Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2022.163
Entscheidungsdatum
19.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Incarto n. 9.2022.163

Lugano 19 giugno 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2

per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra figlia e padre

giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2016) è figlia di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono separatamente. Il padre aveva riconosciuto la figlia mediante dichiarazione dinnanzi all’Ufficio dello stato civile. PI 1 abita con la madre e al padre sono riservate le relazioni personali con la figlia. L’autorità parentale non è ancora stata definita in quanto è tutt’ora oggetto di disputa tra i genitori e la questione è pendente davanti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità di protezione).

B. I rapporti tra i genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità di protezione è già stata chiamata più volte ad intervenire a protezione della minore per la regolamentazione dei diritti di visita padre-figlia.

C. Con decisione 30 luglio 2020, poi annullata e sostituita mediante decisione 10 agosto 2020, l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC. Quale curatrice educativa è stata nominata la signora CURA 1.

D. Con decisione 12 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza della madre relativa alla sostituzione della curatrice e all’annullamento della curatela educativa. Il reclamo 16 dicembre 2020 presentato dalla madre avverso quest’ultima decisione è stato respinto mediante sentenza 15 aprile 2021 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2020.171).

E. Con decisione 14 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha incaricato lo Studio Dr. med. __________, Gruppo peritale __________, di allestire una perizia sulle capacità genitoriali della madre e del padre nei confronti di PI 1. Al perito è stato chiesto di valutare i seguenti aspetti: “a.) capacità di comprendere i bisogni della figlia e di rispondervi adeguatamente; b.) fattori di rischio e di protezione rispetto allo sviluppo e al benessere del minore da parte dei genitori; c.) prognosi sul breve, medio e lungo termine in merito allo sviluppo della minore, alla capacità dei genitori di mettere in atto soluzioni costruttive e cambiamenti, di accettare aiuti volontariamente o decisi dall’Autorità per proteggere il bene della minorenne; d.) necessità e tipologia di aiuti e/o di misure di protezione; e.) possibilità di attribuire o mantenere l’autorità parentale congiunta, capacità di collaborare per il bene del minore, rispettivamente se il bene del minore non subirebbe un peggioramento con l’autorità parentale congiunta; f.) possibilità di diritti di visita ed eventuali pericoli per il minore, con proposta di un assetto dei diritti di visita (frequenza, modalità e durata); g.) se i genitori sono in grado di astenersi dal compromettere il rapporto del figlio con l’altro.”

F. Con decisione cautelare 1/2 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlia nella misura di due diritti di visita settimanali, tenendo conto dei turni di lavoro dei genitori, autorizzando il padre a prendere in consegna la figlia al termine della scuola dell’infanzia nel caso in cui la madre non potesse essere presente in tal momento, e ordinando di poi riaccompagnarla presso il domicilio della madre (o presso una persona designata dalla madre) entro le ore 19.30.

G. In sede di udienza 23 settembre 2021 i genitori si sono accordati su un nuovo assetto per lo svolgimento dei diritti di visita, ossia che “il padre vedrà PI 1 per 2 volte la settimana per 4 ore; quando sarà possibile il padre andrà a prendere PI 1 direttamente all’asilo. Se la mezza giornata avrà luogo il mercoledì, il sabato o la domenica il DDV potrà durare 5 ore. Quest’assetto durerà almeno fino a inizio gennaio 2022. Poi la curatrice educativa farà un rapporto sull’andamento dei DDV e proporrà un’eventuale estensione, già controfirmata dalle parti. La curatrice si impegna a vedere PI 1 almeno una volta al mese durante il passaggio del DDV e invita i genitori ad informarla circa l’andamento dei DDV in generale. La signora RE 1 è d’accordo di organizzare una visita della curatrice educativa al proprio domicilio.”

H. L’istanza 8 novembre 2021 della madre tendente alla modifica/limitazione dei diritti di visita tra padre e figlia è stata respinta dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare 22 novembre 2021. L’Autorità di protezione ha ritenuto che le motivazioni esposte dalla madre riguarderebbero “un adombrato conflitto di lealtà in cui verserebbe la minore” e che non sarebbe stato indicato in che modo la minore fosse “esposta a un pericolo grave e imminente nel trascorrere del tempo con il padre”.

I. Con scritto 23 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha proposto alle parti un nuovo assetto per l’esercizio dei diritti di visita nella misura di una visita settimanale in forma libera della durata di 8 ore, rispettivamente il sabato o la domenica, con passaggio della bambina presso il Punto d’incontro di __________ o __________. Il padre si è dichiarato d’accordo, mentre la madre si è opposta a tale soluzione.

J. In occasione dell’incontro 24 marzo 2022 presso l’Autorità di protezione, i genitori non sono riusciti a raggiungere un accordo in merito alle relazioni personali tra padre e figlia. È stato rilevato come PI 1 non vorrebbe più vedere il padre, ragione per la quale l’Autorità di protezione ha sottolineato l’importanza di far seguire la minore da uno psicologo-psicoterapeuta infantile, alfine di comprendere meglio il suo disagio nei confronti del padre. La madre si è impegnata a comunicare all’Autorità di protezione il nominativo del terapeuta scelta.

K. Con decisione 12 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha definito le relazioni personali tra padre e figlia nella misura di una visita “ogni quindici giorni, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.45, passaggio al Punto d’incontro, __________, con arrivo della minore nella struttura alle ore 09.30 e partenza dalla struttura alle ore 16.15. Il primo diritto di visita sarà svolto dopo un colloquio conoscitivo con gli operatori del Punto d’incontro”. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo è stato privato dell’effetto sospensivo (dispositivo n. 7).

L. La madre è insorta contro quest’ultima decisione mediante reclamo 12 ottobre 2022, chiedendo preliminarmente il ripristino dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della decisione impugnata, e meglio, la sospensione delle relazioni personali tra padre e figlia “fino a quando il padre non avrà intrapreso un percorso terapeutico che attesti (tramite valutazione specialistica) la sua capacità di approcciarsi adeguatamente alla figlia, di istaurare con lei un rapporto adeguato e corretto e di prendersi cura del suo benessere e delle sue necessità”, con riattivazione delle relazioni personali una volta il padre avrà fornito all’Autorità di protezione un adeguato rapporto specialistico attestante i predetti requisiti e “previo ascolto e consenso di PI 1, in funzione dei suoi desideri e dei suoi impegni scolastici”. La madre ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

M. Con osservazioni 18 ottobre 2022 la curatrice educativa ha descritto il suo operato, evidenziando le difficoltà riscontrate nell’organizzazione dei diritti di visita, dovute, secondo lei, alle problematiche dei turni di lavoro di entrambi i genitori, alla situazione conflittuale tutt’ora presente tra i genitori, nonché a un più recente rifiuto della minore di svolgere i diritti di visita con il padre. È stato infatti rilevato che il padre non avrebbe più visto la figlia dal mese di marzo 2022. La curatrice ha evidenziato una mancanza di fermezza da parte della madre nel sostenere la figlia nell’esercizio del diritto di visita con il padre, mentre PI 1 avrebbe riferito che il padre parlasse male della madre in sua presenza, ragione per la quale non vorrebbe stare con lui. Il padre invece avrebbe deciso di voler esercitare i diritti di visita unicamente presso il Punto d’incontro, in quanto la presa in consegna della figlia in altri luoghi (presso la scuola o presso l’abitazione della madre) sarebbe diventata troppo problematica. La curatrice educativa non ha per contro preso posizione sul nuovo assetto delle relazioni personali adottate mediante la decisione impugnata, limitandosi a riassumere quanto sin d’ora eseguito nell’ambito della regolamentazione dei diritti di visita.

N. In data 27 ottobre 2022, l’Autorità di protezione ha fatto pervenire alla scrivente Camera di protezione il rapporto 12 ottobre 2022 del Punto d’incontro, dal quale risulta che non era stato possibile concludere il processo di avvio dei diritti di visita “a causa della mancata disponibilità della Sig.ra RE 1”.

O. Con decreto 8 novembre 2022 questa Camera ha respinto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo della madre.

P. Nel frattempo, con decisione 14 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico-psicologico (in seguito SMP), __________, di stilare un rapporto sullo stato psico-emotivo di PI 1. In particolare, al perito è stato richiesto di indicare “se siano stati rilevati disturbi psichici, effetti da maltrattamento, negligenza o violenza, con la prognosi sul breve, medio e lungo termine in merito allo sviluppo della minore e alla necessità di aiuti e/o di misure di protezione”, e di pronunciarsi “sull’eventuale disagio della minore nei confronti del padre”.

Q. Con osservazioni 17 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha preso posizione puntuale sulle contestazioni esternate dalla reclamante, chiedendo la reiezione del gravame. L’Autorità di protezione ha evidenziato che il problema di fondo sarebbe tutt’ora l’incapacità dei genitori di lavorare e trovare degli accordi per il bene della figlia. In attesa della valutazione sullo stato psico-affettivo della minore (ai sensi della decisione 14 novembre 2022), l’Autorità di protezione ha sottolineato l’importanza di svolgere i diritti di visita presso il Punto d’incontro, onde evitare che i genitori si incontrino.

R. Il padre non ha presentato osservazioni al reclamo.

S. Con replica 5 dicembre 2022 la reclamante ha nuovamente preteso che il padre venisse responsabilizzato e chiamato a svolgere un percorso psicologico personale, senza il quale il rapporto padre-figlia non potrebbe migliorare. La reclamante contesta fermamente di non essere collaborante e di aver favorito l’allontanamento della figura paterna, sostenendo di aver “cercato in ogni modo di adeguarsi per permettere al padre di svolgere i diritti di visita e di intrattenere una relazione con la figlia”. La reclamante ha ritenuto che fosse unicamente l’asserito comportamento inadeguato del padre ad aver creato l’attuale rapporto difficoltoso con la figlia. La madre ha inoltre sostenuto che la minore stessa comprenderebbe che l’atteggiamento del padre sarebbe finalizzato “unicamente a dar fastidio e a manifestare il suo risentimento nei confronti di sua madre (…)” e che si starebbe ora affezionando al nuovo compagno della madre. La reclamante ha criticato che l’Autorità di protezione imponga l’esercizio dei diritti di visita senza attendere le risultanze della valutazione psicoaffettiva atta a individuare le reali cause all’origine del disagio della minore. Infine, la reclamante ha motivato la mancata possibilità di procedere ai diritti di visita presso il Punto d’incontro con la nascita della secondogenita.

T. Con duplica 24 dicembre 2022 la curatrice educativa ha evidenziato come la minore rifiuterebbe di incontrare il padre, mentre chiamerebbe “papà” il nuovo compagno della madre. La curatrice ha valutato opportuno che, in questa situazione, il padre potesse mantenere dei contatti telefonici e di videochiamata con la figlia o che potesse vederla presso il domicilio della figlia (o sotto casa o al parco giochi), al fine di assicurarle la sua presenza. La curatrice ha ritenuto necessaria una sospensione dei diritti di visita.

U. Con rapporto 11 dicembre 2022 (notificato in copia alla scrivente Camera il 30 dicembre 2022), il Punto d’incontro ha informato l’Autorità di protezione sull’andamento del diritto di visita del medesimo giorno. L’incontro ha dovuto essere annullato a causa del rifiuto della figlia di vedere il padre. È stato rilevato come la madre avrebbe assunto “una posizione di osservatrice e, a tratti, delegante”, “astenendosi dal facilitare la situazione”. Il padre è stato avvisato della situazione creatasi, ragione per la quale non si è poi presentato all’incontro. Le operatrici del Punto d’incontro hanno concluso che le forti resistenze da parte della minore non renderebbero realizzabile il percorso di riavvicinamento auspicato. Su invito dell’Autorità di protezione di prendere posizione sul medesimo rapporto, la madre ha contestato le critiche nei suoi confronti, sostenendo che il padre non manifesterebbe alcun interesse nei confronti della figlia e che la propria resistenza fosse dovuta unicamente all’atteggiamento dell’altro genitore.

Il padre non ha presentato osservazioni al rapporto.

V. Con duplica 10 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha ipotizzato che il rifiuto della minore di incontrare il padre potesse essere frutto di un comportamento ostruzionistico indotto dalla madre, sottolineando che saranno i periti del SMP incaricati con la valutazione psico-emotiva della minore a esprimersi sulla sussistenza di un’eventuale alienazione parentale. L’assenza della figura paterna sarebbe diseducativa per la minorenne e nefasta per il suo benessere psicologico. L’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, sebbene abbia ammesso che una sospensione dei diritti di visita non sarebbe da escludere se la posizione oppositiva della bambina dovesse perdurare.

W. Con scritto 2 marzo 2023 la reclamante ha chiesto alla scrivente Camera di protezione di procedere allo stralcio della procedura, in quanto sarebbe venuto a meno l’oggetto del contendere per l’asserito “disinteresse” del padre nei confronti della procedura pendente, così come alla luce delle circostanze descritte nel rapporto 11 dicembre 2022 del Punto d’incontro e dalla curatrice educativa.

X. Con ordinanza 7 marzo 2023 la Camera di protezione ha chiesto all’Autorità di protezione, alla curatrice e al padre di prendere posizione sulla predetta domanda formulata dalla reclamante.

In data 17 marzo 2023 la curatrice ha confermato la posizione oppositiva della minore, sostenendo che non gioverebbe alla salute psicofisica della minore insistere nello svolgere gli incontri con il padre. La curatrice ha ritenuto che la madre avrebbe potuto incoraggiare maggiormente l’entrata in contatto della figlia con il padre, auspicando che il padre non si astenesse da essere presente nella vita della figlia.

In data 27 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha dichiarato di non opporsi allo stralcio della procedura, siccome, visto il disagio rilevante riscontrato nella minore, non vi sarebbe motivo per imporre i diritti di visita. Secondo l’Autorità di protezione sarebbe l’assenza di un dialogo tra i genitori ad aver favorito la situazione difficoltosa e che l’estraniamento della figura paterna sarebbe, almeno in parte, dovuto alla mancata collaborazione della madre.

Il padre è rimasto silente in merito.

Y. Con missiva 25 aprile 2023 al SMP, l’Autorità di protezione ha sollecitato la valutazione psico-emotiva di PI 1 (di cui al mandato conferito mediante decisione 14 novembre 2022), chiedendo informazioni sull’andamento del mandato e sulla tempistica inerente il rilascio del relativo rapporto. Con risposta 10 maggio 2023 il SMP ha comunicato di aver svolto due incontri con la madre, uno con la minore, mentre con il padre non vi è stato alcun contatto. Non sarebbe quindi possibile indicare una chiara tempistica circa la redazione del rapporto.

Z. La reclamante ha sollecitato in data 5 maggio 2023 l’emissione di una decisione da parte della scrivente Camera nei termini indicati con lo scritto 2 marzo 2023.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

1.2. Ai sensi dell’art. 48b cpv. 1 lett. a) n. 1 LOG, oltre ai casi previsti dall’art. 48 LOG, la Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico le procedure che terminano con lo stralcio della causa.

  1. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.

Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

2.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).

2.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).

Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).

2.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).

2.4. Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).

2.5. Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).

  1. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

  1. In concreto, va innanzitutto evidenziato che nella perizia sulle capacità genitoriali del 29 aprile 2021 i periti hanno concluso che le capacità educative di entrambi i genitori, così come la relazione di PI 1 con entrambi i genitori, fossero sufficientemente adeguate. È stato sottolineato che “lo squilibrio di coppia, la totale mancanza di comunicazione di fiducia, potrebbe se protratto nel tempo avere delle ripercussioni sull’equilibrio psico-fisico ed emotivo di PI 1. Al momento attuale i genitori fanno fatica a comprendere i bisogni di stabilità relazionale di PI 1 per rapporto al legame con i suoi genitori, che vive connotato da sentimenti negativi e paure”. I periti hanno osservato che la relazione di PI 1 con la madre e con il padre è apparsa come “adeguata, naturale e positiva”. Tuttavia, sono stati riscontrati indicatori che lasciano intravvedere un conflitto di lealtà in PI 1, al punto tale da poter creare delle difficoltà di tipo ansioso e comportamentale a medio-lungo termine, ragione per la quale i periti hanno ritenuto che fosse necessario che la minore venga “seguita da uno psicologo-psicoterapeuta infantile, al ritmo di una volta al mese, con dei colloqui di controllo evolutivo”. Secondo i periti non vi sarebbero elementi giustificanti l’esclusione o la limitazione del padre dal rapporto con PI 1 e non sussisterebbero concreti fattori di rischio per il benessere della minore nella relazione con il padre. Allo stesso tempo i periti hanno reputato importante che “la figura del padre venga legittimata agli occhi della figlia, con il supporto decisivo della madre per rassicurare PI 1 in preparazione ai diritti di visita”.

4.1. Da un lato la madre ha lamentato che l’istituzione del passaggio per l’esercizio dei diritti di visita presso il Punto d’Incontro fosse una soluzione impraticabile per dei motivi professionali dei genitori, sostenendo che le diverse modalità adottate per lo svolgimento dei diritti di visita e la presenza delle figure professionali estranee coinvolte avrebbero alimentato e incrementato i sentimenti di insicurezza e di timore di PI 1. Dall’altro lato, la madre ha però sostenuto che il problema non consisterebbe “nella presenza o meno di terze persone al passaggio per l’esercizio del diritto di visita, e nemmeno nel luogo in cui tale passaggio viene effettuato”, bensì che problematico sarebbe “l’atteggiamento del tutto inadeguato del padre nei confronti della figlia, rimasto tale nonostante tutte le segnalazioni e i supporti forniti dall’ARP __________ e dalla curatrice educativa”.

La reclamante solleva (a tratti in modo incoerente e ripetitivo) delle critiche di varia natura e origine nel tentativo forzato e pretestuoso di giustificare una sospensione dei diritti di visita tra padre e figlia. Tuttavia, le tesi della madre relative all’inadeguatezza del padre non trovano riscontro né nella perizia sulle capacità genitoriali, né negli altri rapporti dei professionisti coinvolti. Il fatto che il padre si fosse espresso negativamente con riguardo alla madre in presenza della figlia, non può ancora essere ritenuto, di per sé, un atteggiamento inadeguato giustificante una sospensione totale delle relazioni personali con la figlia. A maggior ragione quando anche la madre risulta autrice dello stesso comportamento negativo verso l’altro genitore, e ciò attraverso la sua attitudine del tutto passiva verso un qualsiasi sostegno dei rapporti della figlia con il padre, atteggiamento osservato in passato e anche recentemente sia da parte degli operatori (cfr. rapporto 11 dicembre 2022 del Punto d’incontro) che dalla curatrice educativa (cfr. rapporto 17 marzo 2023).

Viste le concrete circostanze presenti al momento dell’emanazione della decisione impugnata (non essendo stati riscontrati elementi concreti per una messa a rischio della minore da parte del padre, e non essendo le affermazioni della madre comprovate o supportate dalle osservazioni della rete), ritenuto che per un minore intrattenere le relazioni personali con il genitore non affidatario costituisce un elemento fondamentale per la sua sana crescita e lo sviluppo della sua individualità, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlia nei termini stabiliti. Sia la modalità adottata per i diritti di visita con passaggio presso il Punto d’incontro, sia la frequenza bisettimanale e la durata, appaiono quindi adeguate e rispettose della situazione famigliare della minore.

4.2. Tuttavia, alla luce dei più recenti disagi dimostrati da parte della minore in relazione ai diritti di visita, segnatamente il suo rifiuto categorico di incontrare il padre e l’incapacità della madre nell’agevolare la situazione per la figlia, il mantenimento dell’assetto adottato rischia effettivamente di nuocere lo stato psico-emotivo della bambina. Come correttamente osservato dall’Autorità di protezione in sede di duplica, l’imposizione dei diritti di visita, in simili condizioni e di fronte all’evidente conflitto di lealtà vissuto dalla bambina, risulterebbe inopportuno e, almeno sintanto che non sarà disponibile la valutazione psico-emotiva sulla minore, una sospensione delle visite appare effettivamente l’unica soluzione possibile. L’Autorità di protezione, in sede di osservazioni, ha giustamente ricordato “che i genitori litigiosi sono la fonte della disaffezione da parte di un minore verso una delle due persone, le quali ai suoi occhi e più di ogni altra devono assicurargli amore, sicurezza e protezione”. Malgrado tutti gli interventi di protezione già intrapresi a favore della minore, rimane evidente il conflitto di lealtà in cui si trova PI

  1. Palese è pure il mancato sostegno da parte della madre nel facilitare l’avvicinamento della figlia al padre e nel favorirne la relazione. Il fatto che la minore abbia iniziato a chiamare “papà” il nuovo compagno della madre, non giova di certo alla relazione con il proprio padre, circostanza che la madre sembra di accettare invece di voler correggere, ai fini di aiutare PI 1 a meglio identificarsi nella sua situazione famigliare già assai delicata e fragile. Per quanto attiene alla curatrice, anche essa ha condiviso la necessità di sospendere attualmente le visite tra figlia e padre, evidenziando tuttavia l’importanza del mantenimento della presenza del padre nella vita della figlia, che dovrebbe nel frattempo essere garantito in forma di visite presso l’abitazione della madre (sebbene ciò, vista la posizione oppositiva della madre, risulterà difficilmente eseguibile) o di chiamate telefoniche e videochiamate.

Visto quanto precede, i diritti di visita tra padre e figlia sono da sospendere, almeno provvisoriamente e fino quanto l’Autorità di protezione disporrà della valutazione del SMP sullo stato psicoemotivo di PI 1. Non appena quest’ultima verrà presentata, spetterà all’Autorità di protezione valutare ai sensi dell’art. 313 CC, se e in che forma ed estensione saranno da reintrodurre i diritti di visita della figlia con il padre, così come eventuali misure di protezione a favore della minore.

4.3. Le pretese della reclamante inerenti l’obbligo del padre a intraprendere un percorso terapeutico, così come quella relativa a un ulteriore ascolto di PI 1 previa eventuale riattivazione dei diritti di visita con il padre, oltre a esulare dall’oggetto della vertenza e quindi dalle competenze della scrivente Camera di protezione quale autorità di reclamo, risultano del tutto infondate (e ampiamente superate) alla luce della perizia sulle capacità genitoriali già esperita e della valutazione del SMP ancora in corso. PI 1 è già stata sentita dal membro permanente dell’Autorità di protezione, dai periti nell’ambito della perizia sulle capacità genitoriali e verrà ancora sentita nell’ambito della valutazione sul suo stato psicoemotivo. Il diritto di essere sentito della minore è quindi stato ampiamente rispettato, a maggior ragione grazie alla valutazione tutt’ora in corso.

  1. Viste le comunicazioni da parte del SMP inerenti l’impossibilità di eseguire la valutazione sullo stato psico-emotivo di PI 1 a causa della mancata collaborazione della madre, la quale non accompagnerebbe la figlia presso l’addetto servizio, si invita l’Autorità di protezione a voler esigere dalla genitrice il rispetto del suo dovere di dar seguito alla decisione 14 novembre 2022 (rimasta incontestata e cresciuta in giudicato) e di accompagnare la minore presso il SMP, affinché i periti possano eseguire il loro mandato. Va sottolineato che la valutazione sullo stato psico-emotivo di PI 1 viene effettuata nel prioritario interesse della bambina, la quale va in particolare tutelata dal conflitto genitoriale e sostenuta nel poter crescere in una relazione stabile con il proprio padre.

  2. Per i suddetti motivi, per la protezione del bene attuale della minore, i diritti di visita tra padre e figlia, così come regolamentati nella decisione impugnata, devono essere momentaneamente sospesi. Per il corretto sviluppo psico-emotivo di PI 1 è fondamentale che venga superato l’evidente conflitto di lealtà vissuto. Non appena i periti del SMP incaricati con la valutazione psico-emotiva avranno potuto pronunciarsi sui concreti disagi e necessità della minore, spetterà poi all’Autorità di protezione adeguare le relazioni personali tra padre e figlia nelle modalità ritenute più opportune rispetto allo stato psichico della bambina. Nel frattempo, e conformemente a quanto proposto dalla curatrice educativa con scritto 17 marzo 2023, ai fini di comunque garantire una presenza deI padre nella vita della figlia, l’Autorità di protezione viene invitata a regolamentare i contatti telefonici e di videochiamate regolari tra padre e figlia. Di conseguenza, il reclamo viene accolto parzialmente, ovvero limitatamente alla domanda di sospensione dei diritti di visita, non tanto per i motivi adotti dalla reclamante, bensì per la necessità di comprendere il motivo di disagio della minore rispetto alla sua relazione con il padre e quindi in attesa dell’esito della valutazione del SMP sullo stato psico-emotivo di PI 1.

  3. La reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo adempiute le predette condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione della patrocinatrice della reclamante.

  4. Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). In concreto, il padre non ha partecipato alla lite, essendo rimasto silente. L’Autorità di protezione è stata quindi l’unica avversaria della reclamante. Tuttavia, visto che l’accoglimento parziale del gravame avviene per motivi diversi da quelli adotti dalla reclamante (ovvero in seguito alla modifica delle circostanze nel frattempo intervenuta), e considerata la posizione assunta dall’Autorità di protezione in sede di duplica rispetto all’eventuale necessità di sospendere gli incontri tra padre e figlia, non si giustifica l’addebito di ripetibili a carico dell’Autorità di protezione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura in cui non è diventato privo d’oggetto, il reclamo è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione 12 settembre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ sono annullati. I diritti di visita di PI 1 con il padre CO 2 sono provvisoriamente sospesi.

1.2. L’incarto è ritornato all’Autorità di protezione, affinché vengano introdotte e regolamentate delle adeguate relazioni personali telefoniche e di videochiamata tra padre e figlia.

1.3. L’Autorità di protezione è invitata a intervenire nei confronti dei genitori, affinché collaborino con il SMP nell’ambito dell’espletazione della valutazione psico-emotiva di PI 1.

  1. L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 308 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 440 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC

LAG

  • art. 13 LAG

LOG

  • art. 48 LOG

LPAmm

  • art. 47 LPAmm
  • art. 99 LPAmm

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
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  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF

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