Incarto n. 16.2020.20
Lugano 12 aprile 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 16 marzo 2020 presentato da
RE 1 (D) (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 18 febbraio 2020 dal Pretore del Distretto di Blenio nella causa SE.2019.4 (appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 14 marzo 2019 dalla
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 marzo 2012 la ditta CO 1, attiva nel settore della falegnameria, ha trasmesso a RE 1 una fattura per delle opere di pavimentazione in legno eseguite nella sua casa di vacanza posta sulla particella n. 122 RFD di __________ di complessivi fr. 39 358.70, con un saldo in suo favore, dedotti gli acconti, di fr. 8450.55. Tale importo è rimasto impagato. Adito dalla CO 1, con decreto del 25 settembre 2018 il Pretore del Distretto di Blenio ha ordinato il sequestro dell'immobile.
B. Il 23 novembre 2018 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Blenio per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 8450.55 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2012 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________8346 dell'Ufficio esecuzione di Acquarossa. Preso atto della mancata comparizione del convenuto, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante, il 7 gennaio 2019, l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.18). Con petizione non motivata del 14 marzo 2020 la CO 1 ha promosso causa davanti al Pretore per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Al dibattimento del 20 maggio 2019 l'attrice ha motivato la sua petizione, avversata dal convenuto per il quale le fatture dell'attrice non tengono conto del versamento di fr. 22 000.– effettuato il 19 luglio 2011. In replica l'attrice ha confermato le sue domande. In duplica il convenuto ha confermato la sua posizione chiedendo “precauzionalmente” in via riconvenzionale, la restituzione di fr. 13 350.– versati in eccesso. Al termine dell'udienza il Pretore ha, in particolare, assegnato all'attrice un termine di 15 giorni “per produrre ogni documentazione utile per determinare la causale del versamento di fr. 22 000.–”.
Il 3 giugno 2019 l'attrice ha prodotto i documenti richiesti (I1-I14 e L1-L5) unitamente a un memoriale intitolato “risposta”. Il 19 giugno seguente il convenuto ha eccepito la ricevibilità dell'allegato e ha dichiarato di mantenere la sua domanda riconvenzionale. Con disposizione ordinatoria processuale del 29 agosto 2019 il Pretore ha estromesso dagli atti il memoriale introdotto dell'attrice il 3 giugno 2019, così come le osservazioni del 19 giugno 2019 del convenuto, e ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per formulare eventuali osservazioni sulla ricevibilità dell'azione riconvenzionale. Preso atto delle osservazioni del 5 e del 16 settembre 2019, il Pretore ha accertato, l'11 ottobre 2019, la tardività della domanda riconvenzionale, e ha impartito alle parti un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni scritte. Nei loro memoriali dell'11 novembre e del 2 dicembre 2019 le parti hanno mantenuto le rispettive domande, il convenuto chiedendo altresì di revocare il sequestro del proprio fondo.
C. Statuendo con decisione del 18 febbraio 2020 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 8450.55 oltre interessi al 5% dal 30 aprile 2012. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– (compresi fr. 300.– per la procedura di conciliazione) sono state poste per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 24 marzo 2020 il presidente della Camera ha accordato al reclamo l'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 19 febbraio 2020. Introdotto il 16 marzo 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
Nella decisione impugnata, il Pretore dopo avere accertato la conclusione tra le parti di un contratto d'appalto, ha constatato che controversa era la questione di sapere se con il versamento all'attrice di fr. 22 000.–, effettuato il 19 luglio 2011, il convenuto avesse già integralmente corrisposto la mercede da lui dovuta per i lavori di pavimentazione del suo immobile. Egli ha rilevato che l'offerta del 30 marzo 2011 prevedeva una mercede complessiva di fr. 78 036.10 così ripartita: “sottostruttura” fr. 23 304.50, “pavimento mansarda” fr. 4744.–, “pavimenti” fr. 42 010.10 e “pavimenti tunnel” fr. 6000.–. Egli ha poi appurato che contrariamente a quelli ascritti alle voci “sottostruttura”, “pavimento mansarda” e “pavimenti”, che sono indicate nelle “diverse fatture del 30 marzo 2012 a volte identiche”, per gli interventi riferiti alla voce “pavimenti tunnel” non era stata emessa alcuna fattura “ciò che porta a ritenere che questi lavori non siano stati realizzati”. Il primo giudice ha poi rilevato che agli atti non vi erano contestazioni del convenuto successive alle fatture “in particolare con riguardo al fatto che le pretese opere non sarebbero state eseguite, ma tutt'al più sussistevano divergenze “in punto alla contabilizzazione dei versamenti ricevuti dal committente”. Inoltre, per il Pretore, oltre alle fotografie dei lavori – sebbene non risolutive – trasmesse al committente il 28 febbraio 2012 (doc. L5) e i bollettini delle regie – ancorché non sottoscritti dal committente – l'assenza di notifiche di difetti da parte del convenuto lascia “suggerire un'esecuzione dei lavori, oltre che completa, pure corretta”. In sostanza, a suo avviso, “gli atti portano a ritenere che la CO 1 abbia correttamente realizzato le opere fatturate a RE 1”. Né vi erano ragioni per dubitare del fatto che la ditta avesse chiesto al committente una mercede corrispondente al valore del lavoro e alle sue spese. Anzi, egli ha epilogato, quanto esposto nelle fatture “risulta perfino inferiore per rapporto al preventivo – accettato dal convenuto, giacché ha poi conferito alla ditta l'incarico di realizzare le opere – di cui all'offerta 30 marzo 2011 (fr. 23 910.40 e fr. 47 969.70, sconto e IVA inclusi; doc. L1)”.
Ciò posto, il Pretore ha esaminato in che misura il convenuto avesse già onorato la mercede, accertando che con il versamento effettuato il 19 luglio 2011 di fr. 22 000.– il committente aveva retribuito integralmente i lavori definiti alla voce “sottostruttura”, giacché “al di là del fatto che la mercede preventivata fosse leggermente superiore (fr. 22 079.90), questa posizione non è stata ripresa nella fattura del 30 marzo 2012”. Egli ha accertato altresì che per le altre voci risultavano pagamenti di due acconti per complessivi fr. 30 908.15 (fr. 24 500 + fr. 6408.15) donde in definitiva uno saldo di fr. 8450.55 in favore dell'attrice. In siffatte circostanze, egli ha accolto la petizione ma respinto la richiesta volta al rigetto definitivo dell'opposizione “giacché l'attrice ha omesso di produrre l'atto esecutivo”.
Il reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di avere ritenuto erroneamente che litigiosa fosse unicamente la questione di sapere se con il suo pagamento di fr. 22 000.– egli avesse già corrisposto integralmente la mercede dell'attrice. Egli ribadisce di avere censurato “l'insufficienza allegatoria e totale assenza di mezzi di prova oggettivi da cui affiorasse la tipologia dei lavori effettivamente effettuati e che sarebbero rimasti impagati”. A suo avviso il Pretore avrebbe quindi dovuto esaminare prima tale censura riferendosi unicamente “al contraddittorio e alle prove assunte a quello stadio; in virtù dell'indiscusso principio degli stadi preclusivi del processo civile infatti nessuna prova successiva al dibattimento poteva mirare all'accertamento della natura, del volume, della regolarità e della congruità economica delle opere di cui CO 1 chiedeva il pagamento”. Per il committente, l'attrice “non ha portato la prova del fondamento delle proprie pretese, ammettere il contrario si rivelerebbe crassamente contrario al principio attitatorio e dispositivo, così come pretendere che egli dovesse giustificare il mancato pagamento (…) risulterebbe contrario al principio cardine sancito dall'art. 8 CC”. Il reclamante soggiunge che la fattura su cui l'appaltatrice fonda la sua pretesa è del 30 marzo 2012 ma fa riferimento a una “garanzia costruzione inviata per e-mail in data 14.05.2012”, ciò che a suo avviso costituisce un'incongruenza temporale che “mina ulteriormente la già manchevole posizione processuale” della controparte.
Premesso che incombe all'appaltatore, che chiede il pagamento della propria mercede, provarne l'ammontare (cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 5ª edizione, pag. 440 n. 103 segg.), dal profilo procedurale la parte che sopporta l'onere della prova è pure gravata dall'onere di allegazione. Il convenuto, da parte sua, dev'essere messo nella situazione di contestare quei fatti e di offrire controprove. Spetta infine al giudice operare gli accertamenti necessari e sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti (art. 55 cpv. 1 CPC). Non è compito del giudice per contro sostituirsi alla diligenza dei contendenti o suggerire fatti che una parte non ha addotto. Ciò non impedisce al giudice, in ogni modo, di fondarsi su fatti che rientrano nel quadro del processo, indipendentemente da chi li ha allegati (DTF 143 III 1 consid. 4.1 con rinvii).
Inoltre, quando, come in concreto, è applicabile la massima dispositiva il giudice deve unicamente assumere i mezzi di prova concernenti fatti pertinenti debitamente contestati (art. 150 cpv. 1 CPC). Controverso è un fatto che dopo essere stato debitamente allegato e specificato è stato dettagliatamente contestato in causa nei termini dell'art. 55 CPC. Nei processi che sottostanno alla massima dispositiva il convenuto deve pertanto specificare nella risposta quali dei fatti esposti dall'attore riconosca o contesti (art. 222 cpv. 2 CPC). La contestazione deve essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attore di capire quali siano le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Le esigenze della motivazione delle contestazioni sono meno severe di quelle che vigono per le allegazioni dei fatti, ma sono correlate: più quest'ultime sono dettagliate, più la controparte deve specificare concretamente quali sono i singoli fatti che contesta (CCR sentenza inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020 consid. 7a con rinvii).
a) In concreto, la CO 1 ha introdotto una petizione non motivata di modo che il Pretore ha citato le parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC). Al dibattimento del 20 maggio 2019 l'attrice ha motivato la petizione spiegando che la pretesa di fr. 8450.55 si riferisce alla mercede per i “lavori di falegnameria svolti nella casa del convenuto. La richiesta si basa sul saldo di cui alla fattura 30 marzo 2012, emessa presumibilmente a poco tempo dal termine dei lavori d'uso nella ditta. Alla fattura sono seguiti solleciti. La parte convenuta mai, in alcun modo, ha sollevato contestazioni sull'esecuzione dei lavori e/o sull'importo fattura. Vi è stato uno scambio di corrispondenza e-mail con il precedente patrocinatore della parte convenuta; scambio di corrispondenza che non ha portato a chiarire la fattispecie”.
b) Trattandosi del pagamento di una fattura, l'attore non può, in linea di principio, limitarsi a indicare nell'esposizione dei fatti di petizione l'importo totale della sua fattura e a riferirsi per i dettagli a un documento allegato al memoriale. Nondimeno ove il contenuto della fattura sia esplicito (“selbsterklärend”), ovvero contenga le necessarie informazioni in modo chiaro e completo, l'obbligo di includere i dettagli della stessa nella petizione diventa privo di significato. In tal caso il rinvio è sufficiente e la fattura si considera ammessa, e non deve essere provata, se il convenuto non concretizza la sua contestazione indicando con precisione le posizioni della stessa che contesta. Contestazioni globali non bastano (DTF 144 III 523 consid. 5.2.2; CCR sentenza inc. 16.2019.34 del 14 settembre 2020 consid. 7a con rinvii).
c) In concreto, l'attrice si è riferita alla fattura del 30 marzo 2012, allegata quale doc. B, del seguente tenore:
d) La fattura in questione contiene le necessarie informazioni che permettono di capire chiaramente quali siano le prestazioni svolte dalla ditta e da lei rivendicate. Essa si rivela pertanto esplicita e non lascia spazio a interpretazioni. In circostanze siffatte non appare pertanto insostenibile ritenere che l'attrice avesse correttamente fatto fronte al suo onere di allegazione. Certo, come evidenzia il reclamante, la fattura datata 30 marzo 2012 prodotta dall'attrice quale doc. B oltre a rinviare a una “garanzia costruzione inviata per e-mail in data 14.05.2012”, presenta un saldo di fr. 8450.55 diverso da quello indicato sulla fattura di medesima data prodotta dal convenuto quale doc. 1 di fr. 6258.70. A parte il fatto che tale “incongruenza temporale” non inficia le esplicite informazioni sui lavori e sui singoli costi delle prestazioni indicate nei due documenti, dal loro raffronto la discrepanza si riconduce alla differenza tra “la richiesta di acconto da versare” di fr. 8600.– e l'acconto effettivamente versato di fr. 6408.15.
e) Visto quanto precede, la contestazione del convenuto della fattura doveva essere sufficientemente precisa e concreta da permettere all'attrice di capire quali fossero le allegazioni contestate e conseguentemente i fatti da provare. Se non che, l'interessato si è limitato a sostenere che “la petizione e il complemento avvenuto in odierna udienza sono sprovvisti di qualsiasi mezzo di prova che oggettivizzi il volume e la tipologia dei lavori che l'attrice ha effettuato e che sarebbero rimasti impagati. Già per questo motivo la petizione non può essere accolta essendo chiaro a chi incombe l'onere probatorio”. Si tratta tuttavia di una contestazione globale e generica che non permette di capire quali prestazioni fatturate dall'attrice non sarebbero state eseguite rispettivamente quali prezzi o costi fatturati non fossero congrui. In tali circostanze, in mancanza di contestazioni sufficientemente concrete e precise nella risposta, le prestazioni dell'attrice, con la relativa mercede, dovevano reputarsi come non controverse e dunque non necessitavano di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Fosse giunto a tale conclusione, il Pretore nemmeno avrebbe dovuto esaminare se l'attrice avesse provato l'esecuzione dei lavori e l'ammontare della mercede rivendicata. Ne segue che non occorre esaminare oltre le censure del reclamante su tali aspetti. Quanto meno nel risultato, la decisione impugnata resiste alla critica.
Si aggiunga che nella misura in cui rientrano nel quadro del processo, il Pretore poteva tenere conto anche di fatti non espressamente allegati dalle parti (DTF 142 III 462). Premesso che per l'attrice il versamento di fr. 22 000.– si riferiva ad altri lavori non contemplati nella fattura del 30 marzo 2012, è vero che al dibattimento del 20 maggio 2019 il Pretore l'ha invitata a presentare “ogni documentazione utile per determinare la causale del versamento di fr. 22 000.–”, ovvero che avesse “una causale indipendente da quella di cui alla petizione in oggetto” (verbale pag. 3). Per sostanziare la propria allegazione, l'attrice avrebbe pertanto dovuto dimostrare di avere eseguito lavori di falegnameria in due fasi distinte. In siffatte circostanze quanto risultato dall'istruttoria rientrava ancora nell'ambito fattuale allegato dalle parti e nel contesto giuridico della causa. Ne segue che nessun rimprovero può essere mosso al Pretore.
A parte il fatto che la richiesta si fonda su fatti nuovi e come tale irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), se un tribunale dimentica di esaminare – anche solo in parte – una richiesta di giudizio (infra petita), si versa in un diniego di giustizia che va censurato con i normali mezzi d'impugnazione. Si versa per contro in un caso di rettifica se il tribunale, pur avendo esaminato una richiesta di giudizio, dimentica – ad esempio – di formulare il dispositivo (I CCA sentenza inc. 11.2011.136 del 13 maggio 2013 consid. 10). Premesso ciò, a ragione il reclamante rileva che il dispositivo della sentenza impugnata è incompleto, il Pretore al considerando 7 avendo bensì esaminato e motivato la reiezione della richiesta dell'attrice volta al rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo n. __________46 dell'Ufficio esecuzione di Acquarossa salvo nulla indicare nel dispositivo. Se non che, la rettifica di una decisione compete al giudice che ha emesso la decisione, cui l'interessato può sempre rivolgersi (sentenza del Tribunale federale 5A_627/2019 del 9 aprile 2020 consid. 6; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 334). Anche al riguardo il reclamo è dunque destinato all'insuccesso.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
Le spese processuali di fr. 900.– sono poste a carico del reclamante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.