Incarto n. 9.2014.200-201
Lugano 27 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
e
RE 3
RE 4
tutti patr. da: PR 2
a
Autorità regionale di protezione __________ CO 3 patr. da: PR 3 PI 1 patr. da: RA 1
per quanto riguarda il collocamento di PI 1
giudicando sul reclamo del 27 novembre 2014 presentato da RE 1 e RE 2 (inc. CDP 9.2014.200) e sul reclamo del 27 novembre 2014 presentato da RE 3 e RE 4 (inc. CDP 9.2014.201) contro la decisione emessa il 14 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. n. 83/2014);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 è nata il 2008 dalla relazione fra CO 3 e RE 3.
La Commissione tutoria regionale __________ (in seguito, Commissione tutoria __________) ha iniziato ad occuparsi della minore sin dalla nascita, in ragione OMISSIS. Già nel novembre 2008 CO 3 e RE 3 sono infatti stati privati della custodia parentale su PI 1 e, con decisione del 7 maggio 2010, la minore è stata collocata presso una famiglia affidataria, RE 1 e RE 2 di __________.
B. Con decisione del 6 aprile 2011 la Commissione tutoria __________ – che ha assunto la pratica in questione a seguito del trasferimento di domicilio di CO 3 – ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell'art. 308 CC, nominando quale curatore __________, con il compito di aiutare e consigliare i genitori, nonché di stabilire un calendario per i diritti di visita della minore con i genitori e le altre persone coinvolte. Successivamente l’Autorità di protezione – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria __________ – ha sostituito il curatore, dimissionario, nominando al suo posto __________ con effetto dal 1° giugno 2013.
C. Su richiesta dell’Autorità di protezione, in data 24 ottobre 2013 l’Ufficio dell’Aiuto e della protezione (UAP) ha presentato un aggiornamento della situazione di PI 1. Dall’entrata in funzione della nuova curatrice la collaborazione della famiglia affidataria con la rete è stata definita “positiva”, essendosi instaurata “una comunicazione serena e costruttiva” (pag. 2). L’UAP ha segnalato che dal mese di settembre 2013 era stata messa in atto, attraverso il Servizio Medico Psicologico (SMP) di __________, l’indicazione del pediatra dr. med. __________ di una “discreta presa in carico psicologica della bambina” (pag. 2).
D. Con scritto del 7 gennaio 2014 la curatrice ha informato l’Autorità di protezione di “nuovi problemi in merito all’affidamento di PI 1”; in particolare, dopo un primo contatto con il SMP, “la famiglia RE 1 ha deciso di interrompere gli incontri, adducendo l’insorgere di vecchie ferite in merito all’affidamento stesso”. Preannunciava dunque un nuovo incontro dell’UAP con la famiglia affidataria per “rivalutare la situazione”. A seguito di tale segnalazione, il 7 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha richiesto all’UAP di volersi esprimere “sull’idoneità dell’abbinamento tra la minore PI 1 e la famiglia RE 1 alla luce anche del fatto che la famiglia affidataria ha interrotto gli incontri pensati per poter sostenere la bambina” presso il SMP. Il 10 marzo seguente la curatrice, oltre a riferire in merito ai diritti di visita fra PI 1 e la madre, ha informato l’Autorità di protezione del fatto che “la situazione di PI 1 in questo momento è estremamente complessa”, poiché l’UAP “ha infatti deciso di verificare nuovamente l’affidamento alla famiglia RE 1 incaricando i propri psicologi”; secondo la curatrice, questa verifica “potrebbe creare dei grossi cambiamenti o porre delle condizioni all’affido” (pag. 1). La curatrice ha inoltre riferito di aver chiesto al dr. med. __________ un rapporto alfine di valutare se la presa a carico psicoterapeutica della minore (a quel momento interrotta dalla famiglia RE 1) fosse sufficiente o meno (pag. 2).
E. Con scritto del 7 agosto 2014 l’UAP ha informato la famiglia affidataria RE 1 del cambiamento di assistente sociale incaricato del dossier riguardante l’affidamento di PI 1 e della verifica dello stesso da parte degli psicologi dell’UAP: alla famiglia affidataria veniva richiesta totale collaborazione, in considerazione della natura dell’approfondimento e dei tempi brevi in cui auspicavano di portarlo a termine.
L’8 settembre 2014 la famiglia affidataria RE 1 è stata convocata dall’UAP per un ultimo incontro in relazione alla valutazione dell’affido, da tenersi il 25 settembre seguente, allo scopo di “effettuare insieme una sintesi delle osservazioni emerse e condividere con voi le considerazioni conclusive” alle quali sono giunti gli psicologi dell’UAP. Nel citare tale riunione è stato richiesto alla famiglia affidataria lo sforzo per essere presenti negli orari lavorativi dell’UAP, ricordando le difficoltà insorte durante la valutazione dell’affido nell’accordarsi in merito agli incontri con gli operatori dell’UAP (“che hanno dovuto operare anche al di fuori dei loro tempi di lavoro”).
F. Con e-mail del 24 settembre 2014 (mercoledì) l’UAP ha anticipato all’Autorità di protezione il rapporto riguardante la valutazione dell’affidamento, chiedendole una presa di posizione “che legittimi anche ai sensi del diritto civile la conclusione dell’affidamento di PI 1 presso la famiglia RE 1 il prossimo sabato 27 settembre, giorno dell’effettivo trasferimento della bambina nella nuova famiglia affidataria” ed informando che “l’UAP procederà dal canto suo alla revoca della presente autorizzazione di affido e al rilascio di una nuova”.
Nel rapporto in questione, pervenuto il 26 settembre 2014 (venerdì) all’Autorità di protezione in forma cartacea, l’UAP ha riferito come l’affidamento presso la famiglia RE 1 non fosse andato incontro alle reali esigenze di PI 1 e necessitasse dunque un’interruzione prematura (pag. 2-3), con revoca dell’autorizzazione ai signori RE 1 e inserimento della minore in un’altra famiglia affidataria, individuata nei signori __________ (pag. 4). Operativamente, l’UAP anticipava che avrebbe comunicato l’indomani – ovvero giovedì 25 settembre – tali conclusioni ai signori RE 1, a PI 1 e ai genitori naturali, mentre il trasferimento effettivo della minore avrebbe avuto luogo nella giornata di sabato 27 settembre. L’UAP chiedeva dunque “che il trasferimento della bambina nel nuovo contesto familiare affidatario venga accompagnato e suggellato da una decisione da parte della vostra autorità” (pag. 5).
G. Con decisione supercautelare del 26 settembre 2014 (venerdì), il presidente supplente dell’Autorità di protezione ha preso atto di tale rapporto e ha considerato di dover “formalizzare il collocamento di PI 1 presso la famiglia __________”, “per non destabilizzare ulteriormente la minore”, bisognosa di un contesto progettuale rassicurante (pag. 2). Il presidente supplente ha considerato che “sarebbe tuttavia apparso opportuno poter procedere al collocamento richiesto previa ordinaria procedura che garantisce ad ogni parte il diritto di essere sentito”, visto che da tempo l’UAP “sembrava aver colto indizi circa il non idoneo abbinamento di PI 1 con la famiglia affidataria”, ciò che avrebbe permesso “di potersi chinare su di una progettualità il più possibile condivisa non da ultimo con la famiglia naturale” (pag. 2).
Con la medesima decisione il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1 è stato dunque revocato dal 27 settembre 2014. La minore è stata collocata, a partire dalla stessa data, presso la famiglia affidataria __________. Nella decisione in questione è stato inoltre previsto che le modalità di trasferimento sarebbero state da concordare direttamente tra l’UAP e le due famiglie affidatarie; alle parti è stato infine assegnato un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
H. Con scritto del 26 settembre 2014 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione sulle modalità con cui intendeva trasferire PI 1 presso la nuova famiglia affidataria. Il 1° e l’8 ottobre seguenti l’Autorità di protezione è stata aggiornata per scritto dalla curatrice in merito alla situazione di PI 1 e del suo buon adattamento nella nuova famiglia; il 13 ottobre la curatrice ha riferito di un incontro casuale avvenuto tra PI 1 e la zia paterna e ha chiesto all’Autorità di protezione di intervenire, ritenendo il comportamento di quest’ultima estremamente destabilizzante per la minore.
I. Con osservazioni datate 9 ottobre 2014 i signori RE 1 hanno contestato il provvedimento supercautelare e le sue motivazioni, chiedendone l’immediata revoca, e hanno formulato a loro volta una domanda supercautelare, chiedendo che il previsto trasferimento nella nuova sede della Scuola dell’Infanzia fosse sospeso, pendente causa.
Con osservazioni di pari data, anche il padre e la zia paterna di PI 1, RE 3 e RE 4, hanno postulato l’immediata revoca del provvedimento supercautelare e il ritorno di PI 1 presso i signori RE 1, provvedimenti accompagnati da misure idonee a supportare la famiglia affidataria.
L. Con scritto del 31 ottobre 2014 l’UAP ha informato l’Autorità di protezione di “importanti e preoccupanti sviluppi” riscontrati nell’ambito del nuovo affidamento di PI
In conclusione, considerato che “entrambe le bambine stanno male”, l’UAP ha proposto la loro separazione e il ricovero di PI 1 in ospedale alfine di effettuare una valutazione approfondita del suo stato di salute, mentale e fisico, che permetterebbe di “formulare in maniera più consona il progetto di vita della minore” (pag. 2-3).
M. Il 6 novembre 2014 l’Autorità di protezione si è incontrata con CO 3 e con la rappresentante legale di RE 3 per discutere della situazione di PI 1, in particolare del mandato di valutazione psicodiagnostica da conferire al SMP e dell’eventualità (avversata dalla madre) di un ricovero della minore.
N. Con decisione del 14 novembre 2014 l'Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1 e il collocamento presso la nuova famiglia affidataria dei signori __________. Ha inoltre conferito mandato al SMP di __________ di effettuare una valutazione psicodiagnostica approfondita di PI 1 e ha respinto le richieste delle parti tese ad ottenere la sospensione della frequenza di PI 1 dalla Scuola dell’Infanzia di __________ e il ripristino della frequenza della Scuola dell’Infanzia di __________.
L’Autorità di protezione ha poi respinto la richiesta di RE 3 concernente il ripristino delle relazioni personali con PI 1 (in quanto non erano mai state sospese) e ha sospeso un’analoga richiesta da parte di RE 4 e __________ (rispettivamente, zia e nonna paterna di PI 1).
O. Con reclamo del 27 novembre 2014 (inc. 9.2014.200) RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera contro tale decisione, chiedendo il ricollocamento di PI 1 presso di loro.
Con gravame separato, di pari data (inc. 9.2014.201), anche RE 3 e RE 4 si sono aggravati alla Camera di protezione avverso tale decisione, postulandone l’annullamento e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione affinché venga completata l’istruttoria, deciso il ricollocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria RE 1 (in alternativa, presso la zia RE 4) e disciplinate le relazioni personali con la zia e la nonna paterna. Con scritto del 1° dicembre 2014 intitolato “integrazione al reclamo”, RE 4 si è riconfermata nelle sue richieste, postulando inoltre la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo.
P. Con decisione presidenziale del 3 dicembre 2014, questa Camera ha designato l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza di PI 1 nelle procedure pendenti; anche l’Autorità di protezione, con risoluzione n. 89/2014 del 5 dicembre 2014, ha proceduto in tal senso.
Q. La madre naturale di PI 1, CO 3, non si è pronunciata sui ricorsi in oggetto. Sia l’Autorità di protezione che la curatrice di rappresentanza di PI 1 hanno invece presentato le proprie osservazioni ad entrambi i reclami. Delle stesse e del successivo scambio di allegati (avvenuto solo in relazione al reclamo RE 1 e conclusosi il 5 marzo 2015 con la duplica della curatrice di rappresentanza) si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.
R. Successivamente all’inoltro dei reclami, con decisione del 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha revocato in via cautelare il collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria __________ e l’ha collocata presso il Centro educativo per minorenni (CEM) __________. Ha inoltre adottato delle misure opportune, quali l’inserimento di PI 1 in internato settimanale presso il Centro Psico-educativo (CPE) di __________ per una presa a carico terapeutica, senza una terapia farmacologica. Ha in seguito dato ordine alla curatrice di adoperarsi affinché vengano riprese le relazioni personali con il padre naturale di PI 1, ha vietato ogni contatto tra PI 1 e la famiglia RE 1, e ha disposto che la minore trascorresse il giorno di Natale presso la zia RE 4. I dispositivi concernenti la presa a carico terapeutica presso il CPE senza terapia farmacologica sono anch’essi stati impugnati a questa Camera da parte di RE 3 e RE 4 (inc. 9.2015.20, reclamo del 2 febbraio 2015 tutt’ora pendente).
S. Con decisioni separate del 23 dicembre 2014 questa Camera ha respinto i reclami per denegata giustizia interposti nei confronti dell’Autorità di protezione da RE 3 e RE 4, da un lato, e dalla famiglia RE 1, dall’altro lato. Un’istanza di ricusa dell’Autorità di protezione presentata dai signori RE 3 era già stata respinta con decisione del 10 novembre 2014.
T. Con decisione del 19 gennaio 2015 questa Camera si è pronunciata sulla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo dei signori RE 3, respingendola.
U. Con decisione di data 2 febbraio 2015 (Ris. n. 67/2015 del 26 gennaio 2015) l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale curatrice educativa di PI 1, in sostituzione della dimissionaria __________.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
In entrambi i reclami qui in oggetto viene contestato il provvedimento cautelare adottato dall’Autorità di protezione e chiesto l’annullamento del dispositivo n. 1 della risoluzione. Gli insorgenti, nei loro rispettivi reclami, ritengono che la revoca del collocamento di PI 1 presso i signori RE 1 sia stata adottata in violazione delle norme applicabili e senza sufficienti approfondimenti istruttori. Essi censurano inoltre il modo di procedere dell’Autorità di protezione e dei Servizi coinvolti.
Con riferimento alla modifica del collocamento di PI 1, nella decisione contestata l’Autorità di protezione richiama in primo luogo il rapporto del 24/26 settembre 2014 dell’UAP, con il quale “viene richiesto il collocamento di PI 1 (2008) presso la famiglia __________” (risoluzione impugnata, pag. 1) e la propria decisione supercautelare del 26 settembre 2014, “con la quale è stata formalizzata la revoca del collocamento di PI 1 presso la famiglia affidataria di RE 1 e RE 2, __________, a far tempo dal 27 settembre 2014”, con contestuale collocamento presso la famiglia __________ (risoluzione impugnata, pag. 1). L’Autorità di protezione riassume in seguito gli sviluppi intervenuti successivamente all’adozione della decisione supercautelare, in particolare le istanze delle parti e i rapporti di aggiornamento della curatrice educativa e dell’UAP (risoluzione impugnata, pag. 2-3).
L’Autorità di protezione evidenzia che il 25 settembre 2014 l’UAP ha comunicato alla famiglia affidataria, ai genitori naturali “e soprattutto a PI 1” il cambio di affidamento (risoluzione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha preso inoltre atto, come indicato dall’UAP nel suo rapporto, che “lo stesso ufficio, quale autorità cantonale incaricata dell’applicazione dell’Ordinanza federale sull’affidamento di minori (OAMin), ha revocato ai signori RE 1 l’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglienza della minore” (risoluzione impugnata, pag. 3). Secondo la risoluzione impugnata, “è fondamentale che una comunicazione di grande impatto emotivo rivolta ad una minore, come può essere certamente la comunicazione di un cambio di affido famigliare, si concretizzi di conseguenza”, alfine di “non indurre, tra le altre cose, ad una destabilizzazione del minore che potrebbe vedere gravemente compromessa la propria capacità di riconoscere nell’adulto una funzione di protezione, accudimento ed educazione” (risoluzione impugnata, pag. 3). Ciò a maggior ragione nel caso di PI 1, “già fragilizzata dal proprio vissuto e che pacificamente necessita di un contesto progettuale particolarmente rassicurante” (risoluzione impugnata, pag. 3).
L’Autorità di protezione afferma che la modifica dell’affidamento “ha delle conseguenze per lo stato psico-affettivo della minore”, ma che ciò non deve essere connotato negativamente, poiché nonostante “eventuali elementi di sofferenza”, deve essere “contestualizzato in un cambiamento predisposto per il bene della minore, non da ultimo resosi necessario a seguito della revoca dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglienza di PI 1 presso la famiglia RE 1” (risoluzione impugnata, pag. 3). Nella risoluzione impugnata si cita a tal proposito il rapporto del 26 giugno 2014 del dr. med. __________, deducendone il bisogno per PI 1 di “uno scorrere della vita particolarmente lineare e prevedibile, senza sorprese” (risoluzione impugnata, pag. 3).
L’Autorità di protezione ritiene che, “al di là dell’avvenuta revoca dell’idoneità famigliare”, l’affido di PI 1 presso la famiglia RE 1 non garantisca più “l’adeguata protezione del bene primario della minore”, in particolare data a) la carente collaborazione da parte della suddetta famiglia nei confronti della rete e le carenze dal profilo educativo (tali da richiedere una rivalutazione dell’affido), b) l’ambiente disarmonico dal punto di vista emotivo (ciò che non aiuterebbe la minore a “sentirsi al sicuro, né una bambina approvata con la garanzia di crescere con adeguate opportunità di sviluppo”) e c) le risposte ambientali incomplete e a tratti inadeguate offerte a PI 1 da parte dei genitori affidatari, constatate durante le visite domiciliari (risoluzione impugnata, pag. 4). Nella risoluzione impugnata si pone in seguito l’accento sul fatto che i coniugi RE 1 abbiano confermato l’esistenza di incomprensioni con la rete (risoluzione impugnata, pag. 4).
Di conseguenza, in base ad una ponderazione degli interessi in gioco, l’Autorità di protezione ha ritenuto “opportuno procedere con il garantire a PI 1 una concretizzazione di quanto le è stato comunicato dagli adulti circa il cambio di affido” nonché “opportuno stabilizzare l’intero contesto nel quale è stata inserita, senza per il momento introdurre nuovi elementi nella sua vita”, e ciò “fin tanto che non si conosceranno ulteriori elementi utili a stabilire lo stato di salute di PI 1 e fino a quando non sarà individuato il migliore intervento a favore della medesima” (risoluzione impugnata, pag. 4).
Nella decisione impugnata infine, “per non destabilizzare ulteriormente la minore, la quale necessita di un contesto progettuale rassicurante”, si procede alla formalizzazione dell’affido presso la famiglia __________, “in grado di rispondere appieno ai bisogni educativi della minore, avendo dimostrato delle solide motivazioni fondate su sani principi quali la condivisione e attitudine al confronto con la rete” (risoluzione impugnata, pag. 6).
Inoltre, il parere del dr. med. __________, secondo cui PI 1 sarebbe inserita in un ambiente disarmonico, è stato interpretato in maniera impropria, nella misura in cui il pediatra si riferiva alla situazione globale di PI 1 e non all’inidoneità dell’intervento genitoriale della famiglia affidataria (reclamo RE 1, pag. 7-8).
Secondo i reclamanti, oltre a non essere accertata alcuna situazione di pericolo per PI 1, non è stato nemmeno dimostrato che il cambiamento di famiglia affidataria fosse l’unico modo per evitare ripercussioni negative sulla psiche della minore, l’art. 310 cpv. 1 CC essendo l’ultima ratio (reclamo RE 1, pag. 8). Se l’Autorità di protezione avesse ritenuto necessario che i reclamanti continuassero a portare PI 1 agli incontri con la psicologa, “avrebbe dovuto tempestivamente intervenire con un ordine nei confronti della famiglia affidataria” (reclamo RE 1, pag. 8). L’Autorità di protezione, invece, ha preferito non dir loro nulla e, due mesi dopo, incaricare l’UAP di una valutazione sull’idoneità dell’abbinamento tra la minore e la famiglia affidataria, perdendo ulteriori sei mesi e mezzo “senza che alcuna misura di sostegno della bimba sia di fatto stata ordinata” (reclamo RE 1, pag. 9).
Secondo gli insorgenti, la curatrice lamentava unicamente dei problemi di comunicazione tra la rete e i signori RE 1, poiché questi non erano d’accordo “di stressarla ulteriormente continuando ad andare da uno psicologo” (reclamo RE 3, pag. 4). L’Autorità di protezione non ha tuttavia mai invitato la famiglia affidataria a collaborare maggiormente, pena la revoca dell’affido (reclamo RE 3, pag. 4). Gli insorgenti ritengono che la conferma della supercautelare non possa essere motivata dal “mantenimento di uno stato di fatto ormai venutosi a creare senza approfondimento istruttorio alcuno” (reclamo RE 3, pag. 4).
Infine, secondo i reclamanti il parere del dr. med. __________ viene citato in maniera contraddittoria, nella misura in cui l’Autorità di protezione “per garantire stabilità alla bambina la trasferisce in un contesto di vita nuovo e totalmente differente dal suo”, ciò che per finire ha condotto ad una destabilizzazione della minore (reclamo RE 3, pag. 5).
6.1. Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed. 2010, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc. 5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc. 5A_701/2011, consid. 4.2.1).
6.2. I “terzi” presso cui il minore si trova ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC sono le persone a cui i genitori hanno affidato il figlio volontariamente (e non per effetto di una decisione dell’autorità): anche nel caso in cui il minore è tolto alla custodia di terzi, il provvedimento colpisce infatti i genitori, che non hanno saputo o potuto scegliere un luogo di collocamento adatto a salvaguardare gli interessi del minore (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1298 pag. 853; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 22; v. anche STF del 30 giugno 2014, inc. 5A_378/2014, consid. 4.2).
Il diritto di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende infatti il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 1; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).
6.3. La misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (per una distinzione schematica fra i concetti e una comparazione della terminologia prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia alla tavola sinottica dell’Ufficio federale di giustizia denominata “Autorità parentale, custodia e cura del figlio”, cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge.html, consultato il 27 marzo 2015).
6.4. Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 CC, secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22). Non entra invece in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro della custodia parentale (rectius: di ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto).
Le argomentazioni dei reclamanti, nella misura in cui si riferiscono alla “revoca della custodia”, non sono pertinenti. Come indicato al considerando precedente, la revoca della custodia colpisce unicamente i genitori; in caso di collocamento del minore presso una famiglia affidataria, il diritto di custodia rimane nelle mani dell’Autorità di protezione e non viene trasferito alla famiglia affidataria. La revoca del collocamento non presuppone dunque l’adempimento dei requisiti per la revoca della custodia parentale (ovvero, l’accertamento di una situazione di pericolo) in quanto la famiglia affidataria è “solo” titolare di una custodia di fatto del minore. Una modifica del collocamento può dunque avvenire anche in assenza di una situazione di pericolo, già soltanto quando in ragione di un cambiamento di circostanze tale collocamento non risulti più “conveniente”, ovvero adeguato ai bisogni del minore. La decisione impugnata deve dunque essere esaminata unicamente dal profilo dell’adeguatezza del collocamento presso la famiglia RE 1.
Come già indicato, a sostegno della sua decisione l’Autorità di protezione ha giudicato “fondamentale” (risoluzione impugnata, pag. 3) che la comunicazione del cambio di affido, operata dall’UAP, trovasse una concretizzazione nei fatti. Ciò alfine di non destabilizzare PI 1 e la sua capacità di riconoscere nell’adulto una funzione di protezione, accudimento ed educazione.
Tale motivazione è priva di consistenza. Qualsiasi decisione dell’Autorità di protezione deve poggiare su una base legale ed essere adottata solo dopo una verifica (pur sommaria, in caso di urgenza) dei presupposti necessari. Un cambio di affido famigliare – che, nel caso concreto, perdurava dal 2010 – può essere ordinato dall’Autorità di protezione solo laddove ne siano dati i presupposti, dal cui esame tale Autorità non può prescindere. Una decisione del genere può dunque essere adottata dall’Autorità di protezione solo dopo aver verificato se l’affido in questione non appare più “conveniente” ai sensi delle norme che è chiamata ad applicare (art. 310 cpv. 1 CC in combinazione con art. 313 CC) e sulla necessità di mettere in atto tale cambiamento in via urgente (art. 445 CC). Nel suo esame, l’Autorità di protezione ha un ampio potere di apprezzamento e non è tenuta a ratificare quanto riferito da un’altra autorità (in caso, l’UAP), unicamente perché ai diretti interessati è già stata data una comunicazione in tal senso.
Su questo punto, le critiche degli insorgenti sono pertanto condivisibili.
9.1. Giusta l’art. 316 cpv. 1 CC, l’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.
Le condizioni per l’autorizzazione sono contenute nell’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza sull’affiliazione, OAMin), che prevede quale criterio di giudizio preminente nella decisione sulla concessione o la revoca di un’autorizzazione il bene del minore (art. 1a cpv. 1 OAMin). L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se i genitori affilianti e i loro conviventi, per la loro personalità, salute e idoneità a educare l’affiliato, come pure per le condizioni d’abitazione, offrono garanzia per la cura, l’educazione e la formazione dell’affiliato e se non è messo in pericolo il bene degli altri figli che vivono nella famiglia affiliante (art. 5 cpv. 1 OAMin); essa deve essere rilasciata prima di accogliere l’affiliato (art. 8 cpv. 1 OAMin).
Giusta l’art. 11 OAMin, ove deficienze o difficoltà non possano essere eliminate neppure in collaborazione con il rappresentante legale o con chi ha provveduto al collocamento e appaiano inutili altri provvedimenti, l’autorità revoca l’autorizzazione e invita il rappresentante legale o chi ha provveduto al collocamento a collocare il minore altrove, entro un termine ragionevole (cpv. 1); se tale invito risulta vano, l’autorità ne informa l’autorità di protezione dei minori del domicilio e, se del caso, del luogo di dimora del minore (cpv. 2). Se vi è pericolo nel ritardo, l’autorità ritira subito il minore, informandone l’autorità di protezione dei minori, e lo colloca temporaneamente altrove (cpv. 3).
Il Canton Ticino si è avvalso della facoltà, prevista dall’ordinanza, di affidare tali compiti ad altre autorità anziché all’Autorità di protezione (v. art. 2 cpv. 1 a e cpv. 2 a OAMin).
Sulla base della delega di competenza di cui all’art. 22 della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), il Consiglio di Stato ha emanato il Regolamento della Legge per le famiglie, nel quale ha disciplinato i requisiti e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione quale famiglia affidataria.
Nel suddetto regolamento, la competenza di autorizzare gli affidamenti famigliari ai sensi della legislazione federale è stata conferita all’UAP (art. 3 lett. a del Regolamento), mentre la competenza per la revoca di tali autorizzazioni è stata attribuita al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS; art. 1 cpv. 2 a del Regolamento). Che quest'ultima competenza sia stata affidata al DSS, e non all’UAP, emerge chiaramente anche dall’art. 64 cpv. 1 del Regolamento, secondo cui, in caso di deficienze o difficoltà, o se la prosecuzione dell’affidamento non corrisponde più all’interesse del minorenne, il Dipartimento procede secondo il già citato art. 11 OAMin (concernente la revoca dell’autorizzazione). La norma prevede pure che, laddove appaia necessaria l’adozione di misure di protezione ai sensi del CC dei minorenni in affidamento a terzi, l’UAP debba segnalare tempestivamente la situazione all’autorità di protezione competente (art. 64 cpv. 2 del Regolamento).
Ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OAMin, se le competenze dell’autorità sono state affidate ad altri uffici, il ricorso contro le decisioni è retto dal diritto cantonale.
La Legge per le famiglie prevede che le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinnanzi al Consiglio di Stato (art. 44 cpv. 1); contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere minorenni in affidamento famigliare ai sensi dell’OAMin così come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello, ossia, dal 1° gennaio 2013, alla Camera di protezione (cfr. art. 48 lett. f n. 5 LOG); è applicabile la LPAmm (art. 45 cpv. 1 e 2 Legge per le famiglie).
9.2. Come visto, ai sensi dell’art. 316 cpv. 1 CC il collocamento di un minore presso una famiglia affidataria presuppone che i genitori affilianti abbiano ricevuto un’autorizzazione in tal senso dall’autorità competente (che, come detto, nel Canton Ticino non è l’Autorità di protezione). Nel caso in cui alla famiglia affidataria venga revocata l’autorizzazione da parte dell’autorità competente, il collocamento presso la suddetta famiglia non è più possibile e l’Autorità di protezione non può che collocare il minore altrove.
Nella fattispecie, va rilevato che l’UAP, nel suo rapporto 24/26 settembre 2014, sostiene che “quale autorità cantonale incaricata dell’applicazione dell’Ordinanza federale sull’affidamento di minore (OAMin)”, l’Ufficio “si ritrova nella posizione di dover revocare ai signori RE 1 l’autorizzazione a suo tempo rilasciata per l’accoglimento della minore PI 1”, chiedendo all’Autorità di protezione di modificare il collocamento nel senso da loro richiesto (pag. 4).
In realtà, come visto sopra, le norme pertinenti attribuiscono la competenza per la revoca dell’autorizzazione non all’UAP bensì al DSS (v. i menzionati art. 1 cpv. 2 a e 64 cpv. 1 del Regolamento della Legge per le famiglie, combinati con l’art. 11 OAMin). Per quanto inabituale, la diversa attribuzione di competenze per la concessione dell’autorizzazione e la revoca della stessa – demandata all’autorità gerarchicamente superiore – si spiega in ragione della gravità del provvedimento, che incide in maniera pesante nelle vite sia dei minori affidati, sia degli affilianti stessi, come del resto il caso qui in esame ben testimonia.
Non risulta quindi corretto, dal profilo procedurale, che nel caso concreto l’UAP si sia definita come autorità competente in merito e abbia comunicato all’Autorità di protezione di voler decidere la revoca dell’autorizzazione dell’affido.
Ma vi è di più. La preannunciata decisione di revoca infatti, oltre a non essere stata emanata prima della decisione supercautelare dell’Autorità di protezione, non lo è stata nemmeno successivamente. L’UAP infatti, nonostante quanto anticipato sia alle parti che all’Autorità di protezione, non ha dato seguito a questa comunicazione e non si è mai pronunciata sulla questione con una decisione formale e motivata, munita dell’indicazione dei rimedi giuridici. Dopo il suddetto rapporto, che ha di fatto provocato la risoluzione dell’Autorità di protezione, gettando le basi per la modifica del collocamento di PI 1, l’UAP si è limitata a comunicare alla famiglia affidataria che riteneva “automaticamente decaduta” l’autorizzazione concessa ai reclamanti, in quanto “l’affidamento presso la vostra famiglia non sussiste più” vista la risoluzione dell’Autorità di protezione (lettera UAP del 17 novembre 2014). Risoluzione che, però, l’Autorità di protezione ha adottato partendo dal presupposto che l’UAP avrebbe poi formalizzato la decisione di revoca dell’autorizzazione alla famiglia RE 1.
Tale modo di agire non può essere tutelato poiché priva, di fatto, la famiglia affidataria delle vie di ricorso di cui ai combinati art. 27 cpv. 2 OAMin e 45 cpv. 1 della Legge per le famiglie.
9.3. Va inoltre sottolineato che il contenuto stesso del rapporto dell’UAP poteva legittimamente suscitare delle perplessità. Le motivazioni dell’UAP a sostegno della revoca dell’autorizzazione quale famiglia affidataria si fondano su due tipi di considerazioni, una di carattere “psicologico” e una di tipo “legislativo”.
L’UAP definisce insufficiente la collaborazione con la rete da parte della famiglia affidataria in questione, “qualità per noi fondamentale per il buon funzionamento dell’affido” (rapporto, pag. 1). Pertanto, “la ragione d’ordine legislativo” (“che ci pare altrettanto importante” rispetto a quella d’ordine psicologico), “entrerà in vigore nei prossimi mesi in applicazione alle modifiche dell’ordinanza federale sull’affidamento (OAMin), con cui si chiederà un più importante coinvolgimento e collaborazione da parte delle famiglie affidatarie nella vigilanza dell’affido di competenza del nostro Ufficio, questione improponibile visto l’agire solitario della coppia RE 1” (cfr. rapporto, pag. 2).
A tal proposito occorre sottolineare che, al momento della stesura del rapporto dell’UAP, non risultava esservi alcuna prospettata implementazione di nuove norme dell’OAMin, ordinanza che è stata oggetto di una revisione parziale entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Imminenti cambiamenti della OAMin, che implichino un’accresciuta collaborazione da parte delle famiglie affidatarie, non risultano esservi, al di là di quanto già entrato in vigore da più di due anni. Il rapporto vi accenna peraltro solo in maniera generica, rendendo impossibile comprendere esattamente a quale presunta novella legislativa si riferisca, oltre che valutare la proponibilità di una sua applicazione anticipata, ancor prima della sua entrata in vigore. La motivazione “d’ordine legislativo” per la revoca dell’autorizzazione risulta dunque infondata.
Per quanto riguarda poi la ragione d’ordine psicologico (“che ha determinato più di tutto la nostra decisione”), evocata dall’UAP nel suo rapporto per porre fine all’affidamento, occorre rilevare quanto segue. L’UAP cita in primo luogo la lettera del dr. med. __________ del 26 giugno 2014, secondo cui “PI 1 vivrebbe in un ambiente disarmonico e che questo non aiuterebbe la stessa a sentirsi al sicuro, una bambina approvata e con la garanzia di crescere con adeguate opportunità di sviluppo” (rapporto UAP, pag. 2). Ora, come spiegato dallo stesso dr. med. __________ con e-mail del 5 ottobre 2014 (doc. C allegato al reclamo dei signori RE 1), utilizzando l’aggettivo “disarmonico” il pediatra si riferiva all’intero contesto in cui era inserita PI 1 (“uno sviluppo ed un ambiente disarmonici” in considerazione di “tutte le figure ambientali, sociali e professionali coinvolte”) e non alla famiglia affidataria. Il pediatra aveva già evocato il “profilo disarmonico” di PI 1 in una sua precedente presa di posizione (cfr. lettera 16 giugno 2013 allegata allo scritto del 7 agosto 2013 della curatrice).
Ci si chiede peraltro come il medico – che nel suo scritto affermava di non essere il pediatra curante della bambina – avrebbe potuto emettere un giudizio in merito all’idoneità famigliare dei signori RE 1, avendo egli visitato la minore in due sole occasioni e non per valutarne l’inserimento ambientale ma “con l’intento di raccogliere indicazioni in merito allo stato di salute e allo sviluppo psicomotorio” della minore (cfr. lettera 26 giugno 2014).
Il pediatra ha precisato quanto sopra anche all’Autorità di protezione, con scritto del 7 dicembre 2014, evocando “l’aumentata variabilità a livello di gestione esterna (stile educativo, modo di rapportarsi ecc)” cui è confrontato ogni minore in affido, “dato che vi è un aumentato numero di persone di riferimento primarie coinvolte (caregiver)”; in questo senso andava dunque interpretato il suo precedente scritto, senza invece riferirsi “ad una possibile disarmonia in seno alla famiglia RE 1 o a quella biologica”. Anche a questo riguardo le critiche degli insorgenti al rapporto dell’UAP sono pertanto condivisibili.
9.4. In considerazione di quanto esposto, questa Camera ritiene che la decisione dell’Autorità di protezione di revocare inaudita parte il collocamento di PI 1 presso la famiglia RE 1 sia stata precipitosa, in quanto le lacune del rapporto dell’UAP – sia formali che di sostanza – avrebbero meritato un maggiore approfondimento prima di darvi seguito.
Considerato poi che il rapporto in questione non motivava in alcun modo la tempistica strettissima con cui l’UAP aveva previsto di mettere in atto lo spostamento di PI 1 (si ricorda che l’art. 11 cpv. 3 OAMin dà la facoltà all’autorità di ritirare subito il minore, informandone l’Autorità di protezione, a condizione che vi sia pericolo nel ritardo), l’Autorità di protezione non doveva sentirsi tenuta a ratificare queste modalità, che lei stessa aveva percepito come inopportune (“sarebbe tuttavia apparso opportuno poter procedere al collocamento richiesto previa ordinaria procedura che garantisce il diritto di essere sentito”, cfr. decisione supercautelare del 26 settembre 2014, pag. 2), convocando piuttosto con urgenza un’udienza di discussione.
Ad analoga conclusione si giunge anche volendo considerare il rapporto dell’UAP del 24/26 settembre 2014 come una segnalazione all'Autorità di protezione a norma dell'art. 64 cpv. 2 del Regolamento della legge per le famiglie, alfine di chiedere l’adozione di misure di protezione in favore di PI
L’argomento secondo cui “per preservare la salute psicofisica di PI 1 è necessario garantire alla minore dei bisogni identificati come irrinunciabili. In particolare PI 1 deve sentirsi protetta e accudita, ciò che nella sua fragilità, si traduce con uno scorrere della vita particolarmente lineare e prevedibile, senza sorprese” – motivazione tratta dalla decisione impugnata, parafrasando il parere del 26 giugno 2014 del dr. med. __________, pag. 3 – giustificava semmai una maggior prudenza nel procedere all’interruzione improvvisa dell’affido quasi quinquennale di PI 1 ai RE 1, in un’ottica di protezione della minore e in assenza di circostanze gravi, piuttosto che la conferma della decisione supercautelare che, di fatto, ha reciso in maniera netta quanto di lineare e prevedibile vi era nello scorrere della vita di PI 1. Anche da questo profilo, non si può che condividere la posizione degli insorgenti.
10.1. Va in effetti rilevato che dal rapporto stilato il 20 novembre 2014 dal Servizio Medico-Psicologico (SMP) di __________ (cfr. doc. C, reclamo RE 3) si apprende infatti che PI 1 ha rivelato “spontaneamente ed in maniera autentica” ad una psicologa “di comportamenti OMISSIS nei suoi confronti”, racconti da cui “emergono vissuti di tristezza e di disperazione” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). In particolare, PI 1 ha riferito quanto segue: “sai, la RE 2 OMISSIS. Il papi no” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 2). La bambina, che porta spesso con sé la sua bambola preferita, “fa deporre alla sua bambola tali avvenimenti cambiando il timbro di voce, come se fosse il giocattolo a parlare e non lei” (rapporto 20 novembre 2014, pag. 3).
Nel corso dell’incontro dell’11 dicembre 2014 con la nuova famiglia affidataria presso l’Autorità di protezione, la signora __________ ha riferito che “PI 1 in più di un’occasione ha espresso OMISSIS.” (verbale, pag. 2). La signora __________ ha riferito che “durante questi mesi di affidamento PI 1 le ha raccontato molte cose che accadevano presso la famiglia precedente come ad esempio OMISSIS” (verbale, pag. 2).
Anche nel suo scritto del 12 dicembre 2014 l’UAP riferiva alcune frasi pronunciate da PI 1 alla famiglia __________, fra cui “OMISSIS” (segnalazione 12 dicembre 2014, pag. 3).
10.2. Nel corso dell’udienza convocata dall’Autorità di protezione il 16 dicembre 2014 i signori RE 1 hanno negato ogni addebito in relazione ai maltrattamenti riferiti dalla bambina. RE 2 ha ipotizzato che tali affermazioni fossero frutto del condizionamento della madre naturale durante i diritti di visita, come era già avvenuto in passato (cfr. verbale, pag. 2: “in più di un’occasione PI 1 le aveva detto “tu sei cattiva perché tutte le bionde sono cattive” o che “tu vuoi farmi del male””). Simili atteggiamenti di PI 1 dopo gli incontri con la madre naturale erano stati già portati all’attenzione dell’UAP in passato (cfr. anche rapporto dell’UAP del 23 aprile 2013 all’Autorità di protezione, pag. 3, secondo cui la bambina al rientro dai diritti di visita con la madre “manifesta delle paure incontrollate che essi le possano fare del male, come ad esempio “buttarla sotto un’auto malgrado ci sono delle strisce pedonali””). Il patrocinatore dei signori RE 1 ha pure ipotizzato che tali frasi potrebbero essere una reazione alla rabbia di essersi sentita abbandonata dai genitori affidatari, in quanto l’avversione nei confronti di RE 2 si è manifestata solo dopo il distacco da lei (lettera 8 gennaio 2015 all’Autorità di protezione, pag. 3).
10.3. Alla luce di quanto sopra, occorre considerare che già solo il sospetto che quanto riferito da PI 1 si sia effettivamente verificato presso la famiglia affidataria può giustificare l’interruzione del collocamento presso la famiglia RE 1, in quanto non più “conveniente”.
Ma al di là della fondatezza o meno di tali esternazioni – a questo stadio non potendo essere escluso, come ipotizzato dagli insorgenti, che le stesse siano conseguenza dell’influenza della madre naturale, del brusco cambiamento di vita cui è stata esposta o piuttosto frutto della sua immaginazione – va preso atto che oggi PI 1 manifesta dei sentimenti di disagio, di paura e di rifiuto nei confronti della precedente madre affidataria e nei confronti dell’eventualità di un suo ritorno a __________. Le circostanze attuali conducono a ritenere che, soggettivamente, alla minore non possa più essere imposta la convivenza con RE 2. Ad oggi, in considerazione del benessere della minore, un suo possibile ritorno presso la famiglia affidataria RE 1 è dunque escluso.
Per queste ragioni, pur diverse da quelle contenute nella motivazione della decisione impugnata, la revoca del collocamento presso la famiglia RE 1 è da confermare in questa sede, in quanto non più “conveniente” ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, ed entrambi i reclami interposti contro il dispositivo n. 1 della risoluzione impugnata devono essere respinti.
Gli altri punti del dispositivo della risoluzione cautelare impugnata non sono oggetto di contestazione da parte dei signori RE 1.
Nel reclamo di RE 3 e RE 4 viene criticato il modo di agire dell’Autorità di protezione con riferimento alle questioni concernenti il cambiamento di sede scolastica della minore e la necessità di sottoporla ad una valutazione psicodiagnostica (reclamo RE 3, pag. 7). Gli insorgenti non formulano tuttavia delle contestazioni a riguardo, ragion per cui su tali punti non occorre chinarsi ulteriormente.
Nel loro reclamo, i signori RE 3 censurano anche il dispositivo n. 5 della decisione impugnata, secondo cui la richiesta di regolamentare le relazioni personali fra PI 1, la zia RE 4 e la nonna __________ è sospesa ai sensi dei considerandi e ne chiedono l’annullamento. Gli insorgenti interpretano tale sospensione come una decisione negativa e chiedono che i contatti con PI 1 possano continuare come in precedenza, ritenuto che la zia e la nonna paterna sono delle importanti figure di riferimento per la minore (“tanto più che i genitori naturali non riescono a rispondere alle esigenze della loro bambina e non per loro colpa” reclamo RE 3, pag. 6-7).
13.1. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha considerato che l’evasione della richiesta di RE 4 e __________ tesa ad ottenere una regolamentazione delle relazioni personali con PI 1 “deve essere momentaneamente sospesa viste le dinamiche in corso”, “nell’attesa che la situazione di PI 1 si stabilizzi” (pag. 6). L’Autorità di protezione ha ritenuto che, di principio e con il consenso dei genitori, “nulla osta a che siano già stabiliti degli incontri con PI 1”, compatibilmente con le esigenze dell’allora famiglia affidataria __________ e con le esigenze psico-fisiche e terapeutiche di PI 1 (risoluzione impugnata, pag. 6).
13.2. Il reclamo non può essere accolto nemmeno su questo punto. Al di là dell’infelice formulazione del dispositivo, non si può considerare che nella risoluzione impugnata la questione delle relazione personali fra zia, nonna paterna e PI 1 sia stata respinta. La questione è invece ancora sub iudice, nella misura in cui con risoluzione 99/2014 del 19 dicembre 2014 è stato previsto un diritto di visita fra PI 1 e la zia RE 4, al domicilio di quest’ultima, per il giorno di Natale, mentre con risoluzione n. 67/2015 del 26 gennaio/2 febbraio 2015 la nuova curatrice è stata investita del compito di organizzare anche tali diritti di visita. L’Autorità di protezione ha peraltro precisato che le uniche relazioni personali che non sono autorizzate sono quelle con le precedenti famiglie affidatarie (cfr. verbale del 20 gennaio 2015, pag. 2). Inoltre, con scritto 4 febbraio 2015 la nuova curatrice ha sottoposto alle parti una proposta di regolamentazione delle relazioni personali, comprendente anche la zia e la nonna paterna.
Il reclamo deve pertanto essere respinto anche su questo punto.
Nel caso concreto si osserva che nell’ambito della risoluzione impugnata l’Autorità di protezione non si è determinata su tale questione (nemmeno si è espressa in merito a tasse e spese di giudizio), che deve dunque essere considerata ancora sub iudice.
Il reclamo non può pertanto trovare accoglimento nemmeno su questo punto. Questa Camera richiama tuttavia l’Autorità di protezione a pronunciarsi con sollecitudine sui punti ancora aperti della vertenza.
Nel caso concreto, sulla base della documentazione prodotta (cfr. scritti 30 dicembre 2014 e 14 febbraio 2015) risulta comprovata la situazione di indigenza di RE 3 ai sensi dell’art. 117 lett. a CPC e della relativa giurisprudenza. Considerato come il reclamo non risultava di primo acchito privo di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), l’assistenza giudiziaria può essergli concessa.
Tuttavia, considerando come il reclamo sia stato interposto insieme alla sorella, attraverso un unico e comune patrocinatore, ai sensi dell’art. 118 cpv. 2 CPC si giustifica di concedere a RE 3 il gratuito patrocinio unicamente nella misura del 50% dell’onorario esposto dal suo patrocinatore per la presente procedura di reclamo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
I. Sul reclamo di RE 1 e RE 2:
Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono tasse e spese di giustizia; non si assegnano ripetibili.
II. Sul reclamo di RE 3 e RE 4:
Il reclamo è respinto.
Non si riscuotono tasse e spese di giustizia; non si assegnano ripetibili.
III. Sulla domanda di RE 3 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria:
Di conseguenza, è concesso a RE 3 il beneficio del gratuito patrocinio nella misura del 50% dell’onorario esposto dal suo patrocinatore per la presente procedura di reclamo.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.