Incarto n. 15.2022.77
Lugano 2 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 19 maggio 2022 della
RI 1 (rappresentata dalla RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 17 maggio 2022 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________ la sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il 17 maggio 2022 un attestato di carenza di beni (ACB) a favore della RI 1 per l’importo rimasto integralmente scoperto di fr. 771.65. L’UE ha invero accertato l’impignorabilità dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo annesso all’ACB:
Redditi
Debitore
fr.
887.00
Totale
fr.
887.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto pubblico
fr.
151.00
Abbonamento Arcobaleno
Totale
fr.
1'562.00
B. Con “reclamo” (recte: ricorso) del 19 maggio 2022 la RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone la rettifica.
C. Mediante osservazioni del 7 giugno 2022, reputando di aver agito correttamente l’Ufficio si è riconfermato nella decisione impugnata, mentre PI 1 è rimasto silente.
D. Tramite replica del 19 luglio 2022, pur consapevole di essere “fuori tempo” la ricorrente ha ribadito sostanzialmente le proprie conclusioni. Stante il presumibile esito della decisione odierna, tale allegato non è stato notificato alla controparte (art. 9 cpv. 3 LPR).
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 17 maggio 2022 dall’UE, il ricorso presentato il 19 maggio 2022 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà es-sere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
La ricorrente mette in dubbio anzitutto la scadenza del contratto di tirocinio del debitore. A suo parere, esso dovrebbe terminare il 31 agosto 2022 anziché alla fine del novembre 2022, come invece indicato nella sezione “osservazioni” dell’ACB. Ora, a prescindere dal fatto ch’essa non trae alcuna conclusione da siffatta considerazione, omettendo in particolare d’indicare in che modo incide sul minimo d’esistenza di PI 1, il contratto di tirocinio agli atti menziona che il periodo di formazione ha luogo “dal 2 novembre 2021 al 1° novembre 2022 compreso”, ciò che la RI 1 avrebbe potuto constatare da sé, semplicemente prendendo visione dell’incarto. Immotivata, la censura s’avvera dunque irricevibile.
L’insorgente si duole inoltre delle spese di trasferta mediante il traporto pubblico, sostenendo che il costo dell’abbonamento Arcobaleno per la tratta __________ ammonta a fr. 74.– anziché fr. 151.– mensili.
4.1 Da parte sua, nelle osservazioni l’Ufficio rileva che la sede della scuola professionale frequentata dal debitore si trova a __________, sicché egli necessita di un abbonamento che copre oltre 6 zone, il cui costo annuo è di fr. 1'890.–, ovvero fr. 151.– (recte: 157.50) al mese. Nella replica, l’insorgente si limita ad affermare che il verbale di pignoramento non è preciso, ragione per cui non era al corrente che la scuola frequentata dall’escusso è a __________. Ciononostante domanda di stralciare la spesa in questione.
4.2 Anche in tal caso la richiesta si rivela immotivata e quindi inammissibile. Venuta a conoscenza che la sede della scuola professionale frequentata da PI 1 si trova a __________, ciò che effettivamente risulta dal medesimo contratto di tirocinio, la ricorrente non spiega invero perché le spese legate al traporto pubblico debbano comunque essere stralciate.
Ora, dal verbale interno delle operazioni di pignoramento non è dato di sapere se il debitore, malgrado sia maggiorenne, è ancora a carico dei genitori, ovvero se sta ancora svolgendo una prima formazione scolastica o professionale, ciò che imporrebbe ai genitori di continuare a mantenerlo fino alla conclusione della forma-zione in virtù dell’art. 277 cpv. 2 CC (v. punto II/6 della Tabella e sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014, consid. 3.1). La questione può tuttavia rimanere indecisa, dal momento che anche volendo ammettere, come sostiene la ricorrente, ch’egli è ancora a loro carico, l’esito del calcolo non cambierebbe. In effetti, neppure applicando, nella migliore delle ipotesi per l’insorgente, il supplemento di fr. 600.– per figli oltre 10 anni (v. punto I/4 della Tabella) quale importo di base anziché i fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo (v. punto I/1 della Tabella), il minimo esistenziale di PI 1 in tale evenienza ammonterebbe a fr. 962.– (minimo di base di fr. 600.–
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.