Incarto n. 16.2022.36
Lugano 24 luglio 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 28 settembre 2022 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 30 agosto 2022 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa SE.2022.2 (mandato) promossa con petizione del 22 febbraio 2022 dallo
CO 1 (rappresentato dall' RA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 ottobre 2017 RE 1 ha incaricato la società I__________ Sagl, di cui l'arch. G__________ è socio e gerente con firma individuale, di progettare una casa unifamiliare da edificare sulla particella n. __________1 RFD di __________ di sua proprietà e poi dirigere i lavori di costruzione. Il contratto prevedeva l'integrazione delle Norme SIA 102 e 103.
B. Il 17 luglio 2018 I__________ Sagl ha allestito un preventivo dei costi di costruzione, nel quale ha indicato, tra l'altro, un costo di fr. 6000.– per l'onorario del geologo “CO 1”. Lo CO 1, di cui l'ing. G__________ è presidente con firma individuale, è poi effettivamente stato incaricato di effettuare delle indagini geologiche e geotecniche sul fondo da edificare e di allestire un rapporto con annessi piani di scavo. Terminate le sue prestazioni, il 5 febbraio 2019 la società ha trasmesso a RE 1 una nota professionale di complessivi fr. 3172.65 (IVA compresa), il cui pagamento è stato sollecitato il 26 maggio 2020 senza esito.
C. Il 24 agosto 2020 lo CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. 2__________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 3172.65 più interessi al 5% dal 27 maggio 2020 e di fr. 6.30, indicando quali titoli di credito rispettivamente “fattura in sospeso del 5.2.2019 per consulenza geologia e geotecnica” e “lettera raccomandata messa in mora del 26.5.2020”, cui l'escusso ha interposto opposizione.
D. Il 7 settembre 2021 lo CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del Circolo di Capriasca per un tentativo di conciliazione volto a ottenere da RE 1 il pagamento di fr. 3172.65 più interessi al 5% dal 27 maggio 2020, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Giudice di pace ha rilasciato all'istante, il 24 novembre 2021, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 230.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CO-12-21).
E. Con petizione del 22 febbraio 2022 lo CO 1 ha adito il medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2022 RE 1 ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 22 giugno 2022 le parti hanno ribadito le loro posizioni. Assunta seduta stante la testimonianza dell'arch. G__________, in coda al verbale d'udienza il Giudice di pace ha chiuso l'istruttoria e ha assegnato alle parti un termine per presentare memoriali conclusivi. Nel suo allegato del 28 giugno 2022, completato il 10 luglio successivo il convenuto ha nuovamente concluso per il rigetto della petizione. L'attrice è rimasta invece silente.
F. Statuendo con decisione del 30 agosto 2022 il Giudice di pace ha accolto la petizione obbligando il convenuto a versare all'attrice di fr. 3172.65 più interessi al 5% dal 27 maggio 2020 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 230.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 300.– per ripetibili.
G. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 settembre 2022 in cui chiede di annullare la sentenza impugnata comprese “tutte le spese” messe a suo carico. Nelle sue osservazioni del 24 novembre 2022 lo CO 1 conclude per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 5 dicembre 2022 il reclamante ribadisce la propria posizione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 31 agosto 2022. Datato 28 settembre 2022 ma impostato il giorno successivo (timbro sulla busta d'invio) il reclamo in esame è tempestivo.
Al reclamo RE 1 acclude una fotografia delle “tre fosse alla ricerca di reperti archeologici” fatte eseguire dall'Ufficio dei beni culturali sulla particella n. __________1 RFD __________ (doc. C) e due fotografie dello scavo edilizio eseguito sulla stessa particella (doc. D). Questi documenti, non sottoposti al primo giudice, sono irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 145 II 41 consid. 5.1 con rinvii).
RE 1 chiede di annullare la sentenza impugnata comprese “tutte le spese” messe a suo carico, senza tuttavia indicare quali siano le modifiche della decisione da lui proposte. Ora, l'art. 321 cpv. 1 CPC prevede che un reclamo dev'essere motivato, nel senso che il reclamante deve spiegare non solo perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura egli ne chieda la modifica. Come per l'appello, anche in sede di reclamo, il ricorrente non può limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte, affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire, sempre che la causa sia matura per il giudizio ai sensi dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_462/2022 del 6 marzo 2023 consid. 6.1 in: RSPC 2023 pag. 268; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019 consid. 3a con rinvio).
Le domande devono essere chiare e precise, ossia enunciare esattamente quali sono le modifiche richieste. Nel caso concreto, il reclamo non adempie simili presupposti. Sta di fatto che un reclamo privo di formali conclusioni può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, emerge senza equivoco a cosa miri il reclamante (sentenza del Tribunale federale 5A_65/2022 del 16 gennaio 2023 consid. 3.3.1; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2020.23 del 3 febbraio 2022 consid. 5). Nel caso in esame dalla motivazione del memoriale si evince senza alcun dubbio che l'interessato vuole ottenere la reiezione della petizione. Il reclamo va dunque interpretato di conseguenza.
Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha anzitutto esaminato se tra le parti fosse sorto un valido contratto, l'attrice essendo stata incaricata non dal convenuto ma dalla I__________ Sagl. Al riguardo egli ha accertato che il contratto di mandato sottoscritto il 14 dicembre 2017 da quest'ultima società con RE 1, che prevedeva l'applicazione delle Norme SIA 102 e 103, menzionava tra le prestazioni a carico della ditta anche il compito di concludere “contratti con imprenditori e fornitori”. Inoltre, egli ha constatato che nel preventivo dei costi di costruzione allestito il 17 luglio 2018, sottoposto dal convenuto alla sua banca per ottenere la concessione di un credito, figurava pure un importo di fr. 6000.– per l'intervento del geologo. Il primo giudice, per contro, ha ritenuto non provata la tesi del convenuto secondo la quale tutti i lavori dovevano essere da lui approvati. Ciò posto, egli ha concluso che “si deve ritenere in base alle Norme SIA 102 e 103 integrate nel contratto, l'esistenza di un consenso al potere di rappresentanza dell'architetto” e che quindi l'attrice “ha ricevuto un valido mandato, l'architetto potendo contrattualmente impegnare il committente”. Donde l'accoglimento della petizione.
Nel reclamo RE 1 ribadisce che il Giudice di pace non ha mai risposto alla sua domanda, postagli ripetutamente fin dalla conciliazione, di indicargli un articolo di legge che gli imponga di pagare l'intervento non richiesto della controparte. Riafferma che il contratto di mandato da lui stipulato con la I__________ Sagl non permetteva a quest'ultima di concludere dei contratti con terzi in veste di suo rappresentante. Per di più, egli soggiunge, oltre a non avere mai approvato i lavori deliberati all'attrice, ha espresso più volte l'inutilità di un intervento di un geologo giacché “grazie agli scavi fatti eseguire sul suo fondo dall'Ufficio dei beni culturali già si sapeva che il suolo, sotto uno strato di un metro di terra, era composto di roccia”. Egli sostiene inoltre che il preventivo dei costi da lui sottoscritto e sottoposto alla sua banca non lo impegnava nei confronti delle ditte in citate nel documento, compresa quindi anche l'attrice. Il reclamante rileva infine che l'art. 2 della Norma SIA 118 “conferma che è il committente a deliberare i lavori dietro richiesta di un contratto d'appalto che solamente in questo caso manca”.
a) Se non che, così argomentando, il reclamante si limita a riproporre le proprie tesi, senza confrontarsi con i motivi che hanno indotto il primo giudice a stabilire che la società I__________ Sagl, tramite l'arch. G__________ suo socio e gerente con firma individuale, potesse stipulare validamente un contratto con l'attrice in qualità di suo rappresentante. Egli segnatamente, non contesta né che in base alle disposizioni sulla rappresentanza previste dalle Norme SIA 102 e 103, integrate nel contratto di mandato del 14 ottobre 2017, la citata società d'architettura potesse impegnarlo contrattualmente nei confronti di terzi né che potesse concludere a suo nome dei “contratti con imprenditori e fornitori” in virtù della clausola n. 4.1. Pur con tutta la comprensione dovuta a una parte priva di patrocinatore, il reclamante non rispetta dunque le esigenze di motivazione derivanti dall'art. 321 cpv. 1 CPC, ciò che rende irricevibile il reclamo.
b) Sia come sia, a prescindere dal fatto che l'art. 1.3.33 della Norma SIA 102 (analogo a quello della Norma SIA 103) dispone che l'architetto “rappresenta di diritto il committente verso terzi, come autorità, imprese, fornitori e altri incaricati, presupposto che si tratti di attività legate direttamente all'adempimento del suo mandato”, il contratto sottoscritto il 14 ottobre 2017 dal convenuto con la I__________ Sagl contemplava che tra le prestazioni di quest'ultima “contratti con imprenditori e fornitori” (art. 4.1; doc.1). Posto che sussiste finanche una presunzione di fatto (o naturale) per la quale un architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui (cfr. CCR sentenza inc. 16.2013.22 del 4 novembre 2014 consid. 7a con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2015.219 del 15 novembre 2017 consid. 4.2 con rinvii), la conclusione del Giudice di pace di ritenere che il rappresentato (in concreto il convenuto) sia legato dall'agire in suo nome della rappresentante (in concreto la I__________ Sagl) non può ritenersi arbitraria, ovvero insostenibile e contraria alle risultanze istruttorie. Ove il rappresentante avesse ecceduto nei suoi poteri di rappresentanza, il rappresentato potrà far valere le sue eventuali ragioni verso il rappresentante. Ne discende che obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 3172.65, importo di per sé non contestato nella sua entità dal reclamante, il primo giudice non ha erroneamente applicato il diritto.
Il reclamante chiede infine di annullare “tutte le spese” giudiziarie poste a suo carico dal primo giudice “perché non dovute”. Sprovvista di qualsiasi motivazione, la domanda non pare tuttavia avere portata propria, ma è subordinata all'accoglimento del reclamo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
Le spese processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema indennità di inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la resistente essendosi difesa da sola e la stesura delle osservazioni al reclamo non avendo verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 400.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.