Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2023.149
Entscheidungsdatum
20.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2023.149

Lugano 20 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla cancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 rappr. da: RA 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda il conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica;

giudicando sul reclamo del 17 novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Mediante decisione supercautelare 30 giugno 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 (1992) una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio, designando RA 1 quale curatore.

B. Il 14 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 ad un’udienza di discussione, durante la quale è emerso che l’interessato (non presente) presentava una situazione debitoria e rischiava per la terza volta lo sfratto. L’Autorità ha confermato la decisione supercautelare e disposto che la decisione di merito sarebbe stata emanata dopo la ricezione del certificato medico.

C. Con scritto 10 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto al medico dell’interessato, dr. med. __________, un certificato dettagliato che si esprima sulle cause e sul tipo di misura di protezione più indicato per RE 1.

D. Con scritto 7 novembre 2022 il dr. med. __________ ha dichiarato che l’interessato non presenta alcun disturbo psico-fisico.

E. Il 22 dicembre 2022 l’Autorità di prime cure ha sollecitato RE 1 di voler presentare un rapporto medico sul suo stato psico-fisico.

F. Con scritto 16 gennaio 2023 il curatore ha rassegnato le proprie dimissioni, lamentando una mancata collaborazione da parte del curatelato.

G. Mediante rapporto 25 gennaio 2023 il dr. med. __________ ha comunicato che il paziente “dal profilo psichico non soffre al momento di alcuna patologia”, “dal profilo medico appare in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda”, che non è in pericolo né la sua né l’altrui sicurezza e che non può esprimersi su eventuali provvedimenti da adottare.

H. Con scritto 5 giugno 2023 il curatore ha informato l’Autorità di protezione che il rapporto con il curatelato è migliorato, indicando di essere disposto a proseguire con il mandato.

I. Mediante decisione 20 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio Psico-sociale (SPS) di allestire una perizia psichiatrica su RE 1, per appurare se l’interessato è affetto da infermità, debolezza di mente o disturbo psichico, e se sono compromesse le capacità cognitive, volitive e comportamentali (cfr. quesiti n. 1 A-O); la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

J. Con reclamo 17 novembre 2023 RE 1 e il curatore RA 1 hanno chiesto l’annullamento della decisione e la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. Contestato che RE 1 presenti un disturbo psico-fisico e che siano date le condizioni per ordinare una perizia psichiatrica, i reclamanti hanno ribadito che ad oggi il rapporto con il curatore è buono.

K. Con osservazioni 11 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha indicato che l’impugnativa è inconsistente. La decisione impugnata sarebbe incidentale e il ricorrente non avrebbe indicato quale sia il danno irreparabile che subirebbe a sottoporsi alla perizia ordinata. L’Autorità di prime cure aggiunge che necessita “di informazioni mediche corroboranti e convincenti” per poter decidere se mantenere la misura disposta in via cautelare.

Con replica 29 dicembre 2023 RE 1 ha ribadito le richieste contenute nel reclamo precisando che “una perizia psichiatrica sia una procedura invasiva che dovrebbe essere giustificata sulla base di una grave situazione personale”.

Mediante duplica 22 gennaio 2024 l’Autorità di prime cure conferma i contenuti delle proprie osservazioni.

L. Nel frattempo con decisione 14 dicembre 2023 questo Giudice ha accolto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo formulata da RE 1.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Per costante giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

2.1. Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).

Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).

  1. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

  1. Nel caso in esame, la decisione impugnata che ordina una perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC, deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria e come tale, è impugnabile alle predette condizioni restrittive di cui al precedente punto 2.1.

Con la decisione in esame l’Autorità di prime cure ha ritenuto indispensabile incaricare il SPS alfine di esperire una perizia psichiatrica considerato di essere “nell’impossibilità di ottenere un rapporto medico dettagliato da parte dell’interessato e ritenuto oltremodo necessario circa la conferma o meno” della misura di curatela di rappresentanza ordinata”

In sede d’osservazioni ha precisato di necessitare “di informazioni mediche corroboranti e convincenti” per poter decidere se mantenere la misura (curatela di rappresentanza, art. 394 e 395 CC) disposta in via cautelare. Ha inoltre indicato che sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori perché il medico non ha escluso la necessità di adottare delle misure di protezione, malgrado un quadro clinico rassicurante, e dall’altro perché il parere medico secondo cui il reclamante fosse in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda era in netto contrasto con la realtà risultante dal fascicolo processuale (è stato colpito da due sfratti, diverse procedure esecutive, non ha collaborato con il curatore e con le varie autorità, ha avuto un atteggiamento oppositivo e un’instabilità emotiva).

Da parte sua il reclamante, ribadisce di aver attestato mediante rapporti medici di non presentare alcun disturbo psico-fisico. Pur ammettendo di avere avuto delle difficoltà di gestione delle proprie finanze, di essere stato sfrattato e di aver avuto una scarsa comunicazione iniziale con il curatore, ha ricordato che la situazione finanziaria si è nel frattempo stabilizzata, anche grazie all’aiuto del curatore, con il quale ora collabora in modo positivo.

4.1. Dalla documentazione agli atti emerge che il medico di RE 1 ha a due riprese dichiarato che lo stesso non presenta alcun disturbo psico-fisico (cfr. 7 novembre 2022 e 25 gennaio 2023). Ha altresì attestato che “dal profilo psichico non soffre al momento di alcuna patologia” e “dal profilo medico appare in grado di occuparsi di tutto ciò che lo riguarda”, che non è in pericolo né la sua né l’altrui sicurezza. Ha infine concluso di non potersi esprimersi su eventuali provvedimenti da adottare.

Dagli atti emerge quindi che l’interessato ha avuto difficoltà amministrative e di gestione dei propri affari, presentava una situazione debitoria ed è stato sfrattato più di una volta. Queste circostanze non sono contestate. A seguito di tale situazione l’Autorità ha pertanto istituito, in via supercautelare, una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio (30 giugno 2022).

Inizialmente la collaborazione con il curatore RA 1 è stata difficoltosa, ma per ammissione di entrambi la situazione è migliorata nel tempo (cfr. scritto 5 giugno 2023 del curatore). Il curatelato ha accettato di collaborare con il curatore che si è dichiarato disposto a proseguire il mandato.

Alla luce di quanto precede, indicato che l’Autorità non ha alcun modo prospettato di inasprire la misura con una misura più incisiva, né di limitare il curatelato nei propri diritti civili, la decisione di esperire una perizia psichiatrica risulta abbondante ed eccessiva, e quindi sproporzionata. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio ponderare le circostanze, anche alla luce dei nuovi aggiornamenti forniti dal curatore stesso e convocare nuovamente curatore e curatelato al fine di verificare se, nel frattempo, il curatelato aveva accettato la misura in questione.

Ora, ritenuto che lo stesso RE 1 ha riconosciuto che la curatela potrebbe “continuare ancora per un periodo”, in modo da permettergli di raggiungere “l’indipendenza nella gestione del quotidiano”, e di fronte alle circostanze concrete della fattispecie in oggetto, la perizia psichiatrica ordinata mediante la decisione impugnata risulta sproporzionata.

Il gravame va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata.

  1. Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto.

1.1. Di conseguenza, la risoluzione 20 ottobre 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.

  1. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

  2. Notificazione:

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 446 CC
  • art. 448 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

LPAmm

  • art. 47 LPAmm
  • art. 66 LPAmm
  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

Gerichtsentscheide

6