Incarto n. 14.2020.106
Lugano 3 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 aprile 2019 da
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 luglio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 luglio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'660.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2018 (indicando quale causa del credito: “Contributi di mantenimento PINT1 1 aprile-luglio 2018 (fr. 915.00 x 4), come da sentenza 13.06.2018 Pretura di Lugano, sezione 6 e lett. 21.06.2018 avv. PA 1 [data media di scadenza]”), fr. 415.– oltre agli interessi del 5% dal 25 giugno 2018 (per “Diff. contr. marzo 2016 – marzo 2018, come da sentenza 13.06.2018 Pretura di Lugano”) e fr. 1'500.– oltre agli inte-ressi del 5% dal 4 giugno 2018 (per “Ripetibili, decisione 3.5.2018 Pretura di Lugano, sezione 5, e lett. 24.05.2018”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 aprile 2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Con ordinanza del 3 maggio 2019 il Pretore ha citato le parti a comparire all’udienza del 1° luglio 2019. A seguito della richiesta di rinvio della medesima – postulata dal convenuto con uno scritto del 4 giugno 2019 in cui ha chiesto inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio – il primo giudice ha assegnato all’istante un termine per esprimersi al riguardo. Nelle sue osservazioni del 15 giugno 2019 CO 1 ha concluso per la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, auspicando che l’udienza non venisse rinviata oltre il termine di due mesi. Su invito del magistrato, con una lettera del 26 giugno 2019 la parte convenuta ha confermato e motivato la sua richiesta di gratuito patrocinio producendo ulteriore documentazione. Ritenendo che i motivi addotti dall’escusso per il rinvio dell’udienza non fossero sufficienti, il Pretore ha pertanto mantenuto la data inizialmente fissata per il 1° luglio 2019. Quel giorno è comparsa solo l’istante, la quale ha confermato la sua domanda. Sulla richiesta di gratuito patrocinio vi sono invece stati due ulteriori scambi di corrispondenza tra le parti, in cui ognuna di esse ha mantenuto la propria posizione.
Con scritto del 15 giugno 2020 il nuovo Pretore della sezione 5 ha interpellato le parti per sapere se intendessero essere nuovamente citate all’udienza o se si potesse decidere in base agli atti. Su richiesta di RE 1, le parti sono così state convocate all’udienza del 14 luglio 2020, in occasione della quale l’istante ha ribadito la sua pretesa, mentre il convenuto si è limitato a chiedere nuovamente la concessione dell’assistenza giudiziaria. In sede di replica e duplica orali, le parti hanno confermato le rispettive e contrastanti conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 15 luglio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 3'660.– oltre agli interessi del 5% dal 15 maggio 2018 e a fr. 415.– oltre agli interessi del 5% dal 25 giugno 2018 (ma non per la pretesa di fr. 1'500.– per ripetibili). Il primo giudice ha invece respinto la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio formulata dal convenuto, ha rinunciato a prelevare spese processuali e ha posto a suo carico un’indennità (ridotta) di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 24 luglio 2020 chiedendole di rivedere e correggere una volta per tutte la reiezione della sua domanda di gratuito patrocinio e di copertura delle ripetibili. Postula d’altronde una revisione dell’istanza, l’approfondimento della pertinenza del proprio debito e se possibile l’accertamento delle spese legali sostenute dalla controparte dal 2016 a oggi. Domanda infine di essere esentato dal pagamento dalle spese processuali, anche per quanto attiene alle precedenti decisioni della Camera e della Pretura. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. I reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono però in linea di massima alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Quando, tuttavia, il reclamo verte anche su altri punti della decisione finale, per economia di giudizio la CEF esamina altresì, per attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Nel caso in esame, RE 1 chiede anche, oltre alla designazione di un avvocato d’ufficio, altri accertamenti. La competenza della scrivente Camera è così data.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a e 119 cpv. 3 CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 16 luglio 2020, il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b con rif., 49 III 76), ossia lunedì 3 agosto 2020, è scaduto giovedì 13 agosto. Presentato il 24 luglio 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del 31 luglio 2020 prodotta per la prima volta col reclamo (doc. 3) è inammissibile e pertanto non se ne può tenere conto per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC, applicabile anche in caso di reclamo contro il rifiuto del gratuito patrocinio: sentenze del Tribunale federale 2D_73/2015 del 30 giugno 2016 consid. 5.2 e della CEF 14 2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 1.2/a). Non è comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 5.1).
In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la decisione del 13 giugno 2018 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi alimentari dovuti da RE 1 a favore della figlia PINT1 1 di complessivi fr. 3'660.– (maturati da aprile a giugno 2018) e per la differenza, pari a fr. 415.–, degli importi ancora scoperti da marzo 2016 a marzo 2018. Il convenuto non ha d’altronde sollevato alcuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF. Il primo giudice non ha invece esteso il rigetto alla pretesa di fr. 1'500.– chiesta a titolo di ripetibili, poiché la sentenza 3 maggio 2018 della medesima Pretura indicata sul precetto esecutivo non figura agli atti, mentre la decisione del 3 marzo 2017 prodotta e menzionata – probabilmente per una svista – nell’istanza prevede l’assegnazione di ripetibili a favore di CO 1 per fr. 100.–, sicché non può fungere da titolo di rigetto nel caso concreto in difetto del requisito d’identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato.
In merito alla domanda di gratuito patrocinio, il primo giudice ha anzitutto ricordato che in una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione come quella in oggetto buona parte dell’esame incombe al giudice, il quale non è chiamato a statuire sul fondamento materiale del credito posto in esecuzione, che nel caso concreto supera peraltro di poco la soglia del valore destinato alla competenza del Giudice di pace. Pur riconoscendo che il gratuito patrocinio comprende “la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato” (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC), il Pretore ha rammentato che in ambito esecutivo non esiste il monopolio dell’avvocato e che ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LEF chiunque abbia l’esercizio dei diritti civili è autorizzato a rappresentare altre persone nel procedimento, senza quindi necessità di avere una formazione o una conoscenza particolare della materia. Considerato pertanto il livello elevato di formazione di RE 1 – d’altronde già avvezzo a difendersi in procedure di rigetto come quella in esame –, il Pretore ha respinto la richiesta di designazione di un patrocinatore d’ufficio.
Nel ricorso RE 1 rimprovera al Pretore di essere anch’esso – come il suo predecessore – caduto nel tranello teso dagli avvocati dell’istante, secondo cui egli è in grado di difendersi da solo senza necessità di ricorrere a un patrocinatore, e ciò senza tener conto delle indicazioni fornite da questa Camera nella decisione del 28 gennaio 2019, alla quale chiede in questa sede di “rivedere ancora una volta e correggere una volta per tutte il respingimento della [sua] domanda di gratuito patrocinio e della copertura delle ripetibili per ristabilire una equità di forze tra le parti e in definitiva permettere che giustizia possa venir fatta”. Si dice “scandalizzato” del fatto che si perda tempo a riconoscere il gratuito patrocinio, che a suo dire dovrebbe essere concesso d’ufficio e la cui la fondatezza andrebbe, eventualmente, analizzata solo in un secondo tempo.
Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Secondo la giurisprudenza, un processo è privo di possibilità di successo quando le prospettive di vincerlo sono notevolmente più esigue dei rischi di soccombere, al punto ch’esse non possono affatto essere considerate come serie. La condizione dell’art. 117 lett. b CPC è invece realizzata quando le probabilità di successo e di soccombenza sono pressoché uguali, o quando le prime sono soltanto leggermente inferiori alle seconde (DTF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 476 consid. 2.2; sentenze del Tribunale federale 4A_546/2017 del 26 giugno 2018 consid. 7.1 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è subordinata inoltre a una terza condizione, la necessità del patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
5.1 RE 1 critica i Pretori per non riconoscere la propria incapacità di difendersi da solo e di finanziare un patrocinatore d’ufficio quando “organi ben più competenti”, come gli uffici LAPS o il Ministero pubblico, hanno certificato il suo stato d’indigenza. Egli misconosce però che la decisione di reiezione della sua domanda di gratuito patrocinio non è fondata sulla negazione del presupposto dell’indigenza, bensì sull’assenza di necessità di patrocinio (giusta l’art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Contrariamente a quanto egli pensa, nelle cause civili la parte indigente non ha diritto automaticamente a un patrocinatore d’ufficio, ma solo se sono adempiute anche le altre due condizioni stabilite dalla legge, ovvero l’esistenza di probabilità di successo e la necessità del patrocinio (DTF 141 III 562 consid. 3.2.1 e sopra consid. 5).
5.2 Dal punto di vista oggettivo, la necessità dell’assistenza di un legale dipende dal grado d’importanza della causa per il richiedente, della sua complessità dal profilo sia dei fatti che del diritto (v. DTF 130 I 180 consid. 2.2), e del potere istruttorio del giudice, l’applicabilità della massima inquisitoria o d’ufficio consentendo alla parte di agire da sé più facilmente (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018, n. 13 ad art. 118 CPC e i rinvii). Soggettivamente, il giudice deve tenere conto della persona del richiedente, della sua età, formazione, grado di famigliarità con la pratica giudiziaria, se del caso lingua e così via (Tappy, ibidem, n. 15 e i rif.). La legge menziona altresì il fatto che la controparte sia assistita da un avvocato, riconoscendo così un’importanza particolare al principio della parità delle armi (sentenza del Tribunale federale 5A_838/2013 del 3 febbraio 2014, consid. 2.4).
5.3 Nel caso specifico la causa è oggettivamente di scarsa complessità: il giudice del rigetto deve infatti verificare d’ufficio l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo e l’unica difesa praticamente a diposizione dell’escusso è dimostrare l’estinzione, la dilazione o la prescrizione del credito posto in esecuzione (art. 81 LEF), ciò che era ben noto a RE 1, siccome lo scopo della procedura di rigetto definitivo dell’opposizione è già stato esplicitato ad esempio nella sentenza emessa il 1° giugno 2017 da questa Camera (inc. 14.2017.35, consid. 5 e 6). La designazione di un patrocinatore d’ufficio non era pertanto necessaria alla tutela dei diritti dell’escusso, tanto più che a fronte di un valore litigioso moderato (fr. 5'575.–) è alquanto dubbio che una persona ragionevole e di condizione sufficientemente agiata da finanziare essa stessa i costi del processo sarebbe stata disposta a incaricare un legale in questa situazione. Dal profilo soggettivo, poi, il reclamante non fa valere alcuna circostanza personale atta a giustificare, nella concreta fattispecie, il ricorso a un avvocato, né se ne scorge alcuna negli atti. Egli aveva già famigliarità con le cause di rigetto dell’opposizione (il reclamo in esame è il quarto da lui inoltrato in questa materia) e il gran numero di allegati prodotti in prima sede dimostra che non fatica a esprimersi per scritto. L’ausilio di un avvocato di cui ha beneficiato l’istante non le ha portato alcun vantaggio significativo siccome tutta la discussione in prima sede si è focalizzata unicamente sulla questione del gratuito patrocinio, per la quale la consultazione della controparte è facoltativa (art. 119 cpv. 3 CPC). Ne discende che il rifiuto del Pretore merita conferma.
5.4 Il richiamo del reclamante a quanto stabilito da questa Camera nella decisione emessa il 28 gennaio 2019 (inc. 14.2018.95) non giova poi alla sua tesi poiché in quella procedura il Pretore aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio perché – a differenza del caso ora in esame – aveva ritenuto che RE 1 fosse in grado di provvedere personalmente alla sua difesa. La Camera non aveva del resto accolto il reclamo da lui inoltrato, ma aveva reputato la causa non matura per il giudizio e l’aveva rinviata al primo giudice per nuova decisione (consid. 7.3/f). Questo precedente è quindi senza rilievo per il giudizio odierno.
5.5 A parere del reclamante la nomina di un avvocato d’ufficio permetterebbe di approfondire la “pertinenza del debito”, basato su “falsi presupposti” che non tengono conto della “realtà delle cose”.
Sennonché la cognizione del giudice del rigetto è limitata alla verifica dell’esecutività della decisione invocata dall’istante quale titolo di rigetto e a eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF, come ricordato nella sentenza del 1° giugno 2017 già citata (inc. 14.2017.35, consid. 5 e 6) con rinvio alla giurisprudenza federale (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1 e sopra consid. 2). Il giudice del rigetto non deve né statuire sul contenuto materiale della pretesa né controllare la correttezza materiale della decisione prodotta quale titolo di rigetto. Eventuali motivi di contestazione dell’obbligo contributivo posto a carico del reclamante andavano fatti valere nella procedura di protezione dell’unione coniugale sfociata nella sentenza del 13 giugno 2018 (doc. F accluso all’istanza), ciò che RE 1 ha del resto fatto senza successo davanti alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. O). Il pas-saggio in giudicato della sentenza del 13 giugno 2018 preclude poi la possibilità di contestazioni di merito in fase esecutiva, mentre ipotetici motivi di revisione di quella sentenza vanno proposti al giudice che l’ha emanata, e non al giudice del rigetto. Anche sotto questo profilo la nomina di un patrocinatore d’ufficio si sarebbe rivelata d’acchito inutile e la contestazione dell’istanza senza prospettiva di successo (all’infuori del punto sul quale il Pretore è intervenuto d’ufficio).
Anche la richiesta del reclamante alla Camera di procedere, se possibile, all’accertamento delle spese legali sostenute dalla controparte dal 2016 ad oggi – alfine di determinare il reale bisogno e il “reddito occulto” dell’istante – esula dalla competenza del giudice del rigetto (v. sopra consid. 5.5).
Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa RE 1 (al beneficio di prestazioni assistenziali), inducono a prescindere – un’altra volta (si richiamano le sentenze 14.2018.56 del 2 settembre 2018 consid. 7 e 13.2020.57/58 del 2 dicembre 2020 consid. 11) – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. La domanda del reclamante volta all’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie in questa sede diventa così senza oggetto. Egli non può tuttavia contare in futuro di essere sempre dispensato dall’anticipare e sopportare le spese di reclamo senza possibilità di successo.
7.1 Le spese processuali di prima sede rimangono per contro a carico di RE 1, dal momento che il reclamo è respinto. Quanto a eventuali domande di esonero di spese processuali relative a precedenti decisioni della Camera o della Pretura di Lugano, egli le deve presentare con un’istanza motivata separata all’autorità giudiziaria che ha stabilito le spese in questione.
7.2 Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese giudiziarie.
La domanda di esonero delle spese processuali è senza oggetto.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).