Incarto n. 15.2017.49
Lugano 2 agosto 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 6 giugno 2017 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il minimo esistenziale stabilito il 9 maggio 2017 nelle varie esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ PI 2, __________ (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, __________) PI 3, __________ PI 4, __________
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta di vari precetti esecutivi emessi dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca, la PI 1, lo PI 2, il PI 3 e l’PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso dei loro crediti.
B. Il 9 maggio 2017 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
AVS
fr.
2'120.00
Pensione
fr.
2'156.00
Totale
fr.
4'276.00
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'625.00
Effettivo fr. 2'160.00; riconosciuti fr. 1'625.00
Assicurazione malattia
fr.
400.00
Totale
fr.
3'225.00
L’UE ha quindi pignorato presso la cassa pensione dell’escusso, la __________, l’importo mensile di fr. 1'051.– al più tardi dal 1° dicembre 2017 o anticipatamente al momento del pagamento integrale dei crediti a beneficio del pignoramento precedente.
C. Con ricorso del 6 giugno 2017 RI 1 chiede di considerare nella determinazione del proprio minimo vitale fr. 430.35 per il premio di assicurazione malattia, fr. 550.– per la fornitura di energia elettrica e fr. 64.30 per l’assicurazione economia domestica.
D. Con osservazioni 21 giugno 2017 l’UE evidenzia di essere incorso in un errore per quanto riguarda il premio dell’assicurazione malattia, l’importo di fr. 430.35 richiesto dal ricorrente essendo corretto. Per il resto si è opposto al ricorso, mentre le parti creditrici non si sono espresse.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 9 maggio 2017 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
L’importo base mensile di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella (cifra I) rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso (sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, ecc.). Esso comprende in particolare le spese di elettricità e/o gas “per la luce e la cucina”. Le spese di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata, vanno invece computate come supplemento all’importo base mensile (cifra II/2). I costi di riscaldamento elettrico devono di conseguenza essere aggiunti al minimo di base (sentenza della CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, RtiD 2010 II 720 n. 52c, consid. 3.3; Luca Guidicelli/Fernando Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 134).
3.1 Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza vengano considerati anche fr. 550.– mensili per la fornitura di energia elettrica riferita all’utilizzo del riscaldamento dell’appartamento da lui occupato. A sostegno della sua pretesa RI 1 ha prodotto la fattura emessa il 19 aprile 2017 dalla __________ (doc. C accluso al ricorso), da cui si evince un consumo medio di energia elettrica per il periodo dal 24 marzo 2016 al 16 marzo 2017 di 91 kWh/giorno, fatturato in complessivi fr. 6'497.55, pari a circa fr. 542.– mensili. Questo documento accerta inoltre che l’escusso ha regolarmente pagato i tre primi acconti (per totali fr. 5'115.–).
3.2 Ora, né l’Ufficio nelle sue osservazioni né i creditori contestano che tale spesa, almeno in parte, si riferisca all’energia elettrica impiegata per riscaldare la casa dell’escusso ed è anche evidente che sia così, giacché il computo impugnato non considera alcun costo di riscaldamento né indica che una simile spesa sia compresa nell’“affitto” di fr. 1'625.– riconosciutogli. È però anche vero che la fattura acclusa al ricorso concerne anche l’elettricità “per la luce e la cucina”, il cui costo è già incluso nell’importo base mensile (sopra consid. 3). Ora, nel minimo di base di fr. 1'200.– le spese connesse con l’abitazione (“Ausgaben für Wohnungseinrichtung”, abbreviato “WOHNEIN”) sono già prese in considerazione a concorrenza dell’8% dell’importo totale (Meier/Zweifel/Zaborowski/Jent-Sørensen, Lohnpfändung – Optimales Existenzminimum und Neuanfang ?, Zurigo 1999, pagg. 244 e 254, ultima colonna, ovvero per fr. 96.–/mese (8% di fr. 1'200.–). La voce comprende però anche altre spese come quelle di manutenzione e di pulizia dell’alloggio e del consumo d’acqua. Tenuto conto che il costo medio dell’energia elettrica per l’abitazione principale per le economie domestiche è stato in Svizzera per il periodo dal 2012 al 2014 di fr. 76.07 mensili (Indagine dell’Ufficio federale di statistica, www.bfs.admin.ch/bfstatic/dam/assets/140061/master) e che il ricorrente vive da solo, il costo dell’energia elettrica per la luce e la cucina può essere stimato in fr. 60.–, sicché quello per il riscaldamento (elettrico) risulta di fr. 482.– mensili, da aggiungere al minimo esistenziale stabilito dall’Ufficio.
RI 1 chiede che nel suo minimo d’esistenza venga pure considerata l’assicurazione economia domestica di fr. 64.30 al mese. Quale supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono in linea di massima già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I; sentenza della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2012; RtiD 2010 II 720 seg., consid. 4). La richiesta dell’escusso non può quindi essere accolta.
Il ricorrente si duole infine che l’Ufficio ha indicato in fr. 400.– mensili il premio dell’assicurazione malattia, mentre egli paga in realtà fr. 430.35 mensili. Come dallo stesso evidenziato nelle proprie osservazioni, l’Ufficio è incorso in un errore nella determinazione dei costi della cassa malattia dell’escusso. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal conteggio premi del mese di maggio 2017 della __________, si evince che RI 1 deve pagare mensilmente fr. 428.35 per le assicurazioni soggette alla Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) e fr. 2.– per le assicurazioni complementari secondo la legge sul contratto di assicurazione (LCA). Ora nell’ambito del pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni complementari secondo la LCA (Tabella, cifra II.3; Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 27 ad art. 93 LEF). L’importo di fr. 400.– computato nel calcolo impugnato deve pertanto essere aumentato a fr. 428.35, arrotondato per eccesso a fr. 429.–.
Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 va rettificato come segue:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'625.00
Riscaldamento
482.00
Assicurazione malattia
fr.
429.00
Totale
fr.
3'736.00
Di conseguenza l’Ufficio deve pignorare la quota del reddito mensile eccedente il minimo di esistenza di RI 1, determinato in fr. 3'736.–.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il minimo d’esistenza di RI 1 è stabilito in fr. 3'736.– mensili.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.