AP 1
Incarto n. 14.2020.55
Lugano 4 gennaio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Bozzini e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa OR.2017.31 (rivendicazione di beni pignorati) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 26 settembre 2017 dalla
AO 1 (patrocinata __________ PA 2 __________)
contro
AP 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sull’appello del 4 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. I coniugi PI 1 e AP 1 hanno adottato il regime della separazione dei beni. Il 12 gennaio 2011 PI 1 ha donato alla moglie azioni della C__________ AG (), della V AG () così come i fondi n. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà della C AG.
B. Nel corso del mese di marzo 2011 PI 1 è formalmente uscito dalla PI 2, società di cui era co-fondatore e fino a quel momento “Chief Executive Office (CEO)” e dalla quale percepiva un reddito mediante la fatturazione delle proprie prestazioni quale indipendente.
C. Il 15 luglio 2011 PI 1 ha sottoscritto una convenzione con la quale si è impegnato a titolo personale a versare alla AO 1, al più tardi il 31 dicembre 2012, fr. 70'200.– nel caso in cui la Fondazione __________ non fosse stata in misura di versare tale importo.
D. Il 23 dicembre 2011 PI 1 ha donato alla moglie altri immobili, tra cui i fondi n. __________, , , __________ e __________ RFD di B () come pure quote di comproprietà dei fondi n. __________ (quota C di 12∕252), n. __________ (quota A di ⅓) e n. __________ (quota A di ⅓) RFD di -I. I coniugi hanno anche concordato un patto di riversione, annotato a registro fondiario, a favore del donatore nel caso di premorienza della donataria.
E. Nel 2012 egli ha trasferito il proprio domicilio a Lussemburgo per dedicarsi al nuovo “progetto del gruppo G__________”, che è poi terminato nel 2016 per non aver avuto successo.
F. Il 29 dicembre 2014 PI 1 ha sottoscritto una convenzione di “reprise cumulative de dette / remise d’action en garantie / reconnaissance de dette” con la quale ha ripreso e riconosciuto nei confronti della AO 1 un debito di fr. 558'144.– da saldare entro il 15 dicembre 2015, ma che sarebbe divenuto esigibile immediatamente in caso di mancato trasferimento di proprietà di 6'364 azioni e la messa a pegno di altre 25'370 azioni della G__________ SA a favore della creditrice entro il 1° febbraio 2015.
G. Con precetto esecutivo n. __________ emesso nel giugno 2015 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano la AO 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di fr. 70'200.– oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2012 indicando come titolo di credito la convenzione del 15 luglio 2011. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso sempre nel giugno 2015 dall’UE di Lugano la AO 1 ha escusso PI 1 per ulteriori fr. 558'144.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2015 indicando come titolo di credito la convenzione del 29 dicembre 2014.
H. Avendo PI 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 26 agosto 2015 la AO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con decisioni del 3 dicembre 2015 il Pretore ha accolto le istanze ponendo spese e ripetibili a carico del convenuto, il quale non ha poi avviato alcuna procedura di disconoscimento di debito. L’11 gennaio 2016 la AO 1 ha quindi chiesto di proseguire le esecuzioni.
I. L’UE di Lugano ha così proceduto al pignoramento di azioni dell’escusso (stimate in fr. 3.–), di crediti verso diverse società per fr. 643'233.– e di relazioni bancarie intestate a lui per fr. 12'599.44, emettendo il 14 giugno 2016 il relativo verbale, a valere come attestato di carenza di beni provvisorio, poiché il valore di stima complessivo dei beni pignorati, di fr. 655'835.44, non era sufficiente a coprire i crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese, pari a quel momento a fr. 685'215.30. A seguito del ricorso 27 giugno 2016 della procedente, con decisione del 7 luglio 2017 (inc. 15.2016.53) la scrivente Camera ha ordinato, nella sua veste di autorità di vigilanza, la riduzione del valore di stima dei crediti verso le società da fr. 643'233.– a fr. 3.– complessivi. Ne consegue che il valore di stima totale è diminuito da fr. 655'835.44 a fr. 12'605.44.
L. Il 19 settembre 2016 la AO 1 ha presentato all’UE di Lugano una richiesta di pignoramento di beni nuovamente scoperti tra i quali vi erano gli otto fondi di B__________ e I__________ oggetto della seconda donazione alla moglie, così come le azioni della C__________ AG, della V__________ AG e i fondi di __________ oggetto della prima donazione. Con provvedimento del 9 novembre 2016 l’UE ha respinto l’istanza. Contro tale decisione la AO 1 è insorta con un ricorso del 24 novembre 2016 alla scrivente Camera, la quale l’ha parzialmente accolto con decisione del 7 luglio 2017 (inc. 15.2017.7) e ha ordinato all’UE di pignorare gli otto fondi di B__________ e I__________, assegnando alla AO 1 (creditrice) e a PI 1 (debitore) un termine di 20 giorni per contestare la rivendicazione di proprietà formulata da AP 1. Ha infatti ritenuto verosimile la revocabilità (giusta gli art. 285 segg. LEF) della seconda donazione. La Camera ha invece respinto la richiesta di pignoramento delle azioni della C__________ AG, della V__________ AG e i due fondi di __________, reputando inverosimile la revocabilità della prima donazione, eseguita a un momento in cui i debiti posti in esecuzione ancora non esistevano.
M. L’UE di Lugano ha quindi pignorato anche gli otto immobili di B__________ e I__________, stimati in fr. 131'830.10, e il 5 settembre 2017 ha assegnato alla AO 1 un termine di 20 giorni per contestare giudizialmente la rivendicazione formulata da AP 1, cui sono intestati i fondi pignorati.
N. Dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, il 26 settembre 2017 la AO 1 ha tempestivamente promosso nei confronti di AP 1 azione di contestazione della rivendicazione dei beni oggetto della seconda donazione. Nella risposta del 10 novembre 2017 AP 1 ha concluso per l’irricevibilità della petizione, subordinatamente per la sua sospensione o reiezione. Con replica del 14 dicembre 2017 e duplica del 29 gennaio 2018 le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti. L’udienza di prime arringhe ha avuto luogo il 15 maggio 2018. Con decisione processuale del 24 maggio 2018 il Pretore ha statuito sulle richieste di prove formulate dalle parti per poi procedere all’istruttoria. Con atti scritti del 12 e del 14 febbraio 2020 le parti hanno presentato le loro conclusioni scritte.
O. Nel frattempo, il 4 maggio 2018 la AO 1 aveva inoltrato istanza di conciliazione alla Pretura di Lugano (sezione 2) chiedendo la revocazione ai sensi dell’art. 288 LEF della prima donazione del 12 gennaio 2011. In medesima data e dinnanzi alla medesima Pretura l’attrice aveva anche postulato in via supercautelare e cautelare di fare divieto a AP 1 di cedere le azioni della V__________ AG, d’iscrivere nuovi azionisti nel libro soci di quest’ultima società e della C__________ AG, così come di annotare una restrizione della facoltà di disporre sulle particelle n. __________ e __________ RFD di __________. A seguito dell’accoglimento dell’istanza già in via supercautelare, il Pretore l’aveva accolta anche in via cautelare con decisione del 18 ottobre 2018, contro la quale AP 1 era insorta alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con un appello del 2 novembre 2018. La Camera l’aveva accolto con sentenza dell’11 aprile 2019 (inc. 12.2018.142) ritenendo non dato il fumus boni iuris vista la solida situazione finanziaria dei coniugi ad inizio 2011 e l’inesistenza dei crediti della AO 1 al momento della prima donazione.
P. Statuendo con decisione del 3 marzo 2020 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione di contestazione della rivendicazione avviata dalla AO 1, ponendo a carico della convenuta le spese processuali di fr. 6'205.– e un’indennità di fr. 11'000.– a favore dell’attrice.
Q. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 maggio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione della petizione, protestate spese e ripetibili.
Con osservazioni del 22 giugno 2020 la AO 1 ha concluso per la reiezione dell’appello.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rivendicazione di beni pignorati (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sempre che il valore litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella fattispecie, il valore di stima dei beni rivendicati ammonta a fr. 131'830.10 e va considerato quale valore litigioso determinante posto che è inferiore all’importo in capitale del credito posto in esecuzione da chi contesta la rivendicazione (ossia complessivi fr. 628'344.– [fr. 558'144.– + fr. 70'200.–], v. sentenza della CEF 14.2020.7 del 25 agosto 2020, pag. 4 ab initio). Il ricorso in esame è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1 Pronunciata in procedura ordinaria, la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 e, a contrario, 314 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di AP 1 il 4 marzo 2020, il termine d’impugnazione sarebbe giunto a scadenza venerdì 3 aprile. Sennonché è stato sospeso dal 19 marzo al 4 aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal coronavirus 2019 (ordinanza del Consiglio federale del 18 marzo 2020 sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241, RU 2020 839]) e senza soluzione di continuità dalle ferie pasquali (dal 5 al 19 aprile, art. 56 n. 2 LEF). Il termine è quindi giunto a scadenza il 5 maggio 2020. Presentato il giorno prima (data del timbro postale), l’appello è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 316 cpv. 1 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 311 cpv. 1 CPC) contenute nell’appello (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
Il creditore può segnatamente sostenere che il terzo ha acquistato il suo diritto grazie a un atto revocabile giusta l’art. 288 LEF. Deve dimostrarne i tre presupposti, ovvero un pregiudizio per lui (presunto nella sua qualità di portatore di un attestato di carenza di beni: art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF), l’intenzione del debitore di recarglielo e la riconoscibilità di tale intenzione per il terzo beneficiario dell’atto (DTF 138 III 511 consid. 7.3; già citata 5A_113/2018, consid. 8.2.2).
Nel merito il Pretore ha puntualizzato che la sola questione da dirimere è quella di determinare se gli otto fondi donati alla convenuta il 23 dicembre 2011, quindi nei cinque anni precedenti il pignoramento (del 14 giugno 2016), possono essere pignorati nell’esecuzione in corso contro il marito, dovendosi decidere solo in via pregiudiziale se la AO 1 ha reso altamente verosimili le condizioni di revocazione della donazione giusta l’art. 288 LEF, ovvero l’esistenza di un pregiudizio a suo scapito, l’intenzione di PI 1 di arrecarglielo e la riconoscibilità di tale intenzione per la moglie donataria.
Il primo giudice ha reputato adempiuto il primo presupposto in considerazione dell’attestato di carenza di beni provvisorio rilasciato all’attrice e del fatto che a fronte dei crediti posti in esecuzione per ben fr. 687'214.30 il valore di stima dei beni pignorati, compresi i fondi rivendicati, ammonta a soli fr. 144'435.54.
Il Pretore ha ritenuto anche che l’intenzione di PI 1 di danneggiare l’attrice per mezzo della seconda donazione fosse riconoscibile per la moglie. Oltre al fatto che tale presupposto è presunto quando l’atto di cui è chiesta la revocazione è compiuto a favore di una persona vicina al debitore (art. 288 cpv. 2 LEF), il Pretore ha evidenziato che AP 1 fosse cosciente del regime di separazione dei beni vigente tra coniugi e dell’approccio “protettivo” adottato dai coniugi nell’organizzare il patrimonio famigliare, tanto da affermare in occasione del suo interrogatorio che il marito le aveva donato gli immobili perché restassero a lei e ai figli nel caso “gli fosse successo qualcosa”, ciò che poteva riferirsi solo al caso in cui i fondi fossero stati loro sottratti nel quadro di un’esecuzione dei creditori del marito, siccome nel caso del suo decesso la sua sostanza sarebbe comunque spettata a moglie e figli in quanto suoi eredi legali.
Il Pretore ha infine considerato adempiuto anche il terzo presupposto di revocabilità della (seconda) donazione, ovvero il dolo del debitore, le circostanze accertate nel caso concreto costituendo a parere suo indizi oggettivi e concreti di un suo dolo perlomeno eventuale, sufficiente ad ammettere la revocabilità del trapasso nei fondi. Ha appurato che il patrimonio famigliare era sostanzialmente di spettanza della moglie già da gennaio 2011 e che PI 1 aveva potuto lasciare l’attività lucrativa presso la PI 2 nel marzo 2011 per avviare nel Lussemburgo la start up “G__________” come promotore e consulente, senza retribuzione né prospettive di redditi nella fase iniziale, perché poteva contare sui redditi del patrimonio della moglie. Orbene, egli si era assunto il 15 luglio 2011 un debito di fr. 70'200.– nei confronti della AO 1 e solamente cinque mesi dopo si era spossessato di quelli che erano ormai i suoi unici attivi regalandoli alla moglie con la contestata donazione del 23 dicembre 2011. Nelle dichiarazioni fiscali del 2012 e del 2013 non compare infatti il ricavo di fr. 1'000'000.– realizzato dai coniugi in quel periodo con la vendita della loro partecipazione nelle società PI 2 e B__________, ma è altamente verosimile, secondo il Pretore, che sia stato versato interamente a AP 1, siccome il saldo di un conto intestato a lei presso l’__________ è passato da fr. 783.– a fine 2013 a fr. 1'534'534.90 al 31 dicembre 2014. Quanto alle potenzialità del progetto “G__________”, non erano valutabili al suo esordio nel 2011, siccome completamente aleatorie. I fondi rivendicati erano quindi – ha riepilogato il Pretore – gli unici beni propri sui quali PI 1 potesse contare in tempo utile per onorare entro l’anno successivo l’impegno di garanzia assunto nei confronti dell’attrice in caso di mancato pagamento di fr. 70'200.– da parte della Fondazione __________.
Nel copioso appello AP 1 ripropone la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva della AO 1 (v. sotto consid. 5) così come quella relativa all’inesistenza del credito vantato dalla stessa nei confronti del debitore (consid. 6). Nel merito ella insiste a contestare la revocabilità della seconda donazione, rimproverando al Pretore di aver ritenuto a torto dimostrato un dolo da parte di suo marito (consid. 7) e la riconoscibilità da parte sua dell’intenzione di lui (consid. 8).
Entrando finalmente nel vivo delle sue contestazioni (a pag. 42, n. 83 e segg.), AP 1 ammette che nella causa di contestazione della rivendicazione la legittimazione attiva spetta di regola al creditore ex lege, ma ritiene nel caso in esame che l’attrice potrebbe ottenere la conferma del pignoramento dei beni rivendicati solo se riuscisse a condurre in via pregiudiziale e con successo l’azione revocatoria (art. 285 segg. LEF), la quale presuppone che il creditore produca un attestato di carenza di beni definitivo prima che venga emessa la sentenza di primo grado, ciò che in concreto non è avvenuto.
5.1 Secondo la decisione del Tribunale federale citata dall’appellante (DTF 103 III 103 consid. 1), nell’azione revocatoria la legittimazione attiva del creditore basata su un attestato di carenza di beni provvisorio dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF) è solo temporanea, sicché decade ove il creditore non produca un atte-stato di carenza di beni definitivo prima dell’emanazione in prima sede del giudizio sulla revocazione, ciò perché l’attestato provvisorio non permette di dare per certo che il creditore abbia subito una perdita nell’esecuzione, allorquando è solamente a tale condizione che l’azione revocatoria può essere ammessa. Il Tribunale federale ha tuttavia cambiato giurisprudenza nel 1989, giudicando che, anche nell’azione revocatoria, non è necessario attendere, per statuire, che sia disponibile un attestato di carenza di beni definitivo, sempreché tale attestato possa essere ancora rilasciato più tardi nell’esecuzione in questione. L’azione può essere accolta già prima, alla condizione, però, che il bene pignorato oggetto della rivendicazione venga realizzato solo dopo il rilascio di un attestato definitivo di carenza di beni nell’esecuzione pendente (DTF 115 III 138 segg., confermata nella sentenza 5A_13/2018 dell’11 aprile 2019 consid. 3.1.1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n. I.8 ad § 34; Umbach-Spahn/Bossart in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 8 ad art. 285 LEF; A. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 31 ad art. 285 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad art. 285 LEF; non si sono avveduti del cambiamento di giurisprudenza: Sylvain Marchand, Précis de droit des poursuites, 2a ed., 2013, pag. 240; Peter in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 e 33 ad art. 285 LEF).
5.2 Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, il carattere definitivo dell’attestato di carenza di beni rilasciato all’attore non è (più) un presupposto materiale per l’accoglimento dell’azione revocatoria. Lo è poi men che meno per l’accoglimento dell’azione di contestazione di rivendicazione di beni pignorati, dal momento che già prima del 1989 la giurisprudenza e la dottrina – quelle stesse citate dall’appellante (DTF 103 III 104 consid. 1; Marchand, op. cit., loc. cit.) – ammettevano che il creditore, sebbene portatore di un attestato di carenza di beni ancora solo provvisorio, potesse ottenere una decisione sulla sua contestazione della rivendicazione di un bene pignorato, fondata sulla revocabilità del trasferimento di proprietà al convenuto, fermo restando che la realizzazione dei beni rivendicati non può avvenire prima della realizzazione degli altri beni pignorati e della constatazione di una perdita. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
6.1 La ricevibilità della censura è dubbia. L’appellante non si confronta infatti con la motivazione del Pretore (ad consid. 5, pag. 6) secondo cui nella procedura di contestazione di rivendicazione la legittimazione attiva spetta ex lege al creditore procedente in virtù dell’art. 108 cpv. 1 LEF. Si limita a contrapporre la propria tesi, affermando in modo apodittico e confuso che la qualità di creditore dell’attore è un presupposto processuale da verificare d’ufficio, ma anche che si tratta di una condizione della sua legittimazione attiva, misconoscendo che la legittimazione attiva o passiva, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio, è una condizione di diritto sostanziale (da esaminare quindi con il merito se è contestata), il cui difetto conduce alla reiezione dell’azione, e non un presupposto processuale da verificare d’ufficio giusta l’art. 60 CPC, la cui mancanza determinerebbe invece l’irricevibilità dell’azione (DTF 139 III 504 consid. 1.1; sentenza della CEF 14.2014. 168 del 16 aprile 2015, consid. 4, massimata in RtiD 2015 II 900 n. 59c).
6.2 Sia come sia, la motivazione del Pretore è ineccepibile, poiché nel riconoscere al “creditore” e al “debitore” il diritto di promuovere azione di contestazione della pretesa del terzo proprietario del fondo pignorato, l’art. 108 cpv. 1 (n. 3) LEF, coerentemente con la sistematica della legge federale, si riferisce all’escutente e all’escusso (così Tschumy, op. cit., n. 2 ad art. 109 e i rinvii) e non certo al creditore o al debitore in senso materiale. La causa di rivendicazione non ha del resto quale scopo di accertare se e quale creditore è legittimato a chiedere la continuazione dell’esecuzione o la realizzazione dei beni rivendicati (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad art. 106 LEF). A tale fine sono previste altre procedure giudiziarie come l’azione di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF), di riconoscimento o disconoscimento di debito (art. 79 e 83 cpv. 2 LEF) oppure di annullamento dell’esecuzione (art. 85 e 85a LEF).
Certo, le vie giudiziarie appena citate sono aperte solo all’escusso e non anche al terzo rivendicante, al quale la legge non prevede la notifica di un esemplare del precetto esecutivo, a differenza di quanto avviene per il terzo proprietario del pegno (art. 153 cpv. 2 lett. a LEF), perché non sussiste alcuna relazione giuridica tra il rivendi-cante del bene pignorato e l’escutente. A bene vedere, ad ogni modo, il terzo non ha neppure alcun interesse degno di protezione a contestare la pretesa dell’escutente. In effetti, se egli ottiene ragione nella procedura di rivendicazione, il pignoramento del bene rivendicato decade e la questione della validità dell’esecuzione o della legittimazione attiva del procedente perde ogni interesse per il terzo, mentre se riesce soccombente, quest’ultimo non ha allora più alcun valido titolo per pretendersi danneggiato dal pignora-mento, sicché la questione di sapere chi è legittimato a muovere pretese esecutive sul bene pignorato risulta giuridicamente indifferente per lui. Di conseguenza anche su questo punto l’appello manca di consistenza.
7.1 Per ammettere il presupposto dell’intenzione dolosa non è necessario che il debitore abbia agito con lo scopo di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri (dolo diretto); è sufficiente ch’egli abbia potuto e dovuto rendersene conto e abbia in qualche modo ammesso il pregiudizio come conseguenza possibile del suo atto (dolo eventuale) (DTF 137 III 284 consid. 4.2 e i rinvii).
7.1.1 Trattandosi
di un fattore interno, l’elemento soggettivo (il dolo) non può di solito essere
dimostrato con una prova diretta, ma può solo essere dedotto dalle circostanze
esterne, accertate tramite indizi oggettivi e concreti. A tal uopo si potrà far
riferimento in particolare alla situazione finanziaria precaria del debitore al
momento dell’atto di cui è chiesta o eccepita la revocazione, segnatamente se
il debitore è insolvente o sovraindebitato, oppure al carattere in-solito dell’atto.
Circostanze del genere possono far presumere l’intenzione dolosa del debitore
e la sua riconoscibilità per il terzo, presunzioni
di fatto che spetta a quest’ultimo confutare (A. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 288). Non è del
resto sempre necessario che la situazione finanziaria del debitore fosse compromessa
già al momento dell’atto. L’evoluzione negativa
– o prevedibilmente negativa – della sua situazione può anche costituire
un serio indizio di dolo, specie se la sua decozione aveva già iniziato a quel
momento (sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017 massimata in RtiD 2018
I 795 n. 60c, consid. 4.2; Peter
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 288 LEF;
7.1.2 In linea di massima il creditore deve recare la piena prova dei fatti da lui allegati (sopra consid. 2). Una certezza assoluta non è richiesta, ma il giudice non deve avere dubbi seri; eventuali incertezze residue devono apparire lievi (sentenza del Tribunale federale 5A_113/2018 del 12 settembre 2018, consid. 6.2.2.1 non riprodotto in DTF 144 III 541 segg.). Fatta salva l’ipotesi di un’ammissione del convenuto o di una sua mancata contestazione, che rendono la prova inutile (art. 150 cpv. 1 CPC), la volontà interna del debitore è accertabile in modo diretto solo nel caso insolito di una sua confessione in sede d’interrogatorio come parte (art. 168 cpv. 1 lett. f CPC) o come testimone (se l’azione oppone solo il creditore al terzo: art. 169 CPC) oppure se ha comunicato la sua intenzione a un terzo che possa essere sentito come teste. Vista l’evidente difficoltà probatoria, è stato sostenuto che il giudice potrebbe accontentarsi dell’alta verosimiglianza (o verosimiglianza preponderante) dei fatti allegati (DTF 117 II 126; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 26 ad art. 109 LEF), nel senso di poterli ritenere accertati anche se non sono escluse altre ipotesi, ma esse non entrano ragionevolmente in linea di conto (Gilliéron, op. cit., n. 265 ad art. 106).
7.1.2.1 Una riduzione del grado di prova è invero giustificata solo nei casi di emergenza probatoria (Notbeweis) e non già di mere difficoltà probatorie (DTF 130 III 321 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 4A_329/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4.3.1; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 166 e 189 ad art. 152 CPC). Nel secondo scenario, la prova – indiretta – è solo facilitata dalla possibilità di dimostrare un fatto portando la prova – piena – di un altro fatto o d’indizi, dai quali il giudice possa dedurre, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, l’esistenza del fatto da comprovare (presunzione di fatto), questione che rientra nel tema del libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC) (DTF 143 III 336 consid. 9.5; sentenza del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., n. 157 segg., 174, 170, 177 e 189 ad art. 152).
7.1.2.2 La distinzione tra emergenza e difficoltà probatoria non è d’immediata intelligenza anche perché lo stato di necessità in tema di prova è riconosciuto non solo quando, per la natura stessa della fattispecie, una prova piena è impossibile, ma pure quando non può essere ragionevolmente richiesta, in particolare – secondo il Tribunale federale – se i fatti allegati dalla parte che sopporta l’onere della prova possono essere accertati soltanto indirettamente e per mezzo d’indizi (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2; già citata 5A_113/ 2018, consid. 6.2.2.1; Trezzini, op. cit., n. 190 ad art. 152). Emergenza e difficoltà probatoria tendono a confondersi. Per accertare un fatto psichico, rientrante nel foro interiore dell’individuo, basterebbe così la verosimiglianza preponderante (sentenza del Tribunale federale 1C_377/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.1.2).
7.1.2.3 A ben vedere, dalla giurisprudenza appena citata si evince che il grado di prova esigibile dipende dalle circostanze della singola fattispecie e dalla natura del singolo fatto da dimostrare. La riduzione del grado di prova all’alta verosimiglianza si giustifica solo nelle situazioni in cui è impossibile o ragionevolmente inesigibile portare la prova piena del fatto da accertare. Unicamente in casi del genere il giudice potrà tenere come appurato un fatto malgrado gli rimangano dubbi non lievi sulla sua esistenza – che escludono la prova piena del fatto da accertare – in ragione dell’impossibilità, oggettiva o soggettiva, di conoscerne pienamente le circostanze costitutive, purché egli possa considerare che le rimanenti incertezze non entrano ragionevolmente in linea di conto a un esame di alta verosimiglianza. Se invece il fatto – o l’indizio – si presta a essere dimostrato con una prova piena il giudice non può accontentarsi dell’alta verosimiglianza.
7.1.2.4 Per quanto attiene all’azione o all’eccezione revocatoria pauliana (art. 288 LEF), l’attore o la parte che invoca l’eccezione revocatoria deve di principio dimostrare con prova piena il dolo del debitore, fornendo le prove d’indizi secondo i quali il bene regalato al convenuto o al terzo rivendicante costituisce una parte rilevante del patrimonio del debitore, tale da compromettere la sua capacità di far fronte ai suoi impegni esistenti o prevedibili (sopra consid. 7.1.1). Non sussiste a priori nessuna impossibilità oggettiva o soggettiva di recare tale prova, ad esempio mediante l’audizione del debitore e l’assunzione delle sue dichiarazioni e decisioni fiscali. Trattandosi invero di un fatto negativo – la mancanza di sufficienti attivi perché il debitore potesse permettersi la donazione contestata – può essere chiesto al terzo donatario, in virtù del principio della buona fede, di collaborare alla procedura probatoria portando controprove idonee a instillare nel giudice un serio dubbio in merito al fatto che il debitore non disponeva di sufficienti attivi oppure che i suoi debiti risultanti dalle prove addotte dalla controparte in realtà non esistono o sono stati estinti (cfr. Trezzini, op. cit., n. 75 e 178 ad art. 152).
7.1.2.5 Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto sufficiente l’alta verosimiglianza del dolo del debitore e della sua riconoscibilità da parte della moglie. L’appellante non muove critiche motivate al riguardo. Non risulta dalla decisione impugnata, comunque sia, che il Pretore abbia avuto seri dubbi in merito o incertezze non lievi. La questione del grado della prova non è dunque determinante per l’esito del giudizio pretorile. Se ne dovrà invece tenere conto all’occorrenza nell’esame delle censure dell’appellante.
7.2 Anzitutto (appello n. 72 e 94) AP 1 rimprovera al Pretore di non aver considerato che la donazione del 23 dicembre 2011 è avvenuta prima della conclusione della convenzione del 29 dicembre 2014, sicché è impossibile che con la donazione il marito volesse pregiudicare un creditore la cui pretesa ancora non esisteva. Rileva che pure la seconda Camera civile con la decisione dell’11 aprile 2019 (al consid. 10) ha escluso ogni intenzione dolosa da parte del debitore poiché la donazione in questione era anteriore alle convenzioni del 15 luglio 2011 e del 29 dicembre 2014.
7.2.1 La censura è confusa. Non distingue le due donazioni né i due debiti del marito nei confronti dell’attrice. La decisione della seconda Camera civile (sopra ad O) si riferisce alla prima donazione del 12 gennaio 2011 ed espone che a quel momento la situazione finanziaria di lui era solida. Nel frattempo, tuttavia, PI 1 è formalmente uscito dalla PI 2 nel marzo del 2011, il 15 luglio 2011 ha assunto il suo primo impegno verso l’attrice per fr. 70'200.– e il 23 dicembre 2011 ha regalato alla moglie tutti i suoi rimanenti immobili (sopra da A-D). La sua situazione economica è quindi notevolmente peggiorata, motivo per cui nella decisione del 7 luglio 2017 (inc. 15.2017.7, consid. 5.1) la scrivente Camera aveva ordinato all’UE di pignorare solo i fondi ceduti alla moglie con la seconda donazione. Ora, unicamente questi ultimi fondi sono oggetto della causa in esame. Nel mischiare le due donazioni l’appellante non riesce a confutare in modo convincente la decisione impugnata.
7.2.2 Non è d’altronde in sé pertinente la data del secondo debito assunto da PI 1 nei confronti dell’attrice. L’atto revocabile è infatti inopponibile a tutti i portatori di un attestato di carenza di beni indipendentemente dalla data in cui è sorta la loro pretesa (sentenze del Tribunale federale 5A_604/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 4.4 e 5A_353/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 5.4, e della CEF 14.2017.176 del 27 marzo 2018, RtiD 2018 II 848 n. 54c consid. 6.2/c/aa; A. Staehelin op. cit., n. 15 ad art. 285; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 23 ad art. 285 e n. 35 ad art. 288 LEF). L’unica questione di rilievo è determinare se la seconda donazione è revocabile, ciò a cui il Pretore ha dato una risposta affermativa appurando che PI 1 si è così reso indigente spossessandosi dei pressoché unici attivi di cui ancora disponeva dopo la prima donazione e l’uscita dalla PI 2.
7.3 A questo proposito AP 1 ribadisce che al momento della seconda donazione oltre ai fondi suo marito disponeva di un pacchetto azionario della PI 2 del valore di un milione di franchi (consid. 7.4), di un reddito annuo di fr. 269'136.– (consid. 7.5) e di grandi aspettative patrimoniali in relazione con il progetto G__________ (consid. 7.6).
7.4 Al riguardo il Pretore ha accertato che già il 12 gennaio 2011 il marito aveva donato alla moglie le azioni della V__________ AG e della C__________ SA, e quindi anche gli immobili di __________ intestati a quest’ultima (v. sopra ad A), e che le relazioni bancarie con maggior saldo positivo dichiarate fiscalmente in tale anno erano intestate alla moglie.
Il Pretore non ha mancato di rilevare, però, che dall’incarto fiscale risultano nel 2011 anche partecipazioni dei coniugi nelle società __________ (valore imponibile di fr. 1'625.–), PI 2 (per fr. 0.–) e __________ (per fr. 0.–), e in altre due società a cui i coniugi avevano concesso prestiti, ossia la S__________ e la . Quest’ultima è una società del Lichtenstein le cui azioni risultano tutte detenute da AP 1 (audizione testimoniale di TE 1, co-fondatore insieme ai coniugi PI 1 della PI 2). L’incarto fiscale per il 2009 fa poi stato di un atto di donazione di quell’anno (“PI 1 2009 Schenkungen an Ehefrau”) delle azioni della S. Il Pretore ne ha quindi concluso che sia le partecipazioni in queste due società sia i relativi crediti nei confronti di queste ultime in ragione dei prestiti loro accordati erano già dal 2009 di spettanza della moglie.
Il primo giudice ha appurato altresì che nel 2012 i coniugi hanno dichiarato fiscalmente la vendita della loro partecipazione nella __________ e non hanno più menzionato le partecipazioni nella PI 2 né nella . Nel 2016 i coniugi hanno comunicato al fisco di essersi dimenticati di dichiarare per il 2012 e 2013 le azioni della B SA, che secondo il teste TE 1 deteneva la PI 2. Non si evince dalle dichiarazioni fiscali o testimoniali quale dei coniugi PI 1 fosse il detentore delle azioni delle due società appena citate. Tutti i testimoni ascoltati hanno però indicato che le azioni sono state vendute nel 2012-2013 fruttando un ricavo di circa un milione di franchi a favore dei coniugi __________. Tale entrata non compare nelle dichiarazioni fiscali degli anni 2012 e 2013, ma emerge invece che il saldo di un conto intestato a AP 1 presso la __________ è aumentato da fr. 783.– al 31 dicembre 2013 a fr. 1'534'534.90 al 31 dicembre 2014. Il Pretore ha reputato altamente verosimile che il ricavato della vendita delle azioni sia stato versato interamente a AP 1. Non ha quindi disconosciuto che la situazione famigliare a fine del 2011 potesse considerarsi florida, ma esclusivamente per i beni appartenenti alla moglie. PI 1 aveva infatti da tempo rinunciato ad ogni entrata certa, avviato un nuovo progetto che per un po’ non gli avrebbe portato guadagni e donato alla moglie gli unici fondi suoi rimasti con l’intenzione dichiarata che “continuassero a rimanere in famiglia”.
Il Pretore ha così dedotto dall’insieme delle circostanze accertate sufficienti indizi per ritenere altamente verosimile se non l’intenzione di PI 1 di danneggiare i suoi creditori, perlomeno un suo dolo eventuale.
7.4.1 Nell’appello (n. 66, n. 95-98) AP 1 ripete che al momento della seconda donazione il marito era ancora titolare di un pacchetto azionario della PI 2 del valore di un milione di franchi. A mente sua è arbitrario e contrario alle prove versate agli atti ritenere che tali azioni fossero di sua proprietà. A tal proposito evidenzia come l’avv. TE 2, testimone particolarmente degno di fede siccome si è occupato personalmente della vendita del pacchetto azionario, ha affermato che a dicembre del 2011 PI 1 (e non la moglie) fosse ancora azionista della PI 2 e che nel 2012 per la vendita delle azioni egli (e non lei) ha ricevuto il prezzo di vendita di un milione di franchi quale (v. pag. 28 lett. b appello). Anche il testimone TE 1 ha affermato che l’avv. TE 2 ha versato quel prezzo a lui per il 5% e ai coniugi __________ per il 95% (e non alla sola AP 1).
L’appellante evidenzia poi l’incongruenza tra il milione di franchi ricavato dalla vendita e il milione e mezzo confluito sul “fantoma-tico” conto bancario di sua spettanza, per di più un anno dopo la vendita delle azioni avvenuta nel 2012/2013. Sottolinea come la decisione impugnata non indichi alcun dettaglio sul conto sul quale sarebbe confluito il denaro (numero del conto, funzione, ecc.) sicché si potrebbe perfino dubitarne dell’esistenza. Non è nemmeno dato di sapere quale fosse il conto di provenienza. Su un patrimonio netto di 19 milioni, è a suo dire verosimile che confluiscano importanti liquidità che potrebbero provenire da qualsiasi atto (compravendite, affitti, vendita di titoli azionari quotati in borsa).
Infine (n. 66/e, n. 98), a mente dell’appellante il Pretore avrebbe violato le regole sull’onere della prova. L’attrice, a cui incombeva dimostrare l’indigenza di PI 1 e quindi il suo dolo, non ha mai contestato che lo stesso fosse proprietario di un pacchetto azionario di un milione di franchi al momento della seconda donazione, né ha mai preteso che la proprietà di queste azioni fosse di AP 1 e che quest’ultima ne avesse incassato il prezzo di vendita nel 2014 su un suo conto bancario.
7.4.2 L’appellante non indica il passo dove avrebbe allegato, in prima sede, che il pacchetto azionario della PI 2 apparteneva al marito al momento della seconda donazione. In realtà, essa ha scritto, solo nelle conclusioni (ad n. 33), di aver continuamente sostenuto che la “loro” situazione finanziaria è sempre stata florida, soprattutto nel periodo contestato dall’attrice. D’altronde, proprio le prove da lei richiamate confermano un’attribuzione del pacchetto azionario non al solo marito, bensì ai coniugi in modo indistinto. Il teste TE 1, sia nella dichiarazione giurata del 3 luglio 2018 (citata nelle conclusioni della convenuta e nell’appello, ad n. 44, ma non agli atti), sia nella sua deposizione del 25 settembre 2018 (act. XI pagg. 11 segg.) si riferisce sempre alla situazione economica della “famiglia” AP 1 o dei “coniugi” AP 1 e pure la seconda Camera civile del Tribunale d’appello nella decisione dell’11 aprile 2019 ha confermato la solida situazione economica dei “coniugi” AP 1 al momento della prima donazione del 12 gennaio 2011 (sotto, consid. 7.5). E ciò per il semplice motivo che l’unico elemento certo al riguardo sono le dichiarazioni fiscali dei coniugi AP 1 – ossia fondamentalmente le loro allegazioni – che in sé non consentono di determinare la ripartizione interna della titolarità della partecipazione dei coniugi alla PI 2, peraltro dichiarata con un valore nullo. La tesi sostenuta per la prima volta in appello secondo cui il pacchetto azionario apparterrebbe, in tutto o in parte, al solo marito è quindi contraddittoria e fuorviante.
7.4.3 È parimenti sprovvista di ogni fondamento la censura secondo cui l’avv. TE 2 avrebbe confermato la proprietà delle azioni e il ver-samento del ricavato al solo marito. Nella sua audizione del 22 febbraio 2019 il teste si è limitato a riferire che PI 1 pareva star bene finanziariamente (“il avait l’air à l’aise économiquement”), che era tutto quello che poteva dire e che a memoria la somma ricevuta da PI 1 con la vendita delle azioni della PI 2 era dell’ordine di un milione di franchi svizzeri (act. XIV, pag. 2 ad 2 e pag. 3 ad 2a). A domanda dell’avv. PA 1, il teste ha risposto che a dicembre del 2011 PI 1 era ancora indirettamente (“indirectement”) azionario della PI 2 attraverso società di cui non ricordava la ragione sociale e d’ignorare se egli deteneva azioni a titolo personale (“à titre personnel”) (pag. 3 ad 1a). Vista la vaghezza della deposizione, non se ne può seriamente dedurre che il ricavato sarebbe andato al solo PI 1, ciò che è del resto smentito dal teste TE 1, secondo cui il 95% dello stesso è stato distribuito ai “coniugi” AP 1 (act. XI, verbale del 25 settembre 2018, pag. 12). Al riguardo la deposizione di PI 1 non ha fornito elementi divergenti perché ha dichiarato di non ricordarsi quando è diventato azionista della PI 2, quale fosse la sua quota, quale fosse il prezzo delle azioni né nel 2010 né al momento della loro vendita, di cui si è occupato l’avv. TE 2 (v. act. XI, pagg. 7-8).
7.4.4 In definitiva non presta il fianco alla critica l’accertamento del Pretore secondo cui “nessuno dei testi ha saputo riferire con precisione quale dei coniugi AP 1 fosse il detentore di queste azioni” al momento della seconda donazione, peraltro non indicate con precisione nella dichiarazione fiscale del 2011 (sentenza impugnata a pag. 12).
7.4.5 Ciò posto, il Pretore ha finito per ritenere come altamente verosimile che i titoli fossero della moglie e che a fine del 2011 gli unici beni appartenenti al marito erano i fondi oggetto della seconda donazione (sentenza a pagg. 12 in fondo e 13 in alto), e ciò con un ragionamento retrospettivo: il ricavo della vendita delle azioni, che non compare nelle dichiarazioni del 2012 né del 2013, è stato accreditato con ogni verosimiglianza su un conto della moglie presso l’__________, il cui saldo è cresciuto tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2014 da fr. 783.– e fr. 1'534'534.90 (pag. 12 in fondo).
7.4.5.1 L’appellante denuncia l’incongruenza a suo dire tra il milione di franchi ricavato dalla vendita e il milione e mezzo confluito sul “fantomatico” conto bancario di sua spettanza, per di più un anno dopo la vendita delle azioni avvenuta nel 2012/2013.
7.4.5.2 Va anzitutto sottolineato, da un canto, che il cosiddetto “fantomatico” conto bancario presso l’__________ risulta dalla dichiarazione fiscale del 2014 (pag. 9) presentata dai coniugi AP 1 e sottoscritta anche dall’appellante (a pag. 5), ha un numero (__________) e una tipologia (conto corrente “CC”): far aleggiare dubbi sulla sua esistenza risulta quindi perlomeno avventato se non temerario.
7.4.5.3 D’altro canto, le dichiarazioni fiscali agli atti accertano che l’unica destinazione apparente possibile del noto ricavato sia il conto n. __________ intestato alla moglie (v. attestato 2 gennaio 2015 accluso alla dichiarazione). Che vi sia giunta solo nel 2014 insieme ad altre entrate non muta la conclusione. Ad ogni modo le dichiarazioni fiscali 2012, 2013 e 2014 attestano che il milione di franchi non è stato accreditato su un conto intestato a PI 1 né all’acquisto di altri titoli di lui.
7.4.5.4 Non corrisponde neppure al vero che l’attrice non avrebbe contestato che la proprietà delle azioni fosse di PI 1 e non della moglie. Nelle conclusioni, la AO 1 ha infatti sostenuto in modo generale, con riferimento in particolare alla situazione fiscale di PI 1 (pag. 7 ad 7), che questi “ha predisposto nel corso degli anni uno spossessamento sistematico di ogni suo bene a favore della moglie attraverso la progressiva liquidazione anche in tempi recenti della sostanza […] con una chiara ripartizione dei ruoli tra i coniugi in cui l’escusso si spossessa dei beni e la convenuta fungeva da cassaforte di famiglia” (pag. 6 ad 6).
7.4.5.5 Non si disconosce che l’attrice non ha mai allegato che AP 1 avesse incassato il prezzo di vendita delle azioni nel 2014 su un suo conto bancario. L’accertamento del Pretore appare così esorbitare dai limiti del materiale processuale ammissibile secondo il principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC). Nella stessa vena formalista occorre allora rilevare come la convenuta non abbia neppure lei allegato l’esistenza delle azioni e la loro appartenenza al marito né nella risposta né nella duplica. Il fatto che alcuni testimoni ne abbiano riferito in sede d’istruttoria non la autorizzava ancora a farli valere validamente. Appena sentito il teste TE 1 l’appellante avrebbe dovuto presentare “immediatamente” un’istanza ad hoc chiedendo di poter addurre i fatti esorbitanti nuovi (l’appartenenza al marito di un pacchetto azionario milionario) e motivando l’impossibilità per lei di addurli prima nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 229 cpv. 1 CPC; Trezzini, op. cit., n. 30 ad art. 55). Il giudice avrebbe così potuto dare l’occasione all’attrice di esprimersi al riguardo, la quale avrebbe forse potuto obiettare l’assenza di riscontro nella documentazione fiscale del versamento del prezzo di vendita al marito. Aspettare le conclusioni per allegare informalmente il fatto in questione osta alla sua ammissibilità, anche per-ché la diligenza ragionevolmente esigibile dalla convenuta le imponeva ad ogni modo di addurlo già prima della chiusura dello scambio di scritti. Poiché era inammissibile, il fatto in questione non doveva neppure essere contestato dall’attrice.
7.4.5.6 Comunque sia, né l’esecuzione del pignoramento né l’istruttoria del Pretore hanno permesso di accertare che il provento della vendita delle azioni della PI 2 sia stato effettivamente versato a PI 1. Per contro, tutti i beni della “famiglia PI 1” di cui si è riusciti a stabilire l’appartenenza sono risultati della moglie (sopra consid. 7.4). Sarebbe quindi spettato a lei produrre o far assumere controprove, non da ultimo perché trattandosi di un fatto negativo – mancanza di sufficienti beni del debitore per far fronte ai propri impegni – il principio della buona fede richiedeva da lei una collaborazione probatoria (sopra, consid. 7.1.2.4). Le sarebbe bastato al riguardo produrre o chiedere l’assunzione della documentazione del conto del marito sul quale è stato versato il prezzo delle azioni. Non sussistono quindi seri dubbi che, come per altre partecipazioni e per gli immobili, le azioni della PI 2 sono state internamente attribuite alla moglie. Difettando indizi atti a inficiare le risultanze fondate sulle dichiarazioni fiscali, gli accertamenti del Pretore resistono alla critica.
7.4.5.7 Non va poi dimenticato che l’elemento della titolarità delle azioni della PI 2 è solo uno tra i tanti che hanno portato il Pretore a ritenere che i coniugi __________ hanno implicitamente riconosciuto che già a marzo 2011, dopo la prima donazione, il patrimonio famigliare fosse di AP 1 (sentenza impugnata a pag. 11 in centro). In quel mese PI 1 aveva infatti rinunciato, o dovuto rinunciare, al reddito conseguito dalla PI 2 per lanciarsi nella creazione di una start up (la “G__________”), che secondo la sua propria testimonianza (act. XI, verbale del 25 settembre 2018 pag. 9) non gli garantiva una retribuzione, come d’uso in questo tipo di progetto, motivo per cui ha dovuto provvedere al proprio mantenimento “grazie alla situazione patrimoniale di [sua] moglie” (act. XI pag. 9), anche perché nella fase iniziale, come tutte le start up, la nuova società era destinata a perdere soldi (act. XI pag. 8 e testimonianza di TE 2, act. XIV pag. 4 ad 17a). Del resto, egli ha poi dichiarato una perdita di fr. 54'000.– nel 2012 (act. V, dichiarazione del 2012 ad 2.1) e ammesso che il progetto “non è andato a buon fine” ed è terminato nel 2016 (act. XI pag. 9). La stessa AP 1 ha dichiarato nel suo interrogatorio che i coniugi potevano permettersi di rinunciare ai loro redditi da attività dipendente poiché potevano contare sui redditi degli immobili di lei (act. XI pag. 3).
Nelle circostanze descritte, l’aver voluto, con la seconda donazione, fare in modo che i suoi rimanenti immobili “continuassero a rimanere in famiglia” come da lui dichiarato in sede d’interrogatorio (act. XI pag. 10), prima di lanciarsi in un nuovo progetto ad alti rischi dimostra che PI 1 aveva preso in conto di far assumere tali rischi ai suoi creditori esistenti e futuri, e pertanto ha accettato la possibilità di danneggiarli (dolo eventuale), come poi si è puntualmente avverato. Al riguardo, l’appellante non muove contestazioni, se non su aspetti piuttosto marginali, con argomenti del resto infondati, come si vedrà in appresso (sotto consid. 7.5 e 7.6).
7.4.5.8 Tutto sommato, le critiche dell’appellante mosse all’accertamento dell’indigenza del marito al momento della seconda donazione non riescano a controvertere il ragionamento articolato e documentato del Pretore né a far sorgere seri dubbi sulla tesi dell’attrice.
7.5 L’appellante rileva ancora (al n. 96) che, come accertato dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello con sentenza dell’11 aprile 2019 (doc. 20, consid. 10), nel 2011 PI 1 aveva ancora ottenuto un reddito di fr. 269'136.–, quindi più del triplo della garanzia che si era assunto (di fr. 70'200.–).
L’accertamento è però riferito all’inizio del 2011 e si fonda esclusivamente sulla dichiarazione fiscale di quell’anno. La decisione menziona d’altronde il peggioramento della situazione rispetto al 2010. Inoltre, dal bilancio al 31 dicembre 2011 relativo all’attività indipendente del debitore, accluso alla dichiarazione fiscale del 2011, emergono a fronte del reddito di fr. 269'136.– passivi per fr. 254'557.–. Non va poi dimenticato che lo stesso PI 1 ammette di aver dovuto far capo alle risorse della moglie per provvedere al proprio sostentamento (sopra consid. 7.4.5.7), per tacere del fatto che – come pertinentemente rilevato dal Pretore (sopra consid. 7.4) – a fine del 2011, secondo quanto risulta dalla dichiarazione fiscale per quell’anno e dai giustificativi allegati, i conti con i maggiori saldi (__________, __________ e __________), gli immobili e le partecipazioni accertate in base a tali giustificativi e alla testimonianza di TE 1 erano tutti intestati a AP 1, ciò ch’essa nemmeno tenta di refutare. Non è quindi necessario indugiare oltre sulla questione.
7.6 AP 1 ribadisce nell’appello (n. 67 e 99) che pur essendo uscito dalla PI 2, nel 2011 il marito aveva grandi aspettative patrimoniali. Nell’agosto del 2013, infatti, la società da lui costituita, la G__________ SA, aveva un valore effettivo di venti milioni, pari al prezzo al quale erano state vendute le azioni ai sottoscrittori nell’ambito dell’aumento del capitale azionario, come testimoniato dall’avv. TE 2. Rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto di “questa prova fondamentale”. Ne consegue che fino al 2013/2014 la situazione finanziaria di PI 1 non era per nulla drammatica, bensì molto promettente. La stessa ha infatti cominciato a vacillare soltanto a fine 2014 allorquando una delle affiliate del gruppo G__________, la __________, ha dovuto depositare il bilancio poiché oberata da debiti.
Sul valore probatorio “fondamentale” della valutazione delle azioni al momento dell’aumento del capitale della G__________ SA si possono nutrire serie perplessità siccome l’appellante non ne ha fatto menzione nelle sue conclusioni di prima sede (v. n. 16 segg. e 32 segg.). Ad ogni modo, con quest’allegazione nuova, di cui peraltro non dimostra la ricevibilità giusta l’art. 317 CPC, l’appellante omette di confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata, in cui il Pretore ha accertato che nonostante il debitore affermasse che il progetto “G__________” valesse molto di più del patrimonio famigliare e che fosse ambizioso e redditizio, in realtà, come confermato dal teste TE 2 (act. XIV pag 4 ad 18a), al momento in cui PI 1 ha donato i fondi alla moglie il progetto “G__________” era appena stato avviato sicché il suo valore effettivo non poteva essere definito, essendo la valorizzazione delle start up molto aleatoria (pag. 13 della decisione impugnata). La valutazione delle azioni fatta valere dall’appellante è al riguardo ininfluente siccome si fonda su un fatto verificatosi più di un anno e mezzo dopo la seconda donazione. Ne segue che la censura è irricevibile per carente motivazione (v. sopra consid. 1.3) e perché fondata su un fatto inammissibile.
7.7 AP 1 (ai n. 100-102) contesta altresì la constatazione del Pretore secondo cui PI 1, il 15 luglio 2011, si sarebbe assunto un debito di fr. 70'200.– da pagare entro il 31 dicembre 2012, facendo valere ch’egli avrebbe dovuto onorare tale impegno solo nel caso in cui il debitore principale della AO 1, la fondazione S__________, non avesse pagato il debito. A suo dire PI 1 “non era debitore di nulla” e neppure sapeva se un anno dopo, a fine 2012, lo sarebbe diventato. D’altronde, la somma di fr. 70'200.– non era di sufficiente importanza per spingerlo ad orchestrare la donazione fittizia degli immobili di B__________ e I__________ alla moglie. Appare invece ben più verosimile, a mente dell’appellante, che la donazione immobiliare sia stata fatta per evitare i possibili effetti nefasti dell’iniziativa popolare federale che avrebbe instaurato un’imposta di successione del 20% con effetto al 1° gennaio 2012. Entrambi i coniugi avrebbero testimoniato in tal senso, spiegando di essere stati consigliati dal fiduciario avv. __________.
7.7.1 Appurato che PI 1, a fine del 2011, non aveva più redditi né sostanza propri fatta eccezione dei rimanenti fondi donati alla moglie (sopra consid. 7.4), egli non poteva non chiedersi come avrebbe fatto a far fronte al proprio impegno nel caso in cui la fondazione non avesse rimborsato i fr. 70'200.– a fine del 2012, giacché sapeva, come da lui testimoniato, di non doversi aspettare redditi a breve termine dal suo nuovo progetto. La somma in questione era sì di minima rilevanza rispetto al patrimonio della moglie, non di certo rispetto a quello di lui, l’unico sul quale i suoi creditori potessero contare. L’argomentazione del Pretore (pag. 13 della decisione impugnata) è al riguardo ineccepibile.
7.7.2 In merito all’affermazione dei coniugi in sede d’interrogatorio secondo cui lo scopo della donazione sarebbe stato quello di evitare gli effetti nefasti dell’iniziativa popolare sull’imposta di successione, l’appellante omette di considerare che – come pertinentemente evidenziato dal Pretore (pag. 10 consid. 9 e pag. 14 consid. 10) – la moglie ha nel contempo anche affermato che suo marito le aveva donato gli immobili per far sì che restassero a lei e ai figli nel caso in cui “gli fosse successo qualcosa” (act. XI, verbale 25 settembre 2018 pag. 5) e lui ha confermato di aver voluto che i fondi “continuassero a restare in famiglia” (act. XI pag. 10). L’appellante (al n. 102) non si confronta con la valutazione del Pretore, secondo cui tali affermazioni avvalorano l’intenzione del donante di sottrarre i beni donati all’azione dei suoi creditori, poiché l’unica ipotesi in cui essi non fossero rimasti a moglie e figli per successione sarebbe stata appunto un loro pignoramento a favore dei creditori di lui. L’eventualità di un coma o di un rapimento di lui ventilata nell’appello non avrebbe fatto uscire i fondi dai “beni di famiglia”. Insufficientemente motivata, l’appello è al riguardo inammissibile (sopra consid. 1.2).
7.7.3 Sia del resto precisato – per abbondanza – che lo scopo della donazione invocato dall’appellante appare poco credibile già solo perché non l’ha fatto valere nella risposta (né nella duplica), ma vi ha accennato – in modo indiretto nel riferire delle audizioni dei coniugi – unicamente nelle conclusioni (pagg. 9 e 11). Sarà forse notorio che una miriade di fiduciarie e notai abbiano consigliato ai loro clienti di donare i loro immobili agli eredi prima del 1° gennaio 2012 per evitare la tassazione prevista dall’iniziativa popolare in caso di un suo accoglimento, ma non è notorio che il fiduciario dei coniugi AP 1, avv. __________, lo abbia fatto e l’appellante non si è premurata di refutare gli indizi emersi dall’istruttoria a favore della tesi dell’attrice, chiedendo tempestivamente al Pretore la sua audizione (rifiutata perché non postulata negli atti introduttivi: ordinanza 24 maggio 2018, act. VIII pag. 3 in alto). È comunque dubbio che tale consiglio sia stato dato visto che l’iniziativa prevedeva l’esenzione del coniuge e del partner registrato.
7.7.4 Nella risposta di prima sede, AP 1 non solo non ha accennato all’iniziativa popolare, ma ha sostenuto che la volontà dei coniugi era di “organizzare il loro patrimonio in maniera protettiva” per evitare al marito, uomo d’affari e commerciante internazionale “soggetto sia a successi che a crolli finanziari”, “il rischio di impoverirsi di ciò che a fatica ha guadagnato” (act. II n. 38), misconoscendo che se il legislatore ha sì messo a disposizione degli imprenditori e commercianti strumenti destinati a limitare in modo trasparente, all’inizio della loro (nuova) attività, la propria responsabilità personale (come la costituzione di una società di capitale o l’adozione del regime della separazione dei beni), ha invece sanzionato, appunto con l’istituto della revocazione (art. 285 segg. LEF) o delle norme di protezione dei creditori dell’art. 193 CC, gli atti giuridici tesi a raggiungere tale scopo durante l’attività esercitata a titolo personale proprio a un momento in cui avrebbero dovuto risponderne con il proprio patrimonio od erano esposti a tale rischio (cfr. art. 249 CC). La revocazione non è poi subordinata al fatto che l’atto di distrazione sia stato stipulato allo scopo di sfavorire specificatamente e concretamente il creditore che si prevale dell’eccezione revocatoria (sopra consid. 7.2.2), dato che in linea di massima tutti i creditori patiscono le conseguenze dell’atto revocabile per il principio di parità di trattamento (art. 220 LEF).
8.1 L’appellante dimentica un po’ troppo facilmente che in virtù dell’art. 288 cpv. 2 LEF incombeva a lei provare di non potersi rendere conto dell’intenzione del marito di recar pregiudizio ai suoi creditori, visto che l’attrice aveva assolto il proprio onere probatorio recando la prova della conclusione del secondo contratto di donazione, accluso alla dichiarazione fiscale del 2011. Le spettava refutare la presunzione di fatto per cui la situazione patrimoniale del debitore è nota alle persone a lui vicine (DTF 138 III 510 consid. 7.3), che sono pertanto tenute a un dovere d’informarsi accresciuto (sentenza del Tribunale federale 5A_85/2015 del 7 maggio 2015 consid. 4.2). Contrariamente a quanto è richiesto dal creditore quando il beneficiario è una persona non vicina al debitore, non era necessario per l’attrice dimostrare che il debitore aveva assunto un comportamento anomalo.
8.2 Ora, non basta ovviamente all’appellante riferirsi al proprio interrogatorio per ribaltare la presunzione – ora legale – del fatto che conosceva la situazione patrimoniale del marito. Nemmeno si può dire ch’essa abbia provato – o perlomeno reso verosimile – di aver potuto in buona fede ritenere che al momento della seconda donazione il marito non aveva alcun debito, era uscito dalla PI 2 con un capitale ragguardevole, non aveva preoccupazioni finanziarie e disponeva d’importanti aspettative patrimoniali. Queste allegazioni sono infatti già state confutate (sopra consid. 7.4-7.6), segnatamente sulla scorta delle dichiarazioni fiscali, firmate anche da lei. Inoltre, l’appellante non poteva – o comunque non doveva – ignorare che i conti con i maggiori saldi, gli immobili e le partecipazioni erano tutti intestati a lei (sopra consid. 7.4.5), come si evince anche dal suo proprio interrogatorio (act. XI, verbale 25 settembre 2018, pag. 5). Di formazione universitaria – ha conseguito il diploma di farmacista (act. XI pag. 1) – AP 1 era in grado di capire che la sostanza “della famiglia PI 1” era in realtà sua. A parte il fatto che le azioni della PI 2 sono risultate essere di sua pertinenza (sopra consid. 7.4), l’appellante neppure può seriamente pretendere di aver pensato che costituissero per il marito un “capitale ragguardevole” mentre nella sua deposizione ha dichiarato che la partecipazione di lui era piccola (act. XI pag. 2).
Sia come sia, la stessa AP 1 ha dichiarato in prima sede che i coniugi potevano permettersi di rinunciare ai loro redditi da attività dipendente poiché potevano contare sui redditi degli im-mobili di lei (sopra consid. 7.4.5.7). Le era quindi chiaro che il ma-rito si lanciava in un nuovo progetto, da uomo d’affari “soggetto sia a successi che a crolli finanziari” (sopra consid. 7.7.4), senza sostanza propria e senza prospettive di reddito a breve termine. In queste circostanze l’appellante avrebbe perlomeno dovuto esigere dal marito chiarimenti sulla sua situazione economica prima di accettare la donazione di tutti i suoi rimanenti fondi (sentenza del Tribunale federale 5A_604/2012 del 12 febbraio 2013, consid. 4.3).
8.3 Il Pretore ha del resto giustamente accertato che AP 1 era cosciente che le donazioni erano destinate a organizzare il patrimonio dei coniugi “in maniera protettiva” (risposta, n. 38 pag. 15, citata nella decisione impugnata a pag. 9, consid. 9; v. pure sentenza della CEF 15.2017.7 del 7 luglio 2017 [doc. M], consid. 5.3). Il primo giudice ne ha anche dedotto in modo convincente che la protezione da loro ricercata poteva riferirsi solo all’azione dei creditori (esistenti o potenziali) del marito. Non si spiega in un’altra maniera perché i coniugi avrebbero atteso il momento, ben dieci anni dopo l’adozione del regime della separazione dei beni, in cui la situazione economica di lui ha iniziato a precipitare (doc. M, consid. 5.1) per convenire la donazione dei suoi ultimi beni di valore alla moglie. La perdita di fr. 54'000.– da lui dichiarata nel 2012 era in questo senso prevedibile stante che già nel 2011 il bilancio della sua ditta individuale presentava un’eccedenza di passivi di oltre fr. 200'000.– (annesso alla dichiarazione fiscale del 2011 e cifre 29.2 e 31.2).
Se l’appellante poteva non essere a conoscenza della convenzione sottoscritta a favore della AO 1, ella non ignorava ad ogni modo che la donazione aveva uno scopo protettivo e quindi non ha refutato la presunzione dell’art. 288 cpv. 2 LEF di aver potuto e dovuto rendersi conto dell’intenzione (eventuale) del marito di recar pregiudizio ai suoi creditori. L’esito dell’appello risulta di conseguenza segnato.
La tassa del presente giudizio, stabilita in virtù dei combinati art. 7 cpv. 1 e 13 LTG (RL 178.200), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 131'830.10, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello è respinto.
La tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 10'000.– complessivi relative al presente giudizio, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla AO 1 fr. 6'000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).