Incarto n. 9.2014.218
Lugano 24 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n.7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali di PI 1 con il padre
giudicando sul reclamo del 23 dicembre 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 novembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Dalla relazione fra RE 1 e CO 2 è nata, il 2007, PI 1. Poco dopo la sua nascita la convivenza fra i genitori è cessata. Nell’ambito di un’udienza svoltasi il 12 maggio 2014 in Pretura di __________ per la fissazione dei contributi alimentari in favore della figlia, i genitori hanno trovato un accordo in merito al disciplinamento delle relazioni personali.
B. Con istanza 4 giugno 2014 il signor CO 2 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di essere convocati per regolamentare i diritti di visita fra padre e figlia che egli vorrebbe poter gestire autonomamente. Viste le osservazioni 30 giugno 2014 della madre e sentite le parti in udienza il 25 agosto 2014, l’Autorità di protezione ha deciso, con risoluzione n. 543 del 20 novembre 2014, di garantire al signor CO 2 un diritto di visita settimanale il mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00 con passaggio al Punto di Incontro di __________.
C. Contro la predetta decisione è insorta, con reclamo 23 dicembre 2014, la madre che ha chiesto: in via principale, l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto all’Autorità di protezione affinché decida dopo aver annesso l’incarto relativo alla prima figlia del signor CO 2, __________; in via subordinata, di garantire al padre un diritto di visita sorvegliato presso il Punto di Incontro ogni 15 giorni il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00; in entrambi i casi protestate tasse, spese e ripetibili, riservata la richiesta di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La madre ritiene importante poter disporre e accedere all’incarto relativo alla prima figlia del signor CO 2, __________, da richiamare dall’Autorità regionale di protezione __________, siccome dallo stesso emergerebbe l’inadeguatezza del padre, persona prevaricatrice e dispotica. Ritiene il padre, per il suo atteggiamento e gli scatti d’ira, incapace di occuparsi da solo di una bambina di pochi mesi; ella non si fida a che lo stesso stia da solo con la bambina, neanche per poche ore, il padre dovrebbe lavorare molto su sé stesso e mettersi in discussione facendo un percorso con persone del ramo per riuscire ad occuparsi in modo corretto ed equilibrato e sano delle figlie.
D. Con osservazioni 30 gennaio 2015 l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della Camera di protezione sottolineando di aver fatto richiesta dell’incarto relativo alla figlia __________ ma di aver ricevuto, dall’Autorità regionale di protezione __________, risposta negativa. Ritiene inoltre una limitazione molto incisiva la sorveglianza dei diritti di visita.
All’accoglimento del reclamo si è opposto il signor CO 2 con allegato 27 febbraio 2015. Egli chiede la restituzione dell’effetto sospensivo o, in via supercautelare e cautelare, la concessione di un diritto di visita sorvegliato settimanale di tre ore; nel merito chiede la reiezione del gravame e di impartire l’ordine alla signora RE 1 di dar seguito alla decisione sotto la comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.- per ogni giorno di inadempimento. Egli contesta le accuse mosse nei suoi confronti dalla signora RE 1, incapace di superare i problemi relazionali con lui e intenzionata ad assumere un totale controllo su tutto quanto ruota attorno alla figlia e, quindi, anche sul comportamento che lui dovrebbe assumere. Sottolinea come sia ottimo il suo rapporto con la figlia __________, non si oppone al richiamo dell’incarto, se ritenuto utile dalla Camera di protezione, e nemmeno all’audizione della ex moglie, __________. Ritiene poi che il presunto e contestato atteggiamento dispotico non sarebbe idoneo a giustificare una limitazione dei suoi diritti di visita. Nei fatti o egli esegue in dettaglio la volontà e le indicazioni della madre o questa non le lascia vedere la figlia, per questo ha dovuto adire le vie giudiziarie.
E. Con replica 18 marzo 2015 la madre si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio così come il padre, con duplica 27 marzo 2015. Anche l’Autorità di protezione ha presentato, il 10 aprile 2015, la duplica osservando, in definitiva, l’alta conflittualità fra le parti, ciò che tuttavia non basta per giustificare un diritto di visita sorvegliato.
Considerato
in diritto
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.
L’emanazione dell’odierno giudizio rende prive di oggetto le richieste di adozione di provvedimenti supercautelari e cautelari formulate dal resistente.
La reclamante ha postulato l’assunzione di un incarto dell’Autorità regionale di protezione __________ relativo alla prima figlia del resistente, __________. L’Autorità di protezione ha chiesto la trasmissione dell’incarto, richiesta rifiutata dall’omologa di __________ in considerazione del fatto che la minore in questione non è parte della procedura pendente a __________, appartiene a un altro nucleo famigliare e le informazioni contenute sono protette dal segreto tutorio e devono essere salvaguardate nel rispetto della sfera privata di terzi (scritto del 30 ottobre 2014 dell’Autorità regionale di protezione 10).
L’Autorità di protezione non ha ulteriormente insistito, a giusta ragione. Effettivamente l’obbligo di discrezione (art. 451 CC) impedisce la divulgazione delle informazioni nei confronti di qualsiasi persona che non sia membro o ausiliario dell’autorità in questione; addirittura, questo divieto potrebbe essere esteso a un singolo membro della stessa autorità, quando per esempio non ha partecipato alla gestione del caso concreto e particolari interessi giustificano il mantenimento del segreto (BSK ZGB I-Geiser, 5a ed., ad art. 451 N. 13). È ben vero che nell’ambito della protezione vige anche l’obbligo di collaborazione e di assistenza amministrativa (art. 448 CC). Va tuttavia osservato che tutti i documenti così ottenuti conferiscono alle parti al procedimento un diritto alla consultazione (art. 449b CC), per questo l’assistenza deve essere ammessa con prudenza e solo se nessun interesse degno di protezione si oppone; deve inoltre essere rispettato il principio della proporzionalità, solo le informazioni necessarie per la determinazione dei fatti possono essere trasmesse (CommFam Protection de l’adulte, Steck, ad art. 448 n. 45 e 46).
In concreto la reclamante ha chiesto di assumere l’incarto di una procedura già conclusa, relativa a un periodo passato e ad altra situazione famigliare, composta, oltre che dal signor CO 2, da una madre e una figlia che hanno diritto di vedersi trattare con riservatezza i propri dati personali.
L’esito del procedimento è poi noto, è difatti incontestato che per il signor CO 2 ha comportato per lungo tempo l’esercizio del diritto di visita con la figlia con passaggio dal Punto di Incontro o per il tramite del membro permanete dell’Autorità di protezione __________. I motivi che hanno condotto ad adottare simili provvedimenti non sono determinanti per la procedura in corso, sono riferiti ad altra situazione. All’Autorità basti sapere che la misura è stata sufficiente per tutelare la figlia e che oramai da diversi anni non è più attiva e il padre vede regolarmente e senza restrizioni la figlia maggiore.
In definitiva, anche prescindendo dalla questione della discrezione, il cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove permette di rinunciare alle prove, il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (DTF 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3; 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 , consid. 3.1) come, appunto, nel caso concreto.
La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Lo scopo è di favorire la relazione con il beneficiario degli incontri (Bally, op. cit., pag. 5 p.to 3.4.1).
Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Si tratta di una restrizione importante del diritto alle relazioni personali e come tale deve essere limitato nel tempo (Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5).
Come il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC, anche la pronuncia di un diritto di visita accompagnato necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato.
In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 774).
Rispetto alla frequenza e alla durata la madre aveva postulato la riduzione del diritto di visita da settimanale a quindicinale, senza tuttavia spiegarne il motivo, se non per non acuire la distanza con la madre. In generale, quando i bambini sono in tenera età, vanno privilegiati diritti di visita di breve durata ma più frequenti, così da non staccare per troppo tempo il minore dal genitore di riferimento ma evitando nel contempo di far passare troppo tempo da un incontro all’altro, per evitare che il piccolo “dimentichi” l’altra figura genitoriale e per permettergli di stabilire un solido rapporto. Un diritto di visita di tre ore settimanali paiono pertanto conformi alla situazione e al benessere di una bimba che fra poco compie due anni.
In definitiva, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Non si giustifica, allo stato attuale, assortire comminatorie penali, lo farà l’Autorità di protezione qualora la madre non dovesse adempiere alla decisione.
Dato l’esito del reclamo la richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata dalla signora RE 1 è respinta. Siccome soccombente, la stessa è tenuta al pagamento di tasse e spese di giustizia e al versamento di adeguare ripetibili al signor CO 2.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è respinta.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico della signora RE 1 che rifonderà, al signor CO 2, fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il giudice supplente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.