Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_004
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_004, 16.2014.52
Entscheidungsdatum
03.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 16.2014.52

Lugano 3 marzo 2015/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Fiscalini e Stefani

vicecancelliera:

Jurissevich

sedente per statuire sul reclamo dell'11/13 ottobre 2014 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa il 17 settembre 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano ovest nella causa inc. 21/B/14/Co (telefonia mobile e TV) promossa con istanza 15 maggio 2014 da

CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1);

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: A. __________ ha concluso con __________ AG () il 3 maggio 2010 e il 1° febbraio 2011 due contratti di abbonamento di telefonia mobile (“” e “__________”), mentre il 12 marzo 2012 ha sottoscritto con il medesimo operatore un contratto di abbonamento televisivo. Preso atto del mancato pagamento di alcune fatture, il 23 ottobre 2012 __________ AG ha comunicato al cliente la disdetta anticipata dei menzionati contratti per il medesimo giorno. ll 14 marzo 2014 CO 1 ha fatto notificare a __________, in virtù della cessione di credito sottoscritta dalla __________ AG, il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di complessivi fr. 2241.24 più interessi e spese (fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 7 ottobre 2012 per “cessione di __________ AG, __________. Fattura relativa al conto no. __________ __________ AG”, fr. 58.30 per “oneri del creditore”, fr. 256.54 per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO”, fr. 73.– per “spese esecutive” e fr. 250.– per “spese giudiziarie”), al quale l'escusso ha interposto opposizione.

B. Con istanza 15 maggio 2014 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest, chiedendo di convocare __________ a un'udienza di conciliazione volta a ottenere il pagamento di fr. 1603.40 oltre interessi e spese, così come il rigetto definitivo dell'opposizione. All'udienza del 20 agosto 2014 l'istante, unica comparente, ha ribadito le sue domande e ha chiesto l'emanazione di una decisione sulla base dell'art. 212 cpv. 1 CPC.

C. Statuendo il 17 settembre 2014 il Giudice di pace ha obbligato il convenuto a pagare all'istante fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 14 marzo 2014, fr. 150.– per danni di mora e fr. 180.– di ripetibili, rigettando per tale importo in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE e ponendo la tassa di giustizia di fr. 125.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

D. Contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11/13 ottobre 2014, asserendo di non avere mai ricevuto nessun avviso di ritiro della raccomandata contenente la citazione all'udienza di conciliazione del 20 agosto 2014 e contestando la pretesa della controparte. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2014 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 18 settembre 2014, sicché il reclamo, introdotto il 13 ottobre 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.

  1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Al riguardo il Giudice di pace, accertato che le fatture del 1° luglio 2012 di fr. 459.50, del 1° ottobre 2012 di fr. 129.50 e del 24 ottobre 2012 di fr. 1014.40 erano state emesse a seguito di contratti di telefonia con la società __________ AG e che i relativi crediti erano stati ceduti all'istante, ha considerato che “dalla documentazione agli atti non risulta siano state sollevate contestazione relative alle prestazioni o alle fatture stesse”. Egli ha così obbligato il convenuto a pagare fr. 1603.40 oltre interessi al 6% dal 14 marzo 2014. Il primo giudice ha altresì accolto la pretesa per “danni di mora dell'attrice limitatamente a fr. 150.– e quella di fr. 180.– per ripetibili”, ma ha respinto la richiesta di fr. 58.30 per “oneri del creditore” “poiché non comprovati”, così come quella di fr. 250.– “per spese di giustizia poiché non si intende cosa siano”.

  2. Il reclamante lamenta innanzitutto il fatto di non avere ricevuto la citazione all'udienza di conciliazione del 20 agosto 2014. Egli sostiene che nella sua casetta postale non è stato depositato un avviso di ritiro della raccomandata contenente questo atto.

a) Secondo l'art. 138 cpv. 1 CPC, la notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sussiste una presunzione di fatto – refragabile – secondo cui il funzionario postale ha correttamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere del destinatario e che la data di questo deposito, apposta sull'elenco delle notifiche, sia esatta. Questa presunzione comporta un rovesciamento dell'onere della prova a scapito del destinatario, nel senso che se questi non riesce a stabilire l'assenza di avviso nella sua cassetta delle lettere, la consegna è reputata avvenuta in quel luogo e in quella data (sentenze del Tribunale federale 6B_940/2013 del 31 marzo 2014 consid. 2.1.3 e 9C_753/2007 del 29 agosto 2008 consid. 3, in: RSPC 2009 pag. 24; Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, n. 1B ad art. 138). Trattandosi invero di provare un fatto negativo, il destinatario non deve tuttavia portare una prova rigorosa ma è sufficiente una “verosimiglianza preponderante”, ovvero egli deve far sorgere seri dubbi sull'esistenza di errori in occasione della notifica (sentenze del Tribunale federale 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 4.1 e 6B_463/2014 del 18 settembre 2014 consid. 2.2; cfr. CCC inc. 16.2011.23 dell'8 agosto 2011, consid. b).

b) In concreto, dagli atti risulta che la busta contenente copia dell'istanza di conciliazione e la citazione all'udienza di conciliazione fissata per mercoledì 20 agosto 2014 alle ore 15.00, spedita mediante raccomandata all'indirizzo “__________, via __________, __________”, è stata impostata il 10 luglio 2014. Un tentativo di recapito al destinatario è avvenuto l'indomani, venerdì 11 luglio 2014 e lo stesso giorno è stato lasciato un invito di ritiro per l'invio. Nel termine di giacenza di 7 giorni, scadente il 18 luglio 2014, il destinatario non ha ritirato l'invio, il quale, spedito il 21 luglio 2014, è ritornato il 22 luglio 2014 alla Giudicatura di pace con l'indicazione "non ritirato” (cfr. busta d'intimazione e tracciamento degli invii postali, numero dell'invio __________).

c) Ora, premesso ciò, che l'attuale nome del reclamante è RE 1 e non più __________ è vero. Se non che l'interessato, oltre ad avere mantenuto lo stesso cognome, lo stesso domicilio e il medesimo recapito postale, non pretende che il cambiamento di nome abbia inciso sulla notificazione dell'invio raccomandato. Egli asserisce unicamente di non sapersi spiegare “come questo sia possibile ma probabilmente l'invito di ritiro della lettera raccomandata non è stato consegnato o è andato perso”, ma ciò non basta manifestamente per far sorgere un dubbio in merito alla correttezza del deposito dell'avviso di ritiro nella sua cassetta delle lettere. In particolare, egli non rende verosimile che durante il periodo di notifica si siano verificate altre disfunzioni nella distribuzione di invii raccomandati. Contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia, che richiede in questi casi che l'insorgente porti concreti indizi di errore nel recapito di tale notifica, egli basa la sua critica su delle mere supposizioni. Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.

  1. In caso di invio postale non ritirato, come in concreto, la notificazione è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).

a) Tale finzione di notifica vale nell'ipotesi in cui il destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza – secondo il principio della buona fede – di ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso ove sia pendente un procedimento giudiziario. In siffatta evenienza chi si assenta per un certo tempo dal recapito lasciato all'autorità è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari affinché gli invii postali gli vengano tempestivamente trasmessi (DTF 138 III 224 consid. 3.1 con riferimenti). La finzione si applica anche qualora il destinatario sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3 e 18 ad art. 138; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, n. 9 ad art. 138), o quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 225 consid. 3.1 con rinvio a Weber in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 7 ad art. 138 e Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 26 ad art. 138 cfr. anche: DTF 138 III 225 consid. 3.1).

b) In concreto, è pacifico che tra le parti non fosse pendente alcun procedimento giudiziario. Né si può dire che il reclamante potesse ipotizzarne l'avvio. Certo CO 1 ha fatto intimare a RI 1 un precetto esecutivo al quale l'escusso ha interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 n. 39c, pag. 809).

Per di più, la finzione nemmeno entra in linea di conto in caso di notifica di un atto introduttivo di causa (Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol I, Berna 2012, n. 24 ad art. 138). In particolare, non viene in linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio raccomandato contenente la citazione al dibattimento indetto nel contesto di una procedura di conciliazione. In casi del genere, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (Dolge/Infanger, Schlichtungs-verfahren – nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, Zurigo 2012, pag. 58 §8; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 7 ad art. 138; CEF sentenza inc. 14.2013.26 del 2 maggio 20131, consid. 5).

c) Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che il Giudice di pace, dopo essersi visto ritornare il plico raccomandato contenete la citazione all'udienza di conciliazione come “non ritirato” non poteva far capo alla finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Ciò posto, il reclamo deve essere accolto e la sentenza impugnata dev'essere dichiarata nulla. Gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti alla conciliazione.

  1. La sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che solo se l'attore ne fa richiesta il Giudice di pace, quale autorità di conciliazione, può giudicare le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 CPC). La richiesta deve quindi di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere. Essa può anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza, fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta deve essere resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere (RtiD II-2014 pag. 870, n. 40c).

  2. In considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né, in mancanza di richiesta, si assegna al reclamante un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

  1. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– avv..

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 138 CPC
  • art. 212 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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