Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2021.142
Entscheidungsdatum
04.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarti n. 14.2021.142 14.2021.145

Lugano 30 marzo 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nelle cause __________8/__________0 (opposizione al sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 28 maggio 2021 dall’

CO 1 (patrocinata dagli avv. PA 3 e PA 4, )

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sui reclami del 29 settembre e del 1° ottobre 2021 presentati, rispettivamente, dalla RE 1 (14.2021.142) e dall’CO 1 (14.2021.145) contro la decisione emessa il 20 settembre 2021 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 29 novembre 2019 l’CO 1 (in seguito: CO 1) e la RE 1 (in seguito: RE 1) hanno sottoscrit­to un accordo di cessione di azioni (“share transfert agreement”), mediante il quale la RE 1 ha ceduto all’CO 1 15'054 azioni proprie (pari al 13.172% del suo capitale sociale) al prezzo di USD 150'000'000.–, in merito al pagamento del quale le parti hanno sottoscritto lo stesso giorno anche un contratto di mutuo convertibile (“convertible note agreement”), mediante il quale la venditrice ha mutuato alla compratrice USD 150'000'000.– per un periodo di tre anni, prorogabile a sola discrezione della mutuante. Il contratto prevede che quest’ultima possa chiedere alla mutuataria la conversione del mutuo in nuove azioni o il suo rimborso a contanti a determinate condizioni stabilite nell’atto, che regola altresì il calcolo degli interessi – del 9% annuo – e le conseguenze in caso di mancato pagamento degli stessi.

B. Il 31 marzo 2021 l’CO 1 ha comunicato alla RE 1 che, in base alla clausola 3.5 del contratto di mutuo, non le avrebbe pagato gli interessi dovuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, i quali sarebbero quindi stati capitalizzati e aggiunti alla somma mutuata.

C. Il 9 aprile 2021 la RE 1 ha risposto all’CO 1 che considerava il mancato pagamento degli interessi un inadempimento contrattua­le, sicché le ha chiesto la restituzione immediata della somma mutuata, oltreché interessi per USD 3'328'767.12.

D. Con una prima istanza del 17 maggio 2021 diretta contro l’CO 1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro, presso la PI 1, __________, di “qualsiasi attivo, credito, deposito in cassetta di sicurezza, intestato al-la CO 1, in particolare la relazione no. __________”, presso l’PI 4, __________, __________, __________, __________, di “qualsiasi attivo, credito, deposito in cassetta di sicurez­za, partecipazione azionaria, intestato alla CO 1, anche risultante a bilancio”, presso la PI 2 e/o l’CO 1 e/o l’PI 3, __________, di “qualsiasi attivo, credito (in particolare, ma non solo, nei confronti di PI 3, __________, diretta dal Signor PI 5), deposito in cassetta di sicurezza, partecipazione azionaria, intestata alla debitrice CO 1 o di cui è proprietaria a bilancio”, nonché di “qualsiasi attivo, credito, partecipazione della debitrice CO 1 nei confronti di PI 6, __________, avente succursale a __________, o diPI 7”, presso PI 5 e/o PI 8 e/oPI 9, __________, quali organi societari, legali o di fatto, dell’CO 1, operativi in qualità di fiduciari e di ausiliari della debitrice, di “qualsiasi attivo, credito (in particolare, ma non solo, nei confronti di PI 3, __________, diretta dal Signor PI 5), deposito in cassetta di sicurezza, partecipazione azionaria, intestato alla debitrice CO 1”, nonché di “qualsiasi attivo, credito, partecipazione della debitrice, risultante a bilancio nei confronti di PI 6, __________, avente succursale a __________”, e presso laPI 10, __________, di “qualsiasi attivo, credito, deposito in cassetta di sicurezza, intestato alla debitrice CO 1”, il tutto fino a concorrenza di USD 153'328'767.12 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2021. Quale titolo del credito la RE 1 ha indicato il “contratto di prestito (convertible loan agreement) del 29 novembre 2019” e quale causa di sequestro il domicilio della creditrice all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF).

E. Il Pretore ha accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del 18 maggio 2021, eseguito il giorno successivo dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano (verbale n. __________9) per quanto riguarda i beni da sequestrare a __________, mentre le autorità ginevrine non l’hanno eseguito per i beni situati nel loro circondario, in quanto il credito oggetto del sequestro era espresso in dollari ame­ricani.

F. Con una nuova istanza del 20 maggio 2021, sempre diretta contro l’CO 1, la RE 1 ha chiesto allo stesso giudice di decretare il sequestro dei medesimi beni presso le stesse società e persone, il tutto, però, fino a concorrenza di fr. 145'110'345.20 oltre agli interessi del 9% dal 1° aprile 2021. Anche il titolo del credito e la causa di sequestro è rimasto immutato.

G. Avendo il Pretore accolto integralmente anche la seconda istanza e ordinato il sequestro con decreto dello stesso 20 maggio 2021, eseguito l’indomani dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano per quanto riguarda i beni da sequestrare a __________ (verbale n__________7) e dall’Office cantonal des poursuites di Ginevra per quanto attiene ai beni da sequestrare nel Canton Ginevra (verbale n. __________), con istanza 28 maggio 2021 l’CO 1, con due distinte istanze, ha presentato opposizione ai due decreti di sequestro al medesimo giudice.

Con la prima, per cui è stato aperto il procedimento __________8, l’opponente, in ordine, ha chiesto di dichiarare irricevibile il primo sequestro e, nel merito, in via principale, di accogliere l’opposizio­­ne, in via subordinata, di obbligare la RE 1 a prestare una garan­zia di fr. 20'000'000.– nel caso di totale mantenimento del sequestro e, in via ancor più subordinata, di obbligare la sequestrante a prestare una garanzia di fr. 700'000.– qualora il sequestro venisse mantenuto per fr. 3'328'767.12. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2021, la sequestrante ha concluso per la reiezione dell’oppo­sizione e della richiesta di cauzione.

Con la seconda istanza, per cui è stato aperto il procedimento __________0, l’opponente ha chiesto, in via principale, di accogliere l’opposizione, in via subordinata, di obbligare la sequestran­te a prestare una garanzia di fr. 30'000'000.– nel caso di totale mantenimento del sequestro e, in via ancor più subordinata, di ob-bligarla a prestare una garanzia di fr. 700'000.– ove il sequestro fosse mantenuto per fr. 3'328'767.12. Nelle sue osservazioni del 17 giugno 2021, la sequestrante ha concluso per la reiezione delle due opposizioni.

Con repliche e dupliche del 1° e 8 luglio 2021, le parti si sono riconfermate, in entrambi i procedimenti, nelle rispettive posizioni.

H. Statuendo con decisione del 20 settembre 2021, dopo aver congiunto i procedimenti il Pretore ha accolto l’opposizione al primo sequestro, annullandolo e ponendo a carico della sequestrante le spese processuali di fr. 2'000.– e le ripetibili di fr. 15'000.– a favore dell’opponente, mentre ha respinto l’opposizione al secondo sequestro e la richiesta di garanzia, confermandolo e ponendo a carico dell’opponente le spese processuali di fr. 2'000.– e le ripetibili di fr. 15'000.– a favore della sequestrante.

I. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo 30 settembre 2021 per ottenerne la riforma, nel senso di addebitare all’CO 1 le spese processuali della prima causa e di fissare le ripetibili nella seconda causa secondo “un’a­­de­guata applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar, nella misura di perlomeno CHF 100'000.–”, protestate spese, tasse e ripetibili di seconda sede, chiedendo anche per queste ultime “un’adeguata applicazione dell’art. 11 RTar”. Con osservazioni del 21 ottobre 2021 l’opponente ha chiesto la reiezione del reclamo, protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

L. L’CO 1 ha adito a sua volta questa Camera con un reclamo del 1° ottobre 2021 per ottenere, in via principale, l’annullamento della sentenza pretorile, l’accoglimento dell’opposizione al secondo sequestro e la sua revoca, e, in via subordinata, la condanna della RE 1 a prestare una garanzia di fr. 30'000'000.–, protestate tas­se, spese e ripetibili in entrambe le sedi. La sequestrante ha chiesto la reiezione del reclamo e protestato tasse spese e ripetibili mediante osservazioni del 21 ottobre 2021. Con replica e duplica del 28 ottobre e dell’8 novembre 2021, le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

Il 16 febbraio 2022 la sequestrante ha trasmesso alla Camera due lettere sue all’opponente del 15 novembre 2021 e 14 febbraio 2022. L’opponente ha preso posizione al riguardo con uno scritto del 21 febbraio 2022, cui ha allegato quattro lettere inviate alla sequestrante il 31 marzo, il 30 giugno, il 28 settembre e il 31 dicembre 2021.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1 I reclami in esame sono diretti contro la medesima sentenza, motivo per cui si giustifica, per economia di procedura, di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.2 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ai patrocinatori della RE 1 e dell’CO 1 il 21 settembre 2021, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° ottobre. Presentati uno il 30 settembre e l’altro il 1° ottobre 2021 (date dei timbri postali), entrambi i reclami sono dunque tempestivi.

1.3 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.3.1 La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

1.3.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di pro­va nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò di regola fino alla chiusura dello scambio (generalmente unico) degli allegati (sentenze del Tribu-nale federale 5A_306/2010 del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3; cfr. DTF 142 III 418 consid. 2.2.5). I fatti e mezzi di prova antecedenti il primo giudizio (pseudonova) sono ammissibili soltanto se vengono addotti non appena sono noti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 CPC per analogia: DTF 145 III 342 consid. 6.6.4). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

1.3.2.1 A sostegno delle proprie affermazioni (sotto consid. 4.2.1), l’CO 1 ha allegato al reclamo un parere dell’avvocato inglese __________ B__________ (doc. 3). La RE 1 osserva a ragione che l’op­­ponente avrebbe potuto produrre tale parere già in prima sede, sicché esso va dichiarato inammissibile. Essa non ha infatti spiegato perché non avrebbe potuto richiedere e produrre il documen­to in precedenza, pur facendo prova della diligenza da essa ragionevolmente esigibile. La Camera non ne terrà pertanto conto ai fini dell’odierno giudizio. Ad ogni modo il parere risulta senza rilievo nella fattispecie (sotto consid. 5).

1.3.2.2 Lo scambio degli allegati nella causa promossa dall’CO 1 è terminato con le osservazioni della RE 1 del 21 ottobre 2021. Gli scritti e allegati inoltrati il 16 e il 22 febbraio 2022 (sopra ad I) sono pertanto inammissibili in quanto tardivi (sopra consid. 1.3.2).

1.3.2.3 La RE 1 obietta che nel suo reclamo l’CO 1 non spiega perché la decisione impugnata sarebbe arbitraria e considera peraltro irricevibili le censure dell’opponente, poiché sono in parte frutto di un “copia-incolla” di quelle già proposte in prima sede, mentre le restanti sono argomenti nuovi, prevalendo inoltre fra le stesse critiche di carattere appellatorio. Nella sua generalità e indeterminatezza la censura della sequestrante è inammissibile. Del resto la reclamante ha criticato in modo puntuale – ancorché incompleto (v. sotto consid. 6.2) – l’interpretazione del contratto di mutuo operata dal Pretore (pagg. 9 segg. ad n. 7). Fatto sta, ad ogni modo, che in occasione dell’esame delle doglianze dell’CO 1 occorrerà verificare – d’ufficio trattandosi di una questione di diritto (art. 57 CPC) – se le stesse rispettano le esigenze di motivazione risultanti dagli art. 320 lett. b e 321 cpv. 1 CPC.

  1. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

  1. Nella decisione impugnata, il Pretore ha dapprima congiunto le due cause e giudicato che il mantenimento del primo sequestro costituisce un abuso di diritto (manifesto), sicché ha accolto la pri­ma opposizione e annullato il sequestro. Ha invece ritenuto che il secondo sequestro vada mantenuto, perché la RE 1 ha reso verosimile l’esistenza di un credito esigibile nei confronti dell’CO 1, come pure una causa di sequestro, ossia, in concreto, l’esistenza di un riconoscimento di debito da parte dell’opponente (il contratto di mutuo), unita al fatto ch’essa ha la sede all’estero e, in alternativa, che il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera. Egli ha implicitamente giudicato che sia dato anche il terzo presupposto del sequestro, ovvero l’esistenza in Svizzera di beni del debitore. Il Pretore ha d’altronde respinto la richiesta di prestazione di garanzie, perché l’opponente non ha reso verosimile di stare subendo un danno a causa del sequestro dei suoi beni. Egli ha infine posto le spese processuali e ripetibili relative al primo procedimen­to a carico della sequestrante e quelle riferite alla seconda causa a carico dell’opponente. Per entrambi i procedimenti, ha fissato le spese processuali in fr. 2'000.– e le ripetibili in fr. 15'000.–.

  2. Visto che le conclusioni dell’CO 1 sono (parzialmente) pregiudiziali rispetto a quelle della RE 1, nel senso che l’accoglimento del reclamo dell’opponente inciderebbe sulla richiesta di riformare la decisione impugnata sulle ripetibili per la seconda causa, conviene esaminare prima di tutto il reclamo dell’opponente.

I. Sul reclamo dell’CO 1 (14.2021.145)

  1. Preliminarmente, l’CO 1 si duole che nella decisione impugnata il Pretore ha omesso d’indicare che al mutuo convertibile si applica il diritto inglese, in particolare le norme relative all’interpretazione dei contratti, pur ammettendo che, al riguardo, non c’è differenza tra diritto inglese e svizzero. La questione è pertanto senza rilievo pratico, anche perché la RE 1 concorda sull’equivalenza delle due legislazioni. Su questo punto il reclamo è dunque inammissibile.

  2. Secondo la clausola n. 3.5 del contratto di mutuo, in caso di mancato pagamento di qualsiasi quota d’interessi dovuti e pagabili con­formemente alla clausola n. 3.4, l’interesse in sofferenza dev’es­sere capitalizzato e aggiunto alla somma mutuata pendente, che deve portare interesse del 9% annuo fino al suo intero rimborso (“If any portion of the interest shall remain unpaid after becoming due and payable in accordance with Clause 3.4 above, then, subject to Clause 4.1, the unpaid interest shall be capitalized and added to the outstanding Loan Sum and the same shall bear interest at the rate of 9% per annum until fully repaid”). La clausola n. 4.1 lett. b ad IV sta­bilisce poi la possibilità per la mutuante di esigere il rimborso a contanti dell’importo totale del mutuo nel caso di un evento d’ina­dempienza secondo la clausola n. 6 (“in the case of an Event of Default, in accordance with Clause 6”), stante la quale è un “event of default” il fatto che la mutuataria non è in grado o ammette di non essere in grado di pagare i suoi debiti alla scadenza, sospen­de i pagamenti di qualsiasi suo debito o, a causa di difficoltà finanziarie effettive o previste avvia trattative con uno o più dei suoi creditori (“the Company is unable or admits inability to pay its debts as they fall due, suspends making payments on any of its debts or, by reason of actual or anticipated financial difficulties commences negotiations with one or more of its creditors […]”) (n. 6.1 lett. b).

Ora, il Pretore ha ritenuto che la clausola n. 3.5 non sembra dare alla mutuataria la facoltà di scegliere se pagare gli interessi o no, quanto piuttosto le clausole n. 4.1 lett. b ad IV e 6.1 lett. b appaiono dare facoltà di scelta alla mutuante, in caso di mancato pagamento degli interessi, se proseguire con il contratto in regime di anatocismo o rescinderlo anticipatamente per scritto e chiedere il rimborso integrale del capitale e degli interessi. Il Pretore ha sottolineato che la sospensione dei pagamenti appare un evento d’i­nadempienza indipendente da eventuali difficoltà economiche della mutuataria, stante la congiunzione “or” utilizzata con valore disgiuntivo nell’art. 6.1 lett. b.

Visto che il 9 aprile 2021 la RE 1 aveva comunicato all’CO 1 di ritenerla inadempiente e chiesto l’immediato rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, e che il successivo 13 aprile la mutuataria aveva ricevuto tale comunicazione, il primo giudice ha reputato che la sequestrante avesse reso verosimile di vantare nei confronti dell’opponente un credito – volto al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi – esigibile sin dal 13 maggio 2021, ossia da prima della prima istanza di sequestro.

6.1 L’CO 1 ammette che la RE 1 poteva chiedere la restituzione immediata della somma mutuata, ma solo nei casi elencati esaustivamente nel contratto (all’art. 4.1), tra cui concede esserci anche gli eventi d’inadempienza (“event of default”), a suo dire pure essi elencati esaustivamente nel contratto, all’art. 6.1, in cui tuttavia non figura il mancato pagamento degli interessi da parte della mutuataria. Per la reclamante, se le parti avessero voluto considerare anche tale circostanza quale event of default, l’avrebbero previsto esplicitamente, ciò che però non hanno fatto. L’assenza di una simile pattuizione è del resto coerente con l’art. 3.5 (da reputare una lex specialis rispetto all’art. 4.1), il quale stabilisce in particolare che, in caso di mancato pagamento degli interessi, questi vengono aggiunti alla somma da rimborsare e sono a loro volta produttivi di interessi. Se il mancato pagamento degli interessi costituisse un event of default, a detta della reclamante l’art. 3.5 non avrebbe difatti alcuna portata pratica.

L’opponente ritiene manifestamente errata l’interpretazione del­l’art. 6.1 lett. b operata dal Pretore, che non terrebbe conto del fatto che la sospensione dei pagamenti non è una circostanza avulsa dal contesto degli altri eventi d’inadempienza enumerati nella stessa lettera, come pure nelle lettere c) e d), che fanno ri-ferimento a tipici indicatori d’insolvenza di una società, la cui mancanza di liquidità e di credito non le consentono, in termini generali, di far fronte regolarmente (e non solo transitoriamente) alle proprie obbligazioni. Il mancato pagamento degli interessi, invece, non permette (ancora) di concludere che la mutuataria è insolven­te, sicché non può essere assimilato a un event of default. Del resto, nei mercati finanziari anglosassoni, in cui operano le parti, è prassi comune stipulare mutui che prevedano clausole – dette “Payment-In-Kind” o “Rolled up Interest” – in forza delle quali il mutuatario può sospendere il pagamento degli interessi e vederseli aggiunti alla somma da restituire. La mutuante non ha quindi (ancora) diritto alla restituzione del prestito secondo l’opponente, che si riferisce al riguardo anche al noto parere dell’avvocato inglese. Essa conclude che, pur essendo chiari sia il testo del contratto sia la reale volontà delle parti, il giudice non ha capito che il mancato pagamento degli interessi ha avuto come unica conseguenza, automatica, l’aggiunta degli interessi non pagati al capitale, a loro volta produttivi d’interessi (art. 3.5).

6.2 La reclamante non contesta l’accertamento del Pretore secondo cui l’art. 3.5 del contratto non pare darle la facoltà di scegliere se pagare gli interessi o capitalizzarli. Del resto, l’art. 3.3 pone chiaramente a carico della mutuataria l’obbligo di pagare interessi del 9% annui ogni quattro mesi, sicché l’art. 3.5 statuisce solo la conseguenza pecuniaria del loro mancato pagamento, ovvero dell’in­adempienza della mutuataria. Come pertinentemente rilevato dal­la sequestrante, l’art. 3.5 non consente alla mutuataria d’interrom­pere a suo piacimento il pagamento degli interessi, neanche a motivo di “strategie aziendali”. In simili circostanze, non dà adito a critiche, perlomeno sul piano della verosimiglianza, la conclusione del Pretore secondo cui la sospensione del pagamento degli interessi è un “event of default” giusta l’art. 6.1 lett. b che conferisce alla mutuante il diritto di esigere il rimborso a contanti dell’importo totale del mutuo in virtù dell’art. 4.1 lett. b ad IV.

6.3 Che la sospensione dei pagamenti non sia una circostanza avulsa dal contesto degli altri eventi d’inadempienza enumerati all’art. 6.1 è un’affermazione della reclamante che non trova appiglio nel testo del contratto. Esso non vincola infatti il caso d’inadempienza per sospensione dei pagamenti a problemi di solvibilità della mutuataria né alla durata della sospensione. Quanto agli altri eventi enumerati nelle lettere da b a d, paiono secondo ogni verosimiglianza riguardare situazioni in cui la mutuataria non ha ancora sospeso i suoi pagamenti, ma tenta di rinegoziare i suoi debiti perché prevede difficoltà di continuare a onorarli regolarmente. Non è d’altronde vero che se il mancato pagamento degli interessi co-stituisse un “event of default”, l’art. 3.5 non avrebbe alcuna portata pratica. Giusta l’art. 4.1 la mutuante può (“may”) – ma non è tenuta a – richiedere il rimborso del mutuo nel caso in cui si verifica un’i­nadempienza della mutuataria. In un caso come nell’altro, del resto, gl’interessi esigibili non saldati continuano a generare interessi fino alla completa restituzione della somma mutuata, proprio in virtù dell’art. 3.5.

6.4 L’allegazione relativa all’usualità nei mercati finanziari anglosassoni delle clausole dette “Payment-In-Kind” o “Rolled up Interest” è nuova e pertanto inammissibile, dal momento che avrebbe agevolmente potuto – e dovuto – essere formulata già in prima sede (sopra consid. 1.3.2). La reclamante non l’ha del resto resa verosimile – e il parere dell’avvocato B__________ non può al riguardo far testo (sopra consid. 1.3.2.1) – e comunque sia il contratto di mutuo convertibile concluso dalle parti non contempla alcuna facoltà di sospensione del pagamento degli interessi (sopra consid. 6.2).

6.5 Tutto sommato, nella misura in cui è ricevibile la censura relativa al credito vantato dalla sequestrante va respinta perché la reclamante non è riuscita a dimostrare che l’interpretazione del contratto di mutuo operata dal Pretore è meno verosimile di quella da lei proposta, contraria al diritto o fondata su accertamenti manifestamente errati.

7 A proposito del secondo presupposto del sequestro, assunto pacificamente che l’opponente ha sede all’estero, il Pretore ha ritenuto che, probabilmente, esistesse una causa di sequestro secon­do l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF. Ha infatti giudicato che, unitamente allo scritto del 31 marzo 2021, con cui l’CO 1 aveva comunicato di non intendere pagare gli interessi dovuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, e alla successiva richiesta di rimborso del mutuo formulata dalla RE 1, il convertible loan agreement costituisce un valido riconoscimento di debito a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF. D’altronde, poiché il contratto prevede che la mutuataria debba pagare gl’interessi su un conto aperto presso una banca lugane­se, in alternativa il primo giudice ha reputato dato anche un sufficiente legame con la Svizzera.

7.1 L’CO 1 sostiene per contro che, da un canto, la sequestrante non vanta ancora alcuna pretesa di restituzione del prestito esigibile, sicché il contratto di mutuo non costituisce un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. Dall’altro asserisce che difetta un legame tra il credito e la Svizzera, dato che le parti hanno sottoposto il contratto al diritto inglese e previsto che le controversie siano deferite a un arbitro con sede a __________, di modo che il cre-dito va piuttosto collegato con il territorio britannico. Aggiunge che tali pattuizioni sono tipiche di relazioni tra attori internazionali (co­me sono le parti), che dispongono di relazioni bancarie aperte in Svizzera per questioni di serietà e sicurezza senza che ciò permetta al creditore di beneficiare di uno strumento invasivo come il sequestro dei beni del debitore.

7.2 Poiché l’CO 1 non è riuscita a contestare con successo la verosimiglianza del credito vantato dalla RE 1 (sopra consid. 6), ca­de anche la sua contestazione dell’esistenza di un riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF. In effetti, sottoscrivendo il contratto di mutuo, l’opponente si è impegnata a rimborsare la somma mutuata, oltre agli interessi maturati nel frattempo, nel caso in cui la mutuante avesse disdetto per scritto il contratto e chiesto il rimborso del mutuo (sopra consid. 3). Ciò integra pacificamente le caratteristiche di un riconoscimento di debito (tra tante, sentenza della CEF 14.2020.23 del 31 luglio 2020, consid. 5 con rinvii). La sentenza impugnata merita pertanto conferma anche su questo punto, senza che sia necessario verificare se sussiste anche un legame sufficiente del credito con la Svizzera, fermo restando che secondo la giurisprudenza un simile legame esiste se il luogo di esecuzione dell’obbligazione del debitore è situato in Svizzera seb­bene tale legame non sia preponderante rispetto a quello con altri Stati (sentenza della CEF 14.2016.85 del 26 ottobre 2016, RtiD 2017 I 755 n. 50c consid. 6.3/a e i rinvii).

  1. In definitiva, dato peraltro che il presupposto dell’esistenza dei beni sequestrati e la loro appartenenza al debitore non è contestata e del resto è pacifica, la decisione del Pretore resiste alla critica e va pertanto confermata.

  2. Per l’art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia.

9.1 Il creditore può essere costretto d’ufficio a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_ 757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie.

Tra i criteri pertinenti per determinare l’eventuale danno consecutivo ad un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano invece le spese di sequestro e dell’esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al richiedente l’onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100, consid. 5c). L’obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adem­piono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

9.2 Nel caso concreto, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia del pregiudizio eventualmente occasionato dal secondo sequestro, perché l’opponente non aveva reso verosimile di subire un danno, in particolare di necessitare degli averi sequestrati per fare fronte ai propri impegni. Contrariamente a quanto allegato dall’opponen­­te, il primo giudice ha considerato che l’esistenza di eventuali altri suoi conti (non sequestrati) all’estero non fosse senza rilievo per la questione della garanzia, non fosse solo per il suo obbligo di diminuire il danno. Tenuto conto della somma mutuata di 150 milioni di dollari in possesso dell’opponente, che per altro generereb­be interessi capitalizzabili di almeno USD 13'500'000.– all’anno, il Pretore ha respinto la richiesta di garanzia anche per le spese del processo di convalida del sequestro, ritenendo che l’opponente fosse garantita in modo più che sufficiente, anche qualora il sequestro avesse dovuto rivelarsi infondato.

9.3 L’CO 1 sostiene che le argomentazioni del Pretore non considerino “la struttura societaria internazionale e complessa della reclamante, regolate da precise norme riguardanti i centri di costo e i flussi di liquidità”. Concretamente, le relazioni bancarie sequestrate servirebbero a pagare gli interessi di un altro mutuo, contratto con l’AA 1, nonché i costi di professionisti, ciò che le creerebbe un danno finanziario ingente, dovuto al rischio che l’AA 1 disdica il contratto per il mancato pagamento degli interessi.

9.4 Così argomentando, la reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore. In particolare non spende una parola sulla possibilità di far fronte ai propri impegni facendo capo ad altri conti non sequestrati né sul fatto che le spese della procedura di convalida del sequestro appaiono sufficientemente garantite dalla somma mutuata (non tanto invero dagli interessi del 9%, ch’essa è tenuta a versare alla mutuante, ma dal capitale, potendo essa se del caso compensare l’obbligo di rimborso del mutuo con il credito di risarcimento dell’eventuale danno da sequestro ingiustificato). Non basta ribadire i propri argomenti di prima sede in versione succinta (v. istanza, pagg. 13-15, replica, pagg. 11 seconda metà, 12-16) senza nulla aggiungere, per tacere del fatto che il danno invocato appare al momento attuale ancora solo potenziale. Sprovvisto di una motivazione adeguata (sopra consid. 1.3.2), il reclamo risulta irricevibile in punto alla prestazione di garanzie.

II. Sul reclamo della RE 1 (14.2021.142)

  1. La RE 1 postula anzitutto l’annullamento e la riforma del dispositivo (n. 5) relativo alle spese e ripetibili nella prima causa, nel senso di porre le spese processuali di fr. 2'000.– a carico dell’op­­ponente e (implicitamente) di rinunciare all’assegnazione di ripetibili (conclusione n. 1, primo paragrafo).

10.1 La reclamante rimprovera al Pretore di aver applicato il principio di soccombenza alle spese giudiziarie relative al primo procedimento, con la motivazione che il mantenimento del primo sequestro costituiva un abuso di diritto a essa imputabile. Obietta di non aver mai voluto una doppia garanzia, tanto da aver suggerito la congiunzione dei procedimenti, poi avvenuta. Aggiunge di non aver avuto alcuna certezza che i beni situati a __________ non sarebbero stati dissequestrati se la seconda istanza di sequestro fosse stata limitata ai beni situati a __________ e la prima istanza fosse stata dichiarata irricevibile. Di quest’ultimo fatto essa si dice peraltro sicura, visto che le autorità di __________ non avevano sequestrato i beni ivi situati, in quanto il credito non era stato espresso in franchi svizzeri, tanto che l’PI 4 ha eccepito proprio per quel motivo l’irricevibilità della prima istanza. Tale rischio giustificava quindi a suo dire di chiedere un nuovo sequestro anche per i beni situati a __________. La sequestrante precisa comunque che questa Camera ha lasciato aperta la questione di sapere se l’istanza di sequestro debba esprimere il credito in franchi svizzeri, e lascia intendere che il Pretore avrebbe potuto procedere a una conversione d’uffi­­cio, per evitare di creare spese inutili.

La reclamante sostiene poi che non sarebbe stato opportuno ne­anche ritirare la prima istanza di sequestro. Invero, così facendo, nel tempo intercorso tra la presentazione della seconda istanza e la decisione su di essa, essa avrebbe perso gli effetti del blocco dei beni situati a __________. Del resto, essa afferma, il Pretore stesso ha rilevato che la “seconda domanda di sequestro, a quel momento si giustificava”, salvo poi contraddirsi, censurando l’estensione del­la seconda istanza ai beni situati a __________. Quindi, conclude, pur non contestando l’accoglimento dell’opposizione al primo sequestro, considera che il mantenimento della misura non fosse affatto abusivo. Chiede perciò che le ripetibili nel primo procedimento ven­gano stralciate – non essendo del resto comprensibile a suo dire perché siano dello stesso importo di quelle assegnate nel secon­do procedimento – oppure che le spese giudiziarie siano ripartite secondo equità a norma dell’art. 107 CPC, perché ritiene di aver agito in giudizio in buona fede e di aver “prevalso nel merito”. La RE 1 non rivendica però l’assegnazione di ripetibili a lei nella prima causa, siccome nel petitum, postula solo l’annullamento del dispositivo n. 5 e la sua riforma nel senso dell’addebito all’oppo­­nente delle spese processuali di fr. 2'000.–.

10.2 La RE 1 non contesta seriamente di essere risultata soccomben­te nella prima causa. Non si oppone infatti all’accoglimento dell’op­­posizione al primo sequestro. La sua richiesta di deroga al principio della soccombenza dell’art. 106 CPC può quindi fondarsi solo sull’art. 107 CPC.

10.3 Tale norma prevede che, in determinati casi, il giudice possa (ma non sia obbligato a) ripartire le spese giudiziarie (dunque anche le spese processuali: art. 95 cpv. 1 CPC) in deroga al principio di soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), secondo cui chi soccombe sopporta le spese. L’art. 107 CPC va applicato in modo restrittivo, soltanto in presenza delle circostanze particolari previste dalla norma, per non svuotare di contenuto la regola posta dall’art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5).

10.4 La sequestrante pare fondare la domanda di assegnazione delle spese processuali della prima causa anzitutto sull’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC, in quanto afferma di averla intentata in buona fede, come appurato dal Pretore. A ben vedere, non contesta però che il primo sequestro non si giustificava più dopo che era stato decretato il secondo. Orbene, omettendo di rinunciare al primo sequestro nei giorni immediatamente successivi al 20 maggio 2021, la RE 1 ha obbligato l’CO 1 a presentare opposizione il 28 mag­gio (anche) contro tale provvedimento (sopra ad G). Se la sequestrante fosse stata di buona fede, ovvero se avesse prestato l’at­­tenzione che le circostanze permettevano di esigere da lei (art. 3 cpv. 2 CC e Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 107 CPC), il Pretore non avrebbe dovuto emettere la sentenza ora impugnata. Non risulta pertanto dato il motivo d’equità dell’art. 107 cpv. 1 lett. b CPC. Il primo giudice ha giustamente applicato il principio della soccombenza.

10.5 L’allegazione della reclamante secondo cui avrebbe “prevalso nel merito” è di difficile comprensione e pertanto di dubbia ricevibilità. Fatto sta che – se così avesse inteso – la vittoria nella seconda causa non la esimeva dal rinunciare alla prima dopo l’esecuzione del secondo sequestro, nella misura in cui non poteva in buona fede sperare in un esito migliore della prima causa rispetto alla seconda dato che le istanze erano identiche fatta salva la valuta in cui è stato espresso il credito da essa vantato. Siccome la sequestrante è poi risultata soccombente nel primo procedimento, le tocca assumere le relative spese processuali.

  1. La RE 1 postula inoltre la parziale riforma del dispositivo (n. 6) relativo alle spese e ripetibili nella seconda causa, nel senso di aumentare “nella misura di perlomeno CHF 100'000.--” le ripetibili poste a carico dell’opponente in “adeguata applicazione dell’art. 11 RTar e/o 13 RTar”.

11.1 Nel quantificare le ripetibili in ciascuna delle cause, il Pretore ha constatato che le parti non avevano prodotto le note professionali dei propri rappresentanti, sicché ha dovuto (giocoforza) procedere alla tassazione per apprezzamento. Al riguardo ha tenuto conto come valore litigioso il valore dei beni sequestrati, da lui stimato in almeno fr. 12'759'408.92 (controvalore di USD 13'691'822.–), pari al saldo della relazione bancaria sequestrata presso la PI 1 (doc. 5, recte: E). Ha quindi constatato che le ripetibili potevano essere fissate tra fr. 51'037.60 e fr. 178'631.72 secondo l’art. 11 RTar. Fondandosi sulla deroga dell’art. 13 RTar, il Pretore ha poi limitato le ripetibili a fr. 15'000.– in ognuna delle cause (sotto consid. 11.4.1).

11.2 La RE 1 rimprovera al Pretore una violazione del diritto per aver egli equiparato il valore litigioso al valore dei beni sequestrati. Una simile assimilazione è a suo dire possibile solo se il valore dei beni sequestrati è noto, ciò che il giudice stesso ha ammesso non essere il caso nella fattispecie. Censura anche un accertamento manifestamente errato dei fatti, la stima di fr. 12'759'408.92 essendo sbagliata, perché fondata su un documento prodotto dall’CO 1, che mai ha riferito in maniera indubitabile l’ammontare dei valori sequestrati. La sequestrante ritiene quindi che il valore litigioso debba essere fissato in base all’ammontare del credito oggetto del sequestro, ossia fr. 145'110'345.20. Nella denegata ipotesi in cui si dovesse prendere come parametro la liquidità bancaria sequestrata, per evitare di cadere nell’arbitrio la reclamante sostiene che si debba tenere conto anche della relazione presso la PI 10, che presentava un saldo di USD 19'214'367.40, pari a fr. 17'905'868.98, il 21 maggio 2021, ciò che ha per effetto di aumentare il valore litigioso a fr. 30'665'277.90. Nella prima ipotesi le ripetibili possono essere fissate tra fr. 580'441.38 e fr. 2'902'206.90 e nella seconda tra fr. 122'661.11 e fr. 429'313.90.

11.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è arbitrario fissare il valore litigioso in base al valore dei beni sequestrati e, se non è noto, in base all’importo del credito fatto valere dal sequestrante, specie in caso di sequestro di conti bancari, la banca non essendo tenuta a dare informazioni sul suo esito prima che la decisione di sequestro sia passata in giudicato (DTF 139 III 195 consid. 4.3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_314/ 2019 del 20 gennaio 2020, consid. 3.4, e della CEF 14.2017.177 del 27 marzo 2018 consid. 10). Tuttavia, qualora il valore dei beni sequestrati sia noto in altro modo (ad esempio per mezzo di una stima dei beni sequestrati eseguita in un pignoramento precedente il sequestro), non è (più) opportuno fondarsi sull’ammontare del credito, fermo restando che il valore dei beni sequestrati è determinante solo se è conosciuto nel suo complesso (“insgesamt”), ossia se il giudice conosce il valore di tutti i beni sequestrati (sentenza del Tribunale federale 5A_314/2019 citata, consid. 3.7 [obiter dictum]).

11.3.1 Orbene, dall’incarto risulta che gli unici beni effettivamente sequestrati dagli uffici d’esecuzione sono le relazioni bancarie presso la PI 1 e la PI 10, tutte le altre persone indicate nel decreto di sequestro avendo dichiarato di non detenere beni dell’CO 1. Il saldo dei conti al momento del sequestro è noto, l’op­­ponente avendo prodotto i relativi estratti (doc. 5 e 5A). In questa situazione, è dunque noto anche il valore dei beni sequestrati, pari alla somma di quei saldi.

Dalla decisione impugnata si deduce d’altronde che il cambio tra franco svizzero e dollaro statunitense, applicato dal Pretore per cal­colare le spese, e che nessuna delle parti rimette in discussione, era il 21 maggio 2021 di 1 : 0.9318. Ne consegue che il valore dei beni sequestrati quel giorno ammontava a fr. 30'661'987.20 (pari a 0.9318 x [USD 13'691'822 + 19'214'367.40]), ossia sostanzialmen­te al valore indicato dalla reclamante. Tale importo va considerato il valore litigioso del procedimento. La sequestrante non indica infatti alcun motivo di dubitare dell’autenticità e affidabilità degli estratti conto prodotti dall’opponente, che sono emessi dalle stes­se banche presso le quali è stato eseguito il sequestro, ovvero da terzi di cui non risultano ragioni di diffidare dell’indipendenza e onestà.

11.3.2 Va pertanto dato torto alla reclamante laddove essa pretende di calcolare le ripetibili in base all’importo del credito da essa vantato, ma va seguita sul fatto che il valore dei beni sequestrati supera fr. 30'000'000.–.

11.4 In forza del rinvio di cui all’art. 105 cpv. 2 CPC, le ripetibili devono essere stabilite in base alle tariffe cantonali (art. 96 CPC), in Ticino in base al precitato Regolamento. Per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso ecceda fr. 5'000'000.–, l’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. b RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.4 al­l’1.4% del valore medesimo. In concreto, per un valore litigioso di fr. 30'661'987.20, le ripetibili andrebbero fissate tra fr. 122'650.– e fr. 429'270.– arrotondati. Tuttavia “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l’art. 13 cpv. 1 RTar, prevede che “l’autorità competente può derogare alle disposizioni precedenti”. Al giudice è riconosciuto un ampio potere d’apprezzamento (DTF 135 III 264 consid. 2.5). L’autorità giudiziaria superiore deve quindi dar prova di un certo ritegno nel sostituire la propria valutazione a quella del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_265/2012 del 30 maggio 2012 consid. 4.3.2), specialmente in ambito di reclamo, in cui il potere di cognizione dell’autorità superiore sul piano dei fatti è limitato (art. 320 lett. b CPC), ciò che non le consente un esame completo dell’uso fatto dal primo giudice del proprio potere d’apprezzamento (sentenza della CEF 14.2017.29 del 2 giugno 2017 consid. 6.3 e i numerosi rinvii).

11.4.1 Nel caso in esame, in applicazione dell’art. 13 cpv. 1 RTar il Pretore ha ridotto le ripetibili al di sotto del minimo stabilito dall’art. 11 RTar, da lui erratamente stabilito in fr. 51'037.60, fissandole in fr. 15'000.– in ciascuna delle cause, “tenuto conto della complessità del caso, degli atti prodotti e del presumibile tempo impiegato”.

11.4.2 A prescindere dal valore litigioso ritenuto, la RE 1 sostiene che alle ripetibili nella seconda causa non si possa applicare l’art. 13 cpv. 1 RTar e in subordine che la loro riduzione rispetto al minimo tariffale debba essere più contenuta di quella operata dal Pretore. Afferma, in sostanza, che il suo patrocinatore ha impiegato molto più tempo di quello implicitamente considerato dal primo giudice, ch’essa suppone essere di 30 ore (a fr. 500.–/ora), per redigere le istanze di sequestro, verificare “debitamente” i documenti a esse allegati, analizzare “minuziosamente” le opposizioni ai sequestri e le istanze di prestazione di garanzia, così come i documenti a es­se acclusi, uno dei quali di centinaia di pagine, redigere le risposte e le dupliche e infine esaminare le repliche. Asserisce anche di aver dovuto sopportare il costo di traduzione degli allegati redatti in lingua straniera, per tacere del tempo impiegato dal suo patrocinatore nelle relazioni con lei e l’Ufficio d’esecuzione di Lugano. Tenuto conto del notevole impegno sia nell’esame dei fatti, che in quello del diritto la reclamante giudica la decisione impugnata infondata, insostenibile, sproporzionata, ingiustificabile e insufficien­temente motivata, facendo carico al Pretore di non aver spiegato perché la causa fosse più semplice o richiedesse un dispendio inferiore rispetto a quelle usuali, né perché il caso o gli interessi delle parti presentassero particolarità tali da derogare al minimo legale. Sottolinea che il giudice ha emanato la decisione ben quattro mesi dopo l’avvio della procedura, fatto questo di per sé sintomatico di un’accresciuta complessità, posto che nella procedura di sequestro le decisioni vengono emanate molto rapidamente.

Secondo la reclamante le ripetibili fissate dal Pretore non tengono poi conto del rischio cui è esposto l’avvocato, da commisurare secondo il valore litigioso. A tal proposito, essa cita una decisione di questa Camera che riguardava una causa di sequestro del valore litigioso simile a quello del presente procedimento. Ebbene, poiché, a fronte di una complessità a suo avviso molto inferiore, la Camera ha riconosciuto adeguate 40 ore di lavoro e una remunerazione di fr. 500.– l’ora, lascia intendere che, anche volendo stabilire le ripetibili in base al dispendio di tempo, non si potrebbe riconoscere al suo patrocinatore un onorario inferiore a fr. 500.– l’ora per un numero di ore peraltro molto superiore a 40.

11.4.3 In fattispecie che presentavano valori litigiosi di più di 100 milioni di franchi, la Camera ha avuto modo di stabilire che per l’applica­­zione dell’art. 13 cpv. 1 RTar un onorario di fr. 500.– l’ora era adeguato a tenere calcolo dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sull’avvocato, da commisurare in funzione del valore litigioso (sentenze della CEF 14.2017.176 e 177 del 27 marzo 2018 consid. 10.2). La RE 1 pare orientarsi su tale indicazione per calcolare l’onorario da essa rivendicato. Per giustificare la soglia minima di fr. 122'650.– risultante dall’art. 11 cpv. 1 RTar (sopra consid. 10.3), il dispendio lavorativo calcolato a fr. 500.–/ora dovrebbe essere di oltre 245 ore, pari a più di 30 giornate lavorative di 8 ore. Ora, non solo la reclamante non ha presentato in prima sede una nota d’onorario e spese come le consentivano gli art. 105 cpv. 2 CPC e 14 cpv. 2 RTar, ma neppu­re nel reclamo essa quantifica l’onere lavorativo del proprio patrocinatore, limitandosi ad affermare che il numero di ore dedicate alla pratica è molto superiore a 40. Anche la descrizione alquanto generica del lavoro svolto (sopra consid. 11.4.2) non permette di ritenere che il patrocinatore della reclamante abbia dedicato alla causa almeno 30 giornate lavorative.

11.4.3.1 Nella valutazione del dispendio di tempo andrebbe del resto dimezzato il numero di pagine degli allegati presentati, stanti la dimensione dei caratteri e la larghezza dei margini usate e considerato che la necessità degli allegati spontanei non è dimostrata e i documenti veramente decisivi sono solo il contratto di mutuo convertibile, lo scritto con cui l’CO 1 ha comunicato la sospensione del pagamento degli interessi e la lettera di disdetta della RE 1. Il grado di difficoltà della causa è inoltre piuttosto basso, siccome verte in fondo soltanto sull’interpretazione di poche clausole contrattuali e sulla (mancata) dimostrazione del danno derivante dal sequestro (a proposito dell’istanza di prestazione di garanzie). Anche sul costo di traduzione degli allegati redatti in lingua straniera la reclamante è rimasta evasiva. Ad ogni modo, in sede di opposizione al sequestro l’unica traduzione agli atti risulta poi un verbale di due (scarse) pagine (doc. 6). Infine, la celerità dell’emana­­zione delle sentenze dipende meno dalla complessità della causa che dalla mole degli incarti pendenti.

11.4.3.2 Quanto alle ripetibili e costi relativi alla procedura di concessione del sequestro, ove avesse ritenuto di avere diritto a ripetibili la RE 1 avrebbe dovuto impugnare il decreto di sequestro in cui le spese processuali di fr. 2'000.– sono state poste a suo carico sen­z’assegnazione di ripetibili. Essa non può tornare sulla questione in sede di opposizione al sequestro (così in merito alla tassa di giustizia: Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, pag. 121). Il carattere unilaterale della procedura di concessione del sequestro non consente del resto al giudice di porre ripetibili a carico del debitore, che non è parte (Artho von Gunten, op. cit., pag. 124 ad II; Meier-Dieterle in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, nota 25 ad § 1, pag. 683; cfr. sentenze della CEF 14.2020.73 del 10 luglio 2020 consid. 6 e 14.2019.132 del 16 agosto 2019 consid. 7). Solo la tassa di giustizia di fr. 2'000.– potrà, unitamente alle spese di esecuzione del sequestro, essere prelevata in priorità sul provento della realizzazione dei beni sequestrati (art. 281 cpv. 2 LEF) ove il sequestro non sia stato revocato nel frattempo (citata 14.2020.73 consid. 6 e i rinvii). Il tempo impiegato per allestire l’istanza di sequestro non va pertanto computato ai fini della fissazione delle ripetibili nella causa di opposizione al sequestro.

11.4.3.3 Ciò posto, non si può considerare che la reclamante abbia provato un onere lavorativo maggiore alle 40 ore riconosciute dalla Came­ra nel precedente da essa citato. A fronte delle 245 ore corrispon-denti al limite inferiore della tariffa ad valorem, ben poteva il Pretore reputare manifesta la sproporzione tra le prestazioni presumibilmente eseguite e l’onorario dovuto secondo l’art. 11 RTar, specie tenuto conto del suo ampio potere d’apprezzamento. L’applica­zione dell’art. 13 RTar resiste di conseguenza alla critica.

11.4.4 Nel fissare le ripetibili sulla scorta dell’art. 13 RTar, il giudice non deve tenere conto solo del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica, ma pure dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava su di lui, da commisurare in funzione del valore litigioso (v. sentenze del Tribunale federale 4C_1/2001 del 3 maggio 2011, consid. 6.2, e della CEF 14.2017.50 del 2 agosto 2017, consid. 5.3/c e il rinvio). La Camera tiene conto dell’impor­tanza e della difficoltà della causa modulando la tariffa oraria, nel Cantone Ticino in media di fr. 280.– (art. 12 RTar, che rinvia per analogia all’art. 11 cpv. 5 e quindi ai criteri appena citati), in funzione del valore litigioso (già citata 14.2017.176, consid. 10.2).

11.4.4.1 Nel caso in rassegna, l’indennità di fr. 15'000.– stabilita dal Pretore corrisponde, con una tariffa oraria di fr. 500.– che pare adeguata a una causa vertente su 30 milioni di franchi e condivisa dalla reclamante, a un dispendio di tempo di 30 ore. Occorre però considerare che le due cause e i relativi allegati sono praticamente identici, sicché la remunerazione totale (in caso di vittoria in ambedue i procedimenti) ascende a oltre fr. 25'000.–, tolte le spese legate alla presentazione di allegati e documenti in doppio. Le ore (implicitamente) riconosciute aumentano di conseguenza a 50, ossia a oltre 6 giornate lavorative. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze e della carenza d’indicazioni precise nel reclamo sulla quantità di lavoro fornito dal patrocinatore della reclamante, non risulta che il Pretore abbia abusato del proprio potere d’apprezza­mento nello stabilire in fr. 15'000.– le ripetibili in ciascuna delle cause.

11.4.4.2 Sennonché il primo giudice si è fondato per errore su un valore litigioso (di fr. 12'759'408.92) di meno della metà di quello effettivo, pari a fr. 30'661'987.20 (sopra consid. 11.1 e 11.3.1). Orbene, tan­to più aumenta il valore litigioso – e quindi il connesso rischio di responsabilità per danni professionali – tanto più cresce il volume di lavoro che l’avvocato deve consacrare all’analisi giuridica della causa e alla verifica degli allegati e della documentazione annes­sa per evitare possibili errori professionali; tale dispendio di tempo va ad aggiungersi alla quota dell’onorario da impiegare per l’ade­­guamento del fondo di riserva destinato a far fronte a eventuali azioni di responsabilità o al pagamento dei premi e franchigie previste dal contratto di assicurazione di responsabilità civile profes-sionale, di cui la Camera tiene conto modulando la tariffa oraria. Per quanto concerne il caso concreto, appare adeguato riconosce­re venti ore supplementari per tenere conto del valore litigioso rea­le e dunque riformare la decisione impugnata aumentando le ripetibili assegnate alla RE 1 nella seconda causa a fr. 25'000.–.

III. Sulle spese e ripetibili, e sui rimedi giuridici

  1. Nella prima procedura di reclamo, la tassa di giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, seguono la soccombenza parziale della RE 1 (art. 106 cpv. 2 CPC), che vede le sue domande, vertenti su fr. 17'000.– nella prima causa e su almeno fr. 100'000.– nella seconda, accolte solo per fr. 10'000.–, ossia nella misura di 1⁄12.

  2. Nella seconda causa, spese processuali e ripetibili vanno invece poste integralmente a carico dell’CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dandosi in concreto un valore litigioso di fr. 30'661'987.20, l’art. 11 cpv. 1 e 2 RTar prevede ripetibili varianti dallo 0.12 allo 0.84% del valore medesimo, ovvero tra fr. 36'790.– e fr. 257'560.–. In seconda sede la causa non presenta particolarità tali da giustificare una deroga alla tariffa ad valorem. Stimando il dispendio lavorativo del patrocinatore della sequestrante in 50 ore anche nella procedura in esame, l’onorario minimo ad valorem previsto dalla tariffa corrisponderebbe a un onorario ad horam di fr. 736.–, che non può ancora ritenersi manifestamente sproporzionato giusta l’art. 13 cpv. 1 RTar.

Tenuto conto dell’importanza della lite e del connesso rischio di responsabilità che grava sull’avvocato (sopra consid. 11.4.3), del grado piuttosto basso delle sue difficoltà e del dispendio di tempo del patrocinatore (art. 11 cpv. 5 RTar), risulta adeguato attribuire alla sequestrante l’indennità minima stabilita dalla Tariffa, arrotondata in fr. 37'000.–, comprensiva delle spese di cancelleria e del­l’IVA (art. 14 cpv. 1 RTar), che nel caso concreto, stante il libero potere d’apprezzamento di cui gode la Camera in seconda sede, risulta una partecipazione adeguata all’onorario dell’avvocato e ai costi sopportati nell’interesse del cliente nel senso dell’art. 10 cpv. 1 RTar.

  1. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 117'000.– nella prima procedura e di fr. 30'665'277.90 nella seconda, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo della RE 1 (inc. 14.2021.142) è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 6 della decisione impugnata è così riformato:

  1. Le spese processuali relative all’inc. __________0 di complessivi CHF 2'000.– sono poste a carico dell’opponente, tenuta a rifondere alla sequestrante fr. 25'000.– per ripetibili.

Le spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste per 11⁄12 a suo carico, e per il rimanente 1⁄12 a carico dell’CO 1, alla quale la RE 1 rifonderà fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo dell’CO 1 (inc. 14.2021.145) è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla RE 1 fr. 37'000.– per ripetibili.

  1. Notificazione a:

– avv. ; – avv. e .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gesetze

41

CPC

  • art. t. b CPC

RTar

  • art. t. b RTar

CC

  • art. 3 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

CPC

  • art. 320 CPC

RTar

  • art. 2 RTar

LEF

  • art. 68 LEF
  • art. 82 LEF
  • art. 272 LEF
  • art. 274 LEF
  • art. 278 LEF
  • art. 281 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

RTar

  • art. 10 RTar
  • art. 11 RTar
  • art. 12 RTar
  • art. 13 RTar
  • art. 14 RTar

Gerichtsentscheide

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