Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2023.133
Entscheidungsdatum
30.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2023.133

Lugano 30 gennaio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la valutazione delle capacità genitoriali nei confronti della figlia

giudicando sul reclamo del 11 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 7 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2022) è figlia di PI 2 e RE 1, genitori non coniugati che vivono separatamente.

B. PI 2 ha una figlia primogenita, __________ (2019), nata da una relazione precedente. A causa delle difficoltà genitoriali riscontrate nella madre, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata chiamata a intervenire a protezione della bambina e sono state adottate diverse misure di protezione a suo favore: con risoluzione 7 settembre 2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) è stato designato quale ufficio di controllo e di informazione ex art. 307 cpv. 3 CC; il 18 ottobre 2021 è stata istituita una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC ai fini dell’accertamento della paternità; dal 15 ottobre 2021 __________ è stata affidata a una famiglia SOS; con decisione 19 maggio 2022 è stata istituita una curatela educativa a favore di __________ e quale curatrice è stata nominata __________ dell’UAP.

C. Con decisione 9 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha istituito a favore della madre PI 2 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC. Quale curatrice è stata nominata __________.

D. In data 1 giugno 2022 PI 2 è stata sentita dall’Autorità di protezione in merito al suo nuovo stato di gravidanza e in merito ai suoi progetti futuri. L’Autorità di protezione ha informato la madre delle misure previste a protezione del nascituro, quale l’espletamento di un’indagine socio-ambientale e di una perizia sulle capacità genitoriali, nonché dell’eventuale necessità di privarla del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia.

E. Con risoluzione 16 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito all’UAP un mandato per un’indagine socio-ambientale del nucleo famigliare della madre, referto ultimato e presentato in data 19 gennaio 2023.

F. Con decisione 22 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato alla Dr.ssa __________, Istituto __________, per una valutazione delle capacità genitoriali di PI 2 nei confronti della figlia __________ e del nascituro.

G. In data 2022 è nata PI 1.

H. Con scritto 2 febbraio 2023 la curatrice della madre ha chiesto all’Autorità di protezione di provvedere a nominare una rappresentanza per PI 1, in quanto il padre non avrebbe ancora riconosciuto la figlia o stipulato un contratto di mantenimento. Con decisione 9 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC, nominando l’avv. __________ quale curatrice di rappresentanza con il compito di rappresentare la minore per l’accertamento della paternità. ln data 27 giugno 2023 il padre ha riconosciuto la figlia e i genitori hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta.

I. Con scritti entrambi datati il 26 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha informato il padre dell’intenzione di estendere il mandato di controllo e di informazione conferito all’UAP anche a favore di PI 1, e di estendere il mandato per la valutazione delle capacità genitoriali anche nei suoi confronti quale padre, invitandolo a esprimersi entro un termine di 10 giorni. Il padre è rimasto silente.

J. Con decisione 22 agosto/11 settembre 2023 l’Autorità di protezione ha designato l’UAP quale ufficio di controllo e di informazione a favore di PI 1. La decisione è rimasta incontestata.

K. Con decisione 22 agosto/7 settembre 2023 l’Autorità di protezione ha dato mandato alla Dr.ssa __________, Istituto __________, di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 nei confronti della figlia PI 1. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo.

L. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1 con reclamo 11 ottobre 2023, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e la restituzione dell’effetto sospensivo. Il reclamante ha fatto valere che i quesiti peritali sarebbero invasivi e che non sarebbero in relazione alla fattispecie. A sostegno della sua richiesta di restituire al reclamo l’effetto sospensivo, il reclamante ha rilevato che i suoi ritmi di lavoro nell’ambito di uno stage non gli permetterebbero di congedarsi per gli incontri necessari per l’espletamento della perizia, contestando l’urgenza della misura. Il reclamante ha osservato che dalla valutazione socio-ambientale non emergerebbe alcun aspetto negativo in merito al suo ruolo genitoriale, né a quello della madre. I fatti accertati dall’Autorità di protezione sarebbero falsi per quanto attiene al domicilio dei genitori, in quanto essi non convivrebbero. Il reclamante ha contestato la formulazione del quesito peritale di cui al punto 1.1.2. della decisione impugnata, sottolineando di non aver mai esercitato la custodia sulla figlia. I genitori sarebbero in ottimi rapporti e il reclamante avrebbe anche un buon rapporto sia con PI 1 che con __________, la primogenita della madre. Il reclamante ha criticato l’Autorità di protezione per non aver spiegato in che modo i genitori avrebbero commesso azioni a danno dei figli o quali sarebbero i disagi vissuti dalle bambine dovuti alla situazione familiare. La decisione impugnata lederebbe la sfera privata del reclamante e della figlia, e impedirebbe al padre di prendere posizione sui quesiti peritali dinnanzi all’autorità di prima grado o di sottrarsi alla valutazione. Secondo il reclamante, il mandato conferito all’UAP per un mandato di controllo e informazione in favore di PI 1 sarebbe sufficiente ai fini di verificare il contesto familiare.

M. Con osservazioni 18 ottobre 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata. L’Autorità ha negato una violazione del diritto di essere sentito, ricordando che il reclamante era stato informato in data 26 luglio 2023 della prevista estensione della perizia sulle capacità genitoriali ma di non essersi pronunciato. È stato osservato come ogni esito della perizia verrebbe discusso con le parti prima dell’adozione di ulteriori misure di protezione, garantendo quindi al reclamante il diritto di prendere posizione. L’Autorità di protezione ha sottolineato che la fragilità del nucleo famigliare giustificherebbe la misura contestata, la quale non sarebbe una manovra né defatigante né dispendiosa. Sono stati richiamati gli incarti relativi alla primogenita __________, nonché quello relativo al padre stesso, oggetto di una separata istruttoria da parte della stessa Autorità di protezione, nell’ambito della quale emergerebbe una sua situazione personale altrettanto instabile. L’agire dell’Autorità sarebbe quindi prudente e protettivo nei confronti di PI 1 e dei componenti della famiglia chiamati a sostenerla.

N. Con decreto 2 novembre 2023 la scrivente Camera di protezione ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contemplato nel reclamo qui in esame.

O. Con scritto 2 novembre 2023 la madre ha comunicato di condividere le richieste del reclamante, chiedendo che venga accolto il gravame.

P. Con replica 23 novembre 2023 il padre ha nuovamente postulato l’annullamento della decisione impugnata. Il reclamante ha contestato il rapporto dell’UAP del 14 settembre 2023 e quanto sostenuto dall’Autorità di protezione in merito allo sfratto subito dalla madre, esponendo la sua versione dei fatti sui relativi episodi accaduti, sottolineando come i genitori sarebbero in perfetta sintonia per quanto attiene alla tutela di PI 1. La procedura dinnanzi l’Autorità di protezione aperta nei suoi confronti sarebbe unicamente in relazione a una vertenza in ambito del diritto della locazione e, malgrado abbia avuto in passato problemi di natura finanziaria, egli non avrebbe mai chiesto delle indennità di disoccupazione o di assistenza sociale. Secondo il reclamante l’Autorità di protezione avrebbe omesso di indicare dei motivi validi per i quali egli dovrebbe sottoporsi a una perizia delle sue capacità genitoriali e non sarebbero stati presi in considerazione i progressi della madre nelle sue capacità di occuparsi delle figlie. I fatti evocati dall’Autorità di protezione non sarebbero quindi sufficienti ai fini di giustificare l’espletamento della contestata perizia nei suoi confronti, risultando pertanto la misura sproporzionata e lesiva dei principi di sussidiarietà, complementarietà e legalità.

Q. Con duplica 12 dicembre 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, contestando l’agire contradditorio del reclamante che avrebbe nel frattempo dato il suo consenso a cooperare per il bene della figlia e a presentarsi agli incontri con la perita, citando il verbale dell’udienza del 16 novembre 2023. La riluttanza del padre nel sottoporsi agli accertamenti non sarebbe comprensibile alla luce di voler trovare una soluzione per il bene della figlia.

R. La madre non si è pronunciata in merito alla replica.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

2.1. Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).

2.2. Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

  1. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

3.1. Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono pertanto: servire l'interesse superiore del minore; essere idonei e necessari per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore; evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero; coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati tangibili; essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell’intervento; avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).

  1. In concreto, la risoluzione impugnata, nella misura in cui ordina una perizia sulle capacità genitoriali ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria. Come tale, è impugnabile alle predette condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.

4.1. Nonostante il reclamante abbia correttamente evidenziato i requisiti per la contestazione di una decisione di natura incidentale ordinatoria come quella in questione, egli ha tuttavia omesso di specificare quale danno irreparabile la perizia sulle capacità genitoriali nei suoi confronti potrebbe arrecargli, limitandosi invece a criticare in modo alquanto generico la necessità e la proporzionalità della perizia.

La perizia in questione è finalizzata a stabilire in che modo l’interessato risulta (o meno) capace di garantire il bene della figlia, segnatamente quali modalità educative e di accudimento il padre riesce a mettere in atto per salvaguardare lo sviluppo corretto della minore. Di conseguenza e relativamente al caso concreto, la perizia sulle capacità genitoriali del padre serve ad accertare se le misure di protezione in atto a favore di PI 1 (ufficio di controllo e di informazione ex art. 307 cpv. 3 CC) siano sufficienti o se piuttosto risulti necessaria l’adozione di misure più incisive. La critica del reclamante secondo cui la perizia andrebbe a ledere la sfera privata e personale di padre e figlia non è sufficiente ai fini della prova di un danno irreparabile. Dapprima in quanto l’interesse e lo scopo della perizia (ovvero l’accertamento delle capacità del padre a saper tutelare il bene della figlia) è indubbiamente preponderante rispetto all’ingerenza che i colloqui peritali potrebbero causare al reclamante. Inoltre, alla luce del fatto che il reclamante non contesta l’estensione del mandato di informazione e di controllo ex art. 307 cpv. 3 CC anche a PI 1, accettando pertanto i relativi termini nella forma di colloqui regolari con i genitori mediante visite a domicilio, egli acconsente già a una determinata interferenza nella sfera privata e personale propria e della figlia. Inoltre, nell’ambito del più recente incontro, il padre non si è nemmeno più esplicitamente opposto all’espletamento della perizia nei suoi confronti.

Ad ogni modo, visto l’esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa la questione relativa al rischio che la perizia sulle capacità genitoriali possa provocare un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio a cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole, ovvero all’adempimento della condizione di cui all’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm e alla conseguente ammissibilità del reclamo.

4.2. Ulteriore ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l’impossibilità da parte della scrivente Camera di protezione di procedere all’annullamento della decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).

  1. Come visto sopra, la questione della ricevibilità può rimanere indecisa siccome il reclamo è comunque infondato, la necessità e l’utilità della perizia sulle capacità genitoriali essendo palesi.

Nella decisione impugnata è stato evidenziato che la perizia sulle capacità genitoriali è stata disposta a causa del “fragile assetto della situazione famigliare” e delle “criticità personali dei genitori di PI 1”, circostanze che emergono distintamente dagli atti (valutazione socio-ambientale 19 gennaio 2023 dell’UAP, valutazione delle capacità genitoriali della madre del 8 febbraio 2023, rapporto 13 e 14 settembre 2023 dell’UAP, verbale di udienza 16 novembre 2023). È vero che la madre ha dimostrato dei miglioramenti per quanto attiene alle sue capacità accuditive (cfr. valutazione socio-ambientale 19 gennaio 2023), accertamento che tuttavia non lascia concludere alcunché sulle capacità genitoriali del padre. Anzi, è proprio alla luce del fatto che il padre non convive con la figlia (e madre), che occorre esaminare le sue capacità genitoriali, e ciò nella misura in cui dovranno ancora essere regolamentate delle relazioni personali con dei diritti di visita tra padre e figlia. È quindi a maggior ragione che l’Autorità di protezione abbia chiesto alla perita di esprimersi sulle capacità di accudimento del padre. In questo senso si osserva che la contestata formulazione del quesito n. 1.1.2. (“…indichi la perita se è ipotizzabile il mantenimento della custodia della figlia al padre”) è effettivamente basata su un accertamento erroneo della situazione abitativa dei genitori, che difatti non convivono, inesattezza che per i predetti motivi rimane tuttavia del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio. I genitori non hanno ancora concretizzato un futuro progetto famigliare, né comune, né individuale, risultando le loro posizioni e intenzioni poco consistenti (cfr. rapporto 13 settembre 2023 dell’UAP, verbale d’udienza 16 novembre 2023), rimanendo pertanto l’assetto educativo e di accudimento di PI 1 tutt’ora incerto e irrisolto. Il padre ha sostenuto di essere molto presente nella vita della figlia e di essere intenzionato a provvedere personalmente anche al sostegno finanziario della famiglia, elementi senz’altro positivi e atti a dimostrare la sua buona volontà di assumere la sua funzione genitoriale nei confronti di PI 1, ma cionondimeno elementi insufficienti a comprovare che egli sia in grado di capire le esigenze educative e accuditive della bambina. L’unico accertamento idoneo a tal fine è una perizia sulle capacità genitoriali, nell’ambito della quale verrà osservato come il padre si relaziona con la bambina e come si pone di fronte alle sue necessità, il tutto anche indipendentemente dalla madre. Le visite di controllo nell’ambito della relativa misura in vigore ex art. 307 cpv. 3 CC non potrebbero infatti accertare in modo sufficientemente approfondito le capacità genitoriali del padre e la relazione tra padre e figlia, risultando pertanto la decisione impugnata senz’altro conforme anche al principio della sussidiarietà. Ritenuto poi che il reclamante fa valere l’assenza di qualsiasi motivo per il quale si potrebbe dubitare delle sue capacità genitoriali (rilevando che persino i rapporti con la sorella maggiore di PI 1 sarebbero ottimi), dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare ai periti di saper svolgere la funzione genitoriale nei confronti della figlia e tutelare così i suoi diritti.

Per quanto attiene invece ai quesiti peritali, essi appaiono del tutto adeguati ai fini dell’accertamento richiesto, oltre ad essere formulati in modo tale da poter appurare in che misura l’interessato risulta effettivamente in grado di svolgere il suo ruolo genitoriale nei confronti di PI 1 (indipendentemente dall’accertamento erroneo della situazione abitativa dei genitori e del fatto che il padre non esercita la custodia sulla figlia). Avendo il padre saputo della prevista estensione della perizia sulle capacità genitoriali nei suoi confronti, egli poteva quindi presumere che i relativi quesiti avrebbero avuto un simile contenuto, ragione per la quale le sue critiche in tale senso risultano infondate.

  1. Infine, le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente inconsistenti e ingiustificate, avendo quest’ultima permesso all’interessato di esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori prospettati (cfr. lettera 26 luglio 2023). Ciononostante il padre è rimasto silente in merito. La relativa censura è pertanto infondata.

  2. Alla luce di quanto precede, ritenuta la situazione instabile e indubbiamente “fragile” di PI 1, la cui situazione educativa e accuditiva dovrà ancora essere regolamentata (in particolare le relazioni personali tra padre e figlia), è a giusto titolo che l’Autorità di protezione abbia optato per una verifica delle capacità genitoriali del padre.

A titolo abbondanziale, ma considerate le concrete fattispecie, appare opportuno ricordare che le misure di protezione dei minori, volte al bene del minorenne, non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto delle misure (CR CC I, MEIER, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC).

  1. Gli oneri della presente decisione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico di RE 1.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 440 CC
  • art. 446 CC
  • art. 448 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

LPAmm

  • art. 66 LPAmm
  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

6