Incarto n. 16.2015.11
Lugano 10 aprile 2017/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2015 presentato da
RE 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro la decisione emessa il 29 dicembre 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2013.288 (ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno) promossa con petizione dell'11 luglio 2013 dalla
CO 1 (patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso degli anni 2011 e 2012 la società RE 1, attiva nel commercio di vini, ha fornito alla società CO 1, gerente del B__________ a __________, diversa merce per la quale ha emesso più di un centinaio di fatture. Ritenendo che la cliente non avesse pagato diciannove fatture emesse tra il 31 maggio 2011 e l'8 marzo 2012, l'8 giugno 2012 la RE 1 le ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l’incasso di fr. 6341.30 più interessi al 6% calcolati su ogni singolo importo fatturato. Il dettaglio delle “fatture scoperte” è il seguente:
n. 10434 del 31.05.2011 fr. 607.05 più interessi al 6% dal 30.06.2011
n. 10473 del 03.06.2011 fr. 185.95 più interessi al 6% dal 03.07.2011
n. 10518 del 07.06.2011 fr. 335.00 più interessi al 6% dal 07.07.2011
n. 10622 del 14.06.2011 fr. 185.95 più interessi al 6% dal 14.07.2011
n. 10701 del 17.06.2011 fr. 274.75 più interessi al 6% dal 17.07.2011
n. 10736 del 21.06.2011 fr. 286.40 più interessi al 6% dal 21.07.2011
n. 11257 del 04.08.2011 fr. 781.50 più interessi al 6% dal 03.09.2011
n. 11485 del 25.08.2011 fr. 264.40 più interessi al 6% dal 24.09.2011
n. 11570 del 01.09.2011 fr. 482.10 più interessi al 6% dal 01.10.2011
n. 11654 del 09.09.2011 fr. 70.65 più interessi al 6% dal 09.10.2011
n. 11770 del 20.09.2011 fr. 228.75 più interessi al 6% dal 20.10.2011
n. 11805 del 22.09.2011 fr. 446.45 più interessi al 6% dal 22.10.2011
n. 12351 del 28.11.2011 fr. 244.95 più interessi al 6% dal 28.12.2011
n. 12352 del 28.11.2011 fr. 167.40 più interessi al 6% dal 28.12.2011
n. 12429 del 29.11.2011 fr. 115.35 più interessi al 6% dal 29.12.2011
n. 12635 del 30.11.2011 fr. 596.15 più interessi al 6% dal 30.12.2011
n. 13185 del 30.12.2011 fr. 397.20 più interessi al 6% dal 29.01.2012
n. 117130 del 16.05.2011 fr. 543.00 più interessi al 6% dal 15.06.2011
n. 1200777 del 08.03.2012 fr. 128.30 più interessi al 6% dal 07.04.2012
B. La società escussa non ha interposto opposizione al citato PE e la procedura esecutiva è continuata fino allo stadio della comminatoria di fallimento notificatale il 14 agosto 2012. Il 21 dicembre 2012 la RE 1 ha presentato istanza di fallimento, che è stato decretato il 1° marzo 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con effetto dal 4 marzo 2013. Adita il 14 marzo 2013 dalla CO 1, con sentenza del 26 marzo 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha annullato la dichiarazione di fallimento, la società avendo dimostrato il pagamento a saldo dell'esecuzione promossa dalla controparte, di fr. 7163.70 (fr. 6341.30 oltre spese e interessi; inc. 14.2013.41).
C. Il 16 aprile 2013 la CO 1, accortasi di avere pagato tutte le fatture emesse dalla fornitrice prima dell'inizio della procedura esecutiva, ha chiesto alla RE 1 la restituzione di fr. 7163.70 indebitamente versati e di risarcirle fr. 500.– per l'anticipo delle spese giudiziarie e fr. 1905.10 per quelle legali. Il 29 aprile 2013 la RE 1 ha contestato le pretese della cliente.
D. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, l'11 luglio 2013 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere sulla base degli art. 63 e 97 CO il pagamento di complessivi fr. 9298.80 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013, corrispondenti all'importo versato all'UE di Lugano di fr. 7163.70, alle spese giudiziarie pagate per la procedura di revoca del fallimento di fr. 230.– e a quelle legali di fr. 1905.10. Nelle sue osservazioni del 16 settembre 2013 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. All'udienza del 23 ottobre 2013, indetta per le prime arringhe, le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi allegati del 7 e 10 luglio 2014 esse hanno ribadito i loro punti di vista.
E. Statuendo il 29 dicembre 2014 il primo giudice ha parzialmente accolto la petizione, obbligando la convenuta a pagare all'attrice fr. 5217.45 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013. Le spese processuali di fr. 350.– sono state poste per il 44% a carico dell'attrice e per il 56% a carico della convenuta, tenuta a rifondere alla controparte fr. 150.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 gennaio 2015, in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 2 febbraio 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18 marzo 2015 la CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 31 dicembre 2014, sicché il reclamo, introdotto il 30 gennaio 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 4A_456/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 5; CCR, sentenza inc. 16.2012.56 del 31 luglio 2013 consid. 5b con riferimenti).
Per la resistente il reclamo dev'essere dichiarato irricevibile già solo per il fatto che con questo rimedio può essere censurato l'accertamento manifestamente errato dei fatti e non il semplice accertamento errato dei fatti o la mera valutazione delle prove come indicato dalla controparte. Ora, che nella procedura di reclamo l'autorità superiore non disponga di pieno potere cognitivo nell'esame dei fatti, nei quali rientra l'apprezzamento delle prove, sicché questi vanno censurati solo se manifestamente errati è indubbio (art. 320 lett. b CPC). Resta il fatto che dichiarare irricevibile un rimedio giuridico solo perché un reclamante omette di indicare l'avverbio “manifestamente” per censurare “la valutazione delle prove e conseguente accertamento dei fatti” non appare giustificato giacché costituirebbe un'inammissibile formalismo eccessivo. In ogni caso è palese che le argomentazioni dell'insorgente devono permettere di ritenere che l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità. In caso contrario l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice non è arbitrario. Sulla questione non occorre perciò dilungarsi.
Il Pretore, riassunte le varie testimonianze assunte durante l'istruttoria, ha rilevato come i testi potessero essere suddivisi in due categorie. Da un lato vi era chi confermava il pagamento delle varie forniture in contanti al momento della loro consegna (T: ex dipendente dell'attrice, A__________ : ex dipendente della convenuta, __________ V: dipendente dell'attrice e U__________ : amministratore unico dell'attrice dal 4 aprile 2013). Dall'altro vi era chi sosteneva che nel 2011 l'attrice aveva accumulato un debito di fr. 6000/7000.–, importo del cui recupero A __________ si era voluto occupare in prima persona salvo poi addurre varie scusanti per giustificare il mancato incasso (C: ex dipendente della convenuta, E__________ __________ e __________ N__________: dipendenti della convenuta). Egli ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai testi del primo gruppo, salvo per le fatture n. 12351, 12352, 12429 e 12635 di complessivi fr. 1123.85 per cui nessun teste aveva riconosciuto la firma su di esse apposta, erano inequivocabili. A mente del Pretore invece, le dichiarazioni rese dai testimoni del secondo gruppo che, a suo parere, non avevano avuto contatti diretti con l'attrice in merito al pagamento delle fatture, non dimostrano il mancato pagamento degli importi fatturati, ma semmai il loro mancato accredito nella cassa della convenuta, circostanza priva di rilevanza per l'esito della causa. Ciò posto, il primo giudice ha accolto la petizione limitatamente a fr. 5217.45 (fr. 6341.30 ./. fr. 1123.85) in applicazione dell'art. 63 cpv. 3 CO, respingendo le altre pretese risarcitorie poiché “il mancato pagamento dell'importo complessivo di fr. 1123.85 giustificava la relativa esecuzione, l'istanza di fallimento e l'intervento del legale dell'attrice per ottenerne la revoca”.
La reclamante si duole che per ricostruire i fatti il Pretore ha dato particolare credito alla testimonianza di A__________ , a cui invece non avrebbe dovuto attribuire alcuna valenza probatoria sia perché il suo ex dipendente ha ammesso di avere un motivo di inimicizia nei suoi confronti, ciò che a suo avviso ne ha compromesso la credibilità, sia perché egli ha mantenuto i contatti con i dipendenti della CO 1, oltre a essere in buoni rapporti con __________ S (amministratore unico della controparte dal 28 dicembre 2010 al 25 gennaio 2013).
Ora, è vero che A__________ __________ ha dichiarato di avere un motivo di inimicizia verso la convenuta “in quanto mi deve circa fr. 30 000.– di salari arretrati” (deposizione del 9 aprile 2014, verbali pag. 6). È altresì possibile che egli abbia mantenuto i contatti con i dipendenti della CO 1, oltre a essere in buoni rapporti con __________ S__________. Resta il fatto che ciò non comporta d'acchito l'esclusione della deposizione in esame né la priva di valore probatorio. La sua concludenza va valutata, certamente con prudenza e circospezione, nell'ambito dell'apprezzamento sulle risultanze probatorie che spetta al giudice, al quale è riconosciuto un ampio margine di apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 4A_181/2012 del 10 settembre 2012 consid. 3 con riferimenti; v. anche CCC, inc. 16.2004.40 del 31 maggio 2005, consid. 10).
Sia come sia, si volesse anche ignorare la deposizione di A__________ , così come la dichiarazione scritta del 13 marzo 2013 (doc. E) confermata in sede di audizione testimoniale, il pagamento in contanti della merce al momento della consegna è stato confermato da __________ T (deposizione del 9 aprile 2014, verbali pag. 2), __________ V__________ (deposizione del 9 aprile 2014, verbali pag. 4) e U__________ __________ (deposizione del 29 aprile 2014, verbali pag. 4). Per di più, salvo la fattura n. 11257, su cui si tornerà, __________ T__________ ha confermato che la dicitura “pagato” indicata sulle seguenti fatture per complessivi fr. 3624.05:
n. 10434 del 31.05.2011 di fr. 607.05
n. 10473 del 03.06.2011 di fr. 185.95
n. 10518 del 07.06.2011 di fr. 335.––
n. 10622 del 14.06.2011 di fr. 185.95
n. 10701 del 17.06.2011 di fr. 274.75
n. 11485 del 25.08.2011 di fr. 264.40
n. 11570 del 01.09.2011 di fr. 482.10
n. 11654 del 09.09.2011 di fr. 70.65
n. 11770 del 20.09.2011 di fr. 228.75
n. 11805 del 22.09.2011 di fr. 446.45
n. 117130 del 16.05.2011 di fr. 543.––
era stata apposta da A__________ __________ (loc. cit.). Sotto questo profilo non si ravvisa alcuna insostenibile deduzione delle risultanze probatorie da parte del Pretore. Relativamente alla fattura n. 11257, per contro, __________ T__________ non è stato in grado di riconoscere la firma di A__________ , ma __________ V ha confermato di avere personalmente versato fr. 780.– ad A__________ __________, la cui firma figura sulla relativa fattura (doc. D).
La reclamante rimprovera al primo giudice di non avere attribuito valenza probatoria alle dichiarazioni rese da __________ C__________, E__________ e __________ N__________. In realtà il Pretore le ha valutate giungendo alla conclusione che trattandosi di testimonianze indirette “non dimostrano il mancato pagamento, bensì il mancato accredito del relativo importo nelle casse della convenuta”, giacché i tre testi non hanno avuto alcun contatto diretto con l'attrice per quanto riguarda degli asseriti scoperti e “nessuno di loro ha partecipato a riunioni con i rappresentanti dell'attrice votate a questo tema degli asseriti scoperti oppure ha interloquito direttamente con costoro a questo proposito”. Con tale motivazione la reclamante non si confronta di modo che, insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), il reclamo è su questo punto finanche irricevibile.
La reclamante si duole che il Pretore non ha dato alcun peso all'argomentazione da lei esposta secondo cui il fatto che le date di emissione delle fatture (doc. D) non coincidano mai con quelle apposte accanto alla dicitura “pagato” smentisce le dichiarazioni dei dipendenti della controparte e di A__________ , i quali hanno sostenuto che le fatture sono state pagate alla consegna e rende le loro testimonianze del tutto inattendibili. Ora, è vero che le date di fatturazione della merce non coincidono con quelle scritte accanto alla dicitura “pagato”. Se non che, questo fatto non è, da se solo, sufficiente a sconfessare le dichiarazioni dei testi secondo cui la merce era pagata alla consegna, né tantomeno rende le loro testimonianze inattendibili. In effetti sul fatto, dato come presupposto acquisito nella censura della reclamante, che la merce fosse consegnata lo stesso giorno in cui era fatturata non vi è alcun riscontro probatorio. Peraltro, anche qualora la merce non fosse sempre stata pagata alla consegna come dichiarato dai testi, ciò ancora non costituirebbe una controprova del fatto che le fatture che riportano la scritta “pagato” e la firma di A __________ in segno di quietanza (art. 88 CO) siano state saldate. Anche su questo punto il reclamo si rivela infondato.
La reclamante solleva dubbi sull'autenticità delle dodici ricevute rilasciate da A__________ , rilevando che la scrittura e la firma attribuiti a quest'ultimo cambiano in maniera evidente da una fattura all'altra. Ciò sarà anche vero, ma, come si è detto, __________ T ha riconosciuto la firma di A__________ __________ vicino alla dicitura “pagato” su varie fatture (sopra consid. 4). Le differenze messe in evidenza dalla reclamante non bastano a suscitare seri dubbi circa l'autenticità della firma. Anche al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.
La reclamante si duole infine che il Pretore abbia riconosciuto il pagamento delle fatture n. 11257, 13185 e 10736 per complessivi fr. 1465.10. Ora, le ultime due fatture riportano la firma di __________ V__________, il quale ha dichiarato che “le stesse sono state pagate” (deposizione del 9 aprile 2014, verbali pag. 4). Se non che, sulle menzionate fatture non figura alcuna valida quietanza da parte della convenuta, giacché la fattura n. 13185 riporta unicamente la firma del dipendente dell'attrice, mentre la fattura n. 10736 in aggiunta alla firma di __________ V__________ riporta un “pagato” depennato con accanto la scritta “nullo” e “passa A__________”. In siffatte circostanze, non è possibile ammettere che l'attrice abbia provato l'avvenuto pagamento delle due menzionate fatture. Quanto alla fattura n. 11257 già si è detto in precedenza (sopra consid. 5). Ne segue che su questo punto il reclamo è dunque parzialmente fondato.
Nelle circostanze descritte il reclamo, che ha evidenziato un'errata valutazione delle prove da parte dell'autorità di prime cure, dev'essere parzialmente accolto. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. Visto quanto precede, oltre alle fatture n. 12351, 12352, 12429 e 12635 per complessivi fr. 1123.85 per le quali il Pretore ha già accertato la mancata prova del loro pagamento, l'attrice non ha dimostrato di avere pagato le fatture n. 13185 e 10736 per complessivi fr. 683.60. La decisione impugnata dev'essere riformata nel senso che la petizione è accolta limitatamente a fr. 4404.05 corrispondenti alle dodici fatture di cui è dimostrato il pagamento (sopra consid. 4). Quanto agli interessi, essi decorrono dal 10 maggio 2013, data di per sé non contestata dalla reclamante.
Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'estio del reclamo, si giustifica di porre le spese processuali per 5/6 a carico della reclamante e per 1/6 a carico dell'opponente, alla quale la prima rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Quanto al pronunciato di prima sede, tenuto conto dell'esito della lite, si giustifica di suddividere equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:
La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza la RE 1 è condannata a pagare alla CO 1 fr. 4404.05 oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2013.
La tassa di giustizia e le spese, di fr. 350.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste per 5/6 a carico della reclamante e per 1/6 a carico della resistente, alla quale la reclamante rifonderà fr. 400.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.