Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 14.2015.113
Entscheidungsdatum
02.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 14.2015.113

Lugano 2 novembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella causa SO.2015.143 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 gennaio 2015 da

CO 1 (patrocinata dallo studio legale PA 2,)

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)

giudicando sul reclamo del 15 giugno 2015 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 9 giugno 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 29 novembre 2012 l’RE 1 ha notificato a CO 1 disdetta del loro accordo di collaborazione del 30 dicembre 2009, avente per oggetto determinate mansioni di contabilità e di segretariato. Tramite la fantasmatica D__________ SA, l’11 dicembre 2012 CO 1 ha inviato all’RE 1 una proposta di nuovo accordo di collaborazione che prevedeva una tariffa oraria di fr. 65.– netti. In risposta, l’RE 1 ha chiesto a CO 1 con e-mail del 7 gennaio 2013 di concludere tutti i suoi lavori entro il 30 gennaio 2013, comunicandole di contestare le sue nuove tariffe, ma di essere tuttavia costretta ad accettarle per quell’ultimo mese di lavoro e di conseguenza di voler retribuire le sue prestazioni conclusive come da lei richiesto. Il 4 febbraio 2013, l’RE 1 ha poi preteso per iscritto da CO 1 la restituzione di fr. 8'579.25 per “il tempo non produttivo”, valutato nel 5% delle ore fatturate, generato dalle varie pause prese liberamente da lei durante l’orario di lavoro. Da parte sua, CO 1 ha spedito il 14 febbraio 2013 alla società due fatture di fr. 3'380.– e fr. 4'533.75 per complessive 121.75 ore di lavoro.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 7'913.75 oltre agli interessi del 5% dal 15 marzo 2013, indicando quale titolo di credito la “fattura del 14.2.2013 per prestazioni di segretariato e contabilità gennaio 2013”.

C. Avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 gennaio 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’8 giugno 2015 la parte convenuta si è opposta all’istanza, producendo delle osservazioni scritte, mentre l’istante ha confermato la sua domanda.

D. Statuendo con decisione 9 giugno 2015, il Pretore ha accolto l’i­­stanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200. – e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

E. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2015 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 17 luglio 2015, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 15 giugno 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore dell’RE 1 il 10 giugno 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

  1. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

  2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto come valido riconoscimento di debito l’insieme della documentazione prodotta dall’istante, segnatamente l’accettazione della nuova tariffa oraria unitamente alle timbrature delle ore effettuate (con annesso conteggio al 31 gennaio 2013) e alle due fatture del 14 febbraio 2013 di fr. 3'380.– e fr. 4'533.75. Al riguardo egli ha considerato che il conteggio delle ore, pur essendo contestato dalla convenuta, appare sufficiente a rendere quanto meno verosimile il tempo lavorativo prestato dall’istante in favore della convenuta. Per quanto riguarda invece le critiche espresse da quest’ultima inerenti alla compensazione del “tempo non produttivo” e alla qualità del lavoro svolto, il Pretore ha constatato che le mere affermazioni della convenuta, sprovviste di qualsivoglia riscontro oggettivo, sono insufficienti a renderle verosimili. Il primo giudice ha quindi rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’e­­scussa.

  3. Nel reclamo l’RE 1 riafferma che in concreto non esiste alcuna dichiarazione di riconoscimento di debito, non risultando da nessuna parte gli elementi necessari da cui dedurre un tale riconoscimento. Essa ammette di avere accettato le tariffe proposte da CO 1, ma prima ancora che essa fornisse le prestazioni poi fatturate il 14 febbraio 2013, sicché non poteva validamente riconoscere alcun importo determinato. La reclamante sottolinea inoltre di non avere mai approvato il conteggio delle ore, inviatole solo con le fatture.

  4. Nelle sue osservazioni al reclamo, CO 1 ribadisce che la somma di denaro da lei richiesta è facilmente determinabile sulla base dei documenti agli atti, evidenziando come il controllo delle ore tramite l’orologio timbratore costituisca “un modo di calcolo oggettivo”, che poteva essere verificato in ogni momento dall’RE 1. Al riguardo l’istante aggiunge che le ore da lei conteggiate in passato non sono mai state contestate dalla convenuta. Da ultimo essa fa valere che sulla richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 l’amministratore unico dell’RE 1 ha sottoscritto una proposta di compensazione redatta a mano, da cui risulta a suo parere in modo chiaro che la società è debitrice di fr. 7'913.75 nei suoi confronti.

  5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Incombe all’escutente provare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che dal documento o dai documenti da lui prodotti risulta indiscutibilmente un riconoscimento di debito a norma di legge (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF).

6.1 Occorre anzitutto notare in concreto che nel suo messaggio elettronico del 7 gennaio 2013 (doc. F) la convenuta ha riconosciuto solo la nuova tariffa oraria per il mese di gennaio del 2013 senza accennare a un numero di ore determinato né a un orario fisso, sicché non si è in presenza di una somma agevolmente determinabile, ma di un impegno ancora solo astratto. Il documento in questione non comporta così alcun riconoscimento di prestazioni per lo più non ancora fornite (v. doc. G) e, a quel momento, neppure determinabili.

6.2 Certo, per essere considerato tale, il riconoscimento di debito può anche fondarsi su più documenti, non necessariamente tutti sottoscritti dall’escusso, ma solo a condizione che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo, o perlomeno a circostanze concrete che consentono poi, ove esse siano dimostrate con documenti, di accertare precisamente il debito (v. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.21 del 14 ottobre 2015, consid. 6.3).

a) Nel caso specifico, lo scritto 7 gennaio 2013 (doc. F) rinvia unicamente alla “proposta di accordo di collaborazione” formulata dall’istante l’11 dicembre 2012 (doc. E), ma non contiene alcun rinvio diretto o indiretto né alle due fatture del 14 febbraio 2013 (doc. I) né alle timbrature per il gennaio del 2013 prodotte dall’i­­stante (doc. G), non da ultimo perché le prestazioni su cui vertono non erano a quel momento ancora state tutte fornite. Il Pretore non poteva quindi tenere conto di questi documenti per completare lo scritto del 7 gennaio 2013.

b) D’altra parte, né le due fatture, tra l’altro intestate alla D__________ Sagl e non a CO 1 personalmente (doc. I) né le timbrature (doc. G) possono costituire un titolo di rigetto a sé stante o la prova che l’istante ha prestato le ore di lavoro ivi indicate, poiché non sono state controfirmate dall’RE 1.

6.3 Per quanto riguarda la “proposta di compensazione” del 19 febbraio 2013, firmata dall’amministratore unico dell’RE 1 (doc. H), secondo la quale CO 1 risulterebbe essere debitrice nei confronti della convenuta per fr. 665.50 (fr. 8'579.25 di onorario non dovuto ./. fr. 4'533.75 ./. fr. 3'380.–), vale quanto segue.

a) Dal riconoscimento di debito deve emergere univocamente che il debitore si ritiene obbligato a pagare un importo determinato e che riconosce non solo la pretesa, ma pure il suo obbligo di pagamento senza alcuna limitazione. Per determinare se costituisce un riconoscimento di debito la dichiarazione della parte de­v’essere interpretata secondo il principio dell’affidamento (Stae­helin, op. cit., n. 21 e 22 ad art. 82 LEF), valutando le circostanze complessive in cui essa è stata formulata.

b) Secondo questo principio, non vi è quindi riconoscimento di debito incondizionato ove il debitore riconosce l’esistenza della pretesa posta in esecuzione, ma allo stesso tempo nega l’obbligo di pagamento, ad esempio dichiarando o riservando un diritto di compensazione con una pretesa sua. Condizionato, in quanto subordinato all’avverarsi della compensazione, il riconoscimento di debito, in tal caso, legittima l’escutente a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione unicamente se dimostra – con documenti – che la condizione è realizzata (il rigetto è allora limitato alla parte del credito posto in esecuzione che eccede la pretesa posta in compensazione) o è (diventata) senza oggetto, ciò che si verifica quando la compensazione gli è inopponibile, ad esempio perché la pretesa dell’escusso si è estinta (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_83/2011 del 2 settembre 2011, consid. 5.1, con rinvii; sentenza della CEF 14.2014.76 dell’11 agosto 2014, consid. 6.3/a).

c) In concreto, nella sua richiesta di restituzione del 4 febbraio 2013 completata con la proposta di compensazione scritta a mano il 19 febbraio 2013 (doc. H) l’RE 1 non ha riconosciuto l’importo di fr. 7'913.75 (fr. 4'533.75

  • fr. 3'380.–) all’istan­­te indipendentemente dalle pretese vantate nei suoi confronti, bensì ha bilanciato in un conteggio le poste “dare e avere” residue per il periodo dal 2010 al 2012, giungendo a un saldo attivo a proprio favore di fr. 665.50. Non ha quindi riconosciuto incondizionatamente alcun importo a favore dell’escutente, anzi l’ha invitata così a rimborsare il saldo in questione aggiungendo di restare “in attesa” del pagamento. In queste circostanze, è esclu­so considerare le posizioni a favore dell’escutente disgiuntamente da quelle a favore dell’escussa. Unicamente il saldo del conteggio rappresenta ciò che essa ha riconosciuto (la fattispecie è su questo punto analoga a quella del credito in conto corrente, di cui solo il saldo riconosciuto vale titolo di rigetto, v. DTF 132 III 481 consid. 4.2 e 138 III 798 consid. 4.2).

6.4 In definitiva, non emergendo indiscutibilmente dalla documentazione agli atti che l’escussa ha riconosciuto il debito posto in ese­cuzione, l’istanza andava respinta, donde l’accoglimento del reclamo. La domanda di effetto sospensivo diventa così senza oggetto. Rimane impregiudicata la facoltà per CO 1 di far valere le sue ragioni in una procedura ordinaria di merito (sopra consid. 2).

  1. In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'913.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

  1. L’istanza è respinta.

  2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 500.– per ripetibili.

  3. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1 fr. 500.– per ripetibili.

  4. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gesetze

19

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

III

  • art. 138 III

LEF

  • art. 82 LEF

LTF

  • art. 46 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 116 LTF

OTLEF

  • art. 48 OTLEF
  • art. 61 OTLEF

Gerichtsentscheide

10
  • DTF 139 III 301
  • DTF 139 III 302
  • DTF 138 III 375
  • DTF 136 III 530
  • DTF 136 III 58728.10.2010 · 392 Zitate
  • DTF 132 III 142
  • DTF 132 III 481
  • 5A_247/201315.10.2013 · 1.141 Zitate
  • 5A_741/201303.04.2014 · 145 Zitate
  • 5A_83/201102.09.2011 · 120 Zitate