Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_005
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_005, 16.2008.34
Entscheidungsdatum
24.10.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2008.34

Lugano 24 ottobre 2008/sc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 11 marzo 2008 presentato da

RI 1 (patrocinata dall' RA 1)

contro la sentenza emessa il 19 febbraio 2008 dal Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa inc. n. 78/2007/0 promossa con istanza 11 dicembre 2007 da

Fondo per la formazione professionale CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza dell'11 dicembre 2007 il Berufsbildungsfonds CO 1 (Fondo per la formazione professionale __________) di __________ ha convenuto la società RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Pregassona per ottenere il pagamento di fr. 630.– oltre interessi del 5% dal 3 maggio 2006 e spese esecutive;

che tale importo si riferisce a un contributo alla formazione dovuto dalla convenuta per gli anni 2005 e 2006 sulla base del Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Regolamento del Fondo per la formazione professionale __________ dell'Associazione Svizzera __________;

che all'udienza del 13 febbraio 2008 indetta per la discussione la convenuta, sola parte presente, ha proposto di respingere l'istanza contestando di essere assoggettata al pagamento del contributo rivendicato;

che statuendo il 19 febbraio 2008 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

che con ricorso per cassazione dell'11 marzo 2008 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui all'art. 327 lett. a), e), f) CPC;

che la ricorrente si duole della violazione di norme di procedura per avere il primo giudice accettato l'istanza presentata in tedesco, per avere il giudice pronunciato il rigetto dell'opposizione ancorché non richiesto dall'istante, mentre nel merito eccepisce la carenza della capacità processuale dell'istante, priva di personalità giuridica, e l'inesigibilità del credito da questa fatto valere in giudizio;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

e considerando

in diritto: che la documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall'incarto in virtù dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentita della ricorrente (art. 327 lett. e CPC) a dipendenza della trattazione dell'istanza ancorché redatta in tedesco, l'art. 117 CPC impone invero l'utilizzo della lingua italiana, nondimeno la convenuta all'udienza di discussione nulla ha eccepito al riguardo dimostrando di aver chiaramente compreso il contenuto dell'istanza;

che, pertanto, essa non può prevalersi in questa sede della lesione del suo diritto di essere sentita, rispettivamente della violazione dell'art. 117 CPC per la quale non è in ogni caso prevista la sanzione della nullità (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 117);

che giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 38);

che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);

che nella fattispecie l'istanza è stata introdotta dal Fondo per la formazione professionale __________ (Berufsbildungsfonds __________

che secondo l'art. 60 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr: RS 412.10) per promuovere la formazione professionale, le organizzazioni del mondo del lavoro competenti in materia di formazione, di formazione continua e di esami, possono istituire e alimentare propri fondi a favore della formazione professionale;

che ciò è il caso dell'associazione svizzera __________, il Consiglio federale avendo conferito obbligatorietà generale al Regolamento del fondo per la formazione professionale di tale organizzazione (v. doc. D);

che scopo del fondo è quello di istituire una contabilità commerciale autonoma, registrata e separata dal patrimonio sociale dell'Associazione Svizzera __________, con un conto economico, un bilancio e un organo di controllo a sé (art. I del Regolamento __________: doc. D);

che ciò non basta per attribuire personalità giuridica al Fondo né il fatto di essere sottoposto annualmente alla vigilanza dell'Ufficio federale (art. 60 cpv. 7 LFPr) o a revisione da parte di servizi indipendenti (art. 68 cpv. 7 dell'Ordinanza federale sulla formazione professionale: RS 412.101) è sufficiente;

che organo direttivo del Fondo è il comitato centrale dell'Associazione Svizzera __________ (art. V del Regolamento);

che quindi, ad avere la personalità giuridica è se del caso l'Associazione Svizzera __________ (Verband Schweizerischer __________), regolarmente iscritta nel Registro di commercio del Cantone __________, anche perché non risulta esservi identità alcuna tra il Fondo istante e la Berufsbildungsstiftung der __________ pure iscritta nel Registro di commercio del Cantone __________;

che pertanto questa Camera deve accertare la nullità dell'intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, difettando alla parte istante la capacità di agire e quindi anche quella processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio;

che per quanto attiene alle ripetibili, l'istante avente rinunciato a formulare osservazioni al ricorso non può essere considerata soccombente e quindi non può essere tenuta a versare indennità, mentre lo Stato del Cantone Ticino non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159) e non può essere tenuto a rifondere alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4);

che, infine, giovi rammentare al primo giudice l'obbligo di una sufficiente motivazione della sentenza (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), il semplice richiamo al decreto del Consiglio federale, senza alcun accenno alle contestazioni della convenuta, non essendo sufficiente;

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione è accolto e di conseguenza è accertata la nullità della sentenza 19 febbraio 2008 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona così come dell'istanza 11 dicembre 2007.

  1. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

–; .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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