Incarto n. 9.2018.12
Lugano 29 maggio 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 1
per quanto riguarda la privazione della custodia parentale della madre e il collocamento della figlia in Istituto
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2018 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 gennaio 2018 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nata l’ 2008, è figlia di RE 1 e di CO 1.
B. Con decisione 3 settembre 2009 dell’allora competente __________, a favore di PI 1 è stata istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC.
C. La madre esercita l’autorità parentale sulla figlia con eccezione del diritto di determinare il luogo di dimora, che è stato attribuito congiuntamente a entrambi i genitori (decisione 10 luglio 2014 dell’Autorità regionale di protezione __________). La custodia sulla figlia è stata affidata alla madre e al padre è stato riservato il diritto alle relazioni personali con la figlia.
D. Nel 2014 la madre ha chiesto la sospensione delle relazioni personali tra padre e figlia rimproverando al padre degli abusi sessuali ai danni della figlia. Con decisione 11 aprile 2017 il __________ ha respinto la richiesta della madre, autorizzando e regolamentando le relazioni personali tra padre e figlia.
E. Con decisione 31 luglio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha assunto la curatela educativa a favore di PI 1, nominando quale curatrice educativa la signora CURA 1.
F. Mediante decisione 14 agosto 2017 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio medico psicologico di __________ il mandato di svolgere una perizia sulle capacità genitoriali della signora RE 1. Con decisione di medesima data è stato conferito mandato alla Dr.ssa __________, di svolgere una perizia anche sulle capacità genitoriali del signor CPO 1.
G. Con decisione 12 settembre 2017 l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali tra padre e figlia nella misura di diritti di visita in forma sorvegliata per la durata di due ore ogni quindici giorni presso il Punto d’Incontro di __________. Un reclamo interposto dalla madre il 25 settembre 2017 avverso detta decisione è stato respinto dalla scrivente Camera con sentenza 28 marzo 2018 (inc. CDP n. 9.2017.203).
H. Tramite decisione supercautelare 7 dicembre 2017 l’Autorità di protezione aveva nel frattempo privato immediatamente la signora RE 1 della custodia parentale sulla figlia PI 1, decretando il collocamento della minore in internato presso il Centro di pronta accoglienza __________ per un primo periodo di tre mesi. Le relazioni personali tra madre e figlia sono state provvisoriamente sospese, mentre quelle con il padre sono state confermate nella misura stabilita nella decisione 12 settembre 2017. Con decisione di medesima data l’Autorità di protezione ha altresì rilasciato un divieto di espatrio della madre.
I. In considerazione della gravità della situazione – in particolare le ripetute assenze non giustificate della minorenne da scuola attestate dalla direzione dell’istituto scolastico (cfr. e-mail 1° dicembre 2017 del Direttore __________) – l’Autorità di protezione ha chiesto all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________ un intervento urgente presso l’abitazione di RE 1 e della figlia PI 1. L’ispezione, eseguita dal predetto Ufficio unitamente alla Polizia comunale dalla __________, il medesimo giorno della decisione supercautelare (7 dicembre 2017), permetteva di constatare che l’appartamento “sembrava non abitato da tempo” (cfr. rapporto UAP 15 dicembre 2017). D’altro canto PI 1 non solo “dall’inizio scolastico” era stata “spesso assente da scuola in modo non giustificato”, ma anche da lunedì 11 dicembre 2017 la scuola non aveva più avuto notizie di madre e figlia (cfr. lettera 15 dicembre 2017 dell’Ispettorato scolastico del __________). L’assenza della madre dall’audizione 18 dicembre 2017 presso l’Autorità di protezione è rimasta pure ingiustificata.
J. L’Autorità di protezione, con decisione cautelare 9 gennaio 2018, ha quindi confermato la privazione della custodia parentale della madre e il collocamento di PI 1 presso il __________, con la provvisoria sospensione delle relazioni personali tra madre e figlia, ciò con riferimento segnatamente al serio pericolo a cui è esposta la minore, considerato “il profondo stato di malessere e di sofferenza psichica della stessa, stato che la madre non fa nulla per sanare” e la compromissione delle capacità genitoriali della signora RE 1 indicate dal perito e che “necessitano di essere intensamente supportate”.
K. Contro la predetta decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo del 22 gennaio 2018 mediante il quale contesta innanzitutto la competenza territoriale dell’Autorità regionale di protezione __________, in quanto ella, unitamente alla figlia, avrebbero portato il domicilio a __________ già in data 27 novembre 2017. La reclamante sostiene che la decisione impugnata lederebbe sia il principio di proporzionalità che di sussidiarietà in quanto non sarebbe stato considerato un collocamento della minore presso i nonni materni. Inoltre, facendo valere delle difficoltà linguistiche, la reclamante chiede di potersi sottoporre a nuovi accertamenti peritali nel __________, in lingua tedesca. La reclamante postula di potere beneficiare dell’assistenza giudiziaria.
L. In data 22 gennaio 2018 la signora RE 1 ha inoltre presentato un’istanza di concessione di effetto sospensivo, facendo valere che l’esecutività immediata della decisione impugnata arrecherebbe alla minore un danno irreparabile in quanto sarebbe costretta a partire dal nuovo domicilio per essere collocata in internato presso il __________. L’istanza è stata respinta con decreto 20 febbraio 2018 di questo giudice.
M. Con osservazioni del 13 febbraio 2018 il padre ha chiesto la reiezione del reclamo. Egli ritiene che la competenza dell’Autorità di protezione __________ sia data. Nel merito, il padre sostiene che la madre non saprebbe garantire sufficientemente il bene della figlia e che la minore necessiterebbe di essere collocata presso un centro educativo per mancanza di valide alternative abitative.
N. Con osservazioni del 12 febbraio 2018 l’Autorità di protezione ha confermato la propria competenza, sia in quanto il domicilio della figlia non risultava ancora trasferito formalmente, sia in considerazione del carattere urgente della decisione presa. L’Autorità di protezione ha posto in dubbio l’attuale stato di benessere della figlia – addotto dalla madre – in quanto non suffragato da alcun valido documento. L’Autorità di protezione considera che il trasferimento della madre con la figlia nel __________ sia un evidente tentativo di sottrarsi alle decisioni delle Autorità. Un collocamento della minore presso i nonni materni sarebbe da escludere trattandosi di un’alternativa che non è mai stata proposta, rispettivamente considerata, in corso di procedura.
O. Con replica del 21 marzo 2018 la signora RE 1 ha esposto alcune ragioni che avrebbero determinato il suo trasferimento con la figlia nel __________: mobbing subìto dalla minore presso la scuola a __________; difficoltà linguistica della figlia; mancanza di legami famigliari nel Canton Ticino. Secondo la madre, il trasferimento avrebbe giovato alla minore. La reclamante contesta la privazione della custodia parentale, giudicando la perizia sulle capacità genitoriali – sulla quale si basa la decisione impugnata – incompleta così come insufficiente al fine della misura adottata e chiede di essere sottoposta ad una nuova perizia nel __________. La privazione della custodia non sarebbe né indicata né proporzionale.
P. Con duplica del 3 aprile 2018 l’Autorità di protezione ha ribadito la sua competenza per l’emanazione della decisione impugnata. Ha contestato la censura della reclamante secondo la quale ella non avrebbe potuto esprimersi sufficientemente per motivi linguistici, rilevando che in ogni caso non si era mai resa necessaria la presenza un interprete alle udienze. L’Autorità di protezione ha confermato l’esistenza dei presupposti per la privazione della custodia parentale della madre.
Q. Con duplica del 3 aprile 2018 la curatrice educativa, signora CURA 1, ha preso posizione su alcune censure della reclamante, sottolineando che non vi erano difficoltà di comprensione da parte della signora RE 1 in quanto si è spesso potuta esprimere persino nella sua lingua madre. La curatrice ha negato di non essere intervenuta secondo il suo dovere, avendo agito sempre secondo quanto richiesto dalle sue specifiche mansioni, soffermandosi per contro sul comportamento non collaborativo della madre che ha ostacolato i suoi incontri con la minore. La curatrice ha contestato che la minore sia stata vittima di mobbing a scuola, trattandosi semmai di un episodio occasionale nell’ambito di un gioco tra gli allievi. Inoltre, la signora CURA 1 ha sottolineato la ritrosia della signora nel lasciare informare il padre sulle attività scolastiche della figlia.
R. Con duplica del 5 aprile 2018 il padre ha chiesto che le tesi di replica della madre non vengano considerate. Il padre ha in particolare evidenziato come l’imprevisto trasferimento di madre e figlia nel __________ sarebbe dettato da motivi legati alla sola persona della madre e non alla necessità di proteggere la figlia da circostanze esterne, essendo il trasferimento avvenuto comunque in violazione dell’assetto congiunto del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia.
S. Dopo la conclusione dello scambio degli allegati, il 13 aprile 2018, la madre ha prodotto uno scritto esponendo dei fatti nuovi volti a dimostrare che la figlia oggi starebbe bene presso di lei e che non ci sarebbe più bisogno di misure di protezione a favore della minore. Quest’ultimo memoriale non è stato intimato alle parti.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti necessari per la durata del procedimento.
L’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti, così come applica d’ufficio il diritto (art. 446 CC).
In virtù del principio inquisitorio illimitato, nel suo apprezzamento l’Autorità non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro offerte (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Questo principio impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Nel suo esame (sempre e unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’Autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’Autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).
I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).
La reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
3.1. Giusta l’art. 315 cpv. 1 CC le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’Autorità di protezione del domicilio del figlio. In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC, applicabile in virtù dell’art. 314 cpv. 1 CC). La procedura è considerata pendente al momento in cui è manifesto esternamente che l’Autorità di protezione competente sta valutando una misura di protezione a favore di una persona. La competenza rimane presso tale Autorità fino alla conclusione della procedura in esame, nonostante sia avvenuta una modifica delle circostanze come il cambiamento di domicilio dell’interessato (BSK Erw.Schutz, Vogel, ad art. 442 CC n. 17 e segg).
Qualora venga cambiato il domicilio di un minore che beneficia di una curatela, quando per esempio i genitori si trasferiscono in un nuovo Comune, l’Autorità di protezione del nuovo luogo di domicilio assume la misura senza indugio, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). Il trasferimento della misura non avviene di solito contemporaneamente al cambiamento di domicilio, anche perché si deve prima accertare che il cambiamento sia effettivamente avvenuto a livello del diritto civile (intenzione di una permanenza durevole con la costituzione di un nuovo centro degli interessi), e anche perché, per motivi procedurali e organizzativi, occorre un certo lasso di tempo. Di conseguenza, un cambiamento di domicilio non ha un effetto immediato sulla conduzione e gestione di una misura di protezione. Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della legge. Sono necessarie le decisioni delle due Autorità in questione: la decisione di trasferimento della misura dell’Autorità del domicilio precedente e la decisione di assunzione della misura dell’Autorità del luogo del nuovo domicilio (RDT 2002, pag. 228, punto 1.2.1.). L’Autorità che ha gestito la misura fino a quel momento può invece – senza attendere la ripresa della misura da parte dell’altra – emanare decisioni che riguardano l’esecuzione della misura iniziale (COPMA – Praxisanleitung Kindesschutzrecht, N. 6.19). Qualora sussista una competenza cumulativa, è l’Autorità di protezione meglio connessa con le circostanze del caso che ha la precedenza (BSK Zivilgesetzbuch I, 4. edizione, Breitschmid, ad art. 315 CC n. 20).
3.2. Nel caso concreto, è indubbio che l’Autorità regionale di protezione __________ (già l’Autorità competente per la conduzione della vigente curatela educativa ex art. 308 CC a favore di PI 1) era competente ad adottare le misure cautelari impugnate con il reclamo qui in esame, ovvero la privazione della custodia parentale della signora RE 1 e il collocamento della figlia.
PI 1 risulta domiciliata nel Comune di __________ dal 1° luglio 2014. Lo era ancora in data 28 marzo 2018 (cfr. scritto dell’Ufficio controllo abitanti di __________ prodotto in sede di duplica dall’Autorità di protezione). E lo è perfino ancora oggi secondo i dati dello stato civile pubblicati nel sistema informativo Il movimento della popolazione (MovPop). L’Autorità di protezione __________ è diventata formalmente competente per la protezione della minore in data 31 luglio 2017, e meglio in seguito alla decisione d’assunzione della curatela educativa (risoluzione n. 449 del 31 luglio 2017). In occasione della precedente udienza tenutasi il 22 giugno 2017 i genitori sono stati informati sull’espletamento di valutazioni circa le loro capacità genitoriali in vista dell’accertamento sull’opportunità di adottare ulteriori misure di protezione a favore della figlia (cfr. verbale di udienza). Con risoluzione n. 506 del 14 agosto 2017 l’Autorità di protezione ha poi conferito mandato al Servizio medico psicologico di __________ di svolgere la perizia sulle capacità genitoriali della signora RE 1. Il relativo gravame contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile con sentenza 20 settembre 2017 della scrivente Camera (Inc. CDP n. 9.2017.190/195/196). In data 3 novembre, 10 novembre e 17 novembre 2017 la signora RE 1 si è presentata presso il Servizio medico-psicologico di __________ a scopo della perizia delle sue capacità genitoriali. La signora RE 1, partecipando agli atti istruttori, era perfettamente a conoscenza della relativa procedura di protezione in corso.
È solo in data 27 novembre 2017 (al più presto) che la signora RE 1 si è trasferita insieme alla figlia PI 1 nel Comune di __________ (doc. D) e quindi successivamente all’apertura della procedura qui in questione, la quale era già in corso e pertanto pendente ai sensi dell’art. 442 cpv. 1 CC. Già solo per questo fatto, la competenza dell’Autorità di protezione risultava palesemente data per l’adozione delle misure impugnate, così come lo è tutt’ora e fino alla chiusura del procedimento.
Ma vi è di più. La madre ha agito in modo palesemente illegale; non ha infatti informato nessuno del trasferimento suo e della figlia – in un Comune della __________ che non voleva rivelare – né il padre (che esercitando congiuntamente l’autorità parentale in relazione alla determinazione del luogo di dimora di PI 1 avrebbe dovuto prestare il suo consenso, cfr. art. 301a cpv. 2 CC), ne l’Autorità di protezione (che viste le ripercussioni rilevanti sull’esercizio delle relazioni personali del padre, vista la volontà della madre di non rendere nota la località di destinazione avrebbe dovuto pronunciarsi, cfr. 301a lett. b cpv. 2 CC), né la curatrice. In simili circostanze non era di conseguenza neppure possibile che l’Autorità di protezione, all’oscuro della partenza di PI 1, potesse trasferire le misure all’Autorità di protezione al nuovo luogo di dimora, rispettivamente che quest’ultima potesse formalmente assumere la gestione delle misure di protezione a favore di PI 1.
Infine, è anche alla luce della natura comunque urgente delle misure in questione, che l'Autorità di protezione __________ (che si ripete non era nemmeno a conoscenza della partenza della madre) era indubbiamente legittimata ad adottare le misure cautelari per l’urgente salvaguardia del bene della minore, che si trovava in pericolo.
Peraltro, l’Autorità di protezione del nuovo luogo di dimora della minore non ha a tutt’oggi rivendicato la competenza per la procedura qui in oggetto, anzi, la __________ ha espressamente informato l’Autorità di protezione __________ di attendere le decisioni giudiziarie necessarie dell’Autorità di protezione ticinese, rispettivamente della scrivente Camera, e di assumere le misure di protezione soltanto dopo la conclusione delle procedure già aperte, quando sarà chiaro quali misure saranno da assumere (cfr. scritto 11 aprile 2018 della __________ all’Autorità di protezione). È quindi palese che perfino l’Autorità di protezione del nuovo luogo di dimora della minore conferma la competenza ancora in essere dell’Autorità di protezione __________.
L’eccezione fatta valere dalla reclamante circa la mancanza di competenza territoriale dell’Autorità di protezione cade pertanto nel vuoto.
Non possono trovare accoglimento neppure le censure della reclamante circa le sue asserite difficoltà linguistiche. Dagli atti si evince che la signora RE 1 è senz’altro in grado di esprimersi in lingua italiana, sia oralmente che nella forma scritta: non ha mai chiesto di beneficiare di un interprete durante le udienze davanti alle Autorità di protezione che si sono occupate del caso di PI 1 già dall’anno 2014 e tutti gli scritti presentati in nome e per conto proprio sono redatti in maniera tale da non lasciare dubbi sulla sua capacità di comprensione della lingua italiana, rispettivamente sulla sua capacità di esprimersi in tale idioma.
Secondo l’art. 275a CC, i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1). Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2).
La richiesta della reclamante di non divulgare al padre il luogo di residenza e l’indirizzo della scuola della figlia, contrasta in modo palese con il diritto d’informazione spettante al padre e deve naturalmente essere respinta. La questione risulta comunque nel frattempo superata, in quanto il padre è venuto a conoscenza del nuovo luogo di dimora di PI 1 per il tramite degli inquirenti penali, che sono stati chiamati ad intervenire nell’ambito della procedura penale aperta nei confronti della madre per il reato di sequestro di persona e sottrazione di minore dopo la sua partenza inaspettata da __________.
Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1). Come già detto, dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., Losanna 2014, n. 1291 pag. 847).
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit., n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1): le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1).
La misura di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler, op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).
6.1. La situazione famigliare problematica di PI 1 è nota e seguita da alcuni anni da diverse Autorità di protezione, nonché da operatori sociali e medici. Dal 2009 PI 1 è a beneficio di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Tra i genitori perdura una forte litigiosità, che ha creato dei gravi disagi alla figlia. Questa conflittualità ha causato anche una rottura importante delle relazioni personali tra la figlia e il padre, alle quali la madre si oppone categoricamente (per le ragioni già note legate agli asseriti abusi sessuali subiti dalla figlia da parte del padre). Difatti è dal mese di aprile 2017 che il padre non vede più sua figlia. PI 1 è accudita da diverso tempo quasi esclusivamente dalla madre, la quale, secondo quanto emerge dagli atti, risulta trovarsi in forte difficoltà nel gestire il suo ruolo genitoriale relativamente alla tutela del bene della figlia. Avendo costatato queste circostanze famigliari di PI 1, l’Autorità di protezione ha proceduto ad ulteriori atti istruttori per valutare la stabilità e l’adeguatezza della sua situazione abitativa ed educativa. In particolare ha conferito mandati per l’espletazione di perizie sulle capacità genitoriali sia della madre che del padre. A questi passi procedurali entrambi i genitori hanno dato il loro consenso (cfr. verbale di udienza 22 giugno 2017). Considerate per finire le risultanze di dette perizie, l’Autorità di protezione ha provveduto a privare la madre della custodia parentale e a disporre il collocamento della minore in un ambiente protetto.
A fondamento della decisione impugnata vi è la perizia sulle capacità genitoriali esperita nei confronti della signora RE 1. Già in data 7 dicembre 2017 il Servizio medico-psicologico, __________, ha anticipato le risultanze della perizia all’Autorità di protezione, da cui emerge che le capacità genitoriali della signora RE 1 sono parzialmente compromesse. Alla luce di queste informazioni, oltre alle segnalazioni preoccupanti pervenute all’Autorità di protezione da parte della curatrice educativa e in particolare dalla Direzione delle scuole comunali di __________ (cfr. e-mail 1° dicembre 2017 del Direttore __________) – informanti l’Autorità di protezione delle numerose assenze scolastiche ingiustificate di PI 1 – l’Autorità di protezione ha provveduto ad emanare la decisione supercautelare 7 dicembre 2017, poi seguita dalla decisione cautelare qui in esame.
Nel referto peritale dettagliato del 13 dicembre 2017 si legge che dall’ascolto di PI 1 del 17 novembre 2017 è emersa una sofferenza psichica e un malessere molto profondi della minore, mentre “ci si interroga su un probabile disturbo dell’attaccamento, sulla presenza di un falso Sé che si sta strutturando solidamente, su un contesto di vita probabilmente traumatizzante”. La perizia ha concluso che” le capacità genitoriali della madre sono in questo momento compromesse. PI 1 manifesta un profondo malessere psichico che, al momento, non sembra poter essere attenuato, contenuto o arginato dalla signora RE 1. Essa stessa, infatti, si trova in un momento di grande fragilità che le impedisce di proteggere e di potersi occupare ottimamente della figlia. Il pensiero persecutorio della signora RE 1 le rende difficile riconoscere e rispondere ai reali bisogni della bambina, e sta incidendo negativamente sullo sviluppo della figlia che sembra essere, attualmente, compromesso. Le lunghe assenze da scuola, il disinvestimento negli apprendimenti e nelle relazioni sociali, il tenere la bambina lontana dal mondo esterno, inoltre, possono avere gravi conseguenze anche sulla futura evoluzione di PI 1”. Di conseguenza, i periti hanno ritenuto che fosse necessario “che la bambina” potesse “beneficiare al più presto di un ambiente protetto e di un contesto stabile (che al momento la madre non sembra in grado offrire), che le permettano uno sviluppo positivo. Ricorrere a un collocamento in una struttura che offra queste caratteristiche potrebbe, quindi, essere auspicabile. Anche la signora RE 1 potrebbe valersi di una presa a carico terapeutica: la difficile storia di vita, le ambivalenze, il pensiero persecutorio, infatti, non le permettono di essere serena e, quindi, in grado di occuparsi a trecentosessanta gradi della figlia PI 1. Rimane, inoltre, di fondamentale importanza la figura della curatrice come importante sostegno alla genitorialità”.
Questi forti disagi psicologici vissuti dalla minore sono stati anche certificati dalla Dott. __________, Psicoterapeuta, __________, nel suo rapporto del 6 novembre 2017, nel quale ha rilevato che PI 1 “presenta uno stato di forte disagio psicologico con sintomi da stress acuto quali frequenti pianti, disturbi del sonno e dell’umore, ritiro sociale”.
Diversi membri della rete che si occupano della protezione di PI 1 hanno constatato un’importante mancanza di collaborazione da parte della signora RE 1. La curatrice ha segnalato all’Autorità di protezione la forte resistenza con la quale la signora RE 1 si oppone agli interventi delle Autorità e dei periti incaricati, nonché all’esercizio delle relazioni personali da parte del padre (cfr. scritto 26 ottobre 2017; e-mail 23 ottobre 2017; e-mail 16 novembre 2017; memoriali di duplica). Mediante scritto 15 dicembre 2017 l’Ispettorato scolastico __________, ha riassunto delle problematiche riscontrate di fronte alla signora RE 1 per quanto concerne la frequenza scolastica della figlia e per quanto concerne l’atteggiamento difficile della madre. Il Servizio medico-psicologico, __________, ha rilevato la difficoltà nel collaborare con la signora RE 1 (cfr. scritto 7 dicembre 2017).
Inoltre, vi è l’impossibilità del padre di vedere la figlia, in quanto la madre rimane contraria ad una sua relazione con la figlia, non permettendo al padre di poter esercitare i diritti di visita come stabilito dalle decisioni (esecutive) precedentemente emanate sia dal __________ del 11 aprile 2017 che dell’Autorità di protezione del 12 settembre 2017. Vista l’inosservanza della madre a quest’ultime decisioni, è persino stata avviata una procedura penale nei suoi confronti per il mancato rispetto di un ordine d’Autorità impartito ai sensi dell’art. 292 CP, reato per la quale la signora RE 1 è poi stata condannata con decreto d’accusa del 4 dicembre 2017. Si denota pertanto, anche da questo comportamento, una mancata capacità della reclamante nel rispettare l’interesse della figlia a mantenere una relazione con suo padre e quindi di saper riconoscere le reali esigenze connesse con il bene della figlia.
Infine, non ci si può esimere dal criticare le modalità con cui la signora RE 1 ha trasferito la residenza della figlia da __________ a __________. Negli ultimi mesi di permanenza in Ticino la minore è stata estraniata da una regolare vita sociale e scolastica per poi essere sottratta del tutto dalla realtà abitativa nella quale ha vissuto durante ben 3 anni (un lasso di tempo comunque importante per una bambina della sua giovane età). Per di più la madre ha trasferito la figlia senza preavviso: né al padre [che, si ripete, detiene congiuntamente con la madre il diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e ha per legge il diritto di esprimersi (cfr. art. 301a cpv. 2 CC), considerate le ripercussioni rilevanti sull’esercizio delle relazioni personali con la figlia a motivo della volontà della madre di sottacere il luogo della nuova residenza (cfr. art. 301a lett. b cpv. 2 CC)], né all’Autorità di protezione responsabile della protezione di PI 1 [(alla quale competeva autorizzare o meno il trasferimento in tali circostanze (cfr. art. 301a lett. b cpv. 2 CC)], né ad alcun ente sociale o di stato civile (ad esempio, all’Istituto scolastico di PI 1, alla curatrice educativa, al Servizio medico-psicologico di __________, all’Ufficio abitanti comunale). Tale atteggiamento sottolinea la forte difficoltà della signora RE 1 nell’anteporre gli interessi di sua figlia e quindi nel non saper tutelare sufficientemente il suo bene.
Viste le circostanze sopra descritte è palese che RE 1si è trovata in una situazione del tutto inadeguata e decisamente pregiudicante per il suo bene e il suo corretto sviluppo. L’Autorità di protezione non poteva pertanto prescindere dall’intervenire e privare la madre della custodia parentale. È pertanto giustificato che l’Autorità di protezione abbia privato la signora RE 1 della custodia parentale. Nella misura in cui la reclamante si oppone alla privazione della custodia il gravame si avvera di conseguenza palesemente infondato e va respinto.
Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC, secondo il quale la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 9; CR CC I, Meier, ad art. 310 n. 22).
Conformemente al principio di sussidiarietà sancito nell’art. 21 della Legge per le famiglie, il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere.
7.1. In concreto vi è stato un cambiamento fondamentale delle circostanze: il luogo di residenza della minore è stato spostato da __________ a __________. Difatti, la signora RE 1 si è trasferita assieme alla figlia a __________, dove risiedono tutt’ora, senza che abbiano più fatto rientro nel Canton Ticino.
Al momento dell’emanazione della decisione (cautelare) qui impugnata il nuovo luogo di dimora della minore non era noto all’Autorità di protezione, essendo il nuovo indirizzo di PI 1 stato comunicato soltanto in data 29 gennaio 2018 dalla Polizia Cantonale Giudiziaria (cfr. e-mail dall’Ispettore __________). La scelta dell’Autorità di protezione di collocare PI 1 presso un istituto locale, e meglio al __________, corrispondeva – allora – senz’altro a un collocamento adeguato e soprattutto conveniente ai sensi dell’art. 310 CC. Il collocamento della minore presso i nonni materni, postulato dalla reclamante solo in questa sede, non è stato ovviamente considerato, non spettando all’Autorità procedere a ricerche di possibilità di collocamento presso persone residenti in altri Cantoni neppure indicate dalla madre. Tuttavia, oggi, alla luce del fatto che PI 1 vivrebbe da sei mesi a __________, luogo di residenza della madre (dove, secondo il dire della reclamante, avrebbe iniziato a frequentare una nuova scuola) e tenuto conto che il padre di PI 1 vive a __________, un collocamento al __________ non appare più indicato, non disponendo PI 1 oggi di alcun legame famigliare nel Canton Ticino. Qualora l’effettiva residenza di PI 1 fosse (tuttora) a __________, le misure di protezione a favore della minore (appena concluse tutte le relative procedure, inclusa la presente) dovranno in ogni modo essere trasferite e assunte dalle Autorità di protezione del nuovo luogo di domicilio della minore. Appare dunque opportuno che l’Autorità di protezione __________ – prima di procedere al formale trasferimento della competenza – si pronunci sul collocamento di PI 1 presso un’adeguata struttura nei dintorni della sua attuale residenza e con la quale l’Autorità di protezione che assumerà le misure di protezione possa collaborare in modo efficace.
In conclusione, la necessità di privare la madre di determinare il luogo di dimora della figlia merita conferma, ma il luogo prescelto dall’Autorità di protezione per il collocamento – il __________ – a seguito dell’agire illecito della madre (che, come detto sopra consid. 3.2, ha spostato il luogo di residenza della figlia senza ottenere preventivamente le debite autorizzazioni da parte dell’Autorità di protezione), non risulta più conveniente ai sensi dell’art. 310 CC e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata deve essere annullato d’ufficio da questo giudice e l’incarto retrocesso all’Autorità di prime cure, affinché si pronunci nuovamente sul luogo di collocamento della minore.
Occorre concludere analogamente a quanto indicato sopra (consid. 7.1) in merito all’esercizio delle relazioni personali tra i genitori e la figlia. Ritenuto che l’Autorità di protezione, alla luce delle predette mutate circostanze, dovrà statuire nuovamente sul luogo di collocamento di PI 1, si pone infatti anche la necessità di determinare e fissare nuovamente il luogo e le modalità di esercizio di esercizio delle relazioni personali. Infatti, trovandosi PI 1 __________ e abitando il padre nel __________, risulterebbe del tutto irragionevole che i diritti di visita fossero esercitati presso il Punto d’Incontro di __________ così come stabilito dalla decisione 12 settembre 2017 dell’Autorità di protezione. Di conseguenza, pure il dispositivo n. 3 della decisione impugnata va annullato d’ufficio, così che l’Autorità di protezione possa nuovamente pronunciarsi su tali oggetti. Va sottolineato che la decisione 12 settembre 2017, cresciuta in giudicato, è tutt’ora vigente per quanto attiene al diritto del padre ad esercitare le relazioni personali con la figlia, mentre l’Autorità di protezione, alla luce delle circostanza modificate, dovrà statuire unicamente sul luogo e le modalità del loro esercizio. Analogamente vanno pure annullati d’ufficio i dispositivi 4 e 5 della decisione impugnata – relativi al Servizio che verrà designato quale coordinatore del collocamento e i suoi compiti – che andranno aggiornati tenendo conto del nuovo istituto che verrà scelto per il collocamento.
Di principio il figlio deve essere sentito personalmente e in modo adeguato dall’Autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC).
PI 1 è seguita e viene ascoltata da diversi operatori e specialisti della sua rete di protezione, e meglio, dalla curatrice educativa, dal Servizio medico-psicologico per quanto attiene alla sua relazione con la madre, dalla Dott. __________ quale sua psicoterapeuta, i quali hanno tutti informato (in forma di rapporti e perizia) l’Autorità di protezione sugli esiti di audizioni e incontri con la minore. Per quanto attiene alla precisa procedura qui in esame, PI 1 è stata sentita in diretta connessione con quest’ultima (e al fine di accertare l’estensione del suo disagio all’interno della sua situazione famigliare) in data 17 novembre 2017 dalla psicologa del Servizio medico-psicologico, __________. Il fatto che PI 1 sia stata sentita da parte di quest’ultima invece che dall’Autorità di protezione stessa non è lesivo del suo diritto di essere sentito, essendo stata sentita adeguatamente come prescritto dall’art. 314a CC. Le relative censure della reclamante vanno pertanto respinte.
A motivo di quanto precede, il reclamo della signora RE 1 va respinto nel senso che va confermata la privazione della custodia parentale della signora RE 1 sulla figlia (dispositivo n. 1 della decisione impugnata). Il trasferimento – messo in atto in modo abusivo dalla reclamante – di se stessa e della figlia PI 1 nella Svizzera di lingua __________ rende necessario annullare d’ufficio i dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della decisione impugnata e retrocedere l’incarto all’Autorità di prime cure perché si pronunci nuovamente su tali oggetti.
Nel suo reclamo l’insorgente ha postulato di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Per quanto sopra esposto il reclamo appariva fin dall’inizio privo di possibilità di successo. A titolo abbondanziale si rileva per altro che l’indigenza della reclamante non è stata dimostrata, risultando la documentazione annessa all’istanza insufficiente alla comprova della sua indigenza non essendo per altro stato presentato nessun certificato ufficiale attestante la sua situazione finanziaria. Di conseguenza, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza:
1.1. Il dispositivo n. 1 della decisione 9 gennaio 2018 dell’Autorità regionale di protezione __________ è confermato.
1.2. I dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della decisione 9 gennaio 2018 dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati d’ufficio. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure, affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.
1.3. I restanti dispositivi della decisione impugnata sono confermati.
a) tassa di giustizia fr. 700.–
b) spese fr. 50.–
fr. 750.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 1 fr. 900.– a titolo di ripetibili.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.