Incarto n. 16.2018.34
Lugano 18 febbraio 2019/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo dell'11 luglio 2018 presentato dalla
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa l'11 giugno 2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C17-004 (mandato) promossa con petizione del 29 settembre 2017 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. La società RE 1 ha avuto la propria sede presso la società CO 1, in via __________ a __________, dal mese di novembre 2015 al mese di febbraio 2017. Il 13 dicembre 2016 la CO 1 ha chiesto all'altra società il versamento come compenso per la domiciliazione presso i suoi uffici dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2016 di fr. 3780.– (fr. 3500.– corrispondenti al compenso mensile di fr. 250.– per 14 mesi, più fr. 280.– per l'IVA all'8%) e il 1° marzo 2017 le ha chiesto il pagamento per la domiciliazione del mese di febbraio 2017 di fr. 270.–. Preso atto del mancato pagamento, il 24 aprile 2017 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione motivata del 29 settembre 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere la condanna della RE 1 al pagamento di fr. 4050.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017 e spese, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Il 2 ottobre 2017 il Giudice di pace ha citato le parti a comparire per il dibattimento del 25 ottobre 2017. In tale occasione, l'attrice si è riconfermata nelle sue domande mentre la convenuta ha postulato sulla scorta di un memoriale scritto la reiezione della petizione. Il Giudice di pace ha fissato all'attrice un termine fino al 25 novembre 2017 per presentare una replica. In un memoriale del 20 novembre 2017 l'attrice ha confermato la sua posizione. Il 6 dicembre 2017 il Giudice di pace ha notificato tale allegato alla convenuta assegnandole un termine fino al 10 gennaio 2018 per un'eventuale duplica con l'avvertenza che “qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, il Giudice deciderà in base ai documenti prodotti dall'istante (art. 256 CPC)”.
C. Statuendo l'11 giugno 2018 il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 4050.– oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2017, fr. 110.– per le spese di conciliazione e fr. 73.30 per le spese esecutive, rigettando inoltre in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 225.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice
fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'11 luglio 2018 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al primo giudice affinché, dopo averle assegnato un termine per presentare la duplica, indica l'udienza di dibattimento e assuma le prove offerte dalle parti. Nelle sue osservazioni dell'11 settembre 2018 la CO 1 ha proposto di respingere il reclamo, mentre il 29 gennaio 2019 essa ha chiesto che la reclamante presti una cauzione per le spese ripetibili di seconda istanza.
Considerando
in diritto: 1. Nei considerandi della decisione impugnata, il Giudice di pace ha indicato che “su richiesta delle parti, previo anticipo di fr. 500.–, potrà essere richiesta una sentenza motivata nel qual caso i termini di reclamo al Tribunale di appello saranno sospesi”. Non è dato di vedere quale sia la pertinenza di tale indicazione ove appena si pensi che il primo giudice ha esposto, quantunque brevemente, i motivi per i quali ha accolto l'azione. Per di più, la decisione impugnata indica i rimedi giuridici (art. 238 lett. f CPC), ciò che non avviene per una decisione priva di motivazione (art. 239 cpv. 1 CPC), la quale deve invece menzionare che le parti hanno la facoltà di ottenere una motivazione della sentenza se ne fanno richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione priva di motivazione e avvertirle che l'omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all'impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC). In tali circostanze, non ci si trova in presenza di una decisione non motivata sicché il reclamo, sotto questo profilo è ammissibile.
Premesso ciò, le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 12 giugno 2018. Introdotto l'11 luglio 2018 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), il reclamo in esame è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
Il Giudice di pace ha accolto la petizione rilevando che “la richiesta formulata dalla parte attrice è stata comprovata attraverso la documentazione prodotta (doc. A-D richiamati dall’incarto E17-016)”. A suo avviso, “dalla documentazione prodotta e da quanto è emerso in sede di udienza” risulta che all'attrice “sia effettivamente dovuto l'importo per i servizi svolti a suo tempo così come risulta dalla documentazione (vedi doc. A-D)” mentre la convenuta si è limitata “a contestare l'importo richiesto, adducendo motivi famigliare, professionali che hanno portato ad azioni di disturbo e misure vendicative perpetrate dalla famiglia G__________”. Quanto alle prove, il primo giudice ha criticato l'atteggiamento delle parti volto a “coinvolgere un numero esagerato di testi solo con lo scopo di rendere ingestibile la procedura”.
La reclamante si duole innanzitutto che il Giudice di pace non ha risposto alla sua richiesta di concederle una proroga del termine per duplicare. Essa sostiene di avere consegnato l'istanza il 13 dicembre 2017 allo sportello della cancelleria comunale di Paradiso, stesso indirizzo della Giudicatura di pace, senza che questa abbia trasmesso l'atto all'autorità competente o abbia denegato la sua competenza. A suo parere, pertanto, il Giudice di pace è incorso in una violazione del diritto di essere sentita.
Per l'art. 144 cpv. 2 CPC i termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza. Ora, premesso che in concreto la convenuta non ha addotto alcuna prova piena della trasmissione dell'atto al Giudice di pace (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_374/2014 del 16 febbraio 2015 consid. 3.2 con rinvio) quand'anche si volesse ammettere la versione della convenuta, in difetto di risposta da parte del primo giudice entro la scadenza del termine, essa non avrebbe potuto ritenere che il termine fosse stato prorogato (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, edizione 2012, n. 16 ad art. 144; Hoffmann-Nowotny in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 5 ad art. 144). In virtù del principio della buona fede, la parte avrebbe dovuto pertanto interpellare il Giudice di pace al riguardo (Merz in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 24 ad art. 144). In tali circostanze, essa non può lamentarsi in questa sede di un vizio formale salvo offendere l'art. 52 CPC. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
a) La procedura semplificata prevede che ove la petizione non contenga una motivazione, il giudice la notifica al convenuto e nel contempo cita le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). Se, invece, la petizione contiene una motivazione, il giudice assegna dapprima un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Con l'utilizzo dell'avverbio “dapprima” il legislatore ha espresso chiaramente che nell'ambito di questa procedura occorre innanzitutto procedere a un primo scambio di scritti al termine del quale il giudice può ordinare, se le circostanze lo richiedono (art. 246 cpv. 2 CPC), un secondo scambio di scritti oppure convocare le parti a un'udienza, ciò che significa che lo scambio di scritti non è che l'inizio della procedura. Il giudice può emanare una decisione finale soltanto quando la causa è matura per il giudizio (art. 236 CPC), ovvero quando dispone di tutti gli elementi che gli permettano di statuire sulla pretesa dell'attore. Ciò presuppone in ogni caso il corretto svolgimento della procedura prevista dalla legge. Pertanto, a prescindere dal fatto che la petizione sia motivata o meno, il giudice non può, in linea di principio, pronunciarsi sul merito senza aver tenuto il dibattimento, che è di regola pubblico (art. 54 CPC), o senza che le parti vi abbiano rinunciato in applicazione dell'art. 233 CPC (DTF 140 III 452 consid. 3.2; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_318/2016 del 3 agosto 2016 consid. 2).
b) In concreto, il 6 dicembre 2017 il Giudice di pace ha assegnato un termine fino al 10 gennaio 2018 alla convenuta per presentare la duplica, avvertendola in calce all'ordinanza che “qualora non fossero inoltrate osservazioni nel termine citato, il Giudice deciderà in base ai documenti prodotti dall'istante (art. 256 CPC)”. Ora, a prescindere del fatto che questa norma si applica alla procedura sommaria e non a quella semplificata, in mancanza di una rinuncia previa delle parti il Giudice di pace doveva indire il dibattimento. Né la mancata reazione della convenuta poteva essere interpretata alla stregua di una rinuncia all'udienza per atti concludenti. Certo, il 25 ottobre 2017 si è tenuta un'udienza, prevista in un primo tempo per il dibattimento. Tuttavia, nella misura in cui il primo giudice ha assegnato all'attrice un termine per presentare una replica scritta, la procedura dello scambio degli scritti non era ancora terminata sicché nemmeno il dibattimento poteva dirsi aperto. Né in tale occasione le parti hanno manifestato in alcun modo la volontà di rinunciare al dibattimento (art. 233 CPC). Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace perché indica il dibattimento e statuisca nuovamente.
L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di cauzione per le spese ripetibili formulata della resistente.
Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). La resistente, che ha avversato il reclamo, rifonderà nondimeno alla controparte, rappresentata da una patrocinatrice, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese processuali. La CO 1 rifonderà alla RE 1 fr. 300.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.