Incarto n. 16.2019.21
Lugano 23 aprile 2019/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 22 marzo 2019 presentato da
RE 1 (rappresentato da PA 1 )
contro la decisione emessa il 26 febbraio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa PS-02-18 #050 (risarcimento del torto morale) promossa con petizione del 21 dicembre 2018 nei confronti di
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d'accusa del 13 luglio 2018 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1, cittadino italiano domiciliato a __________, autore colpevole di diffamazione per avere leso l'onore di RE 1 e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere di fr. 30.–, sospesa condizionalmente per due anni, oltre a una multa di fr. 100.–. CO 1è stata rinviato al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento. Tale decreto d'accusa è passato in giudicato.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 10 novembre 2018, con petizione del 21 dicembre 2018 CO 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Malvaglia chiedendo il pagamento di fr. 5000.– quale risarcimento del torto morale. Chiamato a presentare osservazioni scritte, il convenuto ha proposto, il 6 febbraio 2019, di dichiarare inammissibile la petizione, il rappresentante dell'attore non essendo abilitato, e comunque di respingerla nel merito. Con decisione dell'8 febbraio 2019, motivata il 26 febbraio successivo, il Giudice di pace ha dichiarato irricevibile la petizione senza riscuotere spese processuali.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 marzo 2019 in cui chiede di ammettere la rappresentanza di PA 1, di accogliere la petizione o quanto meno di ritornare gli atti al primo giudice perché “approfondisca il vero motivo per cui l'attore si è rivolto all'autorità giudicante civile”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata all'attore al più presto il 27 febbraio 2019. Introdotto il 22 marzo 2019, il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
Il Giudice di pace ha esaminato dapprima la rappresentanza processuale dell'attore accertando che “per quanto concerne la procura a PA 1 non sussiste la giustificazione necessaria alla professionalità”. Sia come sia, egli, dopo avere constatato che l'attore non aveva minimamente motivato la sua richiesta di risarcimento, ha “approvato” quanto espresso dalla patrocinatrice del convenuto, segnatamente il fatto che la condanna penale costituisce già un tipo di riparazione.
Relativamente alla rappresentanza processuale, il reclamante rileva che PA 1 non è un rappresentante professionale ma un suo semplice amico “non retribuito”, né questi ha agito quale patrocinatore in altre cause.
a) Ora, per l'art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo, fermo restando che la rappresentanza professionale è riservata a determinate persone (cpv. 2). Di principio, quindi, in tutti i tipi di procedure chiunque abbia la fiducia della parte può fungere da rappresentante in giudizio a meno che svolga questa attività a titolo professionale, nel qual caso il rappresentante sottostà ai limiti dell'art. 68 cpv. 2 CPC (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 5 ad art. 68).
b) Nella fattispecie, l'attore si è fatto rappresentare da PA 1 in virtù della procura rilasciatagli il 19 dicembre 2018. Ora, è vero che dalla stessa risulta come il mandato sia oneroso. Se non che per qualificare il rappresentante come professionale non è tanto il fatto che egli riceva un compenso o che eserciti la rappresentanza a scopo di lucro, ma quanto la circostanza che egli sia disposto a intervenire in un numero indeterminato di casi (DTF 140 III 556 consid. 2). Il precedente menzionato dal convenuto (II CCA, sentenza inc. 12.2103.97 del 7 luglio 2014) va precisato in tale misura.
c) Posto ciò, agli atti nulla indizia che PA 1, “semplice amico” dell'attore, sia disposto a intervenire in un numero indeterminato di casi e quindi svolga un'attività di carattere professionale. Certo, il primo giudice non ha compiuto alcun accertamento al riguardo, ma nemmeno consta che all'attore, la cui rappresentanza era contestata dal convenuto, sia stata data la possibilità di fornire le sue spiegazioni. Ciò configura finanche una violazione del diritto di essere sentito. Per di più, dandosi una “non volontarietà” del vizio di rappresentanza, nulla osta che il giudice assegni alla parte un breve termine per rimediarvi, ratificando l'atto a titolo personale (Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 68). La dichiarazione di irricevibilità appariva pertanto prematura e sotto questo profilo il reclamo si avvera fondato.
In concreto, l'attore non ha reso verosimile l'intensità dell'intima sofferenza patita. Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi suscettibili di sostanziare l'ipotesi di particolari angosce, travagli o tribolazioni. Agli atti non figurano né rapporti specialistici né testimonianze. La vicenda avrà anche contrariato l'interessato, gli avrà dato pensiero, l'avrà urtato, tuttavia se ciò bastasse per assegnare un indennizzo qualsiasi grave offesa giustificherebbe automaticamente la corresponsione di una somma in denaro, in antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo della giurisprudenza. Sfornito di buon diritto, in ultima analisi il reclamo si rivela così destinato all'insuccesso e può essere respinto da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. b n. 3 LOG).
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.