Incarto n. 15.2019.100
Lugano 2 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 25 ottobre 2019 della società
RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona riferito all’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 26 settembre 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Su istanza della RI 1, con decreto del 26 settembre 2019 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro delle indennità giornaliere di malattia (ai sensi della LAMal) che PI 1 percepisce dalla __________, in __________, sino a concorrenza di fr. 83'398.70 oltre ad accessori.
B. In fase di esecuzione del sequestro, il 15 ottobre 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:
Redditi
Debitore
fr.
3'434.80
Totale
fr.
3'434.80
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'020.00
Affitto
fr.
603.75
Costi di trasferta
fr.
100.00
Spese di trasferta, spostamento fisioterapia 3 volte a settimana e visite mediche
Riscaldamento
fr.
522.70
Pellet + gas
Alimenti figlia Spese per figlia
fr. fr.
658.85 90.00
Mensa figlia 97€ + oculista speciale trimestrale (150€) = CHF 61.00 al mese 0 totale CHF 180 ./. 2
Leasing auto
fr.
473.00
Totale
fr.
3'468.30
C. Accertata l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, sempre il 15 ottobre 2019 l’UE ha emesso il relativo verbale, dichiarando il sequestro infruttuoso.
D. Con ricorso del 25 ottobre 2019, la RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendo che venga riformato nel senso di riconoscere al debitore sequestrato un minimo esistenziale di fr. 2'898.17.
E. Con osservazioni del 12 novembre 2019, PI 1 si oppone al gravame e chiede che nel computo siano aggiunte altre spese.
F. Mediante osservazioni del 29 novembre 2019, sulla base della nuova documentazione chiesta al debitore dopo il ricorso, l’Ufficio reputa corretto il seguente nuovo calcolo:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'080.00
Mantenimento figlia Alimenti figlia Spese straordinarie figlia
fr. fr. fr.
160.00 660.00 93.00
Canone di locazione
fr.
605.00
Riscaldamento
fr.
276.00
Aiuto domiciliare Leasing auto Trasferte
fr. fr. fr.
545.00 474.00 307.00
Totale
fr.
4'200.00
Visto l’esito del computo, a fronte di un reddito di fr. 3'434.–, l’UE si è riconfermato dunque nella decisione di dichiarare infruttuoso il sequestro.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 17 ottobre 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato (o sequestrato) in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
La ricorrente contesta anzitutto i fr. 100.– ammessi a titolo di spese di trasferta per visite mediche e fisioterapiche. Al riguardo sostiene che agli atti non risulta alcun giustificativo che comprovi tale effettiva spesa, né vi è alcuna informazione in merito alla distanza che il debitore dovrebbe percorrere tra il suo domicilio e lo studio medico. Sulla base della nuova documentazione assunta dal debitore, l’UE ritiene invece nelle osservazioni che le spese di trasferta ammontino addirittura a fr. 307.– (anziché fr. 100.–).
3.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5). Nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (consultabile all’indirizzo www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
3.2 Nel caso in rassegna, l’escusso ha prodotto dopo l’inoltro del ricorso in particolare un certificato medico del 20 novembre 2019, secondo cui egli necessita di cure fisioterapiche tre volte alla settimana. Agli atti risultano altresì due fatture a carico del debitore, emesse rispettivamente il 10 e il 22 ottobre 2019 dall’PI 2 e dal PI 3, entrambi con sede a C__________. Tali documenti sono sufficienti a comprovare che l’escusso necessita di spostarsi a C__________ tre volte alla settimana per motivi medici, ciò che la ricorrente in sé non contesta. Ciò posto, considerato che secondo i dati figuranti nelle osservazioni dell’UE per sottoporsi alle sedute il debitore deve percorrere un tragitto di andata e ritorno da casa a C__________ di 58 km tre volte alla settimana, ossia 696 km al mese, in applicazione della Circolare n. 39/2015 (nella versione 2019 rimasta immutata nel 2020) le spese di trasferta corrispondono effettivamente a fr. 307.– alla tariffa ponderata di 0.441 fr./km, come correttamente calcolato dall’Ufficio in sede di osservazioni. Sotto questo profilo, il ricorso risulta pertanto infondato.
Sulla scorta della documentazione prodotta dal debitore a seguito del ricorso, l’Ufficio reputa nelle osservazioni che le spese straordinarie per la figlia ammontino a complessivi fr. 93.–, importo inclusivo delle spese quindicinali per la mensa scolastica (€ 47.–), delle spese trimestrali per le visite dall’oculista (€ 110.–) e del costo degli occhiali ripartito su dodici mesi (€ 450.–), il tutto suddiviso a metà per ciascun genitore, come stabilito dal decreto dell’11 aprile 2018 della Sezione prima civile del Tribunale di C__________.
4.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (DTF 121 III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (sentenza CEF 15.2018.79 del 16 gennaio 2019, consid. 4).
4.2 Per quanto attiene alla mensa scolastica, PI 1 ha prodotto diverse ricevute di pagamento, che provano effettivamente l’acquisto di buoni pasto ogni 15 giorni al costo di € 47.– l’uno. Agli atti figurano pure la fattura e la ricevuta dell’8 novembre 2019 concernenti l’acquisto degli occhiali da vista della figlia per € 450.–. Riguardo infine alle visite oculistiche specialistiche, l’escusso ha prodotto due fatture di € 110.– l’una, ma nessuna ricevuta che ne dimostri l’effettivo pagamento, sicché l’Ufficio non avrebbe dovuto tenerne conto nel minimo esistenziale (sopra, consid. 4.1). A fronte di tali circostanze, considerato che secondo il noto decreto del Tribunale di C__________, pure presente agli atti, ciascun genitore deve contribuire al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore nella misura del 50%, le relative spese nel minimo d’esistenza vanno rettificate in fr. 72.–, pari a € 65.75 al cambio € 1.–/fr. 1.10 del 15 ottobre 2019 secondo il sito www.fxtop.com, importo che comprende la spesa mensile per i buoni mensa e l’acquisto degli occhiali. Da questo punto di vista, il gravame si rivela parzialmente fondato, ma, come si dirà più avanti, ciò non porta a modificare il calcolo nel suo risultato (sotto, consid. 6).
Dal canto suo, il resistente afferma di utilizzare sia il pellet sia il gas, siccome la sua abitazione è di 90 mq su due piani e la stufa a pellet, che raggiunge una potenza di 6.8kW/h, non è sufficiente a riscaldarla interamente, dal momento che, secondo la relativa scheda tecnica, essa può riscaldare al massimo una superficie di circa 70 mq. Egli osserva pure che il fabbisogno termico della sua casa, in base al calcolo “superficie x altezza x coefficiente termico”, equivale a 10260 kcal, vale a dire 11.9 kW. In considerazione di ciò, sostiene di necessitare anche del gas, che usa per cucinare e lavare. Chiede quindi che venga aggiunto il relativo costo di fr. 100.40 al mese. Riguardo al consumo mensile di pellet, PI 1 evidenzia poi che la ricorrente non ha considerato la grandezza dell’abitazione, la dispersione di calore dovuta alla mancanza d’isolamento termico, la fascia climatica (ritenuto ch’egli abita a 800 m di altitudine e non a C__________), il fatto che il riscaldamento è autonomo e non condominiale né il reale periodo di utilizzo, che va da settembre a maggio circa. Tenuto conto di tali fattori, PI 1 rimarca che la stufa ha bisogno di lavorare più a lungo e con la massima potenza, ragione per cui consuma circa due sacchi al giorno. A suo dire, il costo mensile è dunque di € 251.16 (2 sacchi x 274 giorni x € 5.50 / 12 mesi), ossia fr. 276.–.
Sempre in base ai documenti ricevuti in seguito al ricorso, l’UE riconosce che il costo legato al riscaldamento equivale a fr. 276.– mensili anziché ai fr. 522.70 ammessi in precedenza.
5.1 Secondo il punto I della Tabella, nell’importo base mensile rientrano segnatamente le spese di elettricità e/o gas per la luce e per la cucina. Entra inoltre in linea di conto come supplemento il costo mensile medio – spese annue ripartite su dodici mesi – per il riscaldamento dell’abitazione e le spese accessorie (punto II/2 della Tabella).
5.2 Nella fattispecie, in considerazione della grandezza (70 mq) e del fabbisogno termico dell’abitazione del debitore, da lui comprovati mediante documenti non contestati dalla ricorrente, e del fatto ch’essa si trova nella zona climatica F (v. scheda climatica acclusa alle sue osservazioni) e non E (contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente) in cui il riscaldamento è consentito tutto l’anno senza restrizioni (v. doc. L accluso al ricorso), appare adeguato considerare un consumo di due sacchi di pellet al giorno per il periodo da settembre a maggio, ciò che determina un costo finale di € 251.16 al mese, pari a fr. 276.– arrotondati (al cambio di € 1.–/ fr. 1.10 del sito www.fxtop.com). La questione potrebbe invero essere lasciata aperta, come pure quella relativa alle spese del consumo di gas, perché pur volendo ammettere unicamente il supplemento per le spese di riscaldamento indicato dalla ricorrente (fr. 91.– mensili), la decisione impugnata andrebbe confermata nel suo esito (sotto, consid. 6).
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'080.00
v. consid. 6
Suppl. figlia minorenne
fr.
183.00
v. consid. 6
Alimenti figlia
fr.
658.85
Spese straordinarie figlia Affitto Riscaldamento Leasing auto Spese di trasferta
fr. fr. fr. fr. fr.
72.00 603.75 91.00 473.00 307.00
v. consid. 4.2
v. consid. 5.2
v. consid. 3.2
Totale
fr.
3'468.60
Orbene, tenuto conto di un reddito di fr. 3'434.–, il sequestro si rivelerebbe anche in tale ipotesi infruttuoso, sicché il destino del ricorso si avvera segnato. Per lo stesso motivo, nemmeno è necessario soffermarsi sulle domande di PI 1 tese a computare altre spese nel minimo esistenziale.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – , .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.