Incarto n. 15.2024.32
Lugano 1 luglio 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 marzo 2024 della
RI 1, __________ (rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento del 22 marzo 2024 emesso nelle sei esecuzioni, formanti il gruppo n. 1, promosse nei confronti di
PI 1, __________
dalla ricorrente e da
PI 2, __________ (rappresentata dalla RA 2, __________) PI 3, __________ PI 4, __________ Comune di PI 5, __________
ritenuto
in fatto: A. Nelle sei esecuzioni formanti il gruppo n. 1, promosse nei confronti di PI 1 dai creditori appena indicati, il 6 febbraio 2024 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso derivanti dalla sua attività indipendente sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'000.00
100%
Totale
fr.
3'000.00
100%
Minimo d’esistenza
Importo di base
fr.
850.00
convive
Spesa per l’alloggio
fr.
900.00
quota escusso; di fatto CHF 1800.–
“Spese mediche e dentali”
fr.
200.00
gravi problemi di salute
Totale
fr.
1'950.00
100%
L’UE ha quindi pignorato presso l’escusso l’eccedenza mensile di fr. 1'050.– (fr. 3'000.– ./. fr. 1'950.–) dal giorno stesso. Ha emesso il relativo verbale il 22 marzo 2024.
B. Con ricorso del 28 marzo 2024, la RI 1 si aggrava contro il predetto verbale, chiedendo di decurtare dal minimo esistenziale dell’escusso la voce “gravi problemi di salute” di fr. 200.– mensili.
C. Dopo la presentazione del ricorso, PI 1 ha prodotto un certificato medico.
D. Con osservazioni del 23 aprile 2024, l’UE si è riconfermato nel proprio operato. PI 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR [RL 280.200]) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 22 marzo 2024 dall’UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
È principio giurisprudenziale consolidato che possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 20, consid. 3/a; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 25 ad art. 93 LEF).
3.1 Ora, dopo la presentazione del ricorso PI 1 ha trasmesso all’UE un certificato medico del 4 aprile 2024 attestante ch’egli “necessita per importanti motivi medici di effettuare esami continui mensili dell’importo di 200 fr.”. La necessità e la ricorrenza degli esami in questione risultano quindi comprovate. Il certificato, ovviamente, non attesta invece che PI 1 paghi effettivamente e regolarmente il costo di quegli esami. In particolare, non è dato di sapere se il costo sia assunto interamente dall’escusso, ciò di cui è lecito dubitare stante la sua situazione esecutiva (12 attestati di carenza di beni per quasi fr. 50'000.– dal 2019 a fine del 2023), oppure, come pare verosimile, dall’assicurazione malattia, perlomeno per la parte eccedente la franchigia, pure ignota, ove le sue prestazioni non siano state sospese in virtù dell’art. 64a cpv. 7 LAMal e gli esami non debbano essere considerati un caso di urgenza medica. In assenza di prova dell’effettivo e regolare pagamento del supplemento in discussione, in accoglimento del ricorso esso dev’essere stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso (sopra consid. 2 i.f.).
3.2 Ciò posto, la decisione odierna non impedisce all’escusso, se del caso, di chiedere all’UE, con un’istanza di revisione (art. 93 cpv. 3 LEF), il rimborso dei costi degli esami avvenuti dopo l’esecuzione del pignoramento, ch’egli ha pagato o dovesse pagare in futuro, oppure il pagamento delle relative fatture con le somme pignorate. A tale scopo, l’UE lascerà in deposito le trattenute incassate fino al termine annuale di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il supplemento per “Spese mediche e dentali” di fr. 200.– è stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso, che è quindi ridotto a complessivi fr. 1'750.– mensili.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– RA 1, __________, __________, __________; – PI 1, __________, __________; – RA 2, __________; – PI 3, __________, __________; – PI 4, __________, __________; – Cassa del Comune di PI 5, __________.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.