, riservata però la possibilità per l’escusso di provare che il suo diritto-obbligo di visita è più esteso di quello abituale (sopra consid. 4.2.3).

5.2 Secondo il principio giurisprudenziale appena citato, l’escusso ha diritto al computo delle spese di trasferta per l’esercizio delle relazioni personali con il figlio per due spostamenti andata e ritorno al mese dal suo domicilio di M__________ a quello del figlio in Via __________ a F__________), di 46 km ciascuno secondo le indicazioni di “Google Maps”, ovvero nel complesso 184 km al mese (4 x 46), che danno un costo mensile di fr. 110.– (184 km alla tariffa chilometrica ponderata di fr. 0.60/km secondo la Circolare CEF n. 39/ 2015, versione 2024). La critica della ricorrente risulta pertanto parzialmente fondata, sicché tale spesa va diminuita da fr. 402.– a fr. 110.–.

  1. Con le osservazioni il resistente non solo ha chiesto di respingere il ricorso, ma anche di riformare il verbale di sequestro impugnato, nel senso di riconoscergli un minimo vitale di almeno fr. 3'000.–, computando in aggiunta un contributo alimentare per la figlia PI 2 di fr. 600.–, una compartecipazione per la spesa dei veicolo di quest’ultima di € 200.– e un contributo alimentare ulteriore di fr. 200.– per le spese ordinarie e straordinarie a favore del figlio PI 3 (v. osservazioni, pag. 3, ad 9).

6.1 Con le osservazioni al ricorso la parte può solo chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la reiezione. Non può invece esigere la modifica del provvedimento su punti non contestati dal ricorren­te senza inoltrare, entro il termine di legge, un proprio ricorso, ciò che in concreto non è avvenuto (sentenza della CEF 15.2021.141 del 14 febbraio 2022, consid. 4 e rinvio). Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF l’escusso può in ogni tempo contestare i provvedimenti che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (DTF 110 III 32 consid. 2; sentenza della CEF 15.2012.54 del 6 giugno 2012 consid. 1), giacché simili decisioni sono nulle (sentenza della CEF 15.2021.89 del 19 ottobre 2021, consid. 1). È potenzialmente il caso delle poste supplementari invocate da PI 1, che ammontano complessivamente a quasi fr. 1'000.– mensili, sicché va verificato se il provvedimento impugnato potrebbe rivelarsi manifestamente nullo se i supplementi in questione non venissero considerati.

6.2 Orbene, il contributo alimentare per la figlia PI 2 di fr. 600.– mensili non dev’essere computato nel minimo esistenziale del padre perché, come da lui stesso rilevato, viene dedotto direttamente dal suo salario, di cui l’UE ha considerato nel suo calcolo solo la quota netta (in media di fr. 2'700.–) dopo la deduzione dell’affitto e del contributo per la figlia.

6.3 Non risulta dalla convenzione di mantenimento di PI 2 agli atti, né da nessun altro documento, che PI 1 sia tenuto a versarle € 200.– in più del contributo di fr. 600.– mensili per l’ac­quisto dell’automobile intestata a nome della madre. Non è essen­do manifestamente una spesa indispensabile ai sensi dell’art. 93 LEF, essa non può essere computata nel minimo esistenziale.

6.4 PI 1 non specifica quali sarebbero le spese ordinarie e straordinarie a favore di PI 3 né perché dovrebbero essere aggiunte al supplemento già riconosciuto dall’UE, peraltro a torto (sopra consid. 4.2). Non sussiste quindi alcuna evidenza che tali spese siano da computare nel minimo esistenziale.

  1. Alla luce dei motivi esposti sopra (consid. 3.2, 4.4 e 5.2), in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del minimo d’esistenza dev’essere rettificato come segue:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Pasto consumato fuori domicilio

fr.

120.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

0.00

[consid. 3.2]

Spese mediche e dentali

fr.

138.00

Altri

fr.

130.00

visita figlio [consid. 4.4]

Altri

fr.

60.00

lavori faticosi

Altri

fr.

110.00

184 km/mese a 0.60 fr./km = fr. 110.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2024). Spese di trasporto per il figlio [consid. 5.2]

Totale

fr.

1'758.00

Il minimo esistenziale di PI 1 va di conseguenza ridotto da fr. 2'267.– a fr. 1'758.– mensili (e di riflesso l’eccedenza mensile aumentata a fr. 942.–).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il minimo esistenziale mensile di PI 1 è stabilito in fr. 1'758.–.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

7

CC

  • art. 273 CC

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 22 LEF
  • art. 93 LEF

LPR

  • art. 3 LPR

LTF

  • art. 46 LTF

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

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