Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2015.12
Entscheidungsdatum
08.06.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2015.12

Lugano 8 giugno 2015/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 2 febbraio 2015 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 16 gennaio 2015 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa inc. n. 6 semplificata (appalto) promossa con petizione del 26 novembre 2014 dalla

CO 1;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Tra il 23 ottobre e il 4 novembre 2013 la ditta CO 1 ha eseguito degli interventi su computer appartenenti a RE 1, per i quali ha emesso due fatture, la prima (n. 861 del 31 ottobre 2013) di fr. 422.30 e la seconda (n. 934 del 30 novembre 2013) di fr. 336.95. RE 1 ha contestato le menzionate fatture, rifiutandosi di pagarle. Il 16 aprile 2014 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 26 novembre 2014 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 759.25 più interessi del 5% dal 31 dicembre 2013. Il 12 dicembre 2014 il Giudice di pace ha convocato le parti alla discussione del 16 gennaio 2015. Il plico raccomandato destinato alla convenuta è ritornato alla giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato”. All'udienza si è così presentata la sola attrice, che ha confermato la sua domanda. Statuendo lo stesso giorno il Giudice di pace ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 759.25 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2013 e le spese. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico della convenuta

C. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 febbraio 2015, in cui chiede “di riesaminare il caso e di prendere i provvedimenti che riterrà equi e opportuni”. Invitata a esprimersi, con scritto 23 marzo 2015 la CO 1 ha comunicato di non avere osservazioni da formulare.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 26 gennaio 2015 (cfr. tracciamento dell'invio postale n. __________), sicché il reclamo, introdotto il 2 febbraio 2015 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

  1. Il Giudice di pace ha dapprima accertato che gli interventi sui computer della convenuta, effettuati dall'attrice, sono dimostrati dai bollettini di lavoro controfirmati dalla committente. Per il primo giudice, “vista l'assenza della convenuta al dibattimento e la totale mancanza di sue eccezioni atte a inficiare l'esistenza del credito vantato nei suoi confronti dall'attrice”, gli unici elementi probatori agli atti su cui fondare il proprio giudizio sono quelli prodotti dall'attrice. Ciò posto, egli ha ritenuto i bollettini di lavoro dell'attrice “una prova sufficiente per dimostrare l'esistenza del debito della convenuta nei confronti dell'attrice”, donde l'accoglimento della petizione.

  2. La reclamante lamenta il fatto di non avere mai ricevuto la citazione all'udienza di discussione del 16 gennaio 2015. Essa sostiene che nella propria casetta postale non è stato depositato nessun avviso di ritiro della raccomandata contenente questo atto.

a) Per l'art. 138 CPC la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (cpv. 1). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona di almeno sedici anni che vive nella stessa economia domestica (cpv. 2). La notificazione si considera pure avvenuta in caso di un invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sem­pre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (cpv. 3 lett. a). Tale finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il destinatario deve attendersi con una certa verosimiglianza – secondo il principio della buona fede – di ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso ove sia pendente un procedimento giudiziario. In siffatta evenienza chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi (DTF 138 III 224 consid. 3.1 con riferimenti). La finzione si applica anche qualora il destinatario sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3 e 18 ad art. 138; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/ Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 138), o quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1 con rinvio a Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 7 ad art. 138 e Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138 cfr. anche: DTF 138 III 225 consid. 3.1).

b) Secondo la giurisprudenza sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che se questi non riesce a stabilire l'assenza di un avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e in quella data (sentenze del Tribunale federale 6B_940/2013 del 31 marzo 2014 consid. 2.1.3 e 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; v. anche Trezzini in: Com­mentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, n. 1B ad art. 138). Trattandosi di provare un fatto negativo, il destinatario non deve però portare una pro­va rigorosa, ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenze del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1 e 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 2.2; cfr. CCR inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015, consid. 3 con riferimento).

c) Nella fattispecie, il plico raccomandato contenente copia della petizione e la citazione all'udienza di discussione fissata per venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 09.30, spedito mediante raccomandata all'indirizzo “RE 1, __________, __________”, è stato impostato venerdì 12 dicembre 2014. Un tentativo di recapito alla destinataria è avvenuto lunedì 15 dicembre 2014 e lo stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni, scadente il 22 dicembre 2014, la destinataria non ha ritirato l'invio, il quale, spedito il 23 dicembre 2014, è ritornato il 29 dicembre 2014 alla Giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione e tracciamento dell'invio postale n. __________).

d) La reclamante, nondimeno, si limita a sostenere di non avere ricevuto la convocazione “per motivi non dipendenti da me o di cui io possa essere ritenuta responsabile”, ma non fornisce alcun indizio in merito a eventuali disfunzioni del servizio postale durante quel periodo. Essa afferma di “non essersi allontanata nel mese di dicembre per più di un giorno dal proprio comune di domicilio” e “di avere controllato quotidianamente la corrispondenza ricevuta”, ma queste solo semplici affermazioni di parte che non bastano per far sorgere seri dubbi in merito al mancato deposito dell'avviso di ritiro della raccomandata nella cassetta postale della convenuta. Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che non vi sono elementi per non ritenere corretto l'agire del postino sicché il Giudice di pace poteva far capo alla finzione di notificazione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Sotto questo profilo il reclamo è pertanto destinato all'insuccesso.

  1. Nel merito, RE 1 contesta la decisione impugnata, esponendo le ragioni per le quali non ha pagato l'importo richiestole. Essa sostiene, in sintesi, che i primi due interventi effettuati dall'attrice non hanno risolto il suo problema di connessione del suo computer alla rete internet, collegamento che è stato poi ristabilito dalla __________ e che il terzo intervento eseguito, concernente un PC portatile di scarso valore, era subordinato alla condizione, non rispettata dalla controparte, di costare non più di fr. 100.–. Se non che, a prescindere dal fatto che le sue obiezioni, non sollevate davanti al primo giudice, sono nuove e come tali inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), esse non avrebbero condotto a un esito diverso. Trattandosi di un appalto, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalare all'appaltatore i difetti (art. 367 cpv. 1 CO). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione dell'opera consegnata, con conseguente liberazione dell'appaltatore della sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO).

In concreto, dalla documentazione prodotta dalla reclamante, si evince che questa solo il 5 dicembre 2013 ha contestato la corretta esecuzione dei lavori allorquando gli interventi sono stati eseguiti tra il 23 ottobre e il 4 novembre precedenti. In tali circostanze, l'avviso dei difetti appare tardivo, tanto più che per la risoluzione degli stessi l'interessata si è rivolta a un'altra ditta. Ne discende che il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile per carenza di motivazione, deve essere respinto nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. b n. 3 LOG, la causa non ponendo una questione di principio né essendo di rilevante importanza.

  1. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità di inconvenienza in favore dell'opponente lo scritto del 23 marzo 2015 di tre sole righe, non avendo causato spese di rilievo.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Non si prelevano spese giudiziarie.

  2. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

6