Incarto n. 16.2021.49
Lugano 15 dicembre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 2 dicembre 2021 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 9 novembre 2021 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2021.13 (locazione) da lei promossa con petizione 21 aprile 2021 nei confronti della
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: che il 2 maggio 2018 CO 1, come locatrice, e RE 1, come conduttrice, hanno stipulato un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________ per una pigione di fr. 950.– mensili oltre a un acconto di fr. 200.– per le spese accessorie con conguaglio al termine del relativo esercizio;
che a seguito di un'istanza del 5 ottobre 2020 presentata da RE 1 nei confronti della locatrice in relazione a una contestazione sul conguaglio delle spese accessorie del 2018, il 24 marzo 2021 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire;
che con petizione 21 aprile 2021, emendata il 30 aprile successivo, RE 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere la condanna della CO 1 “a restituire l'importo del conguaglio versati in eccedenza con gli acconti. La cifra sarà quantificata non appena emersa dalle risultanze delle istruttorie”, instando contestualmente per il gratuito patrocinio;
che con decisione 3 maggio 2021 il Pretore ha negato all'attrice il beneficio del gratuito patrocinio;
che un reclamo presentato il 5 maggio 2021 da RE 1 contro tale diniego è stato respinto con decisione del 5 novembre 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale di appello (inc. 13.2021.51);
che, nel frattempo, il 3 maggio 2021 RE 1 è stata invitata a versare la somma di fr. 200.– in garanzia delle spese processuali presumibili;
che non essendo intervenuto alcun versamento nel termine fissato, all'attrice è stato impartito il 7 giugno 2021 un termine suppletorio improrogabile di 10 giorni per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, la petizione sarebbe stata dichiarata irricevibile;
che un reclamo presentato il 15 giugno 2021 da RE 1 contro tale diniego è stato respinto con decisione del 5 novembre 2021 dalla terza Camera civile del Tribunale di appello (inc. 13.2021.66);
che statuendo con decisione del 9 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico dell'attrice tenuta a rifondere alla controparte fr. 100.– per ripetibili;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2021 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e rinviare gli atti al Pretore affinché statuisca nel merito;
che la CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che introdotto il 2 dicembre 2021 il reclamo in esame è senz'altro tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Pretore, preso atto che l'attrice non aveva versato la garanzia delle spese processuali presumibili nemmeno nel termine suppletorio, ha dichiarato irricevibile la petizione per mancanza di un presupposto processuale;
che per il primo giudice, in effetti, la decorrenza del termine in questione non era sospeso dal reclamo introdotto il 15 giugno 2021 dall'attrice;
che per l'art. 101 cpv. 3 CPC se l'anticipo delle spese processuali presumibili non è prestato nemmeno entro il termine suppletorio il giudice non entra nel merito dell'azione;
che, per altro, la mancanza del presupposto processuale della mancata prestazione dell'anticipo per le spese giudiziarie comporta l'irricevibilità dell'azione (art. 59 cpv. 1 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC);
che la domanda di gratuito patrocinio sospende il termine impartito per il pagamento dell'anticipo delle spese processuali e, in caso di reiezione di tale domanda, il tribunale deve concedere un termine suppletorio per effettuare il pagamento (DTF 138 III 163);
che, nella misura in cui sostiene la nullità della decisione poiché la sentenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello non era ancora passata in giudicato, la reclamante disconosce come la decisione con cui il giudice fissa un termine per il pagamento dell'anticipo delle spese processuali, così come quella di diniego del gratuito patrocinio, è immediatamente esecutiva, ovvero esplica i suoi effetti fintanto non sia impugnata e il reclamo non abbia ottenuto un effetto sospensivo (sentenza del Tribunale federale 5A_446/2021 del 29 novembre 2021 consid. 4.2);
che, pertanto, ove una parte impugni l'anticipo delle spese processuali ma non ottenga l'effetto sospensivo, essa corre il rischio, data l'immediata esecutività della decisione, di vedersi dichiarare irricevibile l'azione in applicazione dell'art. 101 cpv. 3 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_594/2021 del 1°dicembre 2021 consid. 5.1 con rinvii);
che in concreto, né al reclamo in materia di gratuito patrocinio né a quello in materia di anticipo delle spese processuali era stato conferito l'effetto sospensivo sicché le due decisioni continuavano ad esplicare i loro effetti;
che sotto questo profilo la decisione del Pretore sfugge alla critica;
che se la richiesta di un anticipo sulle spese processuali in virtù dell'art. 98 CPC non è di per sé obbligatoria, ma rientra nel potere discrezionale del giudice, l'anticipo pressoché integrale delle spese processuali costituisce nondimeno la regola mentre l'esonero ne è l'eccezione (DTF 140 III 163 consid. 4.2);
che la reclamante non spiega perché, dopo averle negato il gratuito patrocinio in mancanza di probabilità di successo, il Pretore avrebbe dovuto rinunciare per ragioni di equità a chiederle il deposito di una garanzia delle spese processuali presumibili, ciò che per altro parrebbe escluso (sentenza del Tribunale federale 4A_186/2012 del 19 giugno 2012 consid. 7 con rinvii);
che, infine, per l'art. 106 cpv. 1 CPC, in caso di “non entrata nel merito” le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente;
che, nel caso in esame, il Pretore non è entrato nel merito dell'azione promossa dall'attrice, ovvero ha dichiarato irricevibile la petizione sicché la reclamante deve essere considerata soccombente, donde l'addebito delle spese giudiziarie;
che in definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la loro riscossione si tradurrebbe verosimilmente in ulteriori oneri per l'erario cantonale, onde l'opportunità di rinunciare – eccezionalmente – a riscuoterle;
che non si pone problema di ripetibili, la resistente non essendo stata chiamata a formulare osservazioni;
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.