Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2016.116
Entscheidungsdatum
23.02.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2016.116

Lugano 23 febbraio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La giudice supplente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Emanuela Epiney-Colombo

giudice unica ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistita dalla vicecancelliera

Gianella

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. dall’ PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2 patr. dall’ PR 2

per quanto riguarda la nomina di un curatore di rappresentanza in favore di PI 1 nell’ambito della procedura volta alla modifica dell’autorità parentale

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2016 presentato da RE 1 avverso la decisione emessa il 19 maggio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________, e sull’istanza del 6 luglio 2016 presentata da CO 2 volta alla restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Dalla relazione fra RE 1 e CO 2 in data 2003 è nato PI 1.

B. Sin dall'estate 2006 CO 2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità amministrative che giudiziarie sono state confrontate con richieste d'intervento da parte di entrambi i genitori per la regolamentazione delle relazioni padre-figlio. Nella misura in cui, come si vedrà, non risultino essenziali ai fini della presente decisione, ci si limiterà a ricordare i fatti rilevati della procedura che ci occupa. Una cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte sono narrate in particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del 29 settembre 2015 pronunciate da questa Camera (sentenze CDP, inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).

C. Con istanza del 16 luglio 2014 CO 2 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1. RE 1 vi si è opposta con scritto/osservazioni dell’11 settembre 2014 sostenendo che l’esercizio congiunto dell’autorità parentale non rispondeva al bene del figlio, considerati il permanente conflitto genitoriale e l’incapacità del padre di assumersi le responsabilità discendenti dal suddetto esercizio.

Con istanza dell’11 settembre 2014, l’avv. PI 2, in nome e per conto di PI 1 – producendo una procura sottoscritta dalla madre – ha richiesto che il minore potesse essere rappresentato da un patrocinatore di sua scelta. Nel merito dell’istanza 16 luglio 2014 presentata da CO 2, egli ha postulato il suo non accoglimento.

D. Con decisione del 17 giugno 2015 (ris. n. 262), l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 16 luglio 2014 presentata da CO 2 tesa al conferimento dell’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1.

Nella decisione in parola, l’Autorità regionale di protezione ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dell’avv. PI 2 argomentando che:

l’art. 314a CC prevede che il figlio sia sentito personalmente;

l’art. 314a bis CC non attribuisce ai genitori la valutazione della necessità di nominare un curatore di rappresentante al minori; detta valutazione è conferita all’Autorità di protezione;

compete all’Autorità di protezione designare il curatore di rappresentanza;

nel caso concreto, la nomina di un curatore di rappresentanza non sarebbe giustificata, atteso che gli elementi di giudizio sarebbero sufficienti.

E. Mediante reclamo del 19 agosto 2015, CO 2 si è aggravato avverso la decisione del 17 giugno 2015.

Con sentenza del 16 febbraio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo, rinviando l’incarto all’Autorità di protezione “affinché senta sia i genitori sia PI 1” in merito all’istanza del 16 luglio 2014 presentata dal padre, esamini la rappresentanza processuale dell’avv. PI 2 alla luce di quanto indicato nelle precedenti decisioni e stabilisca “se non siano date le condizioni poste dall’art. 314abis cpv. 2 CC per nominare un curatore di rappresentanza, con il compito di patrocinare il minore nel procedimento in corso” (sentenza inc. 9.2015.141 CDP del 16 febbraio 2016 consid. 7).

F. Dopo avere interpellato i genitori, l’Autorità di protezione, con decisione del 19 maggio 2016 (ris. n. 185 del 19 maggio 2016), ha:

dichiarato inammissibile la rappresentanza processuale di PI 1 da parte dell’avv. PI 2,

respinto la sua candidatura quale curatore del minore in applicazione dell’art. 314a bis cpv. 2 CC,

nominato l’avv. __________ quale rappresentante processuale di PI 1 nell’ambito della causa promossa dal padre con istanza del 16 luglio 2014 intesa all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta,

trasmesso alla rappresentante processuale l’istanza e le allegazioni delle parti assegnandole un termine di 20 giorni – dall’avvenuta crescita in giudicato della sua nomina – per prendere posizione,

posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

G. RE 1 è insorta a questa Camera contro la decisione del 19 maggio 2016 mediante reclamo del 20 giugno 2016. Nel proprio gravame RE 1 censura il suo mancato coinvolgimento da parte dell’Autorità di protezione nella procedura tesa alla nomina di un rappresentante processuale per il figlio PI 1. A dire della reclamante, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto dapprima esprimersi con decisione formale sulla legittimità (o meno) della rappresentanza processuale dell’avv. PI 2 e, in un secondo tempo, nel rispetto del diritto di essere sentiti dei genitori, designare il rappresentante processuale.

H. Con osservazioni del 30 giugno 2016, l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Con osservazioni del 14 luglio 2016 CO 2 ha, invece, chiesto il respingimento del reclamo del 19 giugno 2016. Mediante replica dell’8 agosto 2016, RE 1 ha confermato il suo reclamo.

Nella duplica del 25 agosto 2016, CO 2 si è riconfermato nelle proprie conclusioni.

I. Nel frattempo, con istanza del 6 luglio 2016, CO 2 ha chiesto alla scrivente Camera che la decisione del 19 maggio 2016 dell’Autorità di protezione fosse dichiarata immediatamente esecutiva, motivando la propria richiesta in ragione della preoccupazione per il distacco manifestato da PI 1 nei suoi confronti in un contesto in cui “gli intenti dilatori della madre sono evidenti e non possono essere tollerati ulteriormente” (istanza del 6 luglio 2016 pag. 9). Una simile richiesta era stata precedentemente formulata direttamente all’Autorità di protezione con istanza del 10 giugno 2016.

L. Nel contempo, con decisione 16 giugno 2016, l’Autorità di protezione – su istanza di RE 1 – ha sospeso la procedura avviata il 16 luglio 2014 e “il termine impartito a RE 1 il 9 maggio 2016” sino all’avvenuta crescita in giudicato della decisione che sarebbe stata emanata in merito alla rappresentanza processuale dell’avv. PI 2, rispettivamente sull’applicazione dell’art. 314a bis cpv. 2 CC, respinto l’istanza del 10 giugno 2016 del padre intesa ad ottenere l’immediata esecutività della risoluzione n. 185 del 19 maggio 2016 e respinto l’istanza della madre del 19 maggio 2016 tendente ad ottenere la sospensione di ogni procedura in seno all’Autorità di protezione contro predetta decisione. CO 2 è insorto contro la decisione in parola con reclamo del 12 luglio 2016, tuttora sub iudice, a questa Camera (inc. 9.2016.129).

M. Con decisione 7 luglio 2016 l’Autorità di protezione ha, infine, designato __________ al ruolo di curatrice educativa di PI 1 in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC, in sostituzione di __________, e posto le tasse e spese di fr. 400.– a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Contro predetta decisione, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2016 tuttora sub iudice (inc. 9.2016.146).

Considerato

in diritto

1.Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.Come accennato nei consideranti introduttivi, la relazione tra padre e figlio è compromessa da anni, basti accennare che le relazioni personali sono sospese dal 2010. Vi sono stati diversi tentativi da parte del padre di ripristinare l’esercizio del diritto di visita, tentativi ostacolati dall’altissimo livello di conflittualità esistente tra i genitori di PI 1. La decisione qui impugnata si situa nel contesto dell’istanza del 16 luglio 2014 di CO 2 per vedersi conferire l’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1, di cui la madre dispone peraltro della custodia esclusiva. Nell’ambito di detta procedura, la madre aveva conferito mandato all’avv. PI 2 di rappresentare PI 1.

Con risoluzione n. 262 del 17 giugno 2015, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 16 luglio 2014 di CO 2 intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta. Inoltre, di transenna, l’Autorità di protezione ha considerato l’intervento dell’avv. PI 2 non ammissibile. Impugnata da CO 2 con reclamo del 19 agosto 2015, suddetta decisione è stata annullata per violazione del diritto di essere sentito del reclamante da questa Camera e l’incarto è stato rimandato all’Autorità di protezione affinché sanasse tale vizio (sentenza CDP inc. 9.2015.141 del 16 febbraio 2015).

Dopo avere dato alle parti modo di esprimersi in merito alla rappresentanza di PI 1, l’Autorità di protezione ha, con decisione del 19 maggio 2016, dichiarato la rappresentanza processuale del minore da parte dell’avv. PI 2 inammissibile ritenendo che la valutazione della necessità di una tale nomina fosse di sua competenza esclusiva. Esperite le debite valutazioni, l’Autorità di protezione ha dunque considerato necessaria nella fattispecie la presenza di un curatore di rappresentanza e dato mandato all’avv. __________ di ricoprire detto compito. La canditura dell’avv. PI 2 – presa nuovamente in considerazione dell’Autorità di protezione benché l’avesse giudicata inammissibile in quanto proposta dalla madre del minore – è stata respinta nella misura in cui “riproporrebbe i medesimi dubbi di imparzialità e di equidistanza che si ebbero con il legale già designato dalla madre nella causa in pretura”.

  1. Nel proprio reclamo, l’insorgente lamenta il mancato coinvolgimento suo e del padre di PI 1 nella scelta della persona del curatore di rappresentanza nominata in applicazione dell’art. 314bis CC. La reclamante motiva la propria censura richiamandosi a una sentenza di questa Camera (a suo dire confermata da una sentenza del Tribunale federale), sempre relativa ad PI 1, nella quale sarebbe stato affermato che i genitori devono sempre essere coinvolti nella procedura di nomina di un curatore per il figlio minorenne con la conseguenza che i principi enunciati dalla Camera di protezione “devono valere ovviamente anche per la nomina di un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 314a bis CC”. Ciò che invece non sarebbe stato il caso in quanto il coinvolgimento suo e del padre di PI 1 si sarebbe limitato alla richiesta di prendere posizione in merito alla rappresentanza di PI 1 da parte dell’avv. PI 2. A mente di RE 1 la decisione impugnata sarebbe stata resa esattamente nella stessa modalità della decisione di nomina del curatore educativo nelle relazioni personali tra il minore e i genitori annullata da questa Camera (sentenza CDP inc. n. 9.2014.105 del 29 settembre 2015).

RE 1 prosegue nel proprio gravame lamentando una violazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. A suo dire, richiamandosi alla decisione dell’Alta Corte Federale DTF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016, l’Autorità di protezione l’avrebbe privata del diritto di proporre un candidato alla funzione di curatore per il figlio PI 1 discendente dalla citata norma[i].

RE 1 conclude, quindi, il proprio reclamo chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il suo rinvio all’autorità di prime cure “affinché interpelli (coinvolga) i genitori, ed in particolare la madre, nell’ambito della procedura di designazione del curatore di rappresentanza, prima di nominarlo formalmente”.

  1. Giusta l’art. 446 CC, applicabile per analogia anche alla protezione dei minori (art. 314 cpv. 1 CC, Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488), l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2); l’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche ATF 140 III 97, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.1. Nella fattispecie in esame, la censura sollevata dalla reclamante non consiste tanto in una doglianza relativa alla violazione del diritto di essere sentito (garanzia formale costituzionale parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. e la cui violazione comporta la nullità della decisione ed il suo rinvio presso l’autorità di prime cure responsabile, in principio, di sanare il vizio) ma piuttosto sull’applicazione dell’art. 314a bis CC, segnatamente sulle modalità di nomina del curatore di rappresentanza processuale e sull’implicazione dei genitori in tale processo.

4.2. Gli articoli 314 ss CC, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, regolamentano in modo specifico la procedura applicabile dall’Autorità di protezione nei procedimenti riguardanti i minori (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488). In particolare, l’art. 314a bis CC dispone che l’Autorità di protezione può, se necessario, ordinare che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche, conferendo a detto rappresentante la competenza di proporre conclusioni e di presentare impugnazioni. L’art. 314a bis CC rappresenta la concretizzazione nel diritto della filiazione di quanto previsto dall’art. 299 CPC relativo alla procedura dinanzi alle giurisdizioni cantonali per vertenze civili (cfr. art. 1 CPC). Lo scopo di questi disposti è quello di tutelare il bene del bambino : la nomina di un curatore si deve in principio limitare dunque ai casi in cui sia necessario (DTF142 III 153 consid 5.1.1.e referenze citate; cfr. anche in relazione all’art. 146 vCC, Epiney-Colombo, Il curatore nella procedura giudiziaria , BOA 2000 nr. 20 pag. 13).

4.3. L’art. 299 cpv. 2 CPC e l’art. 314a cpv. 2 CC elencano delle situazioni in cui la nomina di un rappresentante a favore del figlio poterebbe rivelarsi necessaria. In particolare questi due disposti di legge indicano che l’autorità giudicante – Autorità di protezione o Pretura –deve esaminare se occorra disporre una rappresentanza nel caso in cui i genitori propongono conclusioni differenti in merito all’attribuzione della custodia o all’autorità parentale o in merito a questioni importanti concernenti le relazioni personali.

Entrambi i disposti prevedono un dovere, a carico dell’autorità giudicante – Autorità di protezione o Pretura – di valutare d’ufficio se è necessario predisporre un rappresentante del minore, nella forma di un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche. Tuttavia, anche in tale caso, l’obbligo posto a carico dell’autorità si limita unicamente alla valutazione dell’opportunità della nomina (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid. 2.3.; 5A_465/2012 del 18 settembre 2012 consid. 4.1.2.). In applicazione del potere discrezionale dell’Autorità, essa potrà dunque decidere di non nominare alcun curatore di rappresentanza per il minore (Breitschmid, BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad art. 314a CC n. 6). Poiché le decisioni da prendere sono in generale importanti per il futuro del minore, la rinuncia alla nomina di un curatore di rappresentanza deve, comunque, rimanere l’eccezione (Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n. 5). Tale curatela deve inoltre essere distinta dalla curatela di rappresentanza prevista dall’art. 308 cpv. 2 CC volta ad una vigilanza dell’esercizio delle relazioni personali con il minore (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid. 2.3.).

4.4. Il curatore nominato in applicazione dell’art. 314a bis CC svolge un mandato di rappresentanza degli interessi giuridici del minore durante la procedura dinanzi all’Autorità di protezione: egli deve farsi un’idea concreta della situazione in cui versa il minore e del suo punto di vista e riferire le proprie constatazioni all’Autorità (DTF 142 III 153 consid 5.2.3.1. e referenze citate). Al curatore incombe dunque di svolgere la propria istruttoria che comprenderà non solo il contatto personale con il minore ma anche più ampi contatti con le persone di fiducia e i rappresentanti dei diversi settori professionali relativi al vissuto del minore (Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n. 12). Lo scopo perseguito dalla rappresentanza del minore dipende sia dalla sua età che dalle circostanze specifiche del caso concreto (DTF142 III 153 consid 5.2.3. e referenze citate). Per il tramite del rappresentante, la volontà del minore capace di discernimento verrà in tal modo espressa nella procedura che lo vede coinvolto (DTF142 III 153 consid 5.2.4. e referenze citate). La curatela non deve tuttavia limitarsi a situazioni in cui sono coinvolti minori capaci di discernimento: anche per i bambini in tenera età, il curatore di rappresentanza può rivelarsi utile in quanto “traduttore”, istaurando un dialogo con l’Autorità che permetta di tenere conto della percezione del minore su questioni importanti che lo concernono. Così, già per un bambino di cinque anni, che in principio non è sentito dal giudice, la rappresentanza del minore permetterà all’Autorità di prendere in considerazione il punto di vista del bambino (Breitschmid, BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad art. 314a CC n. 6). Verrà dunque ponderata l’opportunità dell’istituzione di una tale figura da parte dell’Autorità in funzione della necessità della medesima di farsi un’idea completa dei bisogni del minore nell’ambito dell’istruttoria svolta per decidere dell’autorità parentale congiunta, o di quella necessaria per valutare un’altra richiesta dei genitori.

4.5. Nell’ambito della procedura di nomina di un rappresentante per il figlio, i genitori hanno il diritto di essere sentiti e dispongono di un diritto di ricorso, limitato – tuttavia – al principio della nomina (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid 4.1.). Tra le qualifiche specifiche di cui deve disporre il curatore di rappresentanza si annovera, oltre all’esperienza in questioni assistenziali e giuridiche prevista dal testo di legge, la sua indipendenza sia dall’Autorità di protezione incaricata dell’istruttoria – e contestualmente della nomina del curatore – che dai genitori, i quali, in quanto parti al procedimento, possono avere interessi contrastanti a quelli del minore (Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n. 9; vedi anche in merito all’art. 146 vCC Epiney-Colombo, Il curatore nella procedura giudiziaria, BOA 2000 nr. 20 pag. 13). Il rappresentante del figlio deve, in effetti, poter adempiere il suo compito senza essere influenzato e in modo indipendente dai genitori. Di conseguenza, i genitori non hanno un diritto formale di ricorso in riferimento alla conduzione del mandato rispettivamente agli atti concreti intrapresi dal rappresentante del figlio, né tantomeno hanno il diritto di pretendere una sostituzione del rappresentante del figlio siccome in contrasto con la conduzione del mandato. I genitori hanno comunque la possibilità di portare a conoscenza dell’autorità di nomina eventuali malfunzionamenti, cosicché questa possa d’ufficio prendere le misure opportune, tra le quali rientra se necessario la sostituzione del curatore (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid. 4.1.). Sicché, al rappresentante del figlio non può essere rimproverato il fatto di agire non solo secondo i desideri soggettivi dei figli, bensì anche secondo i loro bisogni oggettivi, che non necessariamente corrispondono ai desideri dei genitori (DTF 142 III 153, consid. 5.2.1. e referenze citate ; anche Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a n. 10 ss; Pradervand-Kernen, La position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, FamPra 2016 pag. 339 ss, pag. 358).

4.6. Nella propria decisione del 19 maggio 2015 l’Autorità di protezione, dopo avere sentito le parti in merito all’intervento dell’avv. PI 2 in qualità di patrocinatore di PI 1, ha (i) giudicato inammissibile la rappresentanza processuale del minore da parte dell’avv. PI 2 (ii) valutato affermativamente che la rappresentanza di PI 1 giusta l’art. 314a bis cpv. 2 let. b CC fosse necessaria e (iii) nominato l’avv. __________ alla funzione di curatrice di PI 1.

Orbene, in considerazione di quanto esposto nei precedenti considerandi, la decisione impugnata non può che essere confermata e ciò per i seguenti motivi.

4.7. L’esame degli atti all’incarto permette di ritenere non solo un’esacerbata conflittualità dei genitori di PI 1 ma pure che questi ultimi hanno proposto conclusioni divergenti in merito all’esercizio congiunto dell’autorità parentale. A giusto titolo, pertanto, l’Autorità di protezione ha concluso circa la necessità di nominare a favore di PI 1 un curatore di rappresentanza in applicazione dell’art. 314a bis cpv. 2 let. b CC e risolto che la figura professionale dell’avv. PI 2 (proposta da RE 1) non potesse essere designata a curatore per difetto della necessaria equidistanza, indipendenza e imparzialità.

L’onere di valutare la necessità della nomina di un curatore di rappresentanza in applicazione dell’art. 314a bis CC spetta, come visto, unicamente all’Autorità di protezione. Si tratta di una competenza esclusiva, sottratta alla disposizione delle parti. Quanto alla censura relativa alla mancata nomina dell’avv. PI 2 a curatore di PI 1, la stessa non può essere accolta.

Come emerge dall’istruttoria, l’avv. PI 2 è stato proposto dalla madre. Orbene, in simili circostanze l’Autorità di protezione, nel rispetto dei requisiti stabiliti da dottrina e giurisprudenza (equidistanza, indipendenza e imparzialità), non poteva far altro che optare per un’altra figura professionale esterna al nucleo famigliare. Senza contare che il dovere di equidistanza, di indipendenza e di imparzialità imposti al curatore di rappresentanza processuale trovano un’accresciuta importanza in una situazione come quella in esame, caratterizzata da una conflittualità dei genitori a tal punto significativa da indebolire assai la loro capacità di collaborare per il bene del figlio.

4.8. Non può inoltre essere seguito il paragone effettuato dalla reclamante tra la fattispecie qui in esame e quella della nomina, a favore di PI 1, del curatore educativo in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC (altresì litigiosa, cfr. consid. 2). Innanzitutto poiché, come testé indicato, la curatela di rappresentanza del minore nella procedura che oppone due genitori sulle questioni relative all’autorità parentale congiunta deve essere distinta dalla curatela educativa di cui all’art. 308 cpv. 2 CC (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid. 2.3.). La curatela di rappresentanza processuale istituita dall’art. 314a bis CC ha, infatti, come unico scopo la salvaguardia della posizione del figlio nel procedimento che lo vede coinvolto allorché potenzialmente in contrasto con la posizione dei genitori.

4.9. Non serve, infine, approfondire oltre la questione a sapere se, per un’applicazione per analogia degli art. 400 ss CC, i genitori avrebbero dovuto essere coinvolti nel processo di nomina della curatrice di rappresentanza ex. art. 314a bis CC. Dalla ratio legis della norma così come dalla interpretazione che vi ha dato il Tribunale federale, emerge che sia il principio della nomina del curatore di rappresentanza che la scelta della figura professionale cui affidare l’incarico sono di competenza dell’Autorità di protezione.

Non appare, invece, inutile ricordare che nella sentenza citata, al contrario di quanto affermato nel reclamo, e meglio che il coinvolgimento dei genitori nella scelta del curatore dovrebbe essere automatica, il Tribunale federale si è limitato a rammentare che l’applicazione per analogia dell’art. 401 CC non può essere di principio esclusa (DTF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il diritto di coinvolgimento dei genitori, segnatamente il loro diritto di essere sentiti in merito alla scelta del curatore di rappresentanza in ambito processuale giusta l’art. 314a bis cpv. 2 CC, si limita al principio della nomina del curatore e non alla scelta della persona a cui affidare il mandato di curatore; quest’ultima appartiene esclusivamente all’Autorità di protezione (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid 4.1.). Anche su questo punto, la critica mossa nei confronti dell’Autorità di protezione cade nel vuoto.

Alla luce di quanto esposto, il reclamo interposto da RE 1 non può meritare accoglimento. L’evasione del reclamo rende priva di oggetto l’istanza presentata da CO 2 il 6 luglio 2016.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico della reclamante, che rifonderà fr. 1’000.– a CO 2 a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo del 20 giugno 2016 di RE 1 è respinto.

2.L’istanza 6 luglio 2016 di CO 2, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.

  1. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 900.–

b) spese fr. 80.–

fr. 980.–

sono posti a carico di RE 1 che rifonderà fr. 1'000.– a CO 2 a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

La giudice supplente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 314abis CC
  • art. 314bis CC
  • art. 401 CC
  • art. 440 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

Cost

  • art. 29 Cost

CPC

  • art. 1 CPC
  • art. 299 CPC

LPAmm

  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

vCC

  • art. 146 vCC

Gerichtsentscheide

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