Incarto n. 16.2016.80
Lugano 21 dicembre 2018/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 19 dicembre 2016 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 22 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa n. SE.2015.16 (contratto di mandato) promossa con istanza del 20 marzo 2015 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 26 marzo 2014 la società CO 1, , attiva nel settore della produzione, importazione, esportazione e distribuzione di articoli di puericultura, rappresentata dall'amministratore unico __________ N, ha sottoscritto con la RE 1, __________, un contratto per gestire gli aspetti contabili della società che prevedeva, tra l'altro, le seguenti prestazioni:
Contabilità e dichiarazioni fiscali
Tenuta contabilità mensile;
Dichiarazioni IVA trimestrali;
Dichiarazione fiscale annuale;
Allestimento conto annuale.
Il contratto prevedeva un onorario di fr. 6600.– annui e di fr. 210.– a persona per le ‟entrate/uscite collaboratori e relativi annunci alle istituzioniˮ. L'accordo contemplava altresì le tariffe applicabili in caso di prestazioni supplementari non comprese nell'offerta servizi. Lo stesso 26 marzo 2014 un analogo contratto è stato sottoscritto tra la società __________ SA, , sempre rappresentata dall'amministratore unico __________ N, e la RE 1.
B. Il 12 giugno 2014 la RE 1 ha trasmesso alla CO 1 una nota di complessivi fr. 12 290.– inclusa l'IVA (nota n. 1219), per prestazioni “come da offerta 2.3.2014” (fr. 1650.–) e per prestazioni fuori offerta (fr. 9730.–). Il 20 giugno 2014 la mandante ha riconosciuto quanto dovuto ‟pro rata temporis” per le prestazioni oggetto del contratto (fr. 1650.–), contestando per il resto la nota “le prestazioni essendo comprese nel contratto sottoscritto il 26 marzo 2014” salvo riconoscere alla mandataria ore ‟extraˮ, di complessivi fr. 2200.–, comprensive anche di quelle svolte per la __________ SA. Il 1° ottobre 2014 la RE 1 ha rifiutato la proposta sollecitando il pagamento dell'intera fattura. Il 20 ottobre 2014 la mandante ha versato alla mandataria fr. 3088.80.
C. Ottenuta il 20 gennaio 2015 l'autorizzazione ad agire (CM. 2014.102), con petizione del 20 marzo 2015 la CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la condanna della CO 1 al pagamento di fr. 9201.20 oltre interessi del 5% dal 12 giugno 2014. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2015 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 31 agosto 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le loro posizioni. L'istruttoria, congiunta con la causa introdotta dalla RE 1 nei confronti della __________ SA (inc. SE. 2015.15), è cominciata seduta stante e si è chiusa il 25 agosto 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 3 e del 31 ottobre 2016 in cui ognuno ha mantenuto le proprie domande.
D. Statuendo il 22 novembre 2016, con sentenza unica per due procedimenti, il Pretore ha respinto le petizioni. Alla RE 1 sono state addebitate tutte le spese processuali (fr. 1200.– della procedura contro la CO 1 e fr. 800.– di quella contro la CO 1) così come le ripetibili (fr. 1800.– alla CO 1 e fr. 1200.– alla __________ SA).
E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con due separati appelli del 19 dicembre 2016 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato riformandolo nel senso di accogliere la petizione nei confronti delle due società convenute. Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2017 la CO 1 chiede di dichiarare irricevibile il rimedio giuridico o quanto meno di respingerlo.
Considerando
in diritto: 1. La RE 1 ha introdotto due reclami separati contro la medesima decisione. Trattandosi di due persone giuridiche diverse, quantunque amministrate dalla stessa persona, si giustifica di decidere i due rimedi separatamente.
Nelle osservazioni al reclamo la CO 1 ritiene che nella misura in cui la controparte ha introdotto un appello invece di reclamo il rimedio va d'acchito dichiarato inammissibile. Ora, è vero che qualora una parte scelga erroneamente un certo tipo di rimedio in luogo di quello corretto, quello va dichiarato irricevibile. Nondimeno, per non incorrere in un formalismo eccessivo, una conversione dell'atto litigioso può, in determinate circostanze, entrare in linea di conto se i presupposti di ammissibilità del rimedio corretto sono dati. Ciò è di principio possibile anche se la parte ricorrente è rappresentata da un mandatario professionalmente qualificato.
In concreto, la RE 1 è rappresentata da un mandatario professionalmente qualificato, il quale non può valersi di una semplice svista ove appena si pensi che egli ha deliberatamente scelto di non introdurre un reclamo quantunque tale via fosse indicata dal Pretore quale rimedio giuridico esperibile contro la decisione da lui emessa. Tenuto conto che un mandatario professionalmente qualificato non può ignorare che l'appello non è dato ove il valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.–, andrebbe così esaminato se il patrocinatore in questione non sia incorso in una grave negligenza a suo carico ciò che giustificherebbe di rifiutare la conversione dell'atto litigioso e dichiarare irricevibile il rimedio (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 in: SZZP/RSPC 2018 pag. 408). Nella fattispecie, ci si può esimere dall'approfondire la questione poiché quand'anche si convertisse, il reclamo è destinato all'insuccesso.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 24 novembre 2016 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 19 dicembre 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).
Il Pretore ha accertato innanzitutto l'esistenza di un contratto di mandato tra le parti in relazione alla fornitura di prestazioni non solo per la tenuta della contabilità e per servizi amministrativi per il 2014 ma, sulla base delle testimonianza di __________ N__________, amministratore unico della convenuta, e di __________ A__________, direttore sostituto dell'istante, anche per la chiusura dell'anno contabile 2013. Per il primo giudice, premesso che litigiosa era la parte di onorario per prestazioni eseguite dall'istante ‟fuori offertaˮ e non l'onorario forfettario calcolato pro rata temporis, spettava alla mandataria allegare in modo chiaro e circostanziato l'esatta composizione della propria pretesa, ovvero come si “ottenessero gli importi aggiuntivi indicati nei ricapitolativi di cui al doc. E”. Ciò, a suo parere, avrebbe permesso di verificare la congruità dell'onorario rivendicato. Il Pretore non ha disconosciuto che l'attrice aveva prodotto dei ricapitolativi (doc. H) da cui si evincono i vari dispendi orari per la trattazione delle pratiche per le due società mandanti, ma ha preso atto che in relazione a tali riassunti Angelo Albisetti ha indicato che ‟gli elenchi sono riferiti alle ore svolte effettivamente per ogni singolo mandato e non si tratta delle stesse ore calcolate due volte. Tutte le prestazioni indicate nel 2014 non sono calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori offerta). L'indicazione oraria è riferita al lavoro effettivamente prestato e serve a noi per valutare se vi è corrispondenza tra l'offerta e l'impiego di lavoro richiestoˮ.
A giudizio del Pretore in tali circostanze non sarebbe chiaro cosa effettivamente sia stato fatturato alla convenuta e cosa invece sia stato ritenuto compreso nell'onorario di base giacché non è dato di sapere come l'istante sia giunta agli importi per prestazioni ‟fuori offertaˮ di cui al plico doc. E e riportati nella fattura. Tali documenti – continua il primo giudice – si limitano a una elencazione generica senza riferimenti ai dispendi orari indicati nei citati ricapitolativi. Per il Pretore neppure è dato a divedere quale tariffa oraria, che variava per contratto a seconda delle competenze e qualifiche del personale, sia stata applicata. In definiva, a suo dire, non è perciò possibile verificare la congruità degli onorari pretesi, l'istante avendo fallito nel suo onere di allegare in modo compiuto per quali prestazioni chiede di essere remunerata. Non risultando agli atti né l'attrice spiegando quali prestazioni siano comprese nel forfait di base e sopportando le conseguenze di tale carenza il primo giudice ha così respinto la petizione.
L'interessata sostiene che le contestazioni della convenuta erano invece puntuali sulle prestazioni ordinarie, elencate nel doc. H, ossia quelle secondo il contratto per la tenuta della contabilità 2014 e sono state da lei respinte e confutate, avendo essa dimostrato di avere fornito le prestazioni fatturate mediante la produzione di “una fitta e completa documentazione e le testimonianze di A__________ e __________ Ar__________ che hanno seguito di persona la pratica”. Essa rimprovera al primo giudice di avere accertato che le prove fornite non permettevano di distinguere tra le prestazioni ‟fuori offertaˮ e quelle secondo contratto senza tenere conto delle testimonianze di A__________ e Ar__________, i quali hanno descritto il loro operato e spiegato perché le censure della convenuta andavano respinte.
La reclamante fa valere di avere presentato una lista completa delle prestazioni ‟fuori contrattoˮ per la chiusura provvisoria al 31 ottobre 2013 e definitiva del 2013 (doc. F), e che senza contestazioni da parte della mandante, un semplice confronto tra il doc. H e il doc. F permette di distinguere tra le prestazioni ‟fuori contrattoˮ e quelle ‟a forfaitˮ. Essa ritiene che anche il doc. E distingue le prestazioni, sicché ritiene provata la pretesa, tanto più che la tariffa oraria è specificata nel contratto e i testi hanno dimostrato la corretta applicazione della stessa, per altro mai contestata come tale giacché litigiose erano le ore eseguite. Per la reclamante, il primo giudice avrebbe comunque potuto fissare una remunerazione considerando le circostanze pertinenti e che fosse proporzionata ai servizi resi, non essendo proporzionata la fissazione a zero di tale onorario.
Secondo la RE 1 l'istruttoria ha permesso di appurare che la sua pretesa è congrua e corrisponde alle modalità di computo concordate. Per l'attività svolta per la chiusura del 2013 e quella provvisoria al 31 ottobre 2013 essa riafferma che l'importanza del lavoro svolto e il dispendio di tempo emergono dal doc. E, ciò che è stato confermato dai testi A__________ e Ar__________. Il doc. F – essa procede – riguarda la corrispondenza in merito all'esecuzione di prestazioni ‟fuori offertaˮ, come riferito dalla teste Ar__________. Poi il doc. H – soggiunge l'interessata – elenca in dettaglio le prestazioni come hanno riferito i due testimoni. Costoro, per di più, hanno altresì confermato come i ritardi e le difficoltà sostenuti dalla convenuta erano da ricondurre a carenza di documentazione. Per il 2014 – essa continua – i servizi offerti sono riassunti al doc. E, elencati in dettaglio al doc. H, e sono stati confermati dai due testi. A suo giudizio le recriminazioni sull'errata fatturazione non hanno trovato riscontro (pag. 12 n 15), come dichiarato da __________ Al__________. Essa epiloga rilevando che le prestazioni rivendicate ai doc. E e H sono state dimostrate e che i testi hanno confermato la legittimità della richiesta pecuniaria basata sul contratto di mandato.
Ora, l'obbligo di motivazione di un reclamo prescritto dall'art. 321 cpv. 1 CPC equivale a quello di un appello (art. 311 cpv. 1 CPC: sentenza del Tribunale federale 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Esso impone al reclamante di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti. A tal fine non basta quindi reiterare gli argomenti addotti in prima istanza (cfr. CCR sentenza n. 16.2018.22 del 29 maggio 2018 con rinvio a: sentenza del Tribunale federale 4A_218/2017 del 14 luglio 2017 consid. 3.1.2 con rinvio a DTF 138 III 375 consid. 4.3.1 DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). In concreto, nella misura in cui si esaurisce nella pressoché testuale riproduzione del memoriale conclusivo del 3 ottobre 2016 (dalla pag. 9 alla pag. 14: n. 13-15) e non si confronta con la sentenza impugnata, il reclamo sarebbe irricevibile. Tuttavia la convenuta trascura che il Pretore ha respinto la pretesa già per il fatto che – in sintesi (sopra consid. 5) – l'attrice non aveva provato quali prestazioni sarebbero state fatturate alla convenuta ‟fuori offertaˮ e quali invece erano comprese nell'onorario di base contrattuale, senza quindi esaminare la congruità dell'onorario. In tali circostanze la riproduzione delle conclusioni su tale tema era senz'altro ammissibile in questa sede.
Nella fattispecie, l'attività svolta dalla RE 1 è indubbiamente stata effettuata nell'ambito di un contratto di mandato (art. 394 cpv. 1 CO; DTF 135 III 259, consid. 2.1). Giusta l'art. 8 CC, colui che procede in causa per ottenere la remunerazione delle sue prestazioni è gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito mandato – in concreto pacifica – così come la congruità della sua pretesa (RtiD II-2007 pag. 736 consid. 5; II CCA sentenza inc. 12.2014.27 del 21 luglio 2014 consid. 4). Il mandatario deve in particolare provare che l'onorario da lui preteso corrisponde alle modalità di computo concordate, è giustificato in base all'uso, oppure ancora è oggettivamente proporzionato in base alle circostanze, così come la congruità della sua pretesa rispetto agli usi vigenti nel settore. Se non vi è alcun uso comune, il giudice fissa la remunerazione dovuta tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, fermo restando che essa deve essere oggettivamente proporzionata ai servizi resi (DTF 135 III 262 consid. 2.2; RtiD II-2007 n. 42c pag. 736; Werro, Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione n. 40 e 46 all'art. 394).
Ora, le modalità di computo concordate sono pacificamente quelle di cui al contratto sottoscritto il 26 marzo 2014 in cui era prevista una parte di onorario per prestazioni elencate nel contratto ‟a forfaitˮ mentre per le attività non comprese nell'offerta di servizi ‟saranno discusse e convenute separatamente e verranno fatturate sulla base delle tariffe orarie in Chf (IVA 8% e spese escluse) presetazioni seguenti: Direttore sostituto 220.- Specialisti salari 140.- Senior amministrativo 110.- supporto 85.- Le tariffe orarie applicate dipendono dalle qualifiche così come dall'esperienza professionale delle persone implicate sul mandatoˮ (doc. G). Nel maggio del 2014 la mandataria ha disdetto il contratto. Confrontata alla nota finale di fr. 12 290.– la CO 1 ha reputato di corrispondere fr. 1650.– (oltre all'IVA), calcolato pro rata temporis per le prestazioni professionali di cui all'offerta del 26 marzo 2014 (doc. E) oltre a fr. 1210.– supplementari (v. osservazioni pag. 7 ad 4). Il primo giudice – come spiegato – non ha considerato chiara la suddivisione tra prestazioni professionali di cui al contratto e le altre e pertanto la composizione della pretesa.
a) Anzitutto, diversamente da quanto crede l'interessata, il Pretore non le ha negato ogni remunerazione per le prestazioni svolte, né ha deciso che non dovesse essere remunerata. Rimproverando in sostanza all'attrice di non avere operato una chiara distinzione tra le prestazioni comprese nel contratto da quelle supplementari, ha riconosciuto queste ultime comprese nei fr. 1650.– ammessi dalla convenuta. Né egli ha mai accertato che quest'ultima non pretendeva di dover un onorario per l'operato dell'istante, anzi, essa medesima avendo riconosciuto l'importo calcolato per l'offerta di cui al doc. E.
b) Ciò posto, nel reclamo l'interessata sembra equivocare la sentenza impugnata. Nella decisione impugnata il primo giudice non ha esaminato le puntuali contestazioni della convenuta, come essa sembra credere sostenendo di averle confutate, ma ha accertato che l'istruttoria non ha permesso di stabilire per quali precise prestazioni era chiesto l'onorario supplementare di fr. 9730.– di cui al doc. E e quindi da quali precise prestazioni era composta la pretesa.
c) A tale riguardo la reclamante – in sintesi – ritiene che le testimonianze di __________ A__________ e di __________ Ar__________ permettevano di distinguere tra le prestazioni ‟fuori offertaˮ e quelle secondo contratto descrivendo il loro operato. Ora, __________ Ar__________, a proposito di tale distinzione, ha affermato che le prestazioni in merito alla chiusura del 2013 erano fuori offerta e ha spiegato altresì che la nota al cliente per le prestazioni non previste nel forfait è stata allestita in base all'elenco delle attività giornaliere di cui al doc. H (deposizione del 7 aprile 2016 verbali pag. 2 in mezzo). Essa, tuttavia, ha anche confermato che il doc. H non distingue tra prestazioni dell'offerta e le prestazioni supplementari (loc. cit.). Sulla base di tali dichiarazione, la valutazione probatoria del primo giudice non può dirsi arbitraria ovvero manifestamente insostenibile. Né al Pretore incombeva ipotizzare quali prestazioni sarebbero attinenti all'offerta e quelle estranee alla stessa.
d) Relativamente alle dichiarazioni di __________ A__________, egli ha affermato di avere considerato nella fatturazione come supplementari una parte dei lavori iniziali e tutte le prestazioni eseguite per la chiusura provvisoria al 31 ottobre 2013 e per la chiusura 2013. Egli ha poi affermato che il doc. H è l'elenco puntuale di tutte le prestazioni per l'esecuzione del mandato sia ordinario che straordinario nel 2014, mentre il doc. F è l'elenco della corrispondenza da lui intrattenuta per l'esecuzione delle prestazioni non comprese nell'offerta. Il teste ha infine rilevato che tutte le prestazioni indicate nel 2014 non sono calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori offerta: deposizione del 2 novembre 2015, verbali pag. 3 in alto). Nella misura in cui con tale ultima affermazione l'interessato conferma per finire che le prestazioni di cui al doc. H si riferiscono alle prestazioni ordinarie, la valutazione del Pretore sfugge una volta di più alla critica.
e) Per il resto, un semplice confronto tra il doc. F e il doc. H non permette “facilmente di distinguere quali prestazioni elencate dal doc. H fossero fuori contratto e quelle invece rientrassero nel calcolo forfettario” come pretende la reclamante. Come si è visto __________ Al__________ ha precisato che tutte le prestazioni indicate nel 2014, compresa quindi anche la chiusura del 2013, non sono calcolate nella parte straordinaria del doc. E (prestazioni fuori offerta), allorquando il doc. F elenca prestazioni correlate alla chiusura del 2013. Anche al riguardo l'apprezzamento del Pretore non appare insostenibile.
f) La reclamante infine ritenere che il primo giudice avrebbe comunque potuto fissare un onorario adeguato ai servizi resi, non essendo equo non riconoscerle alcunché. Se non che spettava all'interessata precisare le proprie prestazioni e non al Pretore accertare d'ufficio quali prestazioni fossero ‟fuori offertaˮ. Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice dev'essere respinto.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 950.– sono poste a carico della reclamante che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.