Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2019.21
Entscheidungsdatum
23.04.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2019.21

Lugano 23 aprile 2019/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 22 marzo 2019 presentato da

RE 1 (rappresentato da PA 1 )

contro la decisione emessa il 26 febbraio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa PS-02-18 #050 (risarcimento del torto morale) promossa con petizione del 21 dicembre 2018 nei con­fronti di

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

esaminati gli atti

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto d'accusa del 13 luglio 2018 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1, cittadino italiano domiciliato a __________, autore colpevole di diffamazione per avere leso l'onore di RE 1 e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 25 ali­quo­te giornaliere di fr. 30.–, sospesa condizionalmente per due anni, oltre a una multa di fr. 100.–. CO 1è stata rinviato al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento. Tale decreto d'accusa è passato in giudicato.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 10 novembre 2018, con peti­zione del 21 dicembre 2018 CO 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Malvaglia chie­den­do il pagamento di fr. 5000.– quale risarcimento del torto mo­rale. Chiamato a presentare osservazioni scritte, il convenuto ha proposto, il 6 febbraio 2019, di dichiarare inammissibile la peti­zione, il rappresentante dell'attore non essendo abilitato, e comun­que di respingerla nel merito. Con decisione dell'8 feb­braio 2019, motivata il 26 febbraio successivo, il Giudice di pace ha di­chiarato irricevibile la petizione senza riscuotere spese proces­suali.

C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2019 in cui chiede di am­mettere la rappresentanza di PA 1, di accogliere la pe­tizione o quanto meno di ritornare gli atti al primo giudice perché “approfondisca il vero motivo per cui l'attore si è rivolto all'au­to­rità giudicante civile”. Il memoriale non è stato oggetto di notifi­cazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controver­sie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impu­gnata è stata notificata all'attore al più presto il 27 febbraio 2019. Introdotto il 22 marzo 2019, il reclamo in esame è tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manife­sta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­ca­zione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'auto­rità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rive­dere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nife­sta­mente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

  2. Il Giudice di pace ha esaminato dapprima la rappresentanza pro­cessuale dell'attore accertando che “per quanto concerne la pro­cura a PA 1 non sussiste la giustificazione necessaria alla professionalità”. Sia come sia, egli, dopo avere constatato che l'attore non aveva minimamente motivato la sua richiesta di risarcimento, ha “approvato” quanto espresso dalla patrocina­trice del convenuto, segnatamente il fatto che la condanna pe­nale costituisce già un tipo di riparazione.

  3. Relativamente alla rappresentanza processuale, il reclamante rileva che PA 1 non è un rappresentante professionale ma un suo semplice amico “non retribuito”, né questi ha agito quale patrocinatore in altre cause.

a) Ora, per l'art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità proces­suale può farsi rappresentare nel processo, fermo restando che la rappresentanza professionale è riservata a determi­na­te persone (cpv. 2). Di principio, quindi, in tutti i tipi di pro­ce­dure chiunque abbia la fiducia della parte può fungere da rap­presentante in giudizio a meno che svolga questa attività a titolo professionale, nel qual caso il rappresentante sottostà ai limiti dell'art. 68 cpv. 2 CPC (Trezzini, Commentario pra­tico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 5 ad art. 68).

b) Nella fattispecie, l'attore si è fatto rappresentare da PA 1 in virtù della procura rilasciatagli il 19 dicembre 2018. Ora, è vero che dalla stessa risulta come il mandato sia oneroso. Se non che per qualificare il rappresentante co­me professionale non è tanto il fatto che egli riceva un com­penso o che eserciti la rappresentanza a scopo di lucro, ma quanto la circostanza che egli sia disposto a intervenire in un numero indeterminato di casi (DTF 140 III 556 consid. 2). Il precedente menzionato dal convenuto (II CCA, sen­tenza inc. 12.2103.97 del 7 luglio 2014) va precisato in tale misura.

c) Posto ciò, agli atti nulla indizia che PA 1, “semplice amico” dell'attore, sia disposto a intervenire in un numero in­determinato di casi e quindi svolga un'attività di carattere professionale. Certo, il primo giudice non ha compiuto alcun accertamento al riguardo, ma nemmeno consta che all'attore, la cui rappresentanza era contestata dal convenuto, sia stata data la possibilità di fornire le sue spiegazioni. Ciò configura finanche una violazione del diritto di essere sentito. Per di più, dandosi una “non volontarietà” del vizio di rappresen­tan­za, nulla osta che il giudice assegni alla parte un breve termi­ne per rimediarvi, ratificando l'atto a titolo personale (Trez­zini, op. cit., n. 34 ad art. 68). La dichiarazione di irrice­vibilità appariva pertanto prematura e sotto questo profilo il reclamo si avvera fondato.

  1. Quanto alla riparazione del torto morale, con il reclamante si può fors'anche convenire sul fatto che usando la locuzione “l'avv. PA 2 ha ben espresso tutto il contesto della causa in corso, approvato pure dal giudice per la pertinenza nella sua de­cisione dell'8 febbraio 2019” il Giudice di pace si sia espresso infelicemente, egli dovendo mantenere equidistanza tra le parti e decidere in base agli atti secondo il proprio convincimento. Resta il fatto che una riparazione del torto morale per lesione della per­sonalità è retta dall'art. 49 CO (art. 28a cpv. 3 CC), il quale pre­vede il versamento di un'indennità “quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo”. La norma presuppone che la lesione alla personalità sia oggettiva­mente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legit­timo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento. Incombe al richiedente allegare e dimostrare le circostanze dalle quali si desume, per la grave le­sione patita, la sua personale sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A_639/2014 dell'8 settembre 2015 consid. 11.2.2; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.120 del 15 febbraio 2017 consid. 6 con rinvii; RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Né lo stan­ziamento di una somma in denaro è la regola: esso si giustifica solo qualora all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (art. 49 cpv. 1 CO; cfr. sul fatto che la condanna penale può costituire “un altro modo di riparazione” nel senso dell'art. 49 cpv. 2 CO: I CCA, sentenza inc. 11.2010.84 del 14 gennaio 2013 consid. 7a).

In concreto, l'attore non ha reso verosimile l'intensità dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero nel fascicolo proces­suale elementi suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari an­go­sce, travagli o tribolazioni. Agli atti non figurano né rapporti spe­cialistici né testimonianze. La vicenda avrà anche contrariato l'interessato, gli avrà dato pensiero, l'avrà urtato, tuttavia se ciò bastasse per assegnare un indennizzo qualsiasi grave offesa giu­stificherebbe automaticamente la correspon­­sione di una somma in denaro, in antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo del­la giurisprudenza. Sfornito di buon diritto, in ultima analisi il recla­mo si rivela così destinato all'insuccesso e può essere re­spinto da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. b n. 3 LOG).

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notifi­cazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 28a CC

CPC

  • art. 68 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

3
  • DTF 142 II 380
  • DTF 140 III 556
  • 5A_639/201408.09.2015 · 164 Zitate