Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2022.190
Entscheidungsdatum
24.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2022.190

Lugano 24 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione di beni e blocco di accesso ai conti bancari e postali

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. In seguito alla segnalazione 8 febbraio 2021 dell’Ospedale __________, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è intervenuta ai fini della protezione di RE 1 (1956), affetta da diversi disturbi fisici (quale un disturbo dell’alimentazione in uno stato di malnutrizione con un decadimento delle condizioni generali), nonché da problemi psichici con un’assenza di critica di malattia. L’interessata è esposta a una situazione famigliare delicata di fronte ai problemi di tossicodipendenza della figlia.

B. Mediante decisione 9 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di effettuare una verifica della situazione a domicilio dell’interessata. Con valutazione 25 maggio 2021 il medesimo servizio ha concluso che fosse necessaria una strutturata presa a carico con un medico di famiglia al fine di un monitoraggio clinico e degli aiuti domiciliari e infermieristici. È stata ritenuta necessaria la nomina di un curatore amministrativo avente un mandato relativo alla gestione delle questioni di salute. L’interessata è stata sentita in merito a quest’ultimo rapporto in data 22 luglio 2021, negando il bisogno di aiuto e rifiutando l’assistenza su tutti i fronti.

C. Con decisione 3/11 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha rinunciato all’istituzione di una curatela in favore di RE 1, optando di designare l’Accompagnamento Sociale di __________ quale servizio di controllo e informazione ai fini di verificare periodicamente la situazione personale dell’interessata e per sostenerla nell’attivazione di una presa a carico medica e degli aiuti domiciliari necessari, nonché nella ricerca di una nuova abitazione. Con rapporto 13 gennaio 2022 l’Accompagnamento sociale ha informato l’Autorità di protezione sulla precaria situazione abitativa dell’interessata e sugli interventi di soccorso da parte dell’ambulanza e della polizia per stati di malessere della figlia o per litigi. È stato osservato come il rapporto di fiducia istaurato con l’interessata avrebbe permesso di sostenerla solo minimamente e che andava valutata l’opportunità di una misura curatelare.

D. Con istanza 31 gennaio 2022 la società __________, amministratrice dell’appartamento abitato dall’interessata e sua figlia, ha chiesto l’Autorità di protezione di provvedere ad un collocamento urgente di quest’ultime presso strutture sanitarie in grado di gestire le loro problematiche. L’interessata è stata sentita in data 4 aprile 2022, esprimendo il suo disaccordo di sottoporsi a una perizia psichiatrica in quanto sarebbe autosufficiente senza il bisogno di assistenza.

E. Con decisione 7 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio di psichiatria geriatrica territoriale __________ di effettuare una valutazione peritale di RE

  1. Il reclamo 10 maggio 2022 presentato dall’interessata avverso quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile mediante sentenza 11 maggio 2022 della scrivente Camera di protezione.

F. La valutazione peritale è stata presentata all’Autorità di protezione in data 23 agosto 2022.

G. In data 21 settembre 2022 l’interessata ha dovuto lasciare la sua abitazione in seguito allo sfratto esecutivo, trasferendosi presso __________.

H. L’interessata è stata sentita dall’Autorità di protezione in data 21 ottobre 2022 in merito al referto peritale e alla sua situazione personale, abitativa ed economica, dichiarando di essere contraria all’istituzione di una misura di protezione nei suoi confronti. Si è proceduto alla presentazione della persona proposta quale curatore, __________, il quale ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere l’incarico, mentre l’interessata ha ribadito il suo disaccordo con la misura.

I. Con decisione 23 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato il mandato di controllo e informazione affidato all’Accompagnamento Sociale __________ (dispositivo n. 1). È stata istituita a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC, mentre l’interessata è stata privata dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali (dispositivo n. 2). Quale curatore è stato nominato __________ (dispositivo n. 3).

J. Contro quest’ultima decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 22 dicembre 2022, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione impugnata e, subordinatamente, che la curatela venga “limitata alla rappresentanza con la cassa di compensazione e al pagamento delle spese che ricadono sotto le prestazioni complementari senza blocco dei dati e dei beni e con gestione propria dell’AVS”. La reclamante ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

K. Con osservazioni 11 gennaio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, sottolineando che le condizioni per istituire la misura contestata sarebbero date a causa dello stato di debolezza in cui si troverebbe l’interessata, citando a tal sostegno alcuni passaggi della perizia del Servizio psico-sociale del 23 agosto 2022. L’interessata avrebbe bisogno di assistenza a causa delle sue “criticità relative alla gestione delle proprie questioni amministrative/finanziarie e legate alla sua salute, nonché al suo benessere sociale”. L’Autorità di protezione ha evidenziato come la sua situazione debitoria fosse in fase di peggioramento. I provvedimenti sin d’ora adottati si sarebbero rivelati tutti insufficienti, mentre le difficoltà dell’interessata non sarebbero risolvibili mediante le misure meno incisive proposte dalla reclamante in via subordinata.

L. Con osservazioni 5 gennaio 2023 il curatore ha rilevato come il mandato di controllo e di informazione non sarebbe più sufficiente ai fini di tutelare l’interessata, la quale non avrebbe aderito al sostegno precedentemente fornito dall’Accompagnamento sociale. Il curatore ha condiviso la necessità della curatela istituita.

M. Con replica 19 gennaio 2023 la reclamante ha ribadito le domande formulate nel gravame, contestando di trovarsi in uno stato di debolezza. La reclamante ha sottolineato di non aver bisogno di assistenza a livello amministrativo, siccome abituata a gestirsi autonomamente, asserendo che fosse l’intervento dell’Accompagnamento sociale ad averle creato confusione nella gestione dei pagamenti. I problemi nella gestione amministrativa sarebbero sorti unicamente a causa dei suoi più recenti problemi di salute, che ora sarebbe migliorata. Ritenuta la situazione tutt’ora irrisolta della figlia, la reclamante diffiderebbe dell’operato delle autorità e dei servizi sociali in generale, facendo valere che le problematiche legate al suo rapporto con la figlia non sarebbero un motivo sufficiente per istituire una curatela nei suoi confronti.

N. In data 20 febbraio 2023 il curatore ha comunicato di non aver ulteriori precisazioni.

O. Con duplica 2 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha sottolineato come dagli accertamenti peritali emergerebbe uno stato di debolezza dell’interessata. Secondo l’Autorità di protezione, fornire un sostegno all’interessata senza la possibilità di amministrare i redditi e la sostanza in sua rappresentanza non sarebbe sufficiente ai fini di tutelarla. La curatela, come definita mediante la decisione impugnata, appare l’unica misura atta a proteggere adeguatamente l’interessata. L’Autorità di protezione ha altresì osservato che spetterebbe al curatore mettere a disposizione della reclamante importi adeguati ai suoi bisogni, i quali potranno essere utilizzati dall’interessata senza alcuna limitazione.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

2.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza, cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

2.2. L’esistenza di uno “stato di debolezza” non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

2.3. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

  1. Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

  2. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

  1. In concreto, i numerosi referti medici, la perizia del Servizio psico-sociale 23 agosto 2022, nonché i vari rapporti dell’Accompagnamento sociale, dimostrano la precaria situazione personale, sociale e finanziaria in cui si trova RE 1. Le sue discrete condizioni di salute psico-fisica e la totale assenza di coscienza di malattia dell’interessata, la rendono incapace di provvedere ai propri interessi (e, siccome rifiuta ogni sostegno offertole, di designare delle persone che potrebbero assisterla). I provvedimenti sin d’ora adottati, particolarmente il mandato di controllo e di informazione conferito all’Accompagnamento sociale __________, si sono rivelati insufficienti ai fini di tutelare il suo benessere. La necessità di istituire una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione contestata è pertanto condivisa dalla scrivente Camera di protezione. Difatti, la causa della curatela (ossia lo stato di debolezza dell’interessata per il quale l’interessata necessita di assistenza, sia a livello personale che amministrativo) è data, e la misura risulta necessaria, nonché adeguata e proporzionale.

5.1. Precisamente, con la perizia psichiatrica 23 agosto 2022 all’interessata sono stati diagnosticati un “disturbo di personalità non specificato” (ICD10: F60.9) e un “disturbo delirante” (ICD10: F22.0). I periti hanno osservato nell’interessata “alcuni tratti che la rendono sospettosa e diffidente nei confronti degli altri e la portano a ridurre i comportamenti pro-sociali e/o richiedere aiuto a terzi per la risoluzione di eventuali problematiche personali in quanto la lettura soggettiva del mondo è prevalentemente percepita come ostile e umiliante. Può tuttavia accadere che, in particolari situazione o momenti di vita, tali tratti divengano maggiormente pronunciati, rigidi, pervasici e disadattivi al punto da compromettere il funzionamento.” È stato evidenziato come l’interessata “presenta spunti persecutori che influenzano le scelte e le condotte di vita”, ciò che si vedrebbe nella sua relazione con le istituzioni e nei rapporti interpersonali. La prognosi è stata qualificata “variabile”, avendo i periti ritenuto che l’interessata beneficerebbe di “una regolare presa a carico specialistica con colloqui di psicoterapia, psico-educativi e la ponderazione di un’eventuale assunzione regolare e monitorata di farmacoterapia”. È stato considerato che i disturbi rilevati potrebbero influenzare la capacità di controllo e autocritica, compromettendo quindi anche la capacità di provvedere ai propri interessi personali e gestionali. L’interessata sarebbe “solo parzialmente in grado di occuparsi dei propri interessi amministrativo/finanziari”, mentre anche la sua capacità di discernimento riguardo alla sua malattia e alla necessità di trattamento sarebbe limitata. Soffrendo l’interessata di “un disagio psichico cronico che lo porta a essere refrattaria al farsi aiutare, stante poi esporsi a comportamenti potenzialmente nocivi (dare soldi a terzi, coinvolgersi in difficoltà interpersonali della figlia, etc.) che peggiorano e amplificano il malessere psichico”, i periti hanno infine concluso che l’interessata “necessiti del sostegno di una figura di protezione che l’aiuti in maniera costante e regolare nell’espletamento e nella gestione dei compiti amministravi”.

Inoltre, visti anche i vari rapporti medici agli atti (inclusa la valutazione psicologica del 25 maggio 2021), risulta che l’interessata è regolarmente esposta a un pericolo concreto per la propria salute fisica in quanto si trascurerebbe al punto tale di necessitare anche dei ricoveri ospedalieri, come già avvenuto per degli stati di grave malnutrizione (rapporti 1 marzo 2021 e 7 ottobre 2021 dell’Ospedale __________; rapporto medico 15 aprile 2021 del Dr. med. __________).

5.2. Risulta dunque che l’interessata è affetta da un insieme di difficoltà psico-fisiche, le quali la rendono parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi: non si trova in grado né di prendersi sufficiente cura della propria persona, né di occuparsi delle questioni amministrative. Oltre alle sue criticità personali, l’interessata è anche chiamata a confrontarsi con le problematiche di sua figlia tossicodipendente. È a causa di tutte queste serie ostacoli fisici, psichici, sociali e famigliari, che l’interessata ha dovuto subire il recente sfratto dall’abitazione presso la __________. Infatti, la reclamante ha dimostrato di non sapersi orientare nell’ambito delle varie pratiche burocratiche ed esecutive e di non comprendere i passi da intraprendere nei confronti dei vari uffici, servizi e autorità coinvolti, nemmeno in seguito agli aiuti messi a disposizione da parte dell’Accompagnamento sociale (cfr. verbale di audizione 21 ottobre 2022 e osservazioni 5 gennaio 2023 dell’Accompagnamento sociale). Tutte queste criticità (ancora presenti nonostante ella fosse già a beneficio di un supporto da parte dell’Accompagnamento sociale), sono chiari elementi a comprova del suo bisogno di assistenza nella forma di una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni. Il mandato di controllo e di informazione fin d’ora presentato ai sensi dell’art. 392 cifra 3 CC non è stato sufficiente a tutelare l’interessata, che ha faticato a capire e ad accettare il ruolo dell’Accompagnamento sociale nella gestione delle sue pratiche (cfr. osservazioni 5 gennaio 2023 dall’Accompagnamento sociale). Occorre pertanto una misura più incisiva, atta a definire in modo concreto i compiti del curatore e quindi a permettere a quest’ultimo di agire dove necessario in nome e per conto dell’interessata ai fini di salvaguardare i suoi interessi. Vista la forte resistenza dell’interessata nei confronti delle autorità e dei servizi, nonché il suo rifiuto categorico di accettare qualsiasi forma di sostegno, è anche a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha proceduto a bloccare l’accesso ai conti bancari e postali, così da permettere al curatore di svolgere puntualmente il suo mandato e di iniziare a correggere la grave situazione finanziaria dell’interessata creatasi.

5.3. Visto quanto precede, si può concludere che lo stato di debolezza in cui si trova l’interessata la rendono effettivamente incapace di provvedere in modo del tutto autonomo ai propri interessi. Vista anche la sua ferma riluttanza a farsi aiutare, si è dimostrata incapace di designare una persona che potrebbe assisterla. È pertanto necessario che RE 1 venga affiancata da un curatore per salvaguardare i suoi interessi personali e patrimoniali. Il reclamo deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, la domanda della reclamante di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

  2. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia eccezionalmente all’addebito di tasse e spese processuali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  3. L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

  4. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 399 CC
  • art. 414 CC
  • art. 446 CC
  • art. 448 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

Cost

  • art. 5 Cost

CPC

  • art. 117 CPC

LAG

  • art. 13 LAG

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

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