Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2022.12
Entscheidungsdatum
19.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2022.12

Lugano 19 luglio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Dell'Oro

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

a

PI 3 patr. da: PR 1

e a

PI 4 patr. da: PR 2

per quanto riguarda la revoca del mandato di presa a carico terapeutica di PI 2 nell’ambito del procedimento concernente le relazioni personali paterne con i minori

PI 1 PI 2 rappr. da: CURA 1

giudicando sul reclamo presentato il 27 dicembre 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 2 dicembre 2021 (n. 1690/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Dal matrimonio fra PI 4 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2 (2012). A seguito del divorzio pronunciato con sentenza 17 maggio 2018 del Pretore aggiunto del Distretto di __________, l’autorità parentale sui figli è stata attribuita ad entrambi i genitori e la loro custodia alla madre. Con riferimento ai diritti di visita con il padre, residente in __________, è stata stabilita una regolamentazione molto dettagliata.

B. In relazione alle difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita, PI 3 ha adito l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) con istanza supercautelare e cautelare datata 21 novembre 2018. Le varie tappe del procedimento sono note alle parti e a questa Camera, che si è già pronunciata a più riprese sulla fattispecie (vedi sentenza CDP del 9 gennaio 2019, inc. 9.2018.192; sentenza CDP del 10 dicembre 2019, inc. 9.2019.117; sentenza CDP del 1° ottobre 2020, inc. 9.2020.47). Per questa ragione ci si limiterà a ricordare ed esporre quanto strettamente necessario per l’evasione del gravame qui in esame.

C. Con decisione 5 marzo 2019 (ris. n. 222/2019) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa in favore di PI 1 e PI 2, con il compito di mediare tra i genitori ed organizzare i diritti di visita. A seguito del referto peritale ordinato in precedenza, con decisione 18 luglio 2019 (ris. n. 694/2019) l’Autorità di protezione ha modificato, in via cautelare, i diritti di visita paterni, ordinando inoltre un percorso familiare e di mediazione, comprensivo di un’eventuale presa a carico individuale per PI 2 e PI 1 allo scopo di rielaborare le modalità relazionali familiari, rispettivamente dei minori con i genitori.

Mediante la già richiamata pronuncia 10 dicembre 2019 (inc. CDP 9.2019.117) questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo interposto da PI 4 riformando la decisione impugnata. In particolare, la Camera di protezione ha ordinato una presa a carico familiare per i minori PI 1 e PI 2, per PI 4 e per PI 3 e ha modificato l’assetto delle relazioni personali tra padre e figli fissato dall’autorità di prime cure.

D. Prendendo atto di tale pronuncia, con decisione 6 febbraio 2020 (ris. n. 152/2020) l’Autorità di protezione ha incaricato RE 1 quale terapeuta dei minori PI 1 e PI 2 in relazione al ripristino della figura paterna e __________ (poi sostituita da __________ della __________ con decisione 5 marzo 2020, ris. n. 314/2020) per la presa a carico individuale di PI 4 e PI 3, con facoltà di organizzare una mediazione tra gli ex coniugi. Ha inoltre accolto le dimissioni del precedente curatore educativo, __________, nominando in sua sostituzione __________.

E. A seguito di un’udienza tenutasi il 14 giugno 2021, con decisione di pari data (ris. n. 813/2021) l’Autorità di protezione ha impostato le modalità preparatorie al riavvio delle relazioni personali tra minori e padre. RE 1 è stato incaricato di lavorare con i minori “in relazione al prospettato incontro col papà”, da realizzarsi nella settimana del 5 luglio 2021 con l’accompagnamento suo o di __________.

F. Con istanza 21 settembre 2021 PI 4 ha criticato l’intervento dei professionisti coinvolti, in particolare RE 1 e la curatrice educativa __________. Il padre ha postulato la fissazione di un calendario dei diritti di visita e la revoca della curatela educativa. In data 28 ottobre 2021 (ris. n. 1438/2021) l’Autorità di protezione ha fissato due diritti di visita per le vacanze autunnali, accompagnati da __________. PI 4 è stato altresì invitato ad attivare una presa a carico presso un terapeuta di sua scelta in __________.

G. Con decisione supercautelare 22 novembre 2021 (ris. n. 1620/2021) l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca della curatela educativa, sostituendo tuttavia __________ con CURA 1. L’Autorità di protezione ha inoltre fissato altri quattro diritti di visita fra il padre e i figli, con scambio al Punto d’Incontro di __________ e con il supporto di __________ o del curatore educativo.

H. A seguito dell’udienza tenutasi il 2 dicembre 2021 – alla presenza di PI 3, dei legali di entrambi i genitori, del curatore educativo e di __________ – e visto l’accordo delle parti, con decisione di pari data (ris. n. 1690/2021) l’Autorità di protezione ha confermato la sua decisione supercautelare, dimettendo __________ dalla funzione di curatrice educativa dei due minori (disp. 1) e sostituendola con CURA 1, nominato quale capoprogetto ex art. 19 ROPMA e incaricato di mediare tra i genitori e di organizzare i diritti di visita (disp. 3). L’Autorità di protezione ha inoltre fissato un diritto di visita accompagnato supplementare (disp. 7) e ha revocato il mandato di presa a carico in favore di PI 2 conferito a RE 1 (disp. 8), sostituito da __________, attivo presso la __________ (disp. 9).

L’Autorità di protezione ha motivato la revoca del mandato conferito a RE 1 in favore di PI 2 con la necessità di assicurare al minore una presa a carico individuale, evitando un conflitto di lealtà anche con il fratello (la cui posizione di rifiuto nei confronti del padre risulta più netta). Il mandato a RE 1 è stato confermato nei confronti di PI 1, a condizione che non si ripresenti più un “disallineamento di intendimenti tra la rete e per rapporto al mandato conferitogli” (pag. 2).

I. Con reclamo 27 dicembre 2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 è insorto contro tale decisione. Egli ne postula l’annullamento, chiedendo che il suo mandato di presa a carico dei minori PI 1 e PI 2 venga confermato, come da auspicio dei minori stessi, perlomeno fintanto che non si renda possibile una discussione oggettiva e rispettosa dei loro interessi. Il reclamante postula inoltre la sospensione di tutti i diritti di visita fintanto che non sia possibile elaborare un piano di riavvicinamento padre-figli rispettoso dei diritti e del benessere delle parti e concordato tra gli operatori coinvolti. RE 1 chiede inoltre che il procedimento venga affidato ad una nuova Autorità di protezione che garantisca correttezza formale ed imparzialità (in subordine, che venga nominato un esperto esterno per supervisionare l’operato dell’autorità di prime cure) e che venga ordinata una nuova perizia sulle competenze genitoriali paterne.

L. Nelle sue osservazioni 7 marzo 2022 PI 3 ha affermato di non aver personalmente impugnato la decisione affinché non le venisse rimproverata una mancanza di collaborazione, sottolineando tuttavia di non aver considerato fino in fondo le conseguenze del cambiamento di terapeuta e di non condividere le recenti modalità di azione dell’Autorità di protezione, che non prendono in considerazione il costante rifiuto dei minori di incontrare il padre.

Con osservazioni 17 marzo 2022 PI 4 ha postulato la reiezione totale del gravame di RE 1, contestando in particolar modo la sua legittimazione a reclamare.

Anche l’Autorità di protezione, nelle sue osservazioni 29 marzo 2022, ha chiesto la conferma della decisione impugnata, interrogandosi sulla legittimazione a reclamare di RE 1 e contestando nel merito le richieste di giudizio.

Il curatore CURA 1 non ha presentato osservazioni.

M. Con replica 26 aprile 2022 RE 1 ha contestato le osservazioni formulate dall’Autorità di protezione e da PI 4, riconfermandosi nelle sue richieste di giudizio ma senza pronunciarsi sulla sua legittimazione al reclamo.

N. Con duplica 24 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha postulato la conferma della decisione impugnata, contestando integralmente le argomentazioni e le richieste di giudizio del reclamante. Anche PI 3 e PI 4 (con duplica 25 maggio 2022, rispettivamente 2 giugno 2022) si sono riconfermati nelle loro argomentazioni. Il curatore non ha duplicato.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Occorre in primo luogo chinarsi sulla legittimazione al reclamo di RE 1, messa in dubbio dall’Autorità di protezione ed esplicitamente contestata da PI 4.

2.1. Nel suo reclamo, RE 1 impugna la decisione dell’Autorità di protezione, con particolare riferimento alla revoca del mandato terapeutico in favore di PI 2 che gli era stato conferito in precedenza, affidato ora ad un altro psicologo “senza valide motivazioni, senza essere stati interpellati e contro l’auspicio del minore stesso e della madre” (pag. 1). Il reclamante chiede anche “un vostro intervento urgente a verifica dell’operato dell’ARP __________ e della sua rappresentanza, in quanto riteniamo che non siano date le condizioni per un procedimento imparziale, rispettoso delle procedure e in quanto tale potenzialmente lesivo dei diritti e della salute dei due minori coinvolti” (reclamo, pag. 1).

Nelle sue richieste di giudizio il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il mantenimento della sua presa a carico terapeutica di entrambi i minori (“perlomeno fintanto che non si renda possibile una discussione oggettiva e rispettosa dei loro interessi”) e la sospensione di tutti i diritti di visita “fintanto che non sia possibile elaborare un piano di riavvicinamento padre-figli, rispettoso dei diritti e del benessere delle parti e concordato tra gli operatori coinvolti” (reclamo, pag. 5). RE 1 chiede inoltre che il procedimento venga affidato “ad una nuova giunta presidenziale […] affinché il dibattimento possa riprendere su di un piano di effettiva correttezza formale e di imparzialità”; in subordine, chiede che venga nominato un esperto esterno “con il compito di supervisionare l'operato della ARP __________” (reclamo, pag. 5). Il reclamante ritiene inoltre “utile e importante ai fini dell'attuale procedimento” che, in considerazione delle contestazioni rivolte alla perizia sulle competenze genitoriali paterne svolta nel 2019, ne venga ordinata una nuova, “in modo da avere a disposizione degli elementi oggettivi e neutrali rispetto alle effettive risorse psicoeducative paterne e quindi rispetto agli obiettivi e necessità da considerarsi per il percorso di riavvicinamento ai figli” (reclamo, pag. 5).

In sede di replica, RE 1 non si è espresso sulle censure rivolte alla sua legittimazione al reclamo ma ha ribadito le difficoltà dell’Autorità di protezione a “mantenere un procedere trasparente, rigoroso ed oggettivo” (pag. 1). Il reclamante contesta le critiche rivoltegli dall’Autorità di protezione, secondo cui il suo agire avrebbe rinforzato i minori nel rifiuto del padre, mentre a suo parere “è stato semmai l’agire maldestro e univoco dell’ARP a riacutizzare le tensioni padre-figli e a portare all’attuale situazione di stallo” (replica, pag. 1). Secondo RE 1 l’autorità di prime cure avrebbe “scarsità di dimestichezza” nella materia oggetto di giudizio (replica, pag. 2). Egli critica inoltre la sua mancata convocazione all’udienza del 2 dicembre 2021 e ritiene che, in ragione della sua assenza, nel corso dell’udienza non si sarebbe dovuto “entrare nel merito di commenti relativi al mio operato”, peraltro verbalizzandoli “senza che il sottoscritto avesse la possibilità di esprimersi” (replica, pag. 2). In conclusione, RE 1 ha affermato che “l’unico interesse del sottoscritto è quello di poter assicurare un dibattimento procedurale corretto, rispettoso dei diritti di tutte le parti coinvolte, ed al contempo sufficientemente informato e competente in materia, alfine di garantire il benessere dei minori coinvolti”, rinnovando le sue richieste di giudizio formulate nel suo memoriale di reclamo (replica, pag. 2).

2.2. Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

Le persone che partecipano al procedimento giusta l’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC sono anzitutto le persone interessate, ossia le persone fisiche direttamente toccate dal provvedimento ufficiale in quanto bisognose d’aiuto o beneficiarie di protezione (STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC): nei procedimenti di protezione dei minori, questo include generalmente non soltanto il minore stesso (STF 5A_618/2016 del 26 giugno 2017, consid. 1.2), ma anche i suoi genitori (STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Murphy/Steck, in: FHB Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, n. 19.20; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC). Il semplice fatto che una persona sia stata invitata a prendere posizione, sia stata sentita nel procedimento di prima istanza o che la decisione le sia stata comunicata non le conferisce automaticamente il diritto di appellarsi contro tale decisione (STF 5A_165/2019 del 16 agosto 2019, consid. 3.2 e rif.; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 6; Droese/Steck, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 450 CC n. 29; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 254; Dell’Oro/de Luze, La legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle persone vicine all’interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag. 799, pag. 803-804)

Oltre alle parti al procedimento, nel diritto di protezione la legittimazione al reclamo è conferita anche alle persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).

Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Per le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato. Determinante non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l’interessato (e viceversa), quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di responsabilità della persona vicina nel benessere dell’interessato (“es sich um eine von Verantwortung der nahestehenden Person für das Wohlergehen des Betroffenen geprägte Beziehung handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 807-808 e nota 39). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).

Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 852).

Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1808; Meier/De Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 810-811). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).

2.3. Nei suoi memoriali, RE 1 non ha motivato in alcun modo la sua legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC, neppure alla luce delle perplessità sollevate dall’Autorità di protezione e dell’esplicita contestazione del suo diritto di interporre reclamo formulata da PI 4. In sede di replica egli si è limitato a precisare che il suo unico interesse “è quello di poter assicurare un dibattimento procedurale corretto, rispettoso dei diritti di tutte le parti coinvolte, ed al contempo sufficientemente informato e competente in materia, alfine di garantire il benessere dei minori coinvolti” (pag. 2).

Con il termine «parti coinvolte» nel procedimento, nei suoi memoriali RE 1 sembra includere anche sé stesso (oltre alla precedente curatrice educativa), lamentando di non essere stato citato ad alcune udienze dinnanzi all’autorità di prime cure. Tale denominazione è impropria e non corrisponde alla nozione vista sopra di «persone che partecipano al procedimento» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. RE 1, cui era stato conferito un mandato di presa a carico psicologica – confermato per PI 1 e revocato per PI 2 – fa sicuramente parte degli attori di rete che gravitano attorno ai due minori, ma non è parte al procedimento che li concerne riguardante l’esercizio delle loro relazioni personali con il padre. Egli non è dunque legittimato ad impugnare la decisione dell’Autorità di protezione a tale titolo.

Per il resto, in assenza di argomentazioni precise concernenti la contestata legittimazione attiva, questo giudice non dispone di elementi che permettano di stabilire un legame di speciale vicinanza ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC tra il reclamante e i minori (in particolare con PI 2, la cui presa a carico da parte di RE 1 è stata interrotta). Al di là del percorso terapeutico intrapreso nel luglio del 2020, dagli atti non emerge l’esistenza di una relazione particolarmente significativa tra il minore e RE 1. L’insorgente medesimo non evoca la sussistenza di una simile vicinanza. Egli si limita semmai ad affermare che il minore e la madre auspicherebbero la continuazione del suo mandato, circostanza che non risulta suffragata da riscontri probatori. In sede di audizione (effettuata il 21 ottobre 2021 dal Membro permanente) PI 2 ha infatti affermato di non voler più andare dal terapeuta, mentre la madre durante l’udienza 2 dicembre 2021 che ha preceduto l’adozione della decisione impugnata non ha manifestato la sua contrarietà alla differenziazione degli specialisti incaricati della presa a carico terapeutica dei due figli (salvo poi assumere una posizione più sfumata solo in sede di osservazioni al reclamo).

Ad analoga conclusione si giunge con riferimento alla legittimazione del reclamante in qualità di terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC. Nella vertenza concernente i due minori __________ RE 1 non fa infatti valere alcun interesse giuridico proprio che sia tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione.

La sua impugnativa non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).

  1. Gli oneri del procedimento, già anticipati dal reclamante, seguono la sua integrale soccombenza. Egli rifonderà a PI 4, che ha presentato dei brevi memoriali di osservazioni e duplica per il tramite del suo legale, fr. 400.– a titolo di ripetibili. Non vengono per contro assegnate ripetibili a PI 3, che non si è determinata chiaramente in merito alle richieste di giudizio del reclamante ma che nella sostanza sembra (almeno in parte) condividere le critiche formulate da quest’ultimo all’indirizzo dell’Autorità di protezione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 650.–

b) spese fr. 150.–

fr. 800.–

sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a PI 4 fr. 400.– a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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