Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2013.22
Entscheidungsdatum
04.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2013.22

Lugano 4 novembre 2014/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo del 2 maggio 2013 presentato da

ed RE 1 (patrocinati dall'avv. PA 1)

contro la decisione emessa il 3 aprile 2013 dal Giudice di pace del circolo di Agno nella causa n. 29/2012 (contratto d'appalto) promossa con petizione dell'11 luglio 2012 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. Nel 2010 RE 2 ed RE 1 hanno incaricato l'arch. __________ M__________ della direzione lavori per la realizzazione della loro villa a __________. Il 3 e il 7 dicembre 2010 CO 1, titolare della ditta individuale __________ - __________, ha proceduto su richiesta del direttore dei lavori, allo sgombero di neve dal tetto dell'abitazione in fase di costruzione. Per le sue prestazioni CO 1 ha trasmesso, il 24 maggio 2011, a RE 2 ed RE 1 una fattura di fr. 1200.85, il cui pagamento è stato sollecitato senza esito.

B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione dell'11 luglio 2012 CO 1 ha convenuto RE 2 ed RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Agno per ottenere il pagamento di fr. 1200.85 oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Il Giudice di pace ha notificato la petizione, che non conteneva una motivazione, ai convenuti e ha citato le parti al dibattimento del 17 ottobre 2012, in occasione del quale i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Sul verbale d'udienza figura che l'attore “provvederà a contattare la DL sig. M__________ il quale invierà a questa giudicatura una presa di posizione in merito alla fattura 1358 del 24.05.11”. Sulla dichiarazione rilasciata il 18 ottobre 2012 dall'arch. __________ M__________, trasmessa il 22 ottobre 2012 dall'attore al Giudice di pace, i convenuti hanno preso posizione il 12 novembre 2012.

C. Statuendo il 3 aprile 2013 il Giudice di pace ha accolto la petizione e ha obbligato i convenuti a versare all'attore fr. 1200.85 oltre interessi al 2% dal 29 novembre 2011. Le spese processuali di fr. 90.– sono state poste a carico dei convenuti.

D. Contro la decisione appena citata RE 2 ed RE 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 2 maggio 2013 in cui chiedono l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 21 maggio 2013 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata ai convenuti il 4 aprile 2013, durante le ferie giudiziarie pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile incluso: art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 7 maggio 2013. Consegnato a mano alla cancelleria del Tribunale d'appello il 2 maggio 2013, il reclamo è pertanto tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di "manifestamente errato" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).

  2. Per l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. In concreto, la lettera 8 settembre 2011 (doc. 5), i richiami (doc. 6), il precetto esecutivo (doc. 7) e le lettere RE 1 (doc. 8) allegati alle osservazioni al reclamo, non presentati davanti al primo giudice, sono irricevibili e devono essere estromessi dagli atti.

  3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato che per i lavori eseguiti nella proprietà dei convenuti, l'attore era intervenuto su richiesta del direttore dei lavori __________ M__________. Egli ha poi rilevato che l'attore non era tenuto a conoscere il tipo di mandato che la direzione lavori aveva con i convenuti. Per il primo giudice, infine, il direttore dei lavori aveva richiesto l'intervento all'attore per lo sgombero della neve poiché “più economico per rapporto all'impresa di costruzione, già sul posto, a garanzia della continuazione dei lavori.” Donde l'accoglimento della petizione.

  4. I reclamanti, premesso che l'azione era retta dal principio attitatorio, rimproverano al Giudice di pace di avere di sua iniziativa delegato all'attore il compito di chiedere all'arch. __________ M__________ una dichiarazione scritta relativa alla fattura da lui emessa. A loro dire, il primo giudice è così incorso in una violazione delle norme di procedura.

a) Ora, è indubbio che in una causa come quella in esame retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC) è applicabile il principio attitatorio sicché spetta alle parti – non al giudice – il compito di allegare e provare i fatti sui quali fondano le loro pretese. Sennonché, per l'art. 153 cpv. 2 CPC, il giudice può, d'ufficio, raccogliere prove qualora sussistano notevoli dubbi circa un fatto non controverso (Schweizer in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 153). E secondo l'art. 190 cpv. 2 CPC il giudice può raccogliere informazioni scritte anche presso privati, se un esame testimoniale non appare necessario.

b) Premesso ciò, è vero che per finire il primo giudice ha a torto invitato l'istante a procurarsi una dichiarazione scritta dall'arch. __________ M__________. Resta il fatto che all'udienza del 17 ottobre 2012 i convenuti non hanno reagito ma anzi hanno inoltrato una presa di posizione sul contenuto della dichiarazione. In circostanze del genere essi non possono più dolersi in questa sede di un tale vizio procedurale (art. 52 CPC). Al riguardo non occorre dilungarsi.

  1. Per i reclamanti la dichiarazione scritta resa dall'arch. __________ M__________ non può essere posta alla base di alcuna decisione, poiché oltre a non essere stata assunta secondo le disposizioni del codice di procedura, avrebbe potuto tutt'al più essere considerata come mera asserzione di parte. Ora, è vero che una dichiarazione testimoniale scritta, allestita ai fini di causa, non ha in principio lo stesso valore probatorio di un'audizione testimoniale e configura un mero indizio (CCR sentenza 16.2011.37 del 24 luglio 2012, consid. 4b con riferimenti; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, art. 157 pag. 723). In concreto, tuttavia, davanti al primo giudice i convenuti non hanno mai contestato che a redigere la dichiarazione sia stato l'arch. __________ M__________, né hanno mai chiesto che quest'ultimo venisse sentito come teste. Per il resto, i principali fatti giuridicamente rilevanti che emergono da tale dichiarazione, ovvero che l'arch. __________ M__________ “nella veste di direzione dei lavori nell'edificazione della villa __________” ha dato all'attore “l'incarico di sgomberare la neve dal tetto dell'edificio in cantiere” non sono mai stati di per sé contestati dai convenuti.

Quanto al fatto che il direttore dei lavori non abbia controllato e avallato i lavori di CO 1, a prescindere dal fatto che

un'accettazione può anche essere tacita (art. 370 cpv. 1 CO), è possibile che egli non abbia controfirmato i bollettini di lavoro redatti dalla ditta, ma i convenuti per finire non hanno contestato l'esecuzione dei lavori né la loro entità. All'attore non incombeva più l'onere di sostanziare e provare le ore impiegate. Le critiche mosse al loro mandatario non incidono così sul loro obbligo di pagare la mercede. Anche su questi punti quindi il reclamo è destinato all'insuccesso.

  1. Secondo i reclamanti il contratto da loro concluso con l'arch. __________ M__________, avente per oggetto la direzione dei lavori, è retto dalle norme sul mandato. A loro dire, il compito dell'architetto era di dirigere, coordinare e sorvegliare il cantiere, ma non di deliberare lavori a terzi in veste di loro rappresentante. Essi soggiungono che il professionista avrebbe dovuto presentare loro un preventivo prima di incaricare l'attore dello sgombero della neve, di cui, peraltro, ritengono che la ditta __________ SA, presente sul cantiere, avrebbe potuto occuparsi.

a) La direzione dei lavori è il contratto nel quale un architetto si impegna per conto del committente a dirigere, sorvegliare e coordinare le prestazioni degli appaltatori o fornitori incaricati all'esecuzione dell'opera. Esso soggiace alle norme sul mandato (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 806 n. 5357). E per l'art. 396 cpv. 2 CO il mandato comprende il potere di compiere degli atti giuridici necessari al suo adempimento. L'architetto incaricato della direzione dei lavori non è però abilitato ad aggiudicare in nome del committente dei lavori a degli imprenditori. In mancanza di una speciale autorizzazione, egli non può così compiere degli atti giuridici suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante (DTF 118 II 315, consid. 2a con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 4C. 85/2003 del 25 agosto 2003, consid. 5.2 con riferimenti; II CCA sentenza inc. 12.2007.82 del 21 luglio 2008, consid. 5.1; Werro in: Commentaire Romand, CO I, 4ª edizione, n. 11 ad art. 36; Weber in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 10 ad art. 396).

b) In concreto, ci si può senza dubbio chiedere se l'arch. __________ M__________r potesse assegnare a CO 1 l'incarico di sgomberare la neve presente sul tetto dell'abitazione in via di costruzione per permettere la continuazione dei lavori, anche se per rapporto all'entità dei costi finali l'impegno finanziario richiesto ai proprietari poteva ritenersi tutto sommato trascurabile. Resta il fatto che l'architetto appare come un rappresentante del committente nei rapporti con le imprese e i soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere. Esiste così una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della direzione dei lavori, agisca in nome altrui e, allorché costui si rivolge a un imprenditore, si deve desumere che, fatte salve circostanze o indizi contrari, il suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (sentenze del Tribunale federale 4A_376/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.3 con riferimento a C.91/1987 del 6 luglio 1987, consid. 2a pubblicata in: SJ 1988 pag. 27; II CCA sentenza inc. 12.2007.174 del 30 luglio 2008, consid. 7). In altri termini egli è considerato un ausiliario del committente ai sensi dell’art. 101 CO (DTF 125 III 224, consid. 6b; II CCA sentenza inc. 12.2005.170 del 30 agosto 2006, consid. 5.2).

c) Premesso ciò, nel caso in esame, in virtù del principio dell'affidamento, l'attore in buona fede poteva inferire dalle circostanze l'intenzione del professionista di agire in qualità di rappresentante dei committenti. Non vi è alcun elemento agli atti che permetta di concludere che l'attore sia stato informato di eventuali limitazione dei poteri conferiti dai reclamanti all'architetto, in particolare dell'asserito obbligo dell'architetto di sottoporre un preventivo ai reclamanti prima dell'esecuzione di qualsiasi lavoro. Né vi è circostanza o indizio per cui l'attore avrebbe dovuto dubitare, in buona fede, che l'effettiva estensione del mandato dell'architetto non gli conferisse la facoltà di commissionargli in due occasioni il lavoro poi eseguito. In tali circostanze, il professionista figurava verso l'esterno come un rappresentante dei committenti. E ove un rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti dall'atto passano direttamente al rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO). Ne discende che il primo giudice obbligando i convenuti a versare fr. 1200.85, importo di per sé non contestato nella sua entità dai reclamanti, non ha erroneamente applicato il diritto. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 11 e 13 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, RL 3.1.1.7.1).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.– sono poste, in solido, a carico dei reclamanti che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.– di ripetibili.

  2. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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