Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2021.39
Entscheidungsdatum
11.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2021.39

Lugano 11 ottobre 2022/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 30 settembre 2021 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 30 agosto 2021 dal Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa SE.2020.8 (contratto d'appalto) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 dicembre 2020 dalla

CO 1 (rappresentata dal socio e gerente José Domenech, Agno),

Ritenuto

in fatto: A. Nel mese di ottobre 2018 RE 1 ha chiesto alla ditta CO 1, __________, attiva nel settore degli impianti elettrici e telefonici, di installare nella sua abitazione di vacanza di __________ un sistema di comando a distanza tramite telefono (“internet delle cose”) con cui controllare il riscaldamento, il frigorifero, la lavastoviglie e una nuova linea di luce LED. Al termine dei lavori, eseguiti tra il 30 ottobre e il 23 novembre 2018, la CO 1 ha emesso una fattura di fr. 2550.– che è stata pagata dal committente.

B. L'8 luglio 2019 la S__________ ha informato RE 1, suo cliente, che con la disattivazione della rete 2G prevista per la fine del 2020 il suo apparecchio non avrebbe più potuto utilizzare tale tecnologia e gli suggeriva di sostituire, prima di questa scadenza, il suo dispositivo di comando a distanza. Su richiesta di RE 1, tra il 7 e l'11 novembre 2019 la CO 1 ha installato nella sua abitazione di vacanza un nuovo comando telefonico basato sulla tecnologia 4G. Il 13 novembre 2019 la ditta ha trasmesso al committente una fattura di fr. 1983.55. A seguito del mancato pagamento di tale fattura, è intercorso uno scambio di corrispondenza tra la ditta e il committente, il quale sosteneva che non essendo trascorsi i due anni della garanzia l'apparecchio doveva essere sostituito gratuitamente. La ditta ha respinto tale obiezione e il 18 maggio 2020 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________8 emesso dal­l'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 1983.55.– oltre agli interessi del 9% dal 12 dicembre 2019, indicando quale causa del credito “fattura n. 1911994 del 13.11.2019”, nonché di fr. 50.– per le sue spese amministrative, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

C. Il 19 agosto 2020 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Vezia chieden­do di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazio­ne volto a ottene­re il paga­men­to di fr. 1983.55 oltre accessori. All'udienza del 24 novembre 2020, vista l'assenza del convenuto, l'autorità di conciliazione ha preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti e ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante (inc. CO.2020.22).

D. Con petizione del 21 dicembre 2020 la ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Essa ha chiesto altresì il pagamento di fr. 123.30 per le spese esecutive e di fr. 300.– per una consulenza legale, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo. All'udienza del 2 febbraio 2022, indetta per il dibattimento, il convenuto ha proposto di respingere la peti­zione.

E. Statuendo con sentenza del 30 agosto 2021 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 1983.55 oltre interessi al 5% dal 14 dicembre 2019. Le spese processuali di complessivi fr. 410.– (compresi fr. 150.– per la procedura di conciliazione) sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 200.–.

F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insor­to a questa Camera con un reclamo del 30 settembre 2021 in cui chiede sostanzialmente di respingere la petizione. L'atto non è stato notificato alla CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 31 agosto 2021. Introdotto il 30 settembre 2021 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

  2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere accertato che tra le parti è sorto un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 CO e riassunto i presupposti per far valere i diritti di garanzia in caso di difetto dell'opera in applicazione degli art. 367 segg. CO, ha constatato che il convenuto, pur essendo venuto a conoscenza il 13 novembre dell'anno 2019 del difetto dell'opera eseguita un anno prima, ovvero al momento della ricezione della fattura “in cui era esposto nei dettagli che si trattava di opere di aggiornamento del sistema che è passato dalla tecnologia 2 G a quella 4G”, ha notificato il difetto unicamente il 5 febbraio 2020 “oltre 2 mesi dopo la fattura e 3 dopo la conclusione delle opere”. In siffatte circostanze, egli ha soggiunto, la notifica del difetto è tardiva e “l'opera andrebbe considerata come accettata”, con la conseguenza che quanto eseguito nel mese di novembre del 2019 non può essere considerato un lavoro in garanzia.

Il Giudice di pace ha accertato altresì che nel mese di novembre 2019 l'attrice ha provveduto alla posa di una nuova antenna e all'istallazione di un nuovo comando telefonico non perché il comando a distanza istallato l'anno prima non funzionasse più correttamente ma perché il suo utilizzo non sarebbe più stato possibile al momento della disattivazione della rete 2G da parte dell'operatore telefonico. Per il primo giudice, quindi, le opere eseguite nel 2019 sono nuove e resesi necessarie “a causa di un elemento esterno”, ossia della nota decisione di S__________. Egli ha così negato la difettosità dell'opera. Quanto al fatto che l'attrice, quale professionista del settore, avrebbe dovuto sapere dell'imminente dismissione della rete 2G e avvisare quindi il committente, il Giudice di pace ha accertato che l'attrice è venuta a conoscenza di tale circostanza l'8 luglio 2019 e, pertanto, una difettosità sarebbe potuta entrare in linea di conto solo da quella data. Ma siccome l'impianto era stato installato 9 mesi prima, anche tale obiezione del convenuto non poteva essere ammessa.

  1. RE 1 ribadisce che la ditta attrice, in quanto specialista del settore, sapeva “benissimo” che S__________ avrebbe a breve disattivato la rete 2G e siccome essa gli ha deliberatamente sottaciuto questa informazione i termini di garanzia “passano a 5 o 10 anni”. Egli sostiene di poi che della “storia del 2G” è venuto a conoscenza soltanto quando ha contestato di dovere pagare la fattura del 13 novembre 2019 “perché non era giusto pagare un lavoro per la stessa cosa 2 volte ed in effetti non mi aspettavo di ricevere fatture”. In definitiva il committente ritiene di nulla più dovere all'attrice che ha sistemato “l'impianto che non funzionava in garanzia”.

a) Premesso che tra le parti è sorto un contratto d'appalto retto dagli art. 363 segg. CO, il Giudice di pace ha ritenuto che il convenuto si avvalesse dei diritti di garanzia elencati dall'art. 368 CO. Se non che, quantunque vi sia effettivamente un accenno a tali diritti, un'opera è considerata difettosa se è priva di una delle qualità pattuite espressamente o tacitamente fra le parti o se le manca una qualità che il committente poteva attendersi secondo le regole della buona fede (DTF 131 III 145 consid. 4; più di recente: sentenza 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 6 con rinvii). In concreto, tutto ciò nemmeno è stato preteso dal convenuto, il quale a ben vedere imputa all'attrice una mancanza di diligenza per avergli installato un impianto che utilizzava la rete 2G sottacendogli deliberatamente che dalla fine del 2020 S__________ l'avrebbe disattivata. E dandosi una violazione del dovere di diligenza, quale obbligo accessorio cui è assoggettato un appaltatore, quest'ultimo deve risarcire il danno subìto dal committente secondo i principi della responsabilità stabiliti dall'art. 97 CO.

b) La responsabilità dell'appaltatore presuppone pertanto, cumulativamente, una violazione dell'obbligo contrattuale di diligenza, un danno, un nesso di causalità naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno, così come la colpa, la quale è tuttavia presunta. Incombe al committente provare la violazione di un obbligo contrattuale da parte dell'appaltatore, il danno e il relativo nesso di causalità, mentre incombe all'appaltatore dimostrare l'inesistenza di una sua colpa (DTF 133 III 124 consid. 3.1; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2013.44 del 18 settembre 2014 consid. 4e con rinvii).

c) Ora, che nel 2018 una ditta specializzata in impianti di telefonia non fosse al corrente del fatto che alla fine del 2020 S__________ avrebbe dismesso la rete 2G non appare verosimile, ove appena si pensi che la notizia circolava già dal 2015 (cfr. comunicato stampa dell'8 ottobre 2015, agli atti). Che, sulla scorta di tale informazione, una ditta seria avrebbe nel 2018 dovuto informare un committente di tale eventualità secondo i principi della buona fede e della lealtà commerciale è indubbio. Sta di fatto che, nel caso in esame, in sede di dibattimento l'attrice ha affermato – senza contestazioni da parte del convenuto – che quando ha installato il primo comando a distanza “il 4G non era in commercio ed è arrivato solo nel novembre 2019” (cfr. verbale del 2 febbraio 2021, pag. 1 in fine e pag. 2 in alto). E il reclamante nemmeno pretende, né tanto meno dimostra, che qualora fosse stato avvisato non avrebbe concluso il contratto con l'attrice. In siffatte circostanze, non si ravvisano elementi per fondare una responsabilità della ditta attrice.

  1. Si aggiunga, ad ogni modo che, si volesse seguire la tesi del committente sull'esistenza di un difetto dell'opera, l'esito della vertenza giudiziaria non muterebbe. Premesso che il primo giudice ha correttamente riassunto i presupposti per far valere i diritti di garanzia in caso di difetto dell'opera, e segnatamente quello della tempestività della notifica, in applicazione degli art. 367 segg. CO e che in mancanza di valide censure i fatti accertati dal Giudice di pace non possono dirsi manifestamente errati, ovvero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità, RE 1 ritiene sostanzialmente che la deliberata omissione di informazione comporta un prolungamento dei termini di garanzia.

Secondo l'art. 371 CO i diritti del committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna della stessa (cpv. 1), per il resto si applicano per analogia le norme relative alla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore. Ora, è vero che nel caso in cui il committente sia stato intenzionalmente ingannato dall'appaltatore, questi non può invocare la limitazione dell'obbligo di garanzia per omessa o tardiva notifica, ragione per cui il termine di prescrizione per esercitare i diritti di garanzia è di 10 anni dalla ricezione dell'opera (art. 197 CO in relazione all'art. 371 cpv. 1 CO; Chaix in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 20 ad art. 371). Resta il fatto che l'attore si è limitato ad addure tale circostanza ma non ha provato, come gli incombeva (Chaix, op. cit., n. 44 ad art. 371), che l'attrice abbia consapevolmente omesso di comunicargli l'esistenza del difetto. E al proposito, l'appaltatore deve avere un'effettiva conoscenza del difetto, l'ignoranza foss'anche dovuta a una grave negligenza non essendo sufficiente (sentenza del Tribunale federale 4A_627/2020 del 24 agosto 2021 consid. 4.2 con rinvii; v. anche in materia di appalto: sentenza 4A_245/2018 del 4 luglio 2018 consid. 2.1.1). In concreto il Giudice di pace ha accertato, senza che il reclamante ne contesti l'arbitrarietà, che la ditta attrice è venuta a conoscenza delle intenzioni di S__________ solo l'8 luglio 2019, oltre sette mesi dopo l'istallazione del primo impianto. Nelle circostanze descritte, la conclusione del primo giudice, di ritenere la notifica del difetto intempestiva non poteva dirsi errata. Ne segue che il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, vede la sua sorte segnata.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone proble­ma di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'attrice non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

12

Cost

  • art. 9 Cost

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

7