Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2024.32
Entscheidungsdatum
01.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 15.2024.32

Lugano 1 luglio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 marzo 2024 della

RI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento del 22 marzo 2024 emesso nelle sei esecuzioni, formanti il gruppo n. 1, promos­se nei confronti di

PI 1, __________

dalla ricorrente e da

PI 2, __________ (rappresentata dalla RA 2, __________) PI 3, __________ PI 4, __________ Comune di PI 5, __________

ritenuto

in fatto: A. Nelle sei esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse nei confronti di PI 1 dai creditori appena indicati, il 6 febbraio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso derivanti dalla sua attività indipendente sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'000.00

100%

Totale

fr.

3'000.00

100%

Minimo d’esistenza

Importo di base

fr.

850.00

convive

Spesa per l’alloggio­

fr.

900.00

quota escusso; di fatto CHF 1800.–

“Spese mediche e dentali”

fr.

200.00

gravi problemi di salute

Totale

fr.

1'950.00

100%

L’UE ha quindi pignorato presso l’escusso l’eccedenza mensile di fr. 1'050.– (fr. 3'000.– ./. fr. 1'950.–) dal giorno stesso. Ha emesso il relativo verbale il 22 marzo 2024.

B. Con ricorso del 28 marzo 2024, la RI 1 si aggrava contro il predetto verbale, chiedendo di decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso la voce “gravi problemi di salute” di fr. 200.– mensili.

C. Dopo la presentazione del ricorso, PI 1 ha prodotto un certificato medico.

D. Con osservazioni del 23 aprile 2024, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. PI 1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 22 marzo 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 10 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 10 consid. 4).

È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).

  1. Nel ricorso la RI 1 afferma che la deduzione di spese dal reddito è ammissibile soltanto “dietro presentazione di giustificativi esistenti al momento del pignoramento”. In assenza di tali giustificativi nel caso concreto, chiede pertanto di decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso la voce “Spese mediche e dentali” di fr. 200.– mensili. Da parte sua, l’UE osserva che “le spese mediche […] risultano sostenute da un certificato medico recente (2024) che attesta esplicitamente la necessità di esami continui mensili da parte dell’escusso”.

3.1 Ora, dopo la presentazione del ricorso PI 1 ha trasmes­so all’UE un certificato medico del 4 aprile 2024 attestante ch’egli “necessita per importanti motivi medici di effettuare esami continui mensili dell’importo di 200 fr.”. La necessità e la ricorrenza degli esami in questione risultano quindi comprovate. Il certificato, ovviamente, non attesta invece che PI 1 paghi effettivamente e regolarmente il costo di quegli esami. In particolare, non è dato di sapere se il costo sia assunto interamente dall’escusso, ciò di cui è lecito dubitare stante la sua situazione esecutiva (12 attestati di carenza di beni per quasi fr. 50'000.– dal 2019 a fine del 2023), oppure, come pare verosimile, dall’assicurazione malattia, perlomeno per la parte eccedente la franchigia, pure ignota, ove le sue prestazioni non siano state sospese in virtù dell’art. 64a cpv. 7 LAMal e gli esami non debbano essere considerati un caso di urgenza medica. In assenza di prova dell’effettivo e regolare pagamento del supplemento in discussione, in accoglimento del ricorso esso dev’essere stralciato dal minimo esistenziale del­l’escusso (sopra consid. 2 i.f.).

3.2 Ciò posto, la decisione odierna non impedisce all’escusso, se del caso, di chiedere all’UE, con un’istanza di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), il rimborso dei costi degli esami avvenuti dopo l’esecuzione del pignoramento, ch’egli ha pagato o dovesse pagare in futuro, oppure il pagamento delle relative fatture con le somme pignorate. A tale scopo, l’UE lascerà in deposito le trattenute incassate fino al termine annuale di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF).

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il supplemento per “Spese mediche e dentali” di fr. 200.– è stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso, che è quindi ridotto a complessivi fr. 1'750.– mensili.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– RA 1, __________, __________, __________; – PI 1, __________, __________; – RA 2, __________; – PI 3, __________, __________; – PI 4, __________, __________; – Cassa del Comune di PI 5, __________.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Zitate

Gesetze

7

LAMal

  • art. 64a LAMal

LEF

  • art. 17 LEF
  • art. 93 LEF

LOG

  • art. 48b LOG

LPR

  • art. 3 LPR

LTF

  • art. 46 LTF

OTLEF

  • art. 62 OTLEF

Gerichtsentscheide

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