Incarto n. 14.2023.160
Lugano 4 giugno 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 3 novembre 2023 dalla
CO 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Mediante un’“Aggiunta n. 1” del 3 luglio 2021 a un contratto di locazione immobiliare del 21 maggio 2021, la CO 1 (in seguito: CO 1) e RE 1 hanno prorogato il contratto “in modo definitivo”, con decorrenza retroattiva dal 1° agosto 2020 e fino 21 ottobre 2021; hanno precisato che la pigione e l’acconto per le spese accessorie dovuti ogni mese, complessivamente, ammontavano a fr. 9'245.– fino al 31 luglio 2020 e che in seguito sarebbero stati ridotti a fr. 7'300.–.
B. Il 17 luglio 2023, la CO 1 ha inviato a RE 1 una fattura di fr. 46'106.65.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 luglio 2023 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 46'106.65 oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2023, indicando quale causa del credito la “Fattura debitori 17.07.2023”.
D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 3 novembre 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 novembre 2023. Con replica e duplica spontanee del 28 novembre e del 7 dicembre 2023, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.
E. Statuendo con decisione del 13 dicembre 2023, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 380.–, senz’assegnare indennità.
F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 dicembre 2023, chiedendo “che le [sue] considerazioni vengano prese in esame e riconosciute come corrette”. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 18 dicembre 2023 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio 2024. Presentato il 23 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148 III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha dapprima statuito che il contratto di locazione, il verbale d’udienza dell’11 ottobre 2016 e l’aggiunta del 3 luglio 2021, tutti firmati da RE 1, costituiscono un valido titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni (e gli acconti delle spese accessorie) dovute dal novembre del 2016 alla fine del contratto, pari complessivamente a fr. 508'991.– o, meglio, fr. 9'245.– fino a luglio 2020 compreso (45 mesi) e fr. 7'300.– in seguito (15 mesi fino a ottobre 2021), tolte due riduzioni in ragione della pandemia di Covid-19, di fr. 10'434.– nel 2020 e di fr. 6'100.– nel 2021. Ha poi dedotto l’eccedenza di fr. 1'364.90 a favore dell’escusso risultante da un conteggio prodotto dalla CO 1 relativo alle spese accessorie e i pagamenti di fr. 461'519.45 resi verosimili dall’escusso (in realtà risultanti dal conteggio presentato dall’istante con la replica). Ha concluso che l’opposizione andava rigettata in via provvisoria per la differenza tra fr. 508'991.– e fr. 461'519.45, pari a fr. 46'106.65, oltre agl’interessi del 5% dal 17 luglio 2023, corrispondente esattamente a quanto richiesto dall’istante, onde l’accoglimento integrale dell’istanza.
Nel reclamo, RE 1 rileva innanzitutto che in prima sede la CO 1 aveva indicato in uno suo conteggio che al 1° febbraio 2017 “il saldo nei [suoi] confronti era di sfr.000.00” e lamenta che il Pretore aggiunto non ne abbia tenuto conto. Ritiene scorretto “inserire vecchie pratiche (antecedenti la data sopra indicata) come nuovi debiti”. Sostiene che il magistrato abbia sposato la tesi dell’istante “tramite un conteggio contabile inesatto”. Secondo lui, per il 2017 si devono considerare soltanto 11 (anziché 12) mensilità (da febbraio a dicembre). Il reclamante afferma poi che il primo giudice non ha tenuto conto di un suo pagamento di fr. 8'505.45 avvenuto il 28 aprile 2017, che l’istante aveva confermato di aver ricevuto. Chiede pertanto che “le [sue] considerazioni vengano prese in esame e riconosciute come corrette”.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2). L’esame del giudice è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 213 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’eccezione è verosimile se sussistono oggettivamente più motivi a favore della realizzazione del fatto ostativo invocato che a sfavore (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
5.1 Nel conteggio prodotto con l’istanza (doc. G), la terza riga della pagina 6 indica effettivamente che il 1° febbraio 2017 la RA 1 ha registrato (“comptabilisé”, come da titolo della prima colonna) un pagamento BVR dell’inquilino di fr. 9'984.55 relativo alla pigione di ottobre 2016 (data di valuta secondo il titolo “valeur” della quinta colonna), che ha azzerato il saldo (titolo “solde” dell’ultima colonna) di stesso valore a favore della locatrice. Sennonché, verosimilmente per una svista, essa ha contabilizzato le pigioni da novembre 2016 a febbraio 2017 (valuta) solo il 1° marzo 2017 (prima colonna, dalla quarta all’ottava riga della sesta pagina). I pagamenti di quelle quattro mensilità sono poi stati registrati, per la prima, il 12 settembre 2017 (22a riga della sesta pagina), per la terza e la quarta il 1° novembre 2017 (26a e 27a riga della sesta pagina) e per la seconda il 4 aprile 2018 (5a riga della settima pagina). In altre parole, al 1° febbraio 2017 il debito dell’inquilino era in realtà di quattro mensilità, già esigibili dal primo di ogni singolo mese secondo il contratto (rubrica “Mietzins” del doc. C: “zahlbar monatlich”), come si può verificare consultando le prime cinque pagine dell’estratto, in cui non sono registrate le pigioni da novembre 2016 a febbraio 2017. Il conteggio non è pertanto perfetto, dal punto di vista della tempestività delle registrazioni, ma non è “inesatto”. Il reclamante non contesta infatti che la somma degli addebiti e degli accrediti corrisponda a quanto risulta nell’ultima pagina né pretende e rende verosimile, com’era suo obbligo, che accrediti siano stati omessi (tranne uno a suo dire, v. sotto consid. 5.3) oppure addebiti eseguiti in doppio o erratamente. Sul punto, il reclamo è infondato.
5.2 Da quanto precede risulta anche che il reclamante non ha reso verosimile un errore della locatrice nel contabilizzare dodici mensilità nel 2017 (come per tutti gli altri anni tranne il primo e l’ultimo) e non undici.
5.3 Quanto alla censura, secondo cui il Pretore aggiunto avrebbe ignorato un pagamento di fr. 8'505.45 avvenuto il 28 aprile 2017, il reclamo è invece irricevibile, in quanto insufficientemente motivato, poiché RE 1 non indica da quale documento risulterebbe che la CO 1 ne ha confermato la ricezione. Ad ogni modo, dalla sesta pagina del conteggio emerge che il 1° maggio 2017 (prima colonna, 11a riga) l’escutente ha registrato un accredito proprio di fr. 8'505.45 (settima colonna) effettuato il 26 (non il 28) aprile 2017 (quinta colonna). Parrebbe dunque che detto accredito sia proprio il pagamento cui il reclamante si riferisce, e ch’esso sia stato correttamente registrato a suo favore dall’escutente. Tanto basta per segnare la sorte del reclamo.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 17'750.45, pari alla somma della mensilità di gennaio 2017 contestata (fr. 9'245.–) e della pretesa mancata considerazione del pagamento di fr. 8'505.45 (sopra consid. 4), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Notificazione a:
– RE 1, __________, __________; – RA 1, __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).