Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2022.109
Entscheidungsdatum
03.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2022.109

Lugano 3 marzo 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 17 giugno 2022 dalla

RE 1, (patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 6 settembre 2022 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 29 agosto 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di locazione del 4 giugno 2009, __________ ha concesso all’CO 1 l’uso a tempo indeterminato di spazi com­merciali adibiti a gelateria, siti a __________ in via __________, contro il pagamento mensile una pigione di fr. 1'350.– e di un acconto per le spese accessorie di fr. 150.–. L’entrata in vigore del contratto è stata fissata retroattivamente al 1° giugno 2009 e il preavviso di disdetta del contratto stabilito in sei mesi per la fine del mese. Il 7 aprile 2011, l’RE 1 è diventata proprietaria del fondo comprendente gli spazi locati e perciò è subentrata di diritto nella posizione del locatore (art. 261 cpv. 1 CO).

Il 16 gennaio 2015, l’RE 1 e l’CO 1 hanno concluso un secondo contratto di locazione relativo al­l’uso a tempo indeterminato di altri locali adibiti alla gelateria e di un posteggio esterno nello stesso immobile, contro il pagamento mensile di una pigione di fr. 1'500.– e di un acconto per le spese accessorie di fr. 150.–. L’entrata in vigore del contratto è stata fissata per il 1° marzo seguente e il preavviso di disdetta del contrat­to stabilito in sei mesi per il 28 febbraio di ogni anno.

B. Il 27 maggio 2019, la locatrice ha disdetto i due contratti con effetto dal 30 giugno 2019 per mora della conduttrice.

C. Con un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE), l’RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 10'102.15. Con decisione del 9 aprile 2019 il Pretore supplente della Giurisdizione di Locarno-Città ha parzialmente rigettato l’opposizione interposta dall’escussa limitatamente a fr. 5'050.–, ossia per le pigioni e gli acconti per le spese accessorie di novembre 2016, gennaio e febbraio 2017, di fr. 4'000.– (dedotti quattro pagamenti per fr. 2'000.– complessivi), e per i mesi da marzo ad agosto 2017, di fr. 1'050.– (dopo deduzione di vari pagamenti). Il reclamo interposto dall’CO 1 contro tale decisione pretorile è stato respinto da questa Camera con decisione 14.2019.196 del 9 marzo 2020.

D. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________) del 6 dicembre 2021, l’RE 1 ha nuovamente escus­so l’CO 1 per l’incasso di fr. 26'800.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2019, indicando quale causa del credito le “pigioni scoperte […] per il periodo ottobre 2016-giugno 2019”. Con decisione del 4 aprile 2022 (in seguito: seconda decisione) la Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha parzialmente rigettato l’opposizione interposta dall’escussa limitatamente alle sole pigioni del periodo da ottobre 2016 a giugno 2019, di fr. 12'400.– oltre agl’interessi del 5% dal 1° luglio 2019.

E. Con un terzo precetto esecutivo (n. __________) del 16 maggio 2022, l’RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso stavolta di fr. 9'900.– oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2019, indicando quale causa del credito l’“acconto spese accessorie ottobre 2016 – giugno 2019 per i locali siti in Via __________ 15 e 17, __________”.

F. Avendo l’CO 1 interposto opposizione anche al terzo precetto esecutivo, con istanza del 17 giugno 2022 lRE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Ha citato svariati documenti, che non ha però allegato all’istanza, in fondo alla quale ha scritto che “questa istanza si fonda sui medesimi documenti (salvo i doc. Z e EE, che sono nuovi), già in mano a questa lodevole Pretura e della controparte, ci si permette di non allegare nuovamente duplice copia degli stessi, richiamando tuttavia l’incarto __________, che li contiene. Si producono per contro i doc. Z e EE in duplice copia. Qualora questo modo di procedere non convenga al Giudice o alla controparte, l’istante produrrà nuovamente su semplice richiesta le copie dei documenti”. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 12 luglio 2022 senza nulla eccepire sulla rinuncia dell’istante a produrre nuovamente i documenti a sostegno dell’istanza.

G. Statuendo con decisione del 29 agosto 2022, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della convenuta.

H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 settembre 2022 per ottenerne la riforma, nel senso di accogliere l’istanza, rigettare l’opposizione per il credito posto in esecuzione e le spese esecutive e porre a carico dell’escussa le spese giudiziarie di prima sede, protestate tasse, spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2022, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate spese e ripetibili.

I. A richiesta della reclamante, con ordinanza del 6 febbraio 2023 il presidente della Camera ha ordinato alla Pretura la trasmissione dell’incarto (SO.2022.2) relativo alla causa di rigetto dell’opposi­zione al secondo precetto esecutivo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 30 agosto 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 9 settembre. Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’ac­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel reclamo, l’RE 1 chiede a questa Camera di richiamare l’incarto del precedente procedimento di rigetto dell’opposizione, in cui figurano i documenti da essa citati, ma non prodotti in prima sede della nuova causa. Sostiene infatti che né l’CO 1 né il Pretore aggiunto hanno obiettato alcunché al fatto ch’essa non ha prodotto detti documenti, per evitare di “dover[li] nuovamente fotocopiare e ripresentare”. Il primo giudice ha invero lasciato aperta la questione della loro ammissibilità (sen­tenza impugnata, quinto paragrafo a pag. 2).

1.3.1 In linea di principio, il richiamo d’incarti è irricevibile nelle procedure di rigetto dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_731/2021 del 4 agosto 2022 consid. 2.4.2), specie ove la parte avrebbe potuto senza difficoltà produrre con i propri allegati tutti i documenti che riteneva necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 e i rinvii). È in ogni caso escluso in sede di reclamo, ove il richiamo non sia stato formulato già in prima sede (citata 14.2018.150).

Un’eccezione è ammessa segnatamente per le decisioni e gli atti di una procedura pendente dinanzi allo stesso tribunale, sempre che vengano designati precisamente dalla parte che li richiama (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 57 ad art. 84 LEF e i riferimenti; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 59 ad art. 84 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 21 ad art. 84 LEF; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_203/2017 dell’11 settembre 2017 consid. 5.3). A queste condizioni restrittive il richiamo di documenti si avvera compatibile con il carattere sommario e speditivo della procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a CPC).

1.3.2 Nella fattispecie l’istante ha richiamato documenti già prodotti in una precedente causa davanti alla stessa Pretura e li ha designati precisamente (act. I, pagg. 4-5), sicché l’offerta di prova va considerata regolarmente formulata dal profilo dell’art. 55 cpv. 1 CPC, la scelta dei documenti da richiamare non essendo stata demandata al giudice (cfr. al riguardo la sentenza della CEF 14.2021.19 del 9 dicembre 2021 consid. 4.2.1). Quella causa, terminata con l’emanazione della decisione del 4 aprile 2022, non era invero più pendente al momento della presentazione della nuova istanza, il 17 giugno 2022. Non si tratta però di una circostanza rilevante per l’ammissibilità del richiamo, giacché l’istante ha indicato il numero dell’incarto richiamato (SO.2022.2, v. act. I pag. 4), sicché il Pretore aggiunto poteva senza difficoltà né ritardi identificarlo e accedervi, mentre l’escussa risultava già esserne in possesso: ne ha infatti citati alcuni nelle sue osservazioni (v. act. II, pagg. 3 seg.) e nelle osservazioni al reclamo (a pag. 2). L’istante avrebbe invero potuto produrre senza difficoltà i documenti richiamati, ma la sua richiesta di evitarne la duplicazione, nelle circostanze eccezionali della fattispecie, è legittima e sostenibile dal punto di vista ambientale, nella misura in cui erano numerosi (24) ed erano già in possesso della controparte e della Pretura.

1.3.3 Ad ogni modo la richiesta, come detto legittima, non sarebbe potuta essere respinta senza che, come chiesto dall’istante, gli fosse stato assegnato un termine per produrre i documenti in questione (art. 52 CPC). Per economia processuale, tuttavia, la Camera non ritiene necessario retrocedere l’incarto al primo giudice perché si determini sulla questione, da lui lasciata aperta. Motivo per cui i documenti sono stati richiamati direttamente dalla Pretura.

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esi­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che se è in grado di allestire il conguaglio per le spese accessorie, il locatore non può pretendere di ottenere il rigetto dell’opposizione sulla sola base della pattuizione di anticipi per tali spese nel contratto di locazione, ma deve giustificare la sua pretesa fornendo anche i documenti giustificativi per le spese effettivamente avute, così da consentire al giudice del rigetto di esprimersi sull’eventua­lità che gli anticipi non siano sufficienti e di decidere a chi incombe se del caso proporre l’azione ordinaria. Ritenuto che nel caso concreto l’istante non aveva prodotto i conguagli benché avesse avu­to anni per allestirli, il primo giudice ha respinto l’istanza.

  3. Nel reclamo la RE 1 ricorda che il contratto di locazione, ove preveda il versamento di acconti per le spese accessorie, costituisce, secondo costante giurisprudenza e dottrina unanime, un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento degli acconti. L’esigenza di verifica dei conguagli posta dal primo giudice rappresenta quindi, a giudizio della reclamante, un elemento non previsto dalla dottrina né della giurisprudenza, a sostegno del quale egli del resto non ha citato riferimenti. Per la reclamante il giudice del rigetto non deve vestire i panni del giudice del merito, cui compete esclusivamente l’analisi dei conguagli. Essa rileva del resto di aver prodotto i conguagli riferiti agli anni dal 2016 al 2018 (doc. H) e reputa la sentenza impugnata contradditoria rispetto a quella emessa nella seconda causa, motivo per cui ne postula la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

Nelle osservazioni al reclamo, l’CO 1 contesta di dover pagare gli acconti per le spese accessorie dei mesi da settembre 2017 a marzo 2019, per il motivo che l’istante non ha dimostrato in alcun modo che, secondo i conguagli delle spese accessorie, risulti un saldo a suo carico.

  1. Il contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto e per le spese accessorie debitamente pattuite e quantificate (Veuillet in: Abbet/Veuil­let (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 160 ad art. 82 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 114 ad art. 82 LEF), in particolare per gli acconti relativi a spese accessorie esigibili e convenuti specialmente (art. 257a CO; sentenza della CEF 14.2021.96 del 3 gennaio 2022 consid. 6; Veuillet, op. cit., n. 162 ad art. 82).

5.1 Nella fattispecie, le parti hanno convenuto specialmente in ambedue i contratti di locazione un acconto per spese accessorie debitamente quantificato in fr. 150.– mensili ognuno (doc. E e F nel­l’inc. SO.2022.2). I contratti rappresentano pertanto un valido titolo di rigetto provvisorio per gli acconti relativi al periodo dall’ottobre 2016 al giugno 2019, ossia per i fr. 9'900.– (fr. 300.– x 33 mesi) posti in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 7 luglio 2019.

5.2 In sé la carente produzione dei conguagli delle spese accessorie – al riguardo l’estratto conto citato dalla reclamante (doc. H) non può evidentemente essere considerato tale in assenza del dettaglio delle spese – non osta alla concessione del rigetto. I contratti non vincolano infatti il pagamento degli acconti alla consegna dei conguagli, bensì ne stabiliscono incondizionatamente l’esigibilità, come per la pigione, al primo giorno del mese corrente, rispettivamente in modo anticipato.

5.3 L’allegazione secondo cui dai conguagli potrebbe risultare un’eccedenza in favore dell’escussa riguarda fatti successivi alla firma dei contratti di locazione. Si tratta pertanto di un’eccezione che spet­tava all’CO 1 rendere verosimile in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF e non, come essa sostiene nelle osservazioni al reclamo, una circostanza – l’eventuale esistenza di un saldo a favore dell’istan­te – che incombeva a quest’ultima dimostrare.

  1. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF incombe all’escusso l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La verosimiglianza è infatti meno di una prova ma più di una semplice allegazione (sentenze del Tribunale federale 5A_845/ 2009 del 16 febbraio 2010 consid. 6.1 e 5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1 e 2.6.2).

6.1 Nel caso in esame, l’CO 1 non ha allegato né reso verosimile l’esistenza di un saldo attivo a suo favore risultante dai conguagli delle spese accessorie. È del resto del tutto inverosimile che ciò possa essere il caso, dal momento ch’essa non ha versato acconti per il periodo considerato, o perlomeno non ha reso verosimile di averlo fatto. Di conseguenza non entra in considerazione neppure la restituzione degli acconti (non ancora) versati nell’ipotesi in cui il locatore non consegna il conguaglio relativo all’anno di riferimento, questo non è dettagliato e comprensibile oppure egli rifiuta all’inquilino la visione dei documenti giustificativi o non riesce a dimostrare le pretese spese (v. al riguardo Lachat/Bohnet in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3a ed. 2021, n. 10 ad art. 257a-257b CO e Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 8 ad art. 257a CO, con i relativi rinvii). L’eccezione andava dunque respinta.

6.2 Nelle osservazioni al reclamo, l’CO 1 ribadisce pure che la reclamante ha già fatto valere nella prima causa di rigetto dell’opposizione le pigioni e gli acconti per le spese accessorie, pari a fr. 3'150.– complessivi, sicché non può ora riproporre le stesse pretese, sulle quali è già stata emessa una decisione di rigetto e che sono già state incassate.

Sennonché, la resistente pare dimenticare che una decisione di rigetto dell’opposizione non esplica regiudicata al di fuori dell’esecuzione in cui è stata pronunciata (DTF 106 IV 217 consid. 2 i.f.; Abbet in: Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 127 ad art. 84 LEF; Staehelin, op. cit., n. 81 ad art. 84; Vock/Aepli-Wirtz in: Kren-Kostkiewicz/Vock (a cura di), Kommentar SchKG, 2017, n. 32 ad art. 84 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 64 ad art. 84 LEF), per tacere del fatto che solo il dispositivo di una decisione passa in giudicato, le sue motivazioni facendo testo unicamente per interpretare l’oggetto del procedimento e il dispositivo (DTF 142 III 213 consid. 2.2 e i rinvii). Quanto deciso dalla Pretore supplente nella prima decisione (doc. BB) non impediva quindi all’escutente di presentare un’altra istanza di rigetto dell’opposizione per le stesse pretese nella nuova esecuzione né vincolava il giudice nella nuova procedura di rigetto. D’altronde, nella prima decisione la Pretore supplente non ha accertato che le pretese poste in esecuzione erano state integralmente pagate, bensì che sussisteva un saldo insoluto di fr. 5'050.– per novembre 2016, e gennaio ad agosto 2017, ossia per 9 mesi, il quale potrebbe comprendere i relativi acconti per le spese accessorie (di fr. 2'700.–). Ebbene, l’escussa non ha reso verosimile che tale saldo sia poi stato estinto, con un suo pagamento o nel quadro della prima esecuzione. Anche questa secon­da eccezione si rivela così infondata.

6.3 Infine, l’CO 1 contesta che l’istante possa pretendere il pa-gamento degli acconti per i mesi da aprile a giugno 2019, poiché afferma di non aver più occupato gli spazi locati già dal marzo 2019, come risulterebbe dalla decisione emessa il 10 novembre 2021 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, di modo che nei mesi successivi “non sono più state generate spese accessorie”.

Orbene, a parte il fatto che nella decisione citata il Pretore si è limitato a rilevare che la conduttrice aveva comunicato alla locatrice di aver sgomberato gli spazi locati, la censura della resistente è al limite del temerario, giacché essa omette strumentalmente di citare il terzo considerando successivo a quello menzionato, in cui il Pretore ha accertato ch’essa ha riconsegnato i locali solo il 4 settembre 2019 (doc. DD pag. 5, 5° capoverso). La resistente non ha dunque reso verosimile, come le incombeva (sopra consid. 6), di non aver più utilizzato i locali durante i mesi da aprile a giugno 2019 né di non aver più potuto beneficiare delle prestazioni coperte dalle spese accessorie, perlomeno sino alla scadenza della disdetta, il 30 giugno 2019 (doc. L).

6.4 Ne segue che, in definitiva, il reclamo dev’essere accolto e l’opposizione interposta dall’CO 1 integralmente rigettata in via provvisoria.

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

  2. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'900.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta.

  1. Le spese processuali di fr. 300.–, anticipate dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili.

  2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico del­l’CO 1, la quale rifonderà alla reclamante fr. 500.– per ripetibili.

  3. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

23

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 55 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 254 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

III

  • art. 136 III

LEF

  • art. 82 LEF
  • art. 84 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

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