Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2018.6
Entscheidungsdatum
27.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2018.6

Lugano 27 agosto 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sull'appello del 31 gennaio 2018 presentato dalla

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro la decisione emessa il 22 dicembre 2017 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2017.12 (lavoro) promossa con petizione del 13 febbraio 2017 da

CO 1 (rappresentata da RA 1 ),

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro a tempo determinato del 9 luglio 2014 la società RE 1, che gestisce l'omonimo esercizio pubblico a __________, ha assunto CO 1 come “tuttofare” dal 10 luglio 2014 al 9 luglio 2015 per un salario lordo mensile di fr. 3690.92. Il 21 maggio 2015 le parti hanno stipulato un secondo contratto, alle medesime condizioni, per il periodo dal 10 luglio 2015 al 31 ottobre 2016. La lavoratrice è stata inabile al lavoro al 100% per infortunio dal 25 luglio 2015 al 31 maggio 2016 e per malattia dal 1° giugno 2016. Il 2 agosto 2016 la __________ SA, che assicurava i dipendenti della datrice di lavoro, ha comunicato a entrambe le parti che dal 16 agosto 2016 la lavoratrice avrebbe dovuto essere “considerata totalmente abile al lavoro in un'attività lavorativa come quella precedentemente svolta ma presso un altro datore di lavoro”, per cui non avrebbe più versato l'indennità contrattuale. Il 16 agosto 2016 CO 1 si è annunciata alla cassa disoccupazione __________ e il 22 agosto successivo ha chiesto alla datrice di lavoro una “copia del controllo orario dei mesi maggio-giu­gno-luglio 2015” e di controllare la “busta paga di giugno 2016” poiché le erano stati versati soltanto fr. 150.75. Il 5 settembre 2016 la RE 1 le ha risposto di ritenerla non più interessata a lavorare per lei poiché “dal 16 agosto 2016 non ti sei più presentata sul posto di lavoro”. Il 21 settembre 2016 ha rivendicato, senza esito, il pagamento di fr. 9814.28 quale saldo per ore supplementari, festivi, liberi e ferie.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 13 febbraio 2017 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere dalla RE 1 il pagamento di fr. 9814.28 lordi oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2016 per ore supplementari, festivi, liberi e ferie. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2017 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a fr. 3255.86 e ha chiesto, in via riconvenzionale, il versamento di fr. 1075.– quale indennità per abbandono ingiustificato dell'impiego in applicazione dell'art. 337d cpv. 1 CO e di fr. 1000.– quale risarcimento “per averla ingiustamente accusata di essere la causa dell'inabilità lavorativa presso il suo esercizio pubblico”. All'udienza dell'8 maggio 2017, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le loro rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 5 dicembre 2017 la convenuta ha riaffermato le sue domande, mentre l'attrice è rimasta silente.

C. Statuendo il 22 dicembre 2017 il Pretore ha accolto la petizione condannando la convenuta a versare all'attrice fr. 9814.28 lordi oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2016 (dispositivo n. 1.1.) e a calcolare su questo importo gli oneri sociali di legge da riversare agli Istituti previdenziali preposti (dispositivo n. 1.2), mentre ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. 2). Non sono state prelevate spese processuali, ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili (dispositivo n. 3).

D. Contro la decisione appena citata la convenuta è insorta alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello con un appello del 31 gennaio 2018, chiedendo di riformare i dispositivi n. 1 e n. 3 nel senso di accogliere parzialmente la petizione per “un importo lordo di fr. 5016.55 oltre interessi al 5% dal 16 agosto 2016 e dedotta la quota parte nel frattempo già ricevuta di fr. 1180.86” , di attribuire all'attrice un'indennità per ripetibili ridotta di fr. 250.– e di obbligare quest'ultima di rifonderle fr. 500.– per ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). L'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), in difetto di che è dato unicamente reclamo (art. 319 lett. a CPC). Nella fattispecie, è indubbio che il valore litigioso non raggiunge fr. 10 000.– giacché se all'azione è con­trapposta una domanda riconvenzionale, il valore litigioso della seconda non si cumula a quello della prima ma è de­ter­minato dalla più elevata delle due pretese (art. 94 cpv. 1 CPC). Premesso ciò, il valore litigioso ammontava a fr. 9814.28, come chiesto dall'attrice. Fermo restando che, ai fini dell'appellabilità, si sarebbe dovuto altresì considerare che davanti al Pretore l'importo ancora litigioso ammontava a fr. 5982.94, la convenuta avendo riconosciuto la pretesa della attrice per fr. 3255.86 (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_77/2012 del 20 novembre 2012 consid. 5.2 pubblicata in: RSPC 2012 pag. 143; Blickenstorfer in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 22 ad art. 308; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 62 ad art. 91). Ne segue che la decisione del 22 dicembre 2017 era impugnabile me­dian­te reclamo.

  1. La convenuta ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente presenta per errore un appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato irricevibile. In circostanze partico­lari è possibile all'autorità di secon­do grado convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente ricono­scibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un appello pur dovendo sape­re, usando la debita diligenza, che questo mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giu­gno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR, sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicem­bre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, ap­pendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v. anche II CCA, sentenza inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC, sentenza inc. 16.2006.78 del 27 luglio 2006).

  2. Nella fattispecie, l'introduzione dell'appello in quanto tale non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Intanto, la RE 1 ha espressamente indirizzato l'allegato alla seconda Camera civile, richiamando altresì l'art. 48 lett. b n. 1 LOG (pag. 2). Inoltre, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”, l'interessata specifica espressamente che “giusta l'art. 310 CPC con l'appello possono essere censurati l'applicazione del diritto o l'accertamento dei fatti”. Infine, la richiesta di giudizio, in cui essa ripete la locuzione “l'appello è parzialmente accolto”, è preceduta dal richiamo agli art. 308 e segg. CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione e ciò quantunque nei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata, il Pretore abbia indicato chiaramente il reclamo quale rimedio esperibile contro la decisione da lui emanata. Per di più, in nessuna parte del memoriale, la ricorrente ha mai preteso che il Pretore abbia commesso un accertamento manifestamente errato dei fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due rimedi giuridici (art. 320 lett. b CPC).

  3. Nelle circostanze descritte, il mandatario professionale della convenuta, che non poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro le decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un appello ragione per cui il ricorso da lui presentato non può quindi essere convertito in reclamo. Ciò basta per emanare un sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre disamine.

  4. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro, fino a un valore litigioso di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La RE 1, nondimeno, rifonderà alla resistente un'equa indennità per ripetibili, quantunque essa sia stata rappresentata da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; v. anche DTF 142 IV 44 consid. 2.3 con rinvio a DTF 117 Ia 295).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese processuali. La RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 250.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv. , – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 68 CPC
  • art. 94 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 115 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LACPC

  • art. 12 LACPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

4