Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2022.15
Entscheidungsdatum
23.08.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2022.15

Lugano 23 agosto 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sull'appello del 20 giugno 2022 presentato dal

RE 1

(rappresentato da )

contro la decisione emessa il 14 giugno 2022 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa SO.2022.433 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di rendiconto) promossa con istanza del 7 aprile 2022 da

CO 1 (patrocinato dall' . PA 1 ),

Ritenuto

in fatto: A. Nell'autunno del 2021 CO 1 è diventato socio dell'associazione , al fine di risolvere una vertenza che lo opponeva per questioni salariali al suo datore di lavoro e alla cassa __________. Non soddisfatto dell'operato sindacale, nel mese di marzo 2022 egli si è rivolto all'avv. PA 1. Invitato da quest'ultima a consegnarle la documentazione relativa al proprio associato, il sindacato ne ha subordinato la trasmissione al pagamento di fr. 707.80. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza che non ha sortito effetti.

B. Il 7 aprile 2022 CO 1 ha adi­to il Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a tutela dei casi manifesti perché condannasse il RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 30.– per ogni giorno di inadempimento – a restituirgli immediatamente tutta la documentazione costituita nell'ambito del mandato da lui conferitole con l'avvertenza che l'inosservanza dell'ordine avrebbe costituito un valido titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. L'istante ha chiesto inoltre che la Polizia cantonale o comunale fosse tenuta a prestare man forte nell'esecuzione della decisione a semplice richiesta. Egli ha instato infine per il beneficio del gratuito patrocinio. Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2022 il convenuto ha sostanzialmente avversato l'istanza.

C. Statuendo con sentenza del 14 giugno 2022, il Pretore ha accolto l'istanza ordinando al RE 1, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 30.– in caso di inadempimento, di restituire immediatamente a CO 1 “tutta la documentazione inerente le pratiche civili e amministrative”. Egli ha inoltre ingiunto agli organi di Polizia preposti di prestare man forte nell'esecuzione della decisione su semplice richiesta dell'istante, ammonendo il convenuto che la mancata esecuzione della decisione darà titolo alla parte istante di reclamare il risarcimento danni da liquidarsi in separata sede. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata il RE 1, è insorto a questa Camera con un appello del 20 giugno 2022 per ottenere l'annullamento del giudizio impugnato ‟anche perché in data odierna sono stati inviati tutti i documentiˮ. Non sono state chieste osservazioni a CO 1.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), emanati con la procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario il rimedio esperibile è il reclamo (art. 319 lett. a CPC). In concreto, il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr. 6000.– (pag. 2) donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 17 giugno 2022 (tracciamento dell'invio n.98.__________, agli atti). Introdotto il 21 giugno 2022 (cfr. data della raccomandata, agli atti) il ricorso in esame è dunque di per sé tempestivo.

  1. Sta di fatto che contro la decisione del Pretore il Sindacato RE 1 non ha presentato reclamo, bensì appello. E un appello non è ammissibile ove non sia dato il valore di almeno fr. 10 000.–. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata figura una generica descrizione dei rimedi giuridici. Non essendo adattata al caso specifico, tale indicazione è insufficiente ai fini dell'art. 238 lett. f CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_475/2018 consid. 5.1 e 5.2 non pubblicati in: DTF 145 III 469; analogamente: Sogo/Naegeli in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 17 ad art. 238; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 238). Un mandatario professionale non può tuttavia valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottri­na (DTF 141 III 273 consid. 3.3). In concreto bastava leggere l'art. 308 CPC per sincerarsi che non sono impugnabili mediante appello “le decisioni finali e incidentali di prima istanza” (cpv. 1 lett. a) con un valore litigioso inferiore fr. 10 000.–.

Posto ciò, nel caso specifico andrebbe quindi esaminato se tale principio si applichi anche al rappresentante del convenuto, il quale deve ritenersi ad ogni modo sperimentato e non come persona priva di specifiche conoscenze giuridiche. E appurato ciò, andrebbe verificato se l'appello possa essere convertito in reclamo (sulle condizioni applicabili anche a un sindacato: sentenza del Tribunale federale 4A_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5 in: RSPC 2022 pag. 266). Nella fattispecie, visto l'esito, la conversione dell'appello in reclamo risulta ad ogni modo infruttuosa sicché conviene transigere sulla designazione dell'atto. Il rappresentante del ricorrente è avvertito, ad ogni modo, che in situazioni analoghe non potrà più contare su analoga provvidenza da parte di questa Camera.

  1. Il RE 1, contesta la decisione del Pretore di condannarlo a restituire al convenuto tutta la documentazione salvo indicare di avere già dato seguito all'ingiunzione (sopra consid. D). Adempiendo volontariamente a quanto il Pretore gli ha imposto di eseguire nella decisione impugnata, si è venuta a creare una situazione di fatto tale da non potersi più ammettere l'interesse a che la vertenza venga decisa giudizialmente (Richers/Naegeli in: Oberhammer/Domej/ Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n. 2 ad art. 242 CPC). In circostanze siffatte sapere pertanto se la decisione impugnata sia stata adottata a ragione o a torto non ha più alcun interesse pratico né attuale di modo che il rimedio giuridico è diventato privo d'oggetto e va così stralciato dal ruolo (art. 242 CPC). Né un interesse all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata può essere fatto valere in relazione alla pronuncia su spese e ripetibili decise in prima sede. In applicazione analogica dell'art. 318 cpv. 3 CPC, l'autorità giudiziaria superiore può in effetti intervenire su spese e ripetibili decise dall'istanza precedente solo quando statuisce essa medesima, ciò che non avviene nel caso di uno stralcio, pronunciato perché la causa è diventata priva di oggetto (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_717/2020 del 2 giugno 2021 consid. 5.3). Il ricorso deve così essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).

  2. Visto quanto precede, rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili di questa sede. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. La ripartizione dipende perciò dalle circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti; RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c; CCR sentenza inc. 16.2021.31 del 23 settembre 2021 consid. 4a con rinvii). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con rinvio).

  3. In concreto, come si è detto, il sindacato ha esplicitamente ammesso di avere spontaneamente trasmesso all'istante, dopo l'emanazione della decisione del Pretore, la documentazione richiesta giudizialmente. Non essendovi motivi per dubitare di questa ammissione, la caducità del procedimento è dovuta al comportamento della parte medesima e non per eventuali circostanze fortuite. Ne discende che il RE 1 va chiamato ad assumere i costi dovuti all'introduzione del reclamo.

  4. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'ammontare delle spese del reclamo è adeguatamente ridotto, tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

  1. Le spese processuali ridotte di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione a:

  • , ;

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

18

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 238 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 257 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

LTG

  • art. 21 LTG

Gerichtsentscheide

6